Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1757
CASS
Sentenza 2 marzo 1999

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Il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 si applica all'impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell'ambito della disciplina dettata dalla stessa legge n. 604 del 1966 e dalla legge n. 300 del 1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall'art. 2 della citata legge del 1966; in tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace ("tamquam non esset"), siccome nullo per difetto di un requisito "ad substantiam", l'unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto a rispettare è quello prescrizionale. Inoltre - poiché l'atto di licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale ricettizio, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo - non può considerarsi atto di licenziamento, come tale suscettibile di impugnativa e conseguentemente idoneo a far decorrere il suddetto termine di decadenza, un atto prodromico o preparatorio della definitiva risoluzione del rapporto. (Nel caso di specie la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che la lettera con la quale il lavoratore aveva risposto ad una precedente lettera raccomandata del datore di lavoro, nella quale era stato soltanto invitato a fornire giustificazioni delle gravi violazioni disciplinari emerse a suo carico con l'avvertimento che esse avrebbero potuto legittimare anche il recesso dal rapporto, non era idonea a costituire valida impugnativa di un licenziamento che ancora non era stato adottato e che solo eventualmente lo sarebbe stato, potendo essa rappresentare piuttosto una mera riserva di impugnazione; da ciò era conseguito l'accoglimento dell'eccezione di decadenza proposta dal datore di lavoro che aveva adottato il provvedimento di licenziamento nel rispetto delle prescritte formalità).

La mancata impugnazione del licenziamento nel termine fissato non comporta la liceità del recesso del datore di lavoro bensì preclude al lavoratore soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Ne consegue che, nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, qualora si sia verificata la decadenza dall'impugnazione è concesso al lavoratore di esperire la normale azione risarcitoria in base ai principi generali che governano questa azione, sempre che ne ricorrano (e siano dal lavoratore allegati) i relativi presupposti. (Nel caso di specie il lavoratore, con l'atto introduttivo del giudizio, non aveva esercitato l'azione risarcitoria da fatto illecito produttivo di danno, ma espressamente aveva voluto attivare la procedura di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 impugnando il licenziamento del quale contestava la legittimità e richiedendo al giudice di applicare, in proprio favore, il citato art. 18 dello Statuto dei lavoratori; pertanto, nella relativa sentenza - confermata dalla S.C. - era stata esclusivamente dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione a causa dell'accertata decadenza dall'esercizio del relativo diritto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1757
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1757
Data del deposito : 2 marzo 1999

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