Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 2
Il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 si applica all'impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell'ambito della disciplina dettata dalla stessa legge n. 604 del 1966 e dalla legge n. 300 del 1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall'art. 2 della citata legge del 1966; in tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace ("tamquam non esset"), siccome nullo per difetto di un requisito "ad substantiam", l'unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto a rispettare è quello prescrizionale. Inoltre - poiché l'atto di licenziamento costituisce un negozio giuridico unilaterale ricettizio, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo - non può considerarsi atto di licenziamento, come tale suscettibile di impugnativa e conseguentemente idoneo a far decorrere il suddetto termine di decadenza, un atto prodromico o preparatorio della definitiva risoluzione del rapporto. (Nel caso di specie la sentenza di merito - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che la lettera con la quale il lavoratore aveva risposto ad una precedente lettera raccomandata del datore di lavoro, nella quale era stato soltanto invitato a fornire giustificazioni delle gravi violazioni disciplinari emerse a suo carico con l'avvertimento che esse avrebbero potuto legittimare anche il recesso dal rapporto, non era idonea a costituire valida impugnativa di un licenziamento che ancora non era stato adottato e che solo eventualmente lo sarebbe stato, potendo essa rappresentare piuttosto una mera riserva di impugnazione; da ciò era conseguito l'accoglimento dell'eccezione di decadenza proposta dal datore di lavoro che aveva adottato il provvedimento di licenziamento nel rispetto delle prescritte formalità).
La mancata impugnazione del licenziamento nel termine fissato non comporta la liceità del recesso del datore di lavoro bensì preclude al lavoratore soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Ne consegue che, nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, qualora si sia verificata la decadenza dall'impugnazione è concesso al lavoratore di esperire la normale azione risarcitoria in base ai principi generali che governano questa azione, sempre che ne ricorrano (e siano dal lavoratore allegati) i relativi presupposti. (Nel caso di specie il lavoratore, con l'atto introduttivo del giudizio, non aveva esercitato l'azione risarcitoria da fatto illecito produttivo di danno, ma espressamente aveva voluto attivare la procedura di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 impugnando il licenziamento del quale contestava la legittimità e richiedendo al giudice di applicare, in proprio favore, il citato art. 18 dello Statuto dei lavoratori; pertanto, nella relativa sentenza - confermata dalla S.C. - era stata esclusivamente dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione a causa dell'accertata decadenza dall'esercizio del relativo diritto).
Commentari • 3
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Civile Sent. Sez. L Num. 18732 Anno 2013 Presidente: LAMORGESE ANTONIO Relatore: BANDINI GIANFRANCO SENTENZA sul ricorso 13701-2011 proposto da: LASTRUCCI ANTONIO LSTNTN55DO4D612E, domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA n. l, presso lo studio dell'avvocato BIANCONI CINTHIA,(STUDIO LEGALE TASK TEAM), rappresentato e difeso dall'avvocato CAPIALBI MASSIMO, giusta delega in atti; – ricorrente – 2013 1979 contro UNICREDIT S.P.A. 00348170101( quale incorporante la UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A., già BANCA DI ROMA S.P.A),in persona dei legai :h rappresentanti pro Data pubblicazione: 06/08/2013 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/1999, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai signori l. Dottor Massimo Genghini Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno Rel. Consigliere
3. Dottor Giovanni Prestipino Consigliere
4. Dottor Giancarlo D'Agostino Consigliere
5. Dottor Aldo De Matteis Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AS TR, elettivamente domiciliato in Roma in via Gregorio VII 416 presso lo studio dell'avvocato Massimo Clementi, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro la società per azioni Alitalia - Linee Aeree Italiane, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via delle Tre Madonne 8 presso lo studio dell'avvocato Maurizio Marazza, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma del 18 settembre 1996, depositata il 27 marzo 1997, numero 6678/97, r.g. Udita la relazione svolta nell'udienza del 16 novembre 1998 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Massimo Clementi e Maurizio Marazza;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del primo e terzo motivo del ricorso, assorbiti il secondo, il quarto e il settimo e per la inammissibilità del quinto e del sesto;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 25 novembre 1991, AS TR - premesso che, essendo dipendente della società Alitalia, successivamente alla contestazione, in data 8 agosto 1991, di addebiti di natura disciplinare (avere consentito l'imbarco di passeggeri di nazionalità cingalese, provenienti dall'India e privi di idonea documentazione di ingresso nello stato, su aerei diretti in paesi della Comunità Economica Europea, con indebita percezione di somme di danaro) era stato da questa licenziato e che la relativa comunicazione gli era stata data con lettera raccomandata del 10 settembre e pervenutagli il giorno 13 successivo - adì il Pretore di Roma impugnando il recesso e chiedendo che il giudice ordinasse la reintegra nel posto di lavoro e condannasse la società al risarcimento dei danni da lui subiti.
La società convenuta, costituitasi, eccepì la avvenuta decadenza del lavoratore dalla impugnazione ai sensi dell'articolo 6 della legge numero 604 del 1988 e, nel merito, dedusse la infondatezza del ricorso.
Il Pretore, con pronuncia resa il 13 dicembre 1993, disattese l'eccezione di decadenza rilevando che, avendo il lavoratore risposto alle contestazioni dell'addebito, formulate dal datore di lavoro, con lettera, a questo diretta, del 12 agosto 1991 - nella quale, tra l'altro, avvertiva che si sarebbe fermamente opposto a un eventuale licenziamento - tali espressioni manifestavano la inequivocabile volontà di impugnativa dell'eventuale futuro provvedimento. Respingeva, peraltro, la domanda, ritenendo legittimo il recesso del datore di lavoro.
Il AS propose appello.
L'appellata, costituitasi nel giudizio di secondo grado, espressamente rinnovò l'eccezione.
Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa all'udienza del 18 settembre 1996 e depositata il 27 marzo 1997, ha rigettato l'appello ritenendo fondata l'eccezione di decadenza, restando assorbite nella statuizione tutte le doglianze svolte dall'appellante. Ha rilevato il giudice di secondo grado che la lettera del 12 agosto 1991, con la quale il lavoratore aveva fornito le giustificazioni richiestegli, non era idonea a costituire valida impugnativa di un provvedimento non ancora adottato e che solo eventualmente lo sarebbe stato, potendo rappresentare piuttosto una mera riserva di impugnazione.
Di questa decisione il AS chiede la cassazione con ricorso sostenuto da sette motivi.
La società intimata resiste con controricorso, illustrate le memorie.
Motivi della decisione:
Con la prima ragione di censura - denunciando erronea e falsa applicazione dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966 numero 604 in relazione all'articolo 2 della stessa - il ricorrente deduce che, avendo lui invitato la società, con la lettera di risposta alle contestazioni fattegli, a fornirgli le prove della sussistenza degli addebiti e non avendo la stessa società a ciò provveduto nel termine dei sette giorni di cui al secondo comma del citato articolo 2, il licenziamento doveva ritenersi inefficace e quindi non tenuto il lavoratore al rispetto del termine decadenziale per proporre l'impugnazione esercitabile nei limiti temporali della prescrizione quinquennale.
Con il secondo motivo viene lamentata la mancata applicazione dell'articolo 7 della legge numero 300 del 1978. A tale proposito si espone che, nella specie, il ricorrente in violazione delle garanzie procedimentali stabilite dalla norma - fu prima unilateralmente allontanato dal posto di lavoro ad nutum, successivamente gli furono comunicate contestazioni generiche e non provate e infine gli venne intimato il licenziamento per gli stessi generici motivi privi di riscontro oggettivo.
Le due doglianze - attenendo entrambe alla prospettazione, sia pure sotto profili diversi, della ritualità della impugnazione per essere stata proposta avverso un provvedimento di licenziamento adottato senza il rispetto delle regole formali previste a pena di inefficacia, non potendo ritenersi vincolante, in tali ipotesi, il termine stabilito con l'articolo 6 della legge numero 604 del 1966 - vanno esaminate congiuntamente.
Le stesse sono infondate.
La giurisprudenza di questa Corte - che il Collegio condivide - si è espressa costantemente nel senso che il termine dei sessanta giorni, previsto, a pena di decadenza, dall'articolo 6 della legge numero 604 del 1966, si applica all'impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell'ambito della disciplina dettata dalla legge stessa e da quella numero 300 del 1970, fatta eccezione delle ipotesi del licenziamento non comunicato per iscritto, o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall'art. 2 della citata legge del 1966, nel quale caso, essendo il licenziamento inefficace (tamqman non esset), siccome nullo per difetto di un requisito ad substantiam, il lavoratore può agire per far valere tale inefficacia entro il solo termine prescrizionale (Cass., 24 giugno 1997, n. 5611; Cass., 29 luglio 1994, n. 8324; Cass., 28 ottobre 1989 n. 4542). Orbene, nella specie, per quanto inequivocabilmente si evince dalla ricostruzione della vicenda operata dal giudice del merito, il datore di lavoro rispetto, nella procedura seguita, le formalità prescritte dalla normativa a tutela dei diritti del lavoratore, avendo provveduto preventivamente a porre a conoscenza quest'ultimo, attraverso comunicazione con lettera raccomandata, dei fatti illeciti emersi a suo carico e dei motivi per i quali gli stessi (a termini delle disposizioni contrattuali) costituivano violazione disciplinare di tale gravità da legittimare anche il recesso dal rapporto di lavoro, contestualmente invitandolo a formulare le giustificazioni da fornirsi entro il termine di rito e delle quali, evidentemente, si sarebbe tenuto conto ai fini della finale valutazione del comportamento del lavoratore stesso.
E ciò non forma oggetto di contestazione da parte del ricorrente, limitandosi lo stesso a opporre che la azienda non forni riscontro alla sua richiesta di indicazione delle prove che suffragavano le accuse.
Tale rilievo è privo di un qualsiasi pregio, riguardando la prova della materiale sussistenza del fatto, disciplinarmente rilevante, il successivo momento dell'esame, da parte del giudice, della fondatezza della impugnazione, esame che in tanto si rende possibile in quanto la impugnazione superi positivamente il vaglio della ammissibilità. Nè giammai - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso con il quale, a questo proposito, si denuncia erronea e falsa applicazione dell'articolo 6 sopra citato in relazione agli articoli 1362 e 2119 del codice civile - alla lettera, che fu inoltrata dal ricorrente alla azienda in risposta alle contestazioni, potrebbe riconoscersi valore di impugnazione di un futuro licenziamento, che si sarebbe potuto adottare sulla base di quelle, per avere il lavoratore con essa avvertito il datore di lavoro che si sarebbe opposto all eventuale provvedimento di recesso. E invero - costituendo l atto del licenziamento un negozio giuridico unilaterale recettizio, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto lavorativo - non può considerarsi atto di licenziamento, come tale suscettibile di impugnativa e conseguentemente idoneo a fare decorrere il termine di decadenza di cui all articolo 6 della legge numero 604 del 1966, un atto prodromico o preparatorio alla definitiva risoluzione del rapporto (a tale proposito si veda, anche se in fattispecie non perfettamente in termini, Cass., 28 marzo 1997, n. 2835). Con il quarto motivo - denunciando erronea e falsa applicazione dell'articolo 7 della legge numero 300 del 1970 in relazione agli articoli 2119 del codice civile e 37 del contratto collettivo di lavoro - il ricorrente deduce che questa ultima disposizione prevede, quale causa di un licenziamento in tronco, il comportamento del lavoratore dal quale sia derivato "grave nocumento all immagine della compagnia", il che non si sarebbe verificato nella specie, conseguendone la sproporzionatezza del provvedimento di recesso, tenuto conto che i fatti contestati non avevano costituito reato, avendo il giudice penale prosciolto il lavoratore dalla accusa mossagli in quella sede.
Il rilievo e infondato.
E invero, a prescindere da ogni altra considerazione, e sufficiente osservare che la rilevata inammissibilità della impugnazione, a causa della accertata decadenza dall'esercizio del relativo diritto, preclude al giudice del merito di sottoporre a esame qualsiasi deduzione proposta dal lavoratore nel merito a sostegno delle prospettazioni tardivamente svolte per confutare la legittimità del provvedimento adottato dal datore di lavoro.
Le stesse considerazioni valgono al fine di disattendere il settimo motivo del ricorso con il quale si denuncia erronea valutazione delle prove e travisamento dei fatti sotto il profilo del mancato esame degli elementi probatori dai quali si sarebbe dovuto trarre il convincimento della insussistenza della materialità degli addebiti costituenti l oggetto della contestazione disciplinare e del successivo licenziamento.
Infine, sempre congiuntamente - per le stesse ragioni che hanno consigliato di procedere con analoghe modalità per le prime due ragioni di censura - vanno esaminati il quinto e il sesto motivo del ricorso con i quali si denuncia la sentenza del merito per la parte relativa all omessa condanna della azienda al risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente.
Viene lamentato, in particolare, che il Tribunale - erroneamente applicando l articolo 6 della legge numero 604 del 1966 - in presenza di una risoluzione del rapporto di lavoro unilateralmente adottata dall'imprenditore e connotata da pretestuosità - avrebbe dovuto fare applicazione degli articoli 1453 e 2043 del codice civile (quinto motivo) e accogliere la richiesta di condanna della azienda al risarcimento dei danni morali (sesto motivo).
Anche queste censure debbono ritenersi infondate.
A questo proposito, e indubbiamente esatto che, come già affermato dalla giurisprudenza, la mancata impugnazione del licenziamento nel termine fissato non comporta la liceità del recesso del datore di lavoro bensì preclude al lavoratore licenziato soltanto la possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento ai sensi dell'articolo 18 della legge numero 300 del 1970, conseguendo da ciò che, nella ipotesi di licenziamento illegittimo - qualora si sia verificata la decadenza dalla impugnazione, e concesso al lavoratore di esperire la normale azione risarcitoria in base ai principi generali che governano questa azione, sempre che ne ricorrano (e siano dal lavoratore allegati) i relativi presupposti (Cass., 24 giugno 1987 n. 5532; Cass., 5 febbraio 1985 n. 817). Peraltro, nella specie, il ricorrente, con l atto introduttivo del giudizio, non esercito la azione risarcitoria da fatto illecito produttivo di danno, ma espressamente volle attivare la procedura di cui all articolo 6 della legge sui licenziamenti individuali, impugnando il licenziamento - del quale contestava la legittimità - e richiedendo la applicazione, in proprio favore, della tutela reale e del risarcimento del danno previsti dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, sollecitando il giudice in tale senso. Coerentemente, il giudice del merito non provvide sulle domande, ivi compresa quella attinente al risarcimento dei danni, avendo rilevato la ostatività della intervenuta decadenza, ne' la precisa definizione data dalla parte alla causa petendi e al petitum gli avrebbero potuto consentire statuizioni diverse da quelle adottate. Per le ragioni sopra svolte si impone il rigetto del ricorso con la condanna del suo proponente al rimborso, in favore della società resistente, alle spese dalla stessa sostenute per questo giudizio nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giuduizio che si liquidano in lire 59.000 oltre lire tre milioni a titolo di onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999