Sentenza 11 marzo 2015
Massime • 1
In tema di indulto, il termine di cinque anni entro il quale la commissione di un nuovo delitto determina, a norma dell'art. 1, comma terzo, della legge n. 241 del 2006, la revoca del beneficio concesso in applicazione della medesima legge, si calcola computando, quale "dies a quo", la data di entrata in vigore della legge stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che potesse essere revocato l'indulto concesso "ex lege" n. 241 del 2006, entrata in vigore il 1° agosto 2006, a causa di delitto commesso in data 1° agosto 2011).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2015, n. 34228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34228 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 11/03/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 674
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 39009/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM FR N. IL 26/08/1968;
avverso l'ordinanza n. 33/2014 TRIBUNALE di NAPOLI, del 15/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15.4.2014, il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto concesso ex lege n. 241 del 2006 in favore di EM AN con precedente ordinanza emessa dallo stesso Giudice partenopeo in data 13.2.2009 in relazione alle condanne oggetto del provvedimento di determinazione di pene concorrenti reso dal P.M. della sede in data 12.9.2007. Rilevava il Tribunale che il EM aveva riportato ulteriore condanna alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa con sentenza della Corte territoriale del 14.1.2013, irrevocabile il 30.4.2013, in relazione al reato di rapina aggravata in concorso commesso il 1 agosto 2011.
Opinava il Tribunale che si era concretizzata la causa di revoca dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3 atteso che il delitto oggetto della menzionata ultima condanna era stato commesso entro cinque anni dal 1 agosto 2006, data di entrata in vigore della predetta legge e che il giorno della decorrenza, ai sensi dell'art. 14 c.p., comma 2, non doveva computarsi nel termine.
2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente EM AN, deducendo inosservanza o erronea applicazione della L. n. 241 del 2006, ex art. 606 c.p.p., lett. b).
Secondo il ricorrente, nel caso di specie non poteva trovare applicazione la regola generale dell'art. 14 c.p., comma 2, rispetto alla quale costituiva una deroga espressa la previsione di cui alla L. n. 241 del 2006 ("Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge..."), come pure ritenuto dalla Suprema Corte.
Errata, dunque, era stata la revoca disposta dal Giudice dell'esecuzione, in quanto il reato giustificativo del provvedimento era stato commesso il giorno successivo a quello di scadenza del quinquennio (31.7.2011) dall'entrata in vigore della L. n. 241 del 2006 (1.8.2011).
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, in piena sintonia con le ragioni del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo i principi generali stabiliti dall'art. 14 c.p.c e art. 172 c.p., comma 4, come noto, nel computo dei termini non è compreso il dies a quo ("...nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza...").
L'art. 172 citato, stesso comma 4 tuttavia, prevede la possibilità di una deroga alla regola generale affermata in tutti i casi in cui "la legge disponga altrimenti".
Un'ipotesi del genere, ad esempio, è prevista nel computo della decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, in cui si deve calcolare anche il giorno d'inizio della stessa, in forza della esplicita previsione contenuta nell'art. 297 c.p.p., comma 1. Anche il caso di specie rappresenta una deroga al principio generale, atteso che l'esplicito riferimento, operato dalla L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 3 alla data di entrata in vigore di quella legge (il 1 agosto 2006, giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), quale termine da cui far decorrere il quinquennio entro il quale chi ha usufruito del beneficio dell'indulto non deve commettere, a pena di revoca del beneficio stesso, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni, non può che ragionevolmente interpretarsi, secondo il significato letterale dell'espressione, nel senso di dover computare quale dies a quo la data di entrata in vigore della legge stessa (il 1 agosto 2006).
Tale conclusione è, del resto, conforme ad una precedente pronuncia di questa Corte, emessa, in un caso analogo, con riferimento al D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 di concessione di amnistia e indulto (Sez. 1, n. 5186 del 14/10/1996, Napolitano, Rv. 205737). In applicazione dell'enunciato principio al caso di specie, deve, dunque, ritenersi che il Giudice dell'esecuzione, nel disporre la revoca dell'indulto nei confronti del EM, sia incorso in violazione di legge, in quanto l'ulteriore reato che ha giustificato il suddetto provvedimento è stato commesso in data 1 agosto 2011, ovvero il giorno successivo a quello della scadenza del termine quinquennale in discussione (decorrente, come detto, dal 1 agosto 2006).
Da tanto consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Va disposta la comunicazione della presente sentenza al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2015