Sentenza 11 novembre 1999
Massime • 2
In tema di reato di costruzione abusiva ai sensi dell'art 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47, l'autore materiale della contravvenzione va individuato in colui che, con propria azione, esegue l'opera abusiva, ovvero la commissiona ad altri, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato, mentre il semplice comportamento omissivo dà luogo a responsabilità penale solo se l'agente aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, obbligo che certamente non sussiste in capo al nudo proprietario dell'area interessata dalla costruzione, non essendo esso sancito da alcuna norma di legge. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, che era il costruttore, ed aveva negato di essere il destinatario dell'obbligo violato, perché il manufatto risultava realizzato su terreno di proprietà dei genitori).
Il divieto della "reformatio in peius" che, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, l'ordinamento processuale impone al giudice di appello, attiene alle ipotesi di aggravamento -per specie o quantità- della pena, di applicazione di nuova o più grave misura di sicurezza, di pronunzia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca di benefici; in detto divieto non è compreso l'ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito dal giudice ai sensi dell'art 7 legge 28.2.1985 n. 47, trattandosi non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/1999, n. 13812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13812 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 11.11.1999
1. Dott. Giuseppe Sica Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pierfrancesco Marini " N. 1960
3. Dott. Angelo Di Popolo " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Alfonso Amato " N. 21637/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) VA AN, nato a [...] il [...], ivi res.te in Fraz. Fisto n.9
2) VA IV, nato a [...] il [...], res.te in Spiazzo Rendena, Fraz. Fisto n.9
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento in data 19.2.1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo
che ha concluso per annullamento senza rinvio quanto al falso (eliminando la relativa pena) e rigetta nel resto
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Trento, ha confermato, sul gravame degli imputati, la pronuncia del Pretore della stessa città, sezione distaccata di Tione di Trento, con la quale VA IV e VA AN erano stati ritenuti concorsualmente responsabili della violazione dell'art.20 lett.B) L.47/85, nonché il solo VA AN di falso ideologico ex art.483 cp, in relazione all'attestazione "contra verum" circa l'epoca di realizzazione dell'opera abusiva, resa in dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà finalizzata al condono edilizio. Gli imputati, con separati atti, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza.
Il VA AN deduce:
1) erronea applicazione dell'art.20 lett.b) Legge 47/85, non essendo esso imputato il destinatario dell'obbligo violato, poiché il manufatto abusivo risultava edificato su proprietà altrui e, cioè, dei genitori;
2) erronea applicazione dell'art.483 cp, in ragione della inidoneità della dichiarazione sostitutiva ex art. L.
4.1.1986 n.15 a rendere prova della verità del fatto attestato;
3) "erronea applicazione degli artt.192 e 195 cpp", nello assunto che la datazione dei lavori ad epoca difforme rispetto a quella dichiarata era stata ricavata sulla base di elementi privi di effettiva valenza probatoria.
Il VA IV, per proprio conto, deduce l'erronea applicazione dell'art.20 L.28.2.1945 n.47, risultando riferibile la costruzione al VA AN, peraltro cessionario, sia pure solo verbalmente, del terreno su cui si era realizzato il manufatto abusivo. Motivo comune ai ricorrenti, infine, deduce la violazione del divieto della reformatio in reformatio in peius, colta nell'ordine di demolizione del manufatto, emesso dalla Corte territoriale in difetto di appello del Pubblico Ministero.
I primi due motivi di ricorso vengono trattati preliminarmente, nonché congiuntamente, in quanto afferiscono entrambi all'espresso giudizio di colpevolezza per le opere prive della concessione. Come è noto, in tema di reato di costruzione abusiva ex art.20 L.1985 n.47, l'autore materiale della contravvenzione va individuato in colui che, con propria azione, esegue l'opera abusiva ovvero la commissiona, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo in cui si è edificato (Cass. Sez. III, 26.5.1998 n. 6274) e, invece, il comportamento omissivo da luogo a responsabilità penale solo se ricorre l'obbligo di garanzia di cui all'art.40 co.2 C.P.;
tale obbligo non sussiste in capo al nudo proprietario dell'area interessata alla costruzione abusiva, non essendo esso sancito da alcuna norma di legge (Cass. Sez. III, 2.10.1996 n. 8858), ne' può essere ipotizzato un suo dovere di controllo prescindendo dalla concreta situazione in cui è svolta l'attività incriminata ed in cui egli si è concretamente atteggiato rispetto all'opera abusiva (Cass. Sez. III, 1.6.1998 n. 1747, Capraro). Nella specie, poiché risulta dal testo della sentenza che la paternità delle opere ritenute abusive deve essere attribuita al VA AN, ed egli stesso non contesta di essere l'esecutore delle opere (poiché unicamente tende a dirottare ogni responsabilità sul genitore, quale effettivo beneficiario dell'opera abusiva), se ne trae con tutta evidenza l'infondatezza del motivo formulato dal detto VA AN, avendo egli eseguito i lavori in assenza di concessione;
ed anzi il rilievo che la concessione non gli sarebbe spettata, in quanto privo della titolarità di diritti reali sull'area su cui edificare, conferma l'esattezza del giudizio di colpevolezza.
Quanto invece al VA IV, deve riconoscersi che la pronuncia della Corte territoriale gli attribuisce concorsuale responsabilità nella violazione della legge edilizia in forza di elementi di prova a carico riferibili però, ed in concreto riferiti, al solo VA AN (documentazione di acquisto di materiale utilizzato nell'esecuzione dell'opera abusiva); il VA IV propose appello dolendosi che il punto non fosse stato trattato dal primo giudice e, in effetti, la pronuncia di secondo grado non contiene risposta alla censura, ripetendo il giudizio di colpevolezza da fonti di prova "personali" al coimputato (la detta documentazione), ovvero relativi al riscontro che l'opera abusiva era stata certamente eseguita in epoca successiva a quella dichiarata (tracce di preparazione del terreno destinato ad ospitare l'opera), fatto non più contestabile e contestato che non vale evidentemente a giustificare l'ipotesi di concorso nel reato;
di tal che il giudizio di responsabilità del VA IV, richiamati i principi giurisprudenziali "ut supra", difetta di motivazione circa l'effettività del fatto partecipativo e la sentenza, quanto a tale imputato, deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano. Infondato è poi il secondo motivo di ricorso di VA AN. Il delitto di falsità ideologica incrimina la dichiarazione di verità di un fatto resa al pubblico ufficiale che ha il dovere di documentarla in un atto pubblico avente, per disposizione di legge, una determinata funzione probatoria, e la previsione di cui all'art.483 C.P. postula l'esistenza di disposizioni extrapenali integratici che concorrono a determinare il contenuto delle dichiarazioni del privato ed attribuiscono;
la legge 4.1.1968 n.15 rientra certamente in tale ambito, facoltizzando il privato alla dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto di notorietà (artt.2 e 4) che diviene atto pubblico per il solo fatto della sottoscrizione autenticata dal "funzionario competente a ricevere l'atto o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco"; le dichiarazioni mendaci e false sono quindi punite "ai sensi del Codice Penale" e le stesse "rese ai sensi dei precedenti artt. 2,3,4,8, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale (art.26 commi 1 e 2).
Consegue che la dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di sanatoria, diretta al Sindaco, ma ricevuta dal competente funzionario o da altro pubblico ufficiale appositamente incaricato, rientra a pieno titolo nella previsione dell'art.483 C.P. (Cass. Sez.V, 5.5.1998 n. 11186, Cocciolo); e poiché, nella specie, la falsità attiene alla data di ultimazione dei lavori ed è stata finalizzata ad inficiare la effettiva destinazione probatoria dell'atto si da renderlo idoneo all'accesso alla sanatoria, non vi è dubbio che si è perfettamente realizzata l'ipotesi contestata.
Con il terzo motivo, il VA AN introduce surrettiziamente una violazione di legge in riguardo ai criteri di valutazione dell'apparato probatorio, con evidente sconfinamento nel campo della censura in fatto, risolvendosi la medesima nella pretesa di una diversa e più favorevole, per il ricorrente, lettura di dati documentali e testimoniali che la sentenza, con motivazione assolutamente immune da censure sul piano logico, ha fra loro interconnessi (documentazione di acquisto del materiale edilizio impiegato, testimonianza Parisi per diretta percezione dei luoghi, taglio recente delle piante sul luogo destinato ad aedificandum), onde pervenire al giudizio di responsabilità.
Il quarto motivo del VA AN, peraltro comune anche al VA IV, è infondato.
Il divieto della reformatio in pejus che l'art.597 co.3 CPP impone al giudice di appello, nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, attiene alle ipotesi di aggravamento della pena (per specie o quantità), di applicazione di misura di sicurezza nuova o più grave, di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole, di revoca dei benefici;
a detto divieto sfugge l'ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito dal giudice ex art.7 ult.co. L.28.8.1985 n.47, essendo al provvedimento riconosciuta la natura non già di pena accessoria, ma sì di sanzione amministrativa di tipo ablatorio (Cass.Sez.Un. 11.5.1993 n. 10, Zanlorenzi;
Cass.Sez.III, 28.11.1997), peraltro conseguenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto (Cass. Sez. III, 9.4.1999 n. 758, P.G. in proc. Scognamiglio;
Cass. Sez. I, 23.10.1998 n. 4455, Mancusi;
Cass. Sez. III, 19.10.1992 n. 1365, P.M. in proc. Marchese).
Il ricorso di VA AN deve essere quindi rigettato, facendoglisi carico del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso di VA AN, e condanna questi al pagamento delle spese processuali;
annulla la sentenza impugnata nei confronti di VA IV, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999