Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/1999, n. 13812
CASS
Sentenza 11 novembre 1999

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In tema di reato di costruzione abusiva ai sensi dell'art 20 legge 28 febbraio 1985 n. 47, l'autore materiale della contravvenzione va individuato in colui che, con propria azione, esegue l'opera abusiva, ovvero la commissiona ad altri, anche se difetti della qualifica di proprietario del suolo sul quale si è edificato, mentre il semplice comportamento omissivo dà luogo a responsabilità penale solo se l'agente aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento, obbligo che certamente non sussiste in capo al nudo proprietario dell'area interessata dalla costruzione, non essendo esso sancito da alcuna norma di legge. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, che era il costruttore, ed aveva negato di essere il destinatario dell'obbligo violato, perché il manufatto risultava realizzato su terreno di proprietà dei genitori).

Il divieto della "reformatio in peius" che, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, l'ordinamento processuale impone al giudice di appello, attiene alle ipotesi di aggravamento -per specie o quantità- della pena, di applicazione di nuova o più grave misura di sicurezza, di pronunzia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca di benefici; in detto divieto non è compreso l'ordine di demolizione della costruzione abusiva, impartito dal giudice ai sensi dell'art 7 legge 28.2.1985 n. 47, trattandosi non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/11/1999, n. 13812
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13812
    Data del deposito : 11 novembre 1999

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