Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 1
È legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie non applicate in primo grado, ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero, in quanto la previsione di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen. - che sancisce il divieto della "reformatio in peius" quando appellante sia il solo imputato - non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi, inibiti al giudice di appello, quelli concernenti le pene accessorie, le quali, ex art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2008, n. 8280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8280 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 22/01/2008
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 273
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 030780/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI RA, N. IL 15/07/1957;
avverso SENTENZA del 27/02/2006 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALLA STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO RA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 27.2.06 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Macerata del 25.6.98, concessa a OC RA l'attenuante di cui alla L. Fall., art. 219, u.c., riduceva la pena inflitta, per il reato di cui alla L. Fall., art. 216 - relativo alla distrazione, quale socio amministratore della s.n.c. Bouganville di OC RA & C., dichiarata fallita il 10.5.95, di merci per il valore di L. 30.000.000 e di alcuni beni aziendali del valore di L. 4.000.000 -, a mesi otto di reclusione, applicando d'ufficio le pene accessorie di cui alla L. Fall., art. 216, u.c.. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei propri difensori, assumendo che la società fallita proveniva dalla trasformazione di una s.a.s.; che era rimasta con un socio unico per oltre tre anni;
che durante l'attività non aveva svolto operazioni commerciali;
che la merce prelevata era stata regolarmente fatturata e che erroneamente il Tribunale di Macerata ne aveva dichiarato il fallimento dal momento che si trattava di una società non più esistente, essendosi trasformata in ditta individuale o, ex art. 2323 c.c., sciolta, anche se formalmente ciò non risultava.
Aveva pertanto errato la corte di appello nel ritenere definitivo, anche ai fini penali, il dato rappresentato dalla irrevocabilità della sentenza dichiarativa di fallimento, dal momento che avrebbe invece dovuto valutare le circostanze di fatto sopra evidenziate, ma anche nel merito - proseguiva il ricorrente - si imponeva l'assoluzione non essendo riscontrabile il dolo nella condotta tenuta dal OC il quale aveva regolarmente fatturato i fondi di magazzino e comunque aveva al più operato una confusione come modo di estinzione delle obbligazioni essendo pacifico che con la vendita fatturata l'imputato era debitore di se stesso.
Con un secondo motivo si censurava la mancata applicazione della L. Fall., art. 221, il quale, pur se applicabile al procedimento sommario disciplinato dalla L. Fall., art. 155 e ss. limitatamente alle procedure con un passivo di L. 1.500.000, a motivo dell'intervenuta inflazione monetaria, si sarebbe dovuto applicare nel caso di specie con la conseguenza che, ove il dato dell'ormai inadeguato ed irragionevole limite di L.
1.500.000 non fosse ritenuto superabile, la questione doveva essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, 'arricchendo anche d'ufficio la tematica', per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della pena desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost. e art. 133 c.p.. Con un ultimo motivo si deduceva violazione del principio del divieto di reformatio in pejus, avendo i giudici di secondo grado applicato d'ufficio le pene accessorie di cui alla L. Fall., art. 216, u.c.. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al primo motivo, a fronte del dato rappresentato dalla irrevocabilità della sentenza dichiarativa di fallimento della società amministrata dal OC, la - peraltro solo prospettata - cessazione di ogni attività commerciale, da parte della fallita, per sostanziale scioglimento della stessa ovvero per la asserita trasformazione di fatto in una ditta individuale, è elemento che di per sè non consente alcuna valida contestazione circa la legittimità della dichiarazione di fallimento intervenuta il 10.5.95, dal momento che può parlarsi di cessazione dell'attività sociale - con tutti gli effetti di legge ad essa riconnessi - solo quando la cessazione venga formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (v. Cass., sez. 5, 11 luglio 2005, Scorni, in Cass. pen., 2007, p. 755), circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Correttamente, poi, i giudici di secondo grado hanno ravvisato la responsabilità dell'imputato in ordine alle ipotesi distrattive contestategli, essendo rimasto pacificamente accertato che il OC ha prelevato la merce della società senza corrisponderne il prezzo, a nulla rilevando, per contrariamente dedurre, che il prevenuto abbia emesso in proposito una fattura, essendo la stessa rimasta impagata ed avendo in tal modo l'imputato coscientemente sottratto al patrimonio della società i beni di cui alla fattura stessa, così realizzando il reato di cui alla L. Fall., art. 216. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso risulta proposto per la prima volta in questa sede, per cui deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. In ordine all'ultimo motivo di ricorso, è giurisprudenza consolidata che poiché l'art. 597 c.p.p., comma 3 non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice di appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 c.p., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa - al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero (v. Cass., Sez. un., 27 maggio 1998, n. 8411, in C.E.D. Cass., n. 210979). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2008