Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2007, n. 35011
CASS
Sentenza 26 aprile 2007

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La trasformazione di un balcone o di un terrazzino, circondato da muri perimetrali, in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, nè intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia ovvero permesso di costruire.

Le disposizioni introdotte dalle leggi Regione Sicilia 10 agosto 1985 n. 37 e 16 aprile 2003 n. 4, che, procedendo alla identificazione, in via di eccezione, di determinate opere precarie non soggette a permesso di costruire, privilegiano il "criterio strutturale", nel senso di considerare la circostanza che le parti di cui la costruzione si compone siano facilmente rimovibili, a discapito di quello "funzionale", inteso in relazione all'uso realmente precario e temporaneo cui la costruzione è destinata, non possono essere applicate al di fuori dei casi in esse espressamente previsti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2007, n. 35011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35011
    Data del deposito : 26 aprile 2007

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