Sentenza 29 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di prescrizione, il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal giudice in accoglimento della richiesta dell'imputato di essere autorizzato a citare il responsabile civile non determina la sospensione del relativo termine, atteso che il differimento dell'udienza, in tale ipotesi, è determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa. ( In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso su richiesta dell'imputato, il quale era stato autorizzato dal giudice - a seguito della costituzione in udienza della parte civile - a citare la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica).
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- 1. Processo penale, reati divenuti perseguibili a querela, disciplina transitoria, ricorso inammissibile, persona offesa, avviso, prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 dicembre 2018
- 2. L’applicazione del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 al vaglio delle Sezioni uniteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 settembre 2018
In presenza di un ricorso inammissibile non deve darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 per l'eventuale esercizio del diritto di querela. Nel tempo necessario a dare attuazione alle disposizioni transitorie previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 36 del 2018, il corso della prescrizione non resta sospeso. (Ricorso dichiarato inammissibile) (Normativa di riferimento: D.lgs., 10 aprile 2018, n. 36, art. 12) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione La Corte di appello di Catania, in data 30 novembre 2017, parzialmente modificava quella di primo grado e, per l'effetto – confermato il giudizio di responsabilità in ordine al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2002, n. 9224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9224 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI PAOLO Presidente del 29/01/2001
1. Dott. TUCCIO GIUSEPPE Consigliere SENTENZA
2. Dott. BOGNANNI AT Consigliere N. 134
3. Dott. DE BIASE ARCANGELO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO rel. Consigliere N. 002014/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) CO AT N. IL 29/09/1951
avverso SENTENZA del 21/09/2000 TRIBUNALE di MACOMER Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Mario Iannelli che ha concluso per annullamento senza rinvio (prescrizione) e rigetto del ricorso quanto alle statuizioni civili. Udito il difensore Avv. E. Falcolini il quale, riportandosi ai motivi del ricorso, si è associato alla richiesta del P.G. di declaratoria di prescrizione del reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21/9/2000 il Tribunale di Oristano - Sez. di Macomer - condannava BI OR alla pena di lire 600.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di lesioni colpose in danno di AU RA, commesso, secondo la contestazione, con violazione delle norme sulla circolazione stradale;
al BI era stato addebitato il fatto di aver effettuato in modo irregolare il sorpasso del AU, che procedeva sulla destra sulla propria bicicletta, fino ad urtarlo provocandone la caduta a terra. Nel corso del giudizio, sulla scorta di deposizioni testimoniali, emergeva che a provocare la caduta del ciclista era stato IR LO che viaggiava sull'auto del BI accanto a quest'ultimo: il IR, sporgendosi dal finestrino, aveva dato al AU una spinta con la mano facendolo cadere. Il giudicante riteneva parimenti configurabile la responsabilità penale del BI, sul rilievo che il IR non avrebbe potuto mai dare una spinta al ciclista se il BI - così come contestato con il capo di imputazione - con la sua auto non avesse affiancato il ciclista medesimo. Ad avviso del giudice quella del BI era stata una manovra concordata con il IR per attuare uno scherzo ai danni del ciclista ed aveva costituito "condicio sine qua non" dell'evento, con la conseguenza che la condotta del IR si era posta quale condizione contingentemente necessaria e non quale azione interruttiva del nesso di causalità.
Ricorre per Cassazione il BI, con atto sottoscritto personalmente, deducendo censure che possono così riassumersi: 1) nullità della sentenza in conseguenza della nullità dell'ordinanza con la quale il giudice rigettò l'istanza di rinvio del dibattimento per impedimento del difensore del BI;
2) nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, essendo stato il BI condannato per una condotta diversa da quella contestata con il capo di imputazione;
3) violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento del BI e l'evento, con riferimento alla condotta del soggetto che materialmente diede la spinta al ciclista provocandone la caduta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze del ricorrente vanno disattese.
Per quel che riguarda il rigetto dell'istan7a di rinvio per impedimento del difensore del BI, all'udienza dell'8 giugno 2000 il giudice motivò adeguatamente il proprio convincimento evidenziando la imminente prescrizione del reato: deve peraltro sottolinearsi che lo stesso giudice dispose poi ugualmente il rinvio del dibattimento (differendolo al 27 giugno 2000) una volta constatato l'impedimento del difensore di parte civile, onde, in concreto, alcun pregiudizio subì la difesa del BI. Quanto alle ulteriori censure, le stesse, come di seguito si dirà, risultano infondate sul piano giuridico con riferimento alle dedotte violazioni di legge, ma tale infondatezza, non essendo manifesta e non determinando quindi la inammissibilità del ricorso, consente di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato: detta causa estintiva del reato deve invero ritenersi verificata pur tenendo conto del principio recentemente enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte - con sentenza (imp. Cremonese) del 28 novembre 2001, depositata l'11 gennaio 2002, con riferimento a reato di lesioni personali colpose per un incidente stradale avvenuto l'8 agosto 1992 - in tema di sospensione del decorso del termine di prescrizione in conseguenza di impedimento dell'imputato o del suo difensore.
Il fatto oggetto del presente procedimento avvenne l'11 luglio 1993 e conseguentemente, trattandosi di lesioni colpose, alla data dell'11 gennaio 2001 è maturato il termine massimo di prescrizione di sette anni e mezzo, prescindendo da eventuali sospensioni. Per quel che concerne i rinvii, dall'esame degli atti si rileva che il giudice dispose, su istanza di parte, i seguenti rinvii: dal 21 maggio 1998 al 31 dicembre 1998 (mesi 6 e giorni 12) su richiesta del difensore di parte civile (avv. Pinna) nella prospettiva di un possibile risarcimento del danno ad opera dell'assicurazione, richiesta cui si associò il difensore dell'imputato; dal 4 novembre 1999 al 15 febbraio 2000 (mesi 3 e giorni 10), su richiesta delle parti per trattative di transazione del danno;
dall'8 giugno al 27 giugno 2000 (19 giorni) per impedimento del difensore di parte civile. Orbene, anche se si volesse dare rilievo a detti periodi di rinvio (poco pù di dieci mesi) per ritenere configurabile una causa di sospensione del decorso della prescrizione - addebitando eventualmente i rinvii stessi, in via di ipotesi, anche alla difesa dell'imputato per l'adesione alla richiesta di differimento avanzata dal difensore di parte civile - la prescrizione sarebbe ugualmente maturata prima della odierna udienza.
Certamente non può aver determinato la sospensione del decorso della prescrizione, il rinvio, dal 27 giugno 2000 al 21 settembre 2000, disposto dal giudice perché un teste poteva assumere la veste di indagato: si è trattato di un rinvio necessario per motivi procedurali.
Così come, ad avviso del Collegio, non può ritenersi addebitabile alla difesa dell'imputato il rinvio, sia pura per un arco di tempo rilevante (circa 11 mesi), che il giudice dispose per rendere possibile la citazione del responsabile civile, in accoglimento di istanza del difensore dell'imputato cui peraltro si associarono il P.M. ed il difensore della parte civile. Al riguardo si impongono alcune considerazioni e riflessioni con riferimento alla sentenza Cremonese delle Sezioni Unite sopra ricordata. Nel caso in esame l'imputato è stato citato in giudizio per rispondere del reato di lesioni personali colpose, commesso - secondo la contestazione - con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in particolare per aver effettuato una manovra irregolare di sorpasso di un ciclista, con conseguente applicabilità, per quel che riguarda la responsabilità sotto il profilo civilistico, della legge 24 novembre 1969 n. 990. La Corte Costituzionale, come è noto, con sentenza n.
112 del 16/4/1998, dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedeva la possibilità, per l'imputato, di chiedere la citazione del responsabile civile per fatti ricadenti sotto la disciplina della citata legge n. 990/69. Nella concreta fattispecie, la costituzione di parte civile avvenne direttamente all'udienza del 21 maggio 1998 e quindi il difensore dell'imputato, avendo potuto prendere cognizione solo in quel momento dell'ingresso della parte civile nel processo, correttamente in quella stessa udienza - così come l'art. 83 c.p.p. gli consentiva alla luce dell'interpretazione del giudice delle leggi - chiese la citazione del responsabile civile. A tale richiesta si associarono, come detto, la stessa parte civile ed il P.M., ed il giudice, dopo essersi pronunciato in proposito con un diniego - rinviando il dibattimento al 3 dicembre 1998 su sollecitazione della parte civile nella prospettiva di una transazione del danno - successivamente, appunto il 3 dicembre 1998, revocò la sua precedente ordinanza ed autorizzò la citazione del responsabile civile rinviando al 4 novembre 1999. Orbene deve escludersi che, nel periodo (pur rilevante e sia pure in conseguenza di una richiesta del difensore dell'imputato) dal 3 dicembre 1998 al 4 novembre 1999, il decorso della prescrizione sia rimasto sospeso. Le Sezioni Unite, con la sentenza Cremonese, hanno espressamente precisato che "deve ritenersi che escludano l'imputabilità della sospensione o del rinvio, sia l'esercizio del diritto alla prova, sia, più in generale, l'esercizio del diritto alla difesa, inteso quest'ultimo nel senso delle disposizioni che impongono di riconoscere al difensore un termine 'per prendere cognizione degli atti o per informarsi sui fatti oggetto del procedimento' ... ..., o, in generale, alla parte un termine per approntare la difesa sicché deve escludersi la addebitabilità all'imputato, o al suo difensore, della sospensione e del rinvio destinati ad assecondare la funzione cognitiva del processo..." (cfr., testualmente, pagg. 10 e 11 della sentenza Cremonese). Nell'ipotesi di specie, vero è che il rinvio "de quo" non fu disposto per l'esercizio del diritto alla prova ne' per la concessione di un termine a difesa. Ma non appare revocabile in dubbio che si trattò pur sempre di un rinvio determinato dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà riconducibile al diritto di difesa: facoltà di cui il difensore dell'imputato si avvalse correttamente, senza ricorrere ad atteggiamenti dilatori di sorta. Di talché deve evidentemente escludersi che, in relazione al rinvio in argomento (sulla cui durata non risulta che abbia in qualche modo inciso la parte), ricorrano i presupposti per la configurabilità di quell'imputabilità o addebitabilità del rinvio all'imputato (o al suo difensore) che le Sezioni Unite hanno individuato come causa idonea a determinare la sospensione dei termini di prescrizione. Ne deriva che, ad avviso del Collegio, all'elencazione dei casi di rinvio indicati dalle Sezioni Unite quali ipotesi dell'esercizio del diritto di difesa - tali da non comportare la sospensione della prescrizione - pare doversi riconoscere valenza esemplificativa e non esaustiva;
ritiene il Collegio che, in via di principio generale, oltre ai casi specifici indicati dalle Sezioni Unite, l'esercizio concreto di una qualsiasi ulteriore facoltà riconducibile al diritto di difesa - ed a condizione che la parte si avvalga di tale facoltà allorquando ciò sia possibile e senza ricorrere a strategie ostruzionistiche ovvero strumentali alla mera interruzione dell'"iter" procedimentale - non può determinare la sospensione dei termini di prescrizione. D'altra parte, ritornando alla concreta fattispecie, giova sottolineare che la parziale incostituzionalità dell'art. 83 del codice di procedura penale fu dalla Corte Costituzionale dichiarata - nei termini sopra ricordati - con riferimento, tra l'altro, alla ritenuta violazione anche dell'art. 24 della Costituzione relativo proprio al diritto di difesa.
Ciò posto, essendo stata pronunciata nei confronti dell'imputato, con la sentenza oggetto del ricorso, condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato, la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione comporta la necessità di esaminare le doglianze del ricorrente ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili (art. 578 c.p.p.). Come già premesso, si tratta di deduzioni infondate. Per quel che riguarda la ricostruzione della dinamica dell'incidente il giudice del merito ha fornito congrua motivazione indicando gli elementi probatori tenuti presenti ai fini del giudizio, in particolare le deposizioni testimoniali. Sicché i rilievi mossi dal ricorrente alla sentenza impugnata si risolvono in censure che tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita nel giudizio in Cassazione. In proposito va sottolineato che, come affermato dalla Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793), esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Con riguardo alla specifica materia della circolazione stradale, nella giurisprudenza di legittimità è stato altresì enunciato, e più volte ribadito, il principio secondo cui "la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione" (in tal senso, tra le tante, Sez. 4^, N. 87/90, imp. Bianchesi, RV. 182960).
Nè, alla luce della ricostruzione della dinamica dell'incidente operata dal giudice di merito, può ritenersi violato il principio di correlazione tra il fatto contestato e la sentenza. Le modalità del fatto, quali ritenute in sentenza, sono emerse nel corso del dibattimento in conseguenza delle dichiarazioni rese da protagonisti e testimoni del fatto. Si è trattato dunque di circostanze in ordine alle quali nel corso del dibattimento l'imputato - che, come si rileva dall'epigrafe della sentenza impugnata, era presente - ha avuto ampia possibilità di difesa, per cui deve escludersi la configurabilità della eccepita nullità: nella giurisprudenza di legittimità è stato invero affermato che "il precetto dell'art. 521 primo comma, c.p.p., che enuncia il principio della correlazione tra accusa e sentenza va inteso non in senso 'meccanicistico formale', ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa;
ne consegue che la verifica dell'osservanza di detto principio non può esaurirsi in un mero confronto letterale tra imputazione e sentenza, occorrendo che ogni indagine in proposito venga condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze dei fatti" (in termini, "ex plurimis", Sez. 6^, n. 618/96 - ud 8/11/95 - RV. 20337). E questa Corte ha avuto modo di precisare, ancora, che "non sussiste violazione ne' dell'art. 521 ne' dell'art.522 c.p.p., quando la sentenza si riferisce a tutte quelle integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli atti, da cui emerga che l'imputato ebbe modo di difendersi anche da quelle circostanze e da quegli elementi posti a base della decisione" (Sez. 1^, n. 5355/93, RV. 194219). Legittimo appare altresì il convincimento del primo giudice circa la ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta del BI e l'evento, essendo stato chiarito in sentenza, con argomentazioni ben coordinate e concatenate sul piano logico-deduttivo, che il passeggero, il quale sedeva accanto al BI, in tanto riuscì a dare la spinta al ciclista, provocandone la caduta, in quanto ciò gli fu consentito dalla manovra di affiancamento e sorpasso effettuata dal BI stesso:
manovra concordata dai due, secondo la ricostruzione operata dal giudice e come da questi ritenuto, per attuare uno scherzo ai danni del ciclista.
Dichiarato estinto il reato per prescrizione, il ricorso deve essere dunque rigettato con riferimento alle statuizioni concernenti gli interessi civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e rigetta il ricorso quanto alle statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2002