Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6809 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
r o v a F IN0 6 8 09 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN Cacce ANNOTAZIONE LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto Сотронці, SEZIONE TERZA CIVILE professional. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2749/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Cron.13382 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 1461 Ud. 08/11/01 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIĘ Richiesta copia T OF SENTENZA dal Sig. per diritti € 155 sul ricorso proposto da: IL ANCELLIERE202domiciliato in ROMA IANNELLA VINCENZO, elettivamente VIA DI SANTA MARIA MAGGIORE 1, presso lo studio dell'avvocato DI LAURO ALDO, difeso dagli avvocati DE CANCELLERIA PROCACCINI ERNESTO, giusta delega in LUCA VITTORIO, atti;
ricorrente P
contro
GR VA, difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato BARULLI LUIGI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1895 avverso la sentenza n. 2746/97 della Corte d'Appello di NAPOLI, terza sezione civile emessa il 27/11/1997, depositata il 18/12/97; RG.411/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato DOMENICO VISONE (per delega avv.Ernesto Procaccini); udito l'Avvocato VA GR;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 6.8.93 EL Vincen- zo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Benevento il 23.7.93 con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 6.807.840, oltre interessi e spese per compensi professionali in favore dell'avv. Giovanni Grassi in relazione a procedure di espropriazione immo- biliare. Radicatosi il contraddittorio, sí costituiva il ricorrente Grassi contestando il contenuto della op- posizione ed eccependo la nullità dell'atto di citazio- ne per mancato rispetto dei termini a comparire. All'esito della istruttoria, il Tribunale con sentenza del 28.11.95 dichiarava inammissibile la opposizione per mancato rispetto dei termini confermando il decre- to. A seguito di impugnazioni in via principale ed in- cidentale, la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 18.12.97 dichiarava inammissibile l'appello princi- pale ed inefficace quello incidentale, condannando lo EL al pagamento delle spese. Motivava, tra l'altro, la Corte che, vertendosi in tema di liquidazione di onorari di avvocato per presta- zioni giudiziali in materia civile non contestate nei presupposti il provvedimento che definisce il giudizio anche se emesso con sentenza non perde la natura di or- dinanza con la conseguenza che tale provvedimento è so- lo impugnabile in cassazione ex art.III Costituzione. L'appello era, quindi, da dichiararsi inammissibile con conseguente perdita di efficacia del gravame incidenta- le proposto dal Grassi. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cas- sazione lo EL affidandolo a due motivi sostenuti da memoria. Ha resistito con controricorso il Grassi. MOTIVI DELLA DECISIONE de Con il secondo mezzo di impugnazione, per ragioni logiche-giuridiche va esaminato con priorità, lo Ian- nella, denunziata la violazione degli artt.29 e 30 del- la L.794/1942 con riferimento all'art. 360 n.3 cpc, la- menta che la Corte di Appello abbia erroneamente di- chiarato inammissibile il gravame avendo ritenuto che in tema di liquidazione di onorari di avvocato il prov- vedimento emesso dal giudice di primo grado fosse solo ricorribile per cassazione ex art. III della Costituzio- ne anche se emesso nella forma di sentenza non perdendo la sua natura di ordinanza non impugnabile ex art.30 della legge predetta. Deduce, ancora, la parte ricorrente che non poteva, comunque, applicarsi la procedura abbreviata essendo stato ampliato nel corso del giudizio di primo grado il "thema decidendum" con la formulazione di una eccezione di compensazione. Il motivo non è fondato. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (10426/00) in tema di onorari di avvocato l'opposizione avverso il procedimento di liquidazione deve svolgersi secondo il rito di cui agli artt. 29 e 30 della 1.794/942 e cioè essere decisa in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile con la conse- guenza che ove sia stato seguito il procedimento ordi- nario, al provvedimento conclusivo deve riconoscersi, anche se adottato nella forma della sentenza, natura sostanziale di ordinanza sottratta all'appello ed impu- gnabile solo con ricorso per cassazione ex art. III della Costituzione;
tale principio non può, tuttavia, trovare applicazione ove la controversia non verta uni- camente sulla misura del compenso dovuto all'avvocato per prestazioni giudiziali rese in materia civile, in quanto siano contestati gli stessi presupposti del di- ritto del patrono o le competenze reclamate riguardino prestazioni stragiudiziali oltre che giudiziali in ma- teria civile o penale o amministrativa o la controver- sia sia estesa al dedotto inadempimento del professio- nista alle obbligazioni nascenti a suo carico dal rap- porto professionale. In tali casi, il procedimento or- dinario attrae nella sua sfera per ragioni di connes- sione anche la materia propria del procedimento specia- le e tutto il giudizio si conclude in primo grado con un provvedimento impugnabile con l'appello. Nella motivazione della sentenza ora gravata la Corte territoriale ha rilevato che si verte in tema di onorari in materia civile non risultando, peraltro, contestati i presupposti del diritto del patrono al compenso, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione delle prestazioni o che, comunque, fosse stato ampliato il "thema decidendum". Per conseguenza, ha dichiarato inammissibile l'appello essendo il provvedimento del Tribunale unicamente ricorribile per cassazione ex art. III della Costituzione. La decisione della Corte di merito deve ritenersi corretta essendo in linea con la giurisprudenza di le- gittimità trattandosi di pagamento di onorari di avvo- cato per prestazioni rese in materia civile (espropria- zioni immobiliari). Peraltro, la dedotta eccezione di compensazione, "recte" di pagamento in favore del Gras- si non è stata sviluppata in sede di appello, onde deve ritenersi nuova e come tale irricevibile in questa sede non potendosi altresì non considerare il contenuto del- la sentenza impugnata che ha escluso ogni ampliamento del "thema decidendum". Avendo i secondi giudici correttamente dichiarato inammissibile l'appello dello EL, altrettanto correttamente non hanno esaminato la questione riguar- dante la insufficienza dei termini a comparire, non ri- spettato il termine libero di quindici giorni tra il giorno della notifica dell'atto di citazione avvenuta il 6.8.93 e quello di comparizione fissato al 1.10.93, ciò in quanto l'irricevibilità della impugnazione per gli anzidetti motivi precludeva ovviamente l'esame del- la questione processuale che l'attuale ricorrente sol- leva con il primo mezzo di annullamento. Conclusivamente, il ricorso dello EL va ri- gettato con compensazione delle spese di questa fase ricorrendo i giusti motivi di cui all'art.92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di cassa- zione. Così deciso in Roma 1'8.11.01 IlPresidente Ups Javazzག་ Il Consigliere rel. in faction IL CANCELLERE C1 Dott.sea Maria Aiello 13.05.02 IL CANCEL E Jena Aleita 109T 129,11 45ET 2066 TOT-149,77 BATO BOMA 2 AGENZIA DELLE Serie 4 Registrato in 1.49.77 al (euro CEN p. (Dott.ssa in Graz Il Responsabile Servizio ezian (Dr. M. RACC di Cassazione con orLa Corte Supreme di resxç dinanza "14802/04 rigetta I лось ricorso zione. proposto da SA SE M R 9.08.2004 IL CANCELLIERE C1 NT TA rane