Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
In tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una spranga di ferro, essendo questa un'arma impropria.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 6458 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6458 Anno 2013 Presidente: GRASSI ALDO Relatore: DUBOLINO PIETRO ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) MILANI DINO N. IL 09/03/1977 avverso la sentenza n. 2191/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 20/10/2011 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO; Data Udienza: 22/11/2012 CONSIDERATO IN DIRITTO: – che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto: a) con riguardo al mancato riconoscimento della legittima difesa, puramente assertiva appare l'affermazione contenuta nell'atto di gravame secondo cui non vi sarebbe prova, in atti, degli elementi di fatto sui quali risulta basata la decisione assunta, sul punto, dai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2008, n. 43753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43753 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 06/11/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1466
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - N. 041571/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di Bologna;
nei confronti di:
1) CC TI N. IL 28/10/1968;
avverso SENTENZA del 12/07/2007 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per il corso ulteriore in ordine al delitto di lesioni volontarie e per la inammissibilità del ricorso concernente la ipotesi contravvenzionale.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
Il GIP presso il Tribunale di Bologna non accoglieva la richiesta di decreto penale del Pubblico Ministero e, con sentenza del 12 luglio 2007, dichiarava non doversi procedere
contro
AC IA in ordine al delitto di lesioni aggravate dall'uso dell'arma in danno di RI PI per essere lo stesso estinto per remissione della querela e disponeva la restituzione degli atti al Pubblico Ministero relativamente alla contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art.
4. Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Bologna ha dedotto la violazione di legge perché il delitto di lesioni volontarie aggravate dall'uso dell'arma - nella circostanza la AC aveva utilizzato una spranga di ferro - non è perseguibile a querela di parte, ma di ufficio e, quindi, non può estinguersi per remissione della querela.
Con memoria difensiva depositata il 2 ottobre 2008 il difensore della AC contestava l'assunto del Pubblico Ministero ricorrente e citava a conforto della sua tesi giurisprudenza di merito. Il ricorso, nei limiti indicati dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, è fondato.
Tenuto conto degli arresti giurisprudenziali più recenti della Suprema Corte in materia non vi è alcun dubbio che una spranga metallica sia una arma impropria e costituisca aggravante, ai sensi dell'art. 585 c.p., del delitto di lesioni volontarie. Del resto che si trattasse di una arma, ancorché impropria, doveva essere convinto anche il GIP che, ritenendo sussistente la contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 ha trasmesso i relativi atti al Pubblico Ministero.
Il delitto di lesioni con arma non è perseguibile a querela di parte, ma di ufficio, cosicché non può estinguersi per remissione della querela.
Sul punto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Rimini per il corso ulteriore.
Quanto alla contravvenzione il provvedimento ordinatorio con il quale il GIP ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero non è impugnabile e non è abnorme;
sul punto il ricorso del Pubblico Ministero non è ammissibile.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di lesioni con rinvio al Tribunale di Bologna per il corso ulteriore;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2008