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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 7791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7791 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AU ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, sost. Proc. Gen. PIETRO MOLINO che ha concluso per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO LA CORTE D'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 11/6/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA il 16/06/2020 nei confronti di DI AU ON in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7791 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 02/11/2022 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita alla condotta posta in essere che sarebbe al più riferibile alla fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. 1.3. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2. In data 14 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. Pietro Molino, chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Le doglianze difensive contenute nei primi due motivi di ricorso volte a contestare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato e la qualificazione giuridica dello stesso, reiterative di quanto già dedotto nei motivi di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -valorizzando i tabulati telefonici che comprovano l'uso dell'apparecchio telefonico e l'assenza di qualsivoglia giustificazione del possesso di cosa proveniente da delitto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata)- ha dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria e ha così fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa sia in ordine alla responsabilità del ricorrente che quanto alla qualificazione giuridica da attribuire ai fatti, in ciò conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265). Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite in quanto una diversa lettura, fondata peraltro su di una differente valutazione delle prove, è preclusa in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Il terzo motivo, con cui si contesta la dosimetria della pena nella parte in cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto 2 del principio di proporzionalità, dell'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della proporzionalità della pena al fatto contestato e del precedente penale recente. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, orientate a sollecitare in questa sede una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena, non sono consentite (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. In tale corretto contesto interpretativo, perciò, anche in assenza di uno specifico riferimento alla presunta "pronta confessione" indicata dalla difesa a sostegno del motivo di appello sul punto, la motivazione risulta adeguata, ciò anche considerato che, come più volte rilevato nella sentenza impugnata, il ricorrente non ha in realtà fornito alcuna giustificazione circa la provenienza del telefono cellulare. 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2/11/2022 Il Consig "ere Estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, sost. Proc. Gen. PIETRO MOLINO che ha concluso per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO LA CORTE D'APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 11/6/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MARSALA il 16/06/2020 nei confronti di DI AU ON in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7791 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 02/11/2022 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita alla condotta posta in essere che sarebbe al più riferibile alla fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen. 1.3. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. 2. In data 14 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. Pietro Molino, chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Le doglianze difensive contenute nei primi due motivi di ricorso volte a contestare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato e la qualificazione giuridica dello stesso, reiterative di quanto già dedotto nei motivi di appello, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice -valorizzando i tabulati telefonici che comprovano l'uso dell'apparecchio telefonico e l'assenza di qualsivoglia giustificazione del possesso di cosa proveniente da delitto (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata)- ha dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria e ha così fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa sia in ordine alla responsabilità del ricorrente che quanto alla qualificazione giuridica da attribuire ai fatti, in ciò conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265). Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite in quanto una diversa lettura, fondata peraltro su di una differente valutazione delle prove, è preclusa in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Il terzo motivo, con cui si contesta la dosimetria della pena nella parte in cui sono state negate le circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto 2 del principio di proporzionalità, dell'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della proporzionalità della pena al fatto contestato e del precedente penale recente. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, orientate a sollecitare in questa sede una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena, non sono consentite (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. In tale corretto contesto interpretativo, perciò, anche in assenza di uno specifico riferimento alla presunta "pronta confessione" indicata dalla difesa a sostegno del motivo di appello sul punto, la motivazione risulta adeguata, ciò anche considerato che, come più volte rilevato nella sentenza impugnata, il ricorrente non ha in realtà fornito alcuna giustificazione circa la provenienza del telefono cellulare. 3. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2/11/2022 Il Consig "ere Estensore Il Presidente