Sentenza 15 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/10/2002, n. 14651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14651 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
8 1 4 6 5 1 0 2 DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità SEZIONE TERZA CIVILE civile;
danni morali Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18212/99 Dott. Vittorio DUVA 1 Presidente Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron.34093 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep. 3815 Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud.12/03/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti 16811.20026 OTT. 2002 sile ICMESA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del IL CANCELLIERE liquidatore rag. G. Brocchieri, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PREVESA 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SIGILLO', che la difende unitamente agli avvocati GERARDO BROGGINI, EVA LENSKI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
LL TO STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA 2002 MANZI, che la difende unitamente agli avvocati ARNALDO 624 BORGONOVO, GIUSEPPE CELONA, giusta delega in atti;
1 - controricorrente avverso la sentenza n. 2025/98 della Corte d'Appello di MILANO, sezione seconda civile emessa il 20/5/1998, depositata il 10/07/98; RG.1199/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato SIGILLO' ANTONIO;
udito l'Avvocato CELONA GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Massimo FEDELI che ha concluso per il Generale Dott. rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. AN SA, con atto di citazione del 22 maggio 1990, ha convenuto in giudizio davanti al tribu- nale di Monza la Società ICMESA s.p.a. ed ha chiesto che, previa determinazione delle lesioni e dei disagi subiti per effetto del noto fatto di polluzione chimica causato dall'esplosione verificatasi nello stabilimento della convenuta il 10 luglio 1976 e che aveva interes- sato i comuni di Seveso e di Meda, la convenuta fosse condannata al risarcirle i danni personali, quelli mo- rali e quelli alla vita di relazione che aveva subito. La convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. 2 2. Il tribunale ha accolto la domanda ed ha condan- nato la Società a pagare all'attrice la somma di lire cinque milioni con gli interessi dal fatto al saldo, a titolo di danno morale. La decisione è stata impugnata dalla Società ICMESA con riferimento alla liquidazione del danno. AN SA ha proposto appello incidentale, chiedendo la liquidazione di una somma superiore a quella di lire cinque milioni liquidati.
3. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 10 luglio 1998, in parziale riforma di quella di primo grado, ha disposto che il danno liquidato fosse rivalu- tato secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto fino a quella della decisione con gli interessi sulla somma liquidata, questa annualmente rivalutata sempre dal fatto fino all'effettivo saldo.
4. Per la cassazione della sentenza la spa ICMESA in liquidazione ha proposto ricorso. Resiste con controricorso AN SA. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è ammissibile. L'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ. di- spone che il ricorso deve contenere, a pena di inammis- sibilità, l'esposizione sommaria dei fatti. 3 Questa deve consentire l'immediata percezione delle censure sollevate, senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo. L'esposizione dei fatti, contenuta nel ricorso che si sta esaminando, è funzionale alle censure sollevate. Pertanto, l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente, è infondata.
2. Con il primo motivo del ricorso la Società ICMESA addebita alla sentenza impugnata l'errore di avere riconosciuto il danno morale anche in assenza di danno biologico o di danno patrimoniale in seno stret- to: censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2967 cod. civ., dell'art. 185 cod. pen. e dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Con il secondo motivo la ricorrente, riferendosi sempre al riconoscimento del danno morale, sostiene che la sentenza impugnata è incorsa nell'errore di avere erroneamente inquadrato il danno psicologico come danno morale: censura di violazione degli artt. 2043 e 2967 cod. civ. e di contraddittoria ed insufficiente motiva- zione. I due motivi possono essere esaminati congiuntamen- in quanto si riferiscono entrambi ai criteri di in- te, dividuazione e di riconoscimento del cosiddetto danno morale soggettivo. Essi non sono fondati.
3. Il problema dell'inquadramento e del riconosci- mento del danno morale soggettivo, nella sua accezione di transeunte turbamento psicologico, non deve essere affrontato in questa sede nella sua configurazione teo- rica, ma deve essere risolto con riferimento a quanto era stato denunciato con l'atto introduttivo del giudi- zio. In questo, come si ricava dalla sentenza impugnata e come non è contestato dalla ricorrente, AN SA aveva denunciato che, in conseguenza dell'esplosione di un reattore della ICMESA, era stata costretta ad abban- donare per due oltre anni l'abituale residenza nel Co- mune di Seveso dove abitava con i genitori, subendo un "danno psicologico, angosce e paure".
4. Con riferimento ad eventi prodotti dallo stesso disastro colposo il problema del se il danno morale soggettivo, verificatosi in occasione della compromis- sione, anche grave, della salubrità dell'ambiente a se- guito di disastro colposo, sia risarcibile anche se non derivi dalla menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) dell'offeso o di altro evento produt- tivo di danno patrimoniale, è stato recentemente af- frontato dalle sezioni unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi sulla questione di massima ritenuta di 5 particolare importanza, con la sentenza 21 febbraio 2002, n. 2515. 4.1. Con la sentenza le sezioni unite hanno così deciso la questione di massima: "in caso di compromis- sione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura tran- sitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente e alla pubblica incolumità, anche un'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale".
4.2. Il principio, che il Collegio condivide, può essere applicato anche nel ricorso che si sta esaminan- do, il quale pone in discussione, come è stato antici- pato, il riconoscimento del danno morale in favore di AN SA che aveva denunciato di avere subito un turbamento psichico, durato oltre due anni, a causa dei 6 disagi che aveva dovuto sostenere dopo l'inquinamento ambientale provocato dal disastro colposo provocato dalla Società ICMESA.
4.3. Pertanto, sia pure con la diversa motivazione ricavabile dalla decisione delle sezioni unite di que- sta Corte, la decisione impugnata deve essere conferma- ta in punto di riconoscimento del danno morale subito da AN SA.
5. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso sono rivolti contro la liquidazione del danno prima indica- to. La Società ICMESA si duole del fatto che alla Sar- tor sia stata riconosciuta la rivalutazione monetaria della somma liquidata dal tribunale, in contrasto con il fatto che l'interessata con l'appello incidentale si era limitata a lamentare l'esiguità della somma liqui- data (terzo motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ.). La Società si duole anche del fatto che nella sen- tenza sia stata riconosciuta la rivalutazione e gli in- teressi sulle somme annualmente rivalutate dalla data del fatto al saldo (quarto motivo di violazione del- l'art. 2043 cod. civ.) Anche questi due motivi non sono fondati.
5.1.1. L'obbligazione che trova la sua fonte nel 7 fatto illecito extracontrattuale (artt. 1175 e 2043 comunemente è cod. civ.) ha per oggetto un debito che detto di valore. Nelle corrispondenti obbligazioni il danaro non CO- stituisce oggetto di un'obbligazione di dare;
piuttosto è il metro di commisurazione del valore che Occorre corrispondere al danneggiato perché egli sia rimesso nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sa- rebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto. In tali obbligazioni, cioè, la rivalutazione mone- taria non rappresenta il possibile strumento di risar- cimento dell'eventuale maggior danno da mora indotto dalla svalutazione monetaria rispetto a quello già co- perto dagli interessi legali, come accade nelle obbli- gazioni pecuniarie, ma costituisce il necessario mezzo di commisurazione attuale del valore perduto dal credi- tore in termini monetari attuali: in questo senso, Cass. 14 novembre 2000, n. 14743, tra le tante. I debiti di valore, in definitiva, sono costruiti come debiti che, pur dovendo essere adempiuti con il pagamento di una somma di danaro, non hanno come pre- stazione dovuta una somma di danaro, come accade nelle obbligazioni pecuniarie vere e proprie. In essi il da- naro entra in gioco soltanto per la sua funzione sosti- tutiva del valore perduto dal danneggiato e che deve 8 essere reintegrato dal danneggiante. Ne deriva che la liquidazione del debito di valuta è quella che compiuta dal giudice al momento della de- cisione e, per il suo riconoscimento, non è chiesta la domanda del creditore danneggiato, come questa Corte ha ripetutamente affermato: sentenza 14 novembre 2000, n. 14743, tra le più recenti. in5.1.2. La decisione impugnata, che ha deciso questo senso, sfugge alla critica sollevata con il mo- tivo che si è esaminato.
5.2.1. Nell'obbligazione che trova la sua fonte nel fatto illecito extracontrattuale si può verificare an- che l'ulteriore danno dalla mancata tempestiva disponi- bilità per l'interessato della somma di denaro che gli era dovuta. Tale danno, in mancanza di elementi normativi par- ticolari, è generalmente liquidato con la tecnica del riconoscimento degli interessi, detti compensativi. I limiti che questa tecnica incontra sono, alterna- tivamente, quelli di un'ingiusta svalutazione degli in- teressi del danneggiato e quelli di una locupletazione ingiusta. Per superare l'inconveniente nella giurisprudenza di questa Corte è stato affermato il principio che "qualora la liquidazione del danno da fatto illecito 9 extracontrattuale sia effettuata per equivalente>, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal dan- neggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano con- to della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rin- vio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato pro- vocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciu- ta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitati- vi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data del- l'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, de- finitivamente rivalutata, mentre è possibile determi- narli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con ri- guardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio": SS. uu. 17 febbraio 1995, n. 1712, seguita da numerose altre decisioni fino alla sentenza 27 luglio 2001, n. 10291. 10 5.2.2. La ricorrente per criticare la decisione im- pugnata sul principio che si sta esaminando non adduce argomenti specifici, ma si limita alla citazione di un precedente di questa Stessa Corte (sent. 29 settembre 1994 n. 7943), che nel panorama giurisprudenziale è ri- masto isolato.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio possono essere intera- mente compensate tra le parti.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 129,11 1095 12 marzo 2002. 30,99 4565 Luigi Francesco Di Nanni, Est. bwuch 16010 Il Presidente Vittorio Suva IL CANCELLIERE C1 Innocente Battista DEPOSITATO IN LL GRATE ROMA 2 AGENZIA DEL Oggi 15 OTT. 2002 1 OTT.2002 A Registratula ricta IL CANCELLIERE C1 46383 Innocenzo Bartista CEN (eur 11