CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2026, n. 20643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20643 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 17/10/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti,il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare, formulata da XXXXXXXXXXXXX, detenuta in espiazione della pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per i reati di “usura aggravata dall’agevolazione mafiosa”. Richiamati i principi giurisprudenziali applicabili nella materia, riportato il parere negativo espresso dalla DDA di Napoli nonché dalla DNA, riportato il contenuto della consulenza tecnica di parte, nonché della relazione sanitaria, osservava che appaiono immutati i presupposti che hanno condotto al rigetto della domanda in via provvisoria in quanto dalla relazione sanitaria si deduce che le condizioni della detenuta sono stazionarie, che ella assume regolarmente la terapia, che sono già programmate visite specialistiche, talune da eseguirsi in istituto e una all’esterno, sicché non vi sono motivi per ravvisare una incompatibilità con lo stato di detenzione che, in ragione della situazione rappresentata, non può ritenersi contrario al senso di umanità. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20643 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 03/03/2026 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della ricorrente formulando un unico articolato motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
2.1 Il ricorrente censura la decisione per non aver motivato in ordine alla richiesta di perizia formulata dalla difesa, nonostante il magistrato di sorveglianza avesse rinviato la decisione sul punto al collegio. Osserva che la consulenza d’ufficio avrebbe consentito di fugare i dubbi sulla compatibilità delle condizioni cliniche di XXXXXXX con il regime detentivo, non dissipati dalle conclusioni della Relazione sanitaria, nella quale la Direzione ribadisce che la valutazione di compatibilità esula dalle competenze del Servizio sanitario, rinviando ad una perizia disposta dal Tribunale e rappresentando, comunque, in relazione alla patologia fibromialgica che affligge la detenuta, «una scarsa disponibilità di strutture e presidi idonei a effettuare l'eventuale trattamento riabilitativo specialistico all'interno dell'istituto; la cronica difficoltà di accesso alle strutture sanitarie esterne per motivi non dipendenti dall'area sanitaria».
2.2Censura altresì la decisione per non aver fatto corretta applicazione dell’art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen., avendo ritenuto che la ricorrente non corra pericolo di vita o di rilevanti conseguenze dannose, nonostante l’Area sanitaria, nella relazione del 17.10.2025, abbia riferito della difficoltà di gestione in contesto penitenziario, di soggetti affetti da condizioni che ne limitano l’autosufficienza e con patologie di media intensità di cura e assistenza, nonché la già riferita scarsa disponibilità di strutture e presidi idonei a effettuare l'eventuale trattamento riabilitativo specialistico all'interno dell'istituto e la cronica difficoltà di accesso alle strutture sanitarie esterne per motivi non dipendenti dall'area sanitaria.
2.3Lamenta, infine, contradditorietà e illogicità della motivazione, denunciando: che non vi sia stata alcuna valutazione delle motivazioni poste a fondamento dell’istanza, ovvero delle condizioni cliniche rappresentate nella consulenza di parte, nonostante le argomentazioni della Direzione Sanitaria, in tal modo omettendo di verificare la esistenza di seri rischi di integrità fisica della paziente, connessi alla mancanza di cure acta cura;
che vi sia stata sottovalutazione del rischio legato alla infezione aspecifica (con rischio per tutti i detenuti); che non sia stato considerato il grado di afflizione aggiuntiva che la condizione patologica provoca nella detenuta la cui situazione è caratterizzata da «Ingravescenza sintomatologica del dolore e dalla irrequietezza psichica derivante anche dalla consapevolezza di non essere assolutamente creduta dai sanitari»; che la mera programmazione delle visite specialistiche non equivale a tempestiva prestazione sanitaria. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. Ha osservato che, nello specifico, la consulenza tecnica di parte e la relazione sanitaria del carcere non riferiscono di situazioni di criticità con riferimento alla prognosi e alla probabilità di conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, pur evidenziando difficoltà logistiche di accesso a strutture sanitarie esterne sottolineando che le condizioni di salute sono stabili, costantemente monitorate e che la ricorrente assume la terapia prescritta con visite già programmate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2. I casi di differimento dell’esecuzione della pena disciplinati dagli artt. 146 e 147 cod. pen., da attuarsi, ove necessario, nelle forme della detenzione domiciliare c.d. surrogatoria di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter ord. pen. (applicabile ad entrambe le ipotesi di differimento), costituiscono ipotesi eccezionali, nelle quali è possibile disporre il differimento della pena in presenza dei presupposti di legge. La disciplina è volta ad assicurare il contemperamento tra l’esigenza di eseguire la pena con quella di tutelare valori di rilevanza costituzionale, quali il diritto alla salute e alla dignità personale nonché con il principio di umanità (art. 27, comma 3 Cost. e art. 3 della CEDU). Il differimento c.d. obbligatorio per motivi di salute, disciplinato dall’art. 146, comma 1, n. 3 cod. pen., presuppone che il condannato sia affetto da patologia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni risultino incompatibili con lo stato detentivo, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo la certificazione del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. In presenza di tali condizioni, il differimento è obbligatorio e il Tribunale, in alternativa, può applicare la detenzione domiciliare surrogatoria. Il differimento c.d. facoltativo, disciplinato dall’art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen., prevede che la pena possa essere differita per motivi di salute nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica. In questo caso, il giudicante deve valutare se la patologia che affligge l’istante sia grave, nel senso che deve implicare o un pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre conseguenze dannose per la persona. La valutazione deve essere effettuata tenendo conto anche delle condizioni dell’ambiente carcerario e dei livelli di assistenza in concreto offerti in condizione detentiva. Questa Corte ha chiarito che «[...] in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma 3 e 32 Cost., la valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di una persona gravemente 3 ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante, deve essere effettuata comparativamente, tenendo conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione;
valutazione, questa, che comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all'interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare all'indagato» (Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, [...]). Sotto tale specifico profilo, il giudicante è chiamato a valutare la possibilità per il detenuto di fruire, in stato di libertà, di cure diverse e più efficaci di quelle che possono essere assicurate in stato di detenzione, avendo particolare riguardo alla possibilità che lo stato di detenzione possa aggravare la patologia. In questo caso, occorre verificare se, in concreto, la patologia sia fronteggiabile con cure adeguate all’interno del circuito penitenziario, eventualmente anche con transitori ricoveri esterni. «La decisione deve essere frutto, allora, dell'equilibrato contemperamento di interessi tra le esigenze di certezza ed indefettibilità della pena e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, che non consente il mantenimento della restrizione carceraria che finisca con il rappresentare una sofferenza aggiuntiva intollerabile da vivere in condizioni umane degradanti (in questo senso cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265722), dovendosi tenere conto tanto dell'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili quanto della concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al condannato valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, [...], Rv. 273699)» (Sez. 1, n. 44128 del 12/07/2011). Nella valutazione dei presupposti per il differimento facoltativo viene in considerazione un ulteriore profilo costituito dalle conseguenze della patologia sul trattamento detentivo. È, cioè, necessario verificare che la sofferenza morale che affligge il detenuto per effetto dello stato detentivo, aggiunta alla sofferenza ed afflizione connessa alla patologia, non sia tale da determinare una sofferenza che superi i limiti dell’umana tollerabilità e che si ponga, quindi, in contrasto con il senso di umanità che, comunque, deve presidiare l’esecuzione della pena (in questo senso cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265722; Sez. 1, n. 44128 del 12/07/2021, [...]). Da ultimo, nella valutazione, il giudicante deve effettuare un rigoroso bilanciamento tra la tutela degli interessi menzionati con le finalità rieducative della pena e con la pericolosità sociale del condannato. L’art. 147, comma 4 4 cod. pen., prevede, infatti che il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena non possa essere adottato o, se adottato, debba essere revocato, qualora sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti. Nella valutazione, pertanto, il giudicante deve tenere conto anche della pericolosità sociale del condannato (Sez. 1, n. 63166 del 17/10/2018, [...]).
3. Nel caso in esame, l’ordinanza ha richiamato la consulenza di parte allegata dalla difesa, riferendo le patologie riscontrate ovvero: sindrome fibromialgica in fase algica, al momento refrattaria a terapie antidolorifiche, in paziente con ipertensione arteriosa e pluriallergie;
nodularità polmonari di non univoca interpretazione etiologica, considerato il calo ponderale (15 kg in 4 mesi dall’inizio della detenzione) e l’assenza della possibilità di verificare l’avvenuta esclusione di un processo infettivo aspecifico, ritenuto probabile per la possibile immunocompressione correlabile alla situazione di stress per lo stato detentivo. Ha dato anche atto della difficoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in base a quanto riferito nella stessa relazione della Direzione sanitaria, nella quale si dichiara di non poter esprimere un giudizio sulla compatibilità della condizione clinica con lo stato detentivo, rinviando la valutazione ad una indagine peritale e confermando, comunque, che, in relazione alla patologia fibromialgica, sussiste, effettivamente, una scarsa disponibilità di strutture e presidi idonei ad effettuare eventuale trattamento riabilitativo specialistico all’interno della struttura e la cronica difficoltà di accesso alle struttura sanitarie esterne non dipendente dall’Area sanitaria. A fronte di tale quadro ha osservato che la condizione clinica è stazionaria, che la detenuta assume regolarmente la terapia, che sono in programma visite specialistiche, traendo da ciò argomenti per ritenere la compatibilità con la condizione di detenzione.
4. La motivazione addotta dal Tribunale non può superare il vaglio di legittimità. Come già evidenziato la compatibilità dello stato di detenzione con le condizioni di salute del detenuto va valutata in concreto, dovendosi accertare se la condizione detentiva del condannato sia tale da assicurare effettivamente le condizioni obiettive che consentono l'apprestamento delle cure necessarie (Corte cost. n. 134 del 1984). Essa, dunque, deve essere effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione e implica un giudizio - non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici potenzialmente a disposizione del detenuto, a seconda del regime impostogli, ma anche - di effettivo accesso alle cure praticabili e di concreta adeguatezza delle stesse in via attuale, e non pro-futuro, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di 5 aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, [...], Rv. 273699), fermo restando la verifica della sussistenza, o meno, della pericolosità del condannato. Questa Corte ha anche precisato che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario o tali da farne dubitare, il Tribunale, che ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute, deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito. È necessario, cioè, che quando il giudice abbia acquisito dati o elementi clinici tali da orientare o far dubitare per l'incompatibilità del quadro patologico con il regime detentivo inframurario e non ritenga esaustivi o persuasivi tali dati, si attivi per approfondire la questione, ricorrendo, all'occorrenza, all'ausilio peritale (secondo la traccia che, in sede cautelare, si rinviene nell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262160), atteso che la natura essenzialmente tecnica delle indagini medico- legali necessarie per verificare tale compatibilità richiede valutazioni fondate su elementi tecnici ulteriori, solitamente non proprie del comune sapere e, quindi, da acquisirsi secondo le regole proprie dell'istruttoria ovvero, nel caso specifico, disponendo la perizia. Ciò, fermo restando, naturalmente, il vaglio critico che il giudicante è chiamato a compiere sugli esiti dell’indagine peritale e, più in generale, sugli elementi tecnici acquisiti. Nel caso in esame, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Nonostante sia la stessa relazione sanitaria a dare atto della “scarsa disponibilità di strutture e presidi idonei ad effettuare eventuale trattamento riabilitativo intramurario specialistico all’interno dell’Istituto” nonché a riferire della “difficoltà di accesso alle strutture sanitarie esterne” e nonostante nella relazione, la Direzione sanitaria si sia volutamente astenuta dall’esprimersi in termini di compatibilità, rinviando ad una valutazione peritale la risposta a detto quesito, il Tribunale ha ovviato alla mancanza di valutazione della relazione sanitaria e ha superato le valutazioni del consulente di parte, con argomentazioni non esaustive (in quanto non relative ad una possibile ingravescenza in assenza di terapia riabilitativa idonea e non idonee a superare i sospetti diagnostici del consulente di parte in ordine alla causa della nodularità polmonare), senza disporre perizia necessaria ad affrontare con i necessari argomenti tecnici gli snodi motivazionali che si impongono nella valutazione della compatibilità con il regime detentivo.
5. Il ricorso, per tale ragione, deve essere accolto con conseguente 6 annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti,il quale ha chiesto rigettarsi il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17 ottobre 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare, formulata da XXXXXXXXXXXXX, detenuta in espiazione della pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per i reati di “usura aggravata dall’agevolazione mafiosa”. Richiamati i principi giurisprudenziali applicabili nella materia, riportato il parere negativo espresso dalla DDA di Napoli nonché dalla DNA, riportato il contenuto della consulenza tecnica di parte, nonché della relazione sanitaria, osservava che appaiono immutati i presupposti che hanno condotto al rigetto della domanda in via provvisoria in quanto dalla relazione sanitaria si deduce che le condizioni della detenuta sono stazionarie, che ella assume regolarmente la terapia, che sono già programmate visite specialistiche, talune da eseguirsi in istituto e una all’esterno, sicché non vi sono motivi per ravvisare una incompatibilità con lo stato di detenzione che, in ragione della situazione rappresentata, non può ritenersi contrario al senso di umanità. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20643 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 03/03/2026 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa della ricorrente formulando un unico articolato motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
2.1 Il ricorrente censura la decisione per non aver motivato in ordine alla richiesta di perizia formulata dalla difesa, nonostante il magistrato di sorveglianza avesse rinviato la decisione sul punto al collegio. Osserva che la consulenza d’ufficio avrebbe consentito di fugare i dubbi sulla compatibilità delle condizioni cliniche di XXXXXXX con il regime detentivo, non dissipati dalle conclusioni della Relazione sanitaria, nella quale la Direzione ribadisce che la valutazione di compatibilità esula dalle competenze del Servizio sanitario, rinviando ad una perizia disposta dal Tribunale e rappresentando, comunque, in relazione alla patologia fibromialgica che affligge la detenuta, «una scarsa disponibilità di strutture e presidi idonei a effettuare l'eventuale trattamento riabilitativo specialistico all'interno dell'istituto; la cronica difficoltà di accesso alle strutture sanitarie esterne per motivi non dipendenti dall'area sanitaria».
2.2Censura altresì la decisione per non aver fatto corretta applicazione dell’art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen., avendo ritenuto che la ricorrente non corra pericolo di vita o di rilevanti conseguenze dannose, nonostante l’Area sanitaria, nella relazione del 17.10.2025, abbia riferito della difficoltà di gestione in contesto penitenziario, di soggetti affetti da condizioni che ne limitano l’autosufficienza e con patologie di media intensità di cura e assistenza, nonché la già riferita scarsa disponibilità di strutture e presidi idonei a effettuare l'eventuale trattamento riabilitativo specialistico all'interno dell'istituto e la cronica difficoltà di accesso alle strutture sanitarie esterne per motivi non dipendenti dall'area sanitaria.
2.3Lamenta, infine, contradditorietà e illogicità della motivazione, denunciando: che non vi sia stata alcuna valutazione delle motivazioni poste a fondamento dell’istanza, ovvero delle condizioni cliniche rappresentate nella consulenza di parte, nonostante le argomentazioni della Direzione Sanitaria, in tal modo omettendo di verificare la esistenza di seri rischi di integrità fisica della paziente, connessi alla mancanza di cure acta cura;
che vi sia stata sottovalutazione del rischio legato alla infezione aspecifica (con rischio per tutti i detenuti); che non sia stato considerato il grado di afflizione aggiuntiva che la condizione patologica provoca nella detenuta la cui situazione è caratterizzata da «Ingravescenza sintomatologica del dolore e dalla irrequietezza psichica derivante anche dalla consapevolezza di non essere assolutamente creduta dai sanitari»; che la mera programmazione delle visite specialistiche non equivale a tempestiva prestazione sanitaria. 2 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. Ha osservato che, nello specifico, la consulenza tecnica di parte e la relazione sanitaria del carcere non riferiscono di situazioni di criticità con riferimento alla prognosi e alla probabilità di conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, pur evidenziando difficoltà logistiche di accesso a strutture sanitarie esterne sottolineando che le condizioni di salute sono stabili, costantemente monitorate e che la ricorrente assume la terapia prescritta con visite già programmate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2. I casi di differimento dell’esecuzione della pena disciplinati dagli artt. 146 e 147 cod. pen., da attuarsi, ove necessario, nelle forme della detenzione domiciliare c.d. surrogatoria di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter ord. pen. (applicabile ad entrambe le ipotesi di differimento), costituiscono ipotesi eccezionali, nelle quali è possibile disporre il differimento della pena in presenza dei presupposti di legge. La disciplina è volta ad assicurare il contemperamento tra l’esigenza di eseguire la pena con quella di tutelare valori di rilevanza costituzionale, quali il diritto alla salute e alla dignità personale nonché con il principio di umanità (art. 27, comma 3 Cost. e art. 3 della CEDU). Il differimento c.d. obbligatorio per motivi di salute, disciplinato dall’art. 146, comma 1, n. 3 cod. pen., presuppone che il condannato sia affetto da patologia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni risultino incompatibili con lo stato detentivo, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo la certificazione del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. In presenza di tali condizioni, il differimento è obbligatorio e il Tribunale, in alternativa, può applicare la detenzione domiciliare surrogatoria. Il differimento c.d. facoltativo, disciplinato dall’art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen., prevede che la pena possa essere differita per motivi di salute nei confronti di chi si trovi in condizioni di grave infermità fisica. In questo caso, il giudicante deve valutare se la patologia che affligge l’istante sia grave, nel senso che deve implicare o un pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre conseguenze dannose per la persona. La valutazione deve essere effettuata tenendo conto anche delle condizioni dell’ambiente carcerario e dei livelli di assistenza in concreto offerti in condizione detentiva. Questa Corte ha chiarito che «[...] in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma 3 e 32 Cost., la valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di una persona gravemente 3 ammalata costituisca un trattamento inumano o degradante, deve essere effettuata comparativamente, tenendo conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione;
valutazione, questa, che comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all'interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare all'indagato» (Sez. 1, n. 50998 del 17/10/2018, [...]). Sotto tale specifico profilo, il giudicante è chiamato a valutare la possibilità per il detenuto di fruire, in stato di libertà, di cure diverse e più efficaci di quelle che possono essere assicurate in stato di detenzione, avendo particolare riguardo alla possibilità che lo stato di detenzione possa aggravare la patologia. In questo caso, occorre verificare se, in concreto, la patologia sia fronteggiabile con cure adeguate all’interno del circuito penitenziario, eventualmente anche con transitori ricoveri esterni. «La decisione deve essere frutto, allora, dell'equilibrato contemperamento di interessi tra le esigenze di certezza ed indefettibilità della pena e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, che non consente il mantenimento della restrizione carceraria che finisca con il rappresentare una sofferenza aggiuntiva intollerabile da vivere in condizioni umane degradanti (in questo senso cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265722), dovendosi tenere conto tanto dell'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili quanto della concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al condannato valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, [...], Rv. 273699)» (Sez. 1, n. 44128 del 12/07/2011). Nella valutazione dei presupposti per il differimento facoltativo viene in considerazione un ulteriore profilo costituito dalle conseguenze della patologia sul trattamento detentivo. È, cioè, necessario verificare che la sofferenza morale che affligge il detenuto per effetto dello stato detentivo, aggiunta alla sofferenza ed afflizione connessa alla patologia, non sia tale da determinare una sofferenza che superi i limiti dell’umana tollerabilità e che si ponga, quindi, in contrasto con il senso di umanità che, comunque, deve presidiare l’esecuzione della pena (in questo senso cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, [...], Rv. 265722; Sez. 1, n. 44128 del 12/07/2021, [...]). Da ultimo, nella valutazione, il giudicante deve effettuare un rigoroso bilanciamento tra la tutela degli interessi menzionati con le finalità rieducative della pena e con la pericolosità sociale del condannato. L’art. 147, comma 4 4 cod. pen., prevede, infatti che il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena non possa essere adottato o, se adottato, debba essere revocato, qualora sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti. Nella valutazione, pertanto, il giudicante deve tenere conto anche della pericolosità sociale del condannato (Sez. 1, n. 63166 del 17/10/2018, [...]).
3. Nel caso in esame, l’ordinanza ha richiamato la consulenza di parte allegata dalla difesa, riferendo le patologie riscontrate ovvero: sindrome fibromialgica in fase algica, al momento refrattaria a terapie antidolorifiche, in paziente con ipertensione arteriosa e pluriallergie;
nodularità polmonari di non univoca interpretazione etiologica, considerato il calo ponderale (15 kg in 4 mesi dall’inizio della detenzione) e l’assenza della possibilità di verificare l’avvenuta esclusione di un processo infettivo aspecifico, ritenuto probabile per la possibile immunocompressione correlabile alla situazione di stress per lo stato detentivo. Ha dato anche atto della difficoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in base a quanto riferito nella stessa relazione della Direzione sanitaria, nella quale si dichiara di non poter esprimere un giudizio sulla compatibilità della condizione clinica con lo stato detentivo, rinviando la valutazione ad una indagine peritale e confermando, comunque, che, in relazione alla patologia fibromialgica, sussiste, effettivamente, una scarsa disponibilità di strutture e presidi idonei ad effettuare eventuale trattamento riabilitativo specialistico all’interno della struttura e la cronica difficoltà di accesso alle struttura sanitarie esterne non dipendente dall’Area sanitaria. A fronte di tale quadro ha osservato che la condizione clinica è stazionaria, che la detenuta assume regolarmente la terapia, che sono in programma visite specialistiche, traendo da ciò argomenti per ritenere la compatibilità con la condizione di detenzione.
4. La motivazione addotta dal Tribunale non può superare il vaglio di legittimità. Come già evidenziato la compatibilità dello stato di detenzione con le condizioni di salute del detenuto va valutata in concreto, dovendosi accertare se la condizione detentiva del condannato sia tale da assicurare effettivamente le condizioni obiettive che consentono l'apprestamento delle cure necessarie (Corte cost. n. 134 del 1984). Essa, dunque, deve essere effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione e implica un giudizio - non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici potenzialmente a disposizione del detenuto, a seconda del regime impostogli, ma anche - di effettivo accesso alle cure praticabili e di concreta adeguatezza delle stesse in via attuale, e non pro-futuro, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di 5 aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, [...], Rv. 273699), fermo restando la verifica della sussistenza, o meno, della pericolosità del condannato. Questa Corte ha anche precisato che, in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario o tali da farne dubitare, il Tribunale, che ritenga di non accogliere l'istanza di differimento dell'esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute, deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all'occorrenza, nominando un perito. È necessario, cioè, che quando il giudice abbia acquisito dati o elementi clinici tali da orientare o far dubitare per l'incompatibilità del quadro patologico con il regime detentivo inframurario e non ritenga esaustivi o persuasivi tali dati, si attivi per approfondire la questione, ricorrendo, all'occorrenza, all'ausilio peritale (secondo la traccia che, in sede cautelare, si rinviene nell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, [...], Rv. 262160), atteso che la natura essenzialmente tecnica delle indagini medico- legali necessarie per verificare tale compatibilità richiede valutazioni fondate su elementi tecnici ulteriori, solitamente non proprie del comune sapere e, quindi, da acquisirsi secondo le regole proprie dell'istruttoria ovvero, nel caso specifico, disponendo la perizia. Ciò, fermo restando, naturalmente, il vaglio critico che il giudicante è chiamato a compiere sugli esiti dell’indagine peritale e, più in generale, sugli elementi tecnici acquisiti. Nel caso in esame, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Nonostante sia la stessa relazione sanitaria a dare atto della “scarsa disponibilità di strutture e presidi idonei ad effettuare eventuale trattamento riabilitativo intramurario specialistico all’interno dell’Istituto” nonché a riferire della “difficoltà di accesso alle strutture sanitarie esterne” e nonostante nella relazione, la Direzione sanitaria si sia volutamente astenuta dall’esprimersi in termini di compatibilità, rinviando ad una valutazione peritale la risposta a detto quesito, il Tribunale ha ovviato alla mancanza di valutazione della relazione sanitaria e ha superato le valutazioni del consulente di parte, con argomentazioni non esaustive (in quanto non relative ad una possibile ingravescenza in assenza di terapia riabilitativa idonea e non idonee a superare i sospetti diagnostici del consulente di parte in ordine alla causa della nodularità polmonare), senza disporre perizia necessaria ad affrontare con i necessari argomenti tecnici gli snodi motivazionali che si impongono nella valutazione della compatibilità con il regime detentivo.
5. Il ricorso, per tale ragione, deve essere accolto con conseguente 6 annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 7