Sentenza 17 gennaio 2003
Ordinanza collegiale 9 luglio 2014
Ordinanza collegiale 29 ottobre 2014
Ordinanza collegiale 5 marzo 2015
Ordinanza collegiale 4 maggio 2015
Massime • 1
La controversia in cui il lavoratore subordinato agisca (nella specie, spiegando intervento adesivo nel giudizio promosso dall'INPS nei confronti di un ente pubblico non economico per il pagamento dei contributi previdenziali non versati in relazione a detto rapporto) allo scopo di ottenere dal giudice la tutela della propria posizione previdenziale nei confronti del datore di lavoro, configura una controversia inerente ad un rapporto di pubblico impiego, e, conseguentemente, nel regime vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (art. 45, comma diciassettesimo, ora, art. 69, 7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165),la sua cognizione è attribuita al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 7, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Fattispecie concernente l'intervento spiegato da medici in servizio presso il policlinico universitario dell'Università degli studi di Napoli nel giudizio di opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS per il pagamento dei contributi non versati).
Commentario • 1
- 1. L’azzeramento della tutela della posizione contributiva del lavoratore nella recente giurisprudenza di legittimitàAccesso limitatoRoberto Riverso · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/01/2003, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2037/1999
Dott. VESSIA Aldo - Presidente aggiunto -
Dott. GRIECO Angelo - Presidente di sezione -
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente di sezione -
Dott. RAVAGNANI Erminio - Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI TO, FONZO FABIO, CROCETTA IO, CORETTI TA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ STUDI di NAPOLI FEDERICO II, in persona del legale rappresentante pro-tempore, IB CARLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE CA TAMJO FF, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OLIVIERI PE, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
AL ST, FO TO, ON MA TA, OF DE, AL LB, TT EL, MA AN, RE CL, EL ND, LA RO, TO VA, CA NA, OV CI, DE CA IC, ES AS, RO AS, UL CL, PA RA, ET LE, DO LL, EL IN, AN CL, MM AN, DE CR MA, DI AR NI, SC TO, LO RE AU, LL AT, TE RI, LÒ LE, IG LA, OT CL, TI RA, AC LL, ER PE, OJ UL, AN AR, CI NN, TA AU, IN TO, SC ROLBA, RI OV, AG AT, AG ER, CA TA, ON LV, EL IN, CA AU, RI UN, OL RA, CA CL, CA RONNA, AS LL, TT GI, CO ID, TI AE, IT LE, CR FF, D'TE LV, DE CA BE, DE RO CO, DE SI EM, DELLA RO ANNARO, DELLA PE IC, DI SI IN, DI IO MA, CE UL, NT AG, LO LA, OL ZA, RI FE, OS RI, PI ET, GU RM, DI MA, SE NL, AN RI, NO GI, AS LO, MA MA TE, MI CL, CO MA, ET PE, MO LE, AN IN, NA LA, NA VA, AN GI, IU LA, RI DA, LA IT RORIA, RA DI, IA ID, EL NO, RO MA, OS AS, SO RI, SO MA IT, SO FF, LE MANO, AN UL, SC TA, OP TE, OT OV, LA MA, RT IO, EL NN, SC PE, TT IM, RI NN, AT TA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 02011/99 proposto da:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del legale rappresentante pro-tempore, IB CARLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE CA TA FF, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato OLIVIERI PE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI TA, giusta delega calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
AL ST, FO TO, ON MA TA, TT EL, MA AN, REI CL, EL ND, LA RO, TO VA, DE CA IC, RO AS, PA RA, ET LE, LO RE AU, LL AT, MM AN, DO LL, EL IN, OJ UL, CI NN, RI OV, TT IM, CA RONNA, AS LL, TT GI, TI AE, IT LE, CR FF, D'TE LV, DE SI EM, DELLA RO ANNARO, DELLA PE IC, DI SI IN, DI IO MA, NT NZ, LO LA, RI FE, GU RM, SE NL, AN RI, NO GI, MO LE, NA VA, IU LA, LA IT RORIA, RA DI, IA ID, SC TA, EL IN;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 02036/99 proposto da:
AL ST, FO TO, ON MA TA, TT EL, MA AN, RECL, PA RA, EL ND, LA RO, TO VA, DE CA IC, AS RO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GI GARDIN, rappresentati e difesi dagli avvocati LAUDADIO FELICE, SCOTTO DI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI TA, giusta delega calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
UNIVERSITÀ STUDI NAPOLI FEDERICO II, in persona del legale rappresentante pro-tempore, IB CARLO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE CA TA FF, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato OLIVIERI PE, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché
contro
OF DE, AL LB, AC LL, ER PE, OJ UL, AN AR, CI NN, TA AU, IN TO, SC ROLBA, RI OV, AG AT, AG ER, CA TA, ON LV, EL IN, CA AU, RI UN, OL RA, CA CL, CA RONNA, AS LL, TT GI, CO ID, TI AE, IT LE, CR FF, D'TE LV, DE CA BE, DE RO CO, DE SI EM, DELLA RO ANNARO, DELLA PE IC, DI SI IN, DI IO MA, CE UL, NZ NT, LO LA, OL ZA, RI FE, OS RI, PI ET, GU RM, DI MA, SE NL, AN RI, NO GI, AS LO, MA MA TE, MI CL, CO MA, ET PE, MO LE, AN IN, NA LA, NA VA, AN GI, IU LA, RI DA, LA IT RORIA, RA DI, IA ID, EL NO, RO MA, OS AS, SO RI, SO MA IT, SO FF, LE MANO, AN UL, SC TA, OP TE, OT OV, LA MA, RT IO, EL NN, SC PE, TT IM, RI NN, AT TA;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n. 02037/99 proposto da:
ET LE, LO RE AU, LL AT, MM AN, DO LL, EL IN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GI GARDIN, rappresentati e difesi dagli avvocati LAUDADIO FELICE, SCOTTO DI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FONZO FABIO, CORETTI TA, giusta delega calce al controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
UNIVERSITÀ STUDI NAPOLI FEDERICO II, in persona del legale rappresentante pro-tempore, IB CARLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ROCCAPORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE CA TA FF, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato OLIVIERI PE, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché
contro
OF DE, AL LB, AC LL, ER PE, OJ UL, AN AR, CI NN, TA AU, IN TO, SC ROLBA, RI OV, AG AT, AG ER, CA TA, ON LV, EL IN, CA AU, RI UN, OL RA, CA CL, CA RONNA, AS LL, TT GI, CO ID, TI AE, IT LE, CR FF, D'TE LV, DE CA BE, DE RO CO, DE SI EM, DELLA RO ANNARO, DELLA PE IC, DI SI IN, DI IO MA, CE UL, NZ NT, LO LA, OL ZA, RI FE, OS RI, PI ET, GU RM, DI MA, SE NL, AN RI, NO GI, AS LO, MA MA TE, MI CL, CO MA, ET PE, MO LE, AN IN, NA LA, NA VA, AN GI, IU LA, RI DA, LA IT RORIA, RA DI, IA ID, EL NO, RO MA, OS AS, SO RI, SO MA IT, SO FF, LE MANO, AN UL, SC TA, OP TE, OT OV, LA MA, RT IO, EL NN, SC PE, TT IM, RI NN, AT TA, AS NA, VI CI, UL CL, ES AS, TE RI, DE CR MA, DI AR NI, TI RA, AN CL, SC TO, OT CL, LÒ LE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 121/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 12/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
uditi gli Avvocati Fabio FONZO, Giuseppe OLIVIERI, Raffaele DE CA TA, Felice LAUDADIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, giurisdizione dell'A.G.A., rimessione atti a sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 1^ luglio 1993 l'IV degli studi di Napoli "Federico II" proponeva opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso dal locale OR in favore dell'INPS ed avente ad oggetto una somma dovuta per contributi previdenziali omessi e per sanzioni, in relazione a rapporti lavoro intercorsi con medici in servizio presso i policlinici universitari.
Si costituiva il convenuto ed intervenivano nel giudizio alcuni medici, i quali dichiaravano di sostenere le ragioni dell'Inps e qualificavano perciò il loro intervento come "adesivo dipendente". Con ricorso del 19 febbraio 1994 RL ER, già rettore, e la detta IV proponevano opposizione contro ordinanza - ingiunzione emessa dall'INPS ed avente oggetto analogo a quello del decreto ingiuntivo.
Costituitosi l'Istituto, i due processi venivano riuniti e con sentenza del 24 settembre 1996 il OR dichiarava inammissibile l'intervento dei medici per difetto della giurisdizione ordinaria, condannava l'IV a pagare all'INPS la somma di cui al decreto ingiuntivo e rigettava l'opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione.
L'IV ed il ER proponevano appello e si costituivano in giudizio l'INPS ed alcuni dei medici, i quali appellavano in via incidentale, lamentando che il OR avesse qualificato il loro intervento come adesivo autonomo invece che come adesivo dipendente. Inoltre intervenivano in appello altri medici non partecipanti al giudizio di primo grado ma titolari, a loro dire, di un diritto che avrebbe potuto legittimare la loro opposizione ai sensi dell'art. 404 cod.proc.civ. (intervento ex art. 344 cod. proc. civ.).
Con sentenza del 12 gennaio 1998 il Tribunale accoglieva gli appelli principali, negando i crediti vantati dall'INPS, rigettava gli appelli incidentali dei medici e, dichiarati ammissibili gli interventi ex art. 344 cit., escludeva tuttavia la giurisdizione ordinaria in ordine alle relative pretese.
Il collegio di merito rigettava la richiesta, avanzata dagli appellanti principali, di sospensione del processo in attesa della decisione del giudice amministrativo sul rapporto di pubblico impiego intercorso coi medici, ritenendo che la controversia vertente fra INPS, da una parte, e IV (ente pubblico non economico) e rettore, dall'altra parte, ed avente ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali, appartenesse alla giurisdizione ordinaria, la quale poteva altresì pronunciare sul detto rapporto di pubblico impiego soltanto in via incidentale. Nel merito il collegio osservava che quel rapporto presentava i caratteri della subordinazione ma risultava altresì costituito contro i divieti di cui agli artt. 18 l. n. 808 del 1977, unico d.l. n. 817 del 1978 conv. in l. n. 54 del 1979, e che la conseguente nullità escludeva l'obbligo contributivo.
Quanto alle pretese dei medici, ossia alla tutela in giudizio della loro posizione assicurativa, esse attenevano al rapporto di pubblico impiego, onde dovevano esser fatte valere davanti alla giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell'art. 7 l. 6 dicembre 1971 n. 1034; ne' poteva ritenersi che dette pretese fossero state avanzate soltanto in adesione a quelle dell'INPS onde dovessero essere anch'esse conosciute dal giudice ordinario.
Contro questa sentenza ricorre in via principale l'INPS ed in via incidentale l'IV, il ER ed i medici qui indicati in epigrafe. A ciascun ricorso corrisponde un controricorso. Depositavano memoria l'IV e i medici.
Con ordinanza del 27 febbraio 2002 la Sezione lavoro di questa Corte rilevava che le impugnazioni proposte dai medici (nn. 2036 e 2037 del 1999) concernevano la negazione della giurisdizione ordinaria resa dal Tribunale onde rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ.. Il Primo Presidente disponeva in conformità.
Nuove memorie dei medici nonché dell'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Tutti i ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. La cognizione di queste Sezioni Unite è limitata, ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., ai motivi, dei ricorsi incidentali n. 2036 e 2037 del 1999, concernenti la giurisdizione (art. 360 n. 1 e 374, primo comma, cod.proc.civ.).
2. Col primo motivo del ricorso n. 2037 del 1999 i medici (QU BE ed altri) già intervenuti nel corso del giudizio di primo grado lamentano la violazione degli artt. 349, 105, 112 cod. proc. civ. sostenendo di aver chiesto, nell'atto di intervento, soltanto in via incidentale l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con l'IV degli studi di Napoli, ente pubblico non economico, e di avere chiesto in via principale e meramente adesiva l'accertamento del diritto dell'Inps al pagamento dei contributi da parte della datrice di lavoro.
La natura esclusivamente previdenziale, e non anche lavoristica, della controversia ne comportava la devoluzione alla giurisdizione ordinaria, e non a quella amministrativa ex art. 7 l. n. 1034 del 1971 come affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Egual contenuto ha il primo motivo del ricorso n. 2036 del 1999, proposto dai medici (Oreste Caporale ed altri) intervenuti nel giudizio d'appello ex art. 344 cod. proc. civ.: attraverso questa forma di intervento essi avrebbero fatto valere una posizione soggettiva non propria bensì appartenente all'ente previdenziale. Le due censure, da esaminare insieme per la sostanziale eguaglianza, sono ammissibili ma non fondate.
Con esse i ricorrenti contestano la declinatoria di giurisdizione resa dal giudice d'appello e perseguono una decisione di merito:
ciò esclude che in punto di giurisdizione si sia formata la regiudicata, come sostenuto dalla controricorrente IV in udienza.
3. La questione sottoposta dai ricorrenti alla Corte è se costituisca controversia relativa a rapporto di pubblico impiego quella in cui il lavoratore subordinato chieda al giudice la tutela della propria posizione A previdenziale nei confronti dalla pubblica amministrazione datrice di lavoro.
Questione da risolvere attraverso l'applicazione dell'art. 7 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, che devolveva quel genere di controversia alla giurisdizione amministrativa esclusiva, considerato che la controversia qui in esame attiene ad un periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 e che perciò non trova applicazione il criterio di riparto della giurisdizione stabilito nel d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (cfr. art. 69, comma 7, d.lgs 30 marzo 2001 n. 165).
4. Sogliono essere definiti come rapporti giuridici previdenziali in generale, ossia con riferimento ai lavoratori dipendenti anche da soggetti privati e non solo da pubbliche amministrazioni, quelli finalizzati al conseguimento, da parte del prestatore di lavoro, di determinate prestazioni, in denaro o in servizi, per effetto dell'applicazione di norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma assicurativa.
Poiché questi rapporti si fondano su un meccanismo economico - giuridico di tipo assicurativo, seppure caratterizzato dalla solidarietà dell'intera collettività ossia privo del rigido nesso di proporzionalità fra contributi versati e benefici ricevuti, si distinguono il soggetto assicurante, ossia il datore di lavoro, l'assicurato, ossia il prestatore di lavoro, e l'assicuratore, ossia l'ente previdenziale.
Prevale altresì la tesi che esclude un unico rapporto, cosiddetto trilatero, fra i detti soggetti, ed afferma una pluralità di rapporti bilaterali. E così oltre al rapporto contributivo, intercorrente tra assicurante e assicuratore, ed a quello concernente l'erogazione delle prestazioni ed intercorrente fra assicurato ed assicuratore, deve configurarsi anche il rapporto fra assicurato (lavoratore) e assicurante (datore di lavoro). Molteplici controversie possono sorgere da quest'ultimo rapporto sostanziale, aventi ad oggetto, ad esempio, l'indennità di malattia dovuta dal datore di lavoro ex art. 1 d.l. n. 663 del 1979 conv. in l. n. 3 del 1980 (Cass. 21 novembre 1991 n. 12532) o il pagamento degli assegni familiari, dovuti dal datore quale adiectus solutionis causa (Cass. 13 febbraio 1980 n. 1020) o il risarcimento per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte dell'imprenditore nella designazione dei dipendenti da porre in cassa integrazione (Cass. 24 gennaio 1991 n. 670, 6 marzo 1992 n. 6731).
5. Dal detto rapporto sostanziale nascono diritti soggettivi, alla tutela giurisdizionale dei quali provvede l'autorità giudiziaria su domanda proposta dal prestatore contro il datore di lavoro. Nella presente controversia viene in considerazione il diritto soggettivo del primo a che il secondo provveda costantemente al regolare pagamento dei contributi previdenziali.
Infatti questa Corte afferma da lungo tempo che il lavoratore, durante il corso del rapporto assicurativo e sin dal momento in cui siasi verificato il mancato versamento dei contributi, può proporre contro il datore di lavoro inadempiente un'azione contrattuale volta alla regolarizzazione della propria posizione contributiva ossia alla soddisfazione di un interesse giuridicamente qualificato e ravvisabile già prima del momento di realizzazione dell'evento assicurato, vale a dire della maturazione della pensione. Per contro, quando il rapporto assicurativo sia giunto a compimento, l'omissione contributiva del datore dà luogo all'azione risarcitoria di cui all'art. 2116 secondo comma, cod. civ. (Cass. 20 novembre 1974 n. 3747, 18 febbraio 1991 n. 1703, 7 agosto 2002 n. 11842. Il diritto del prestatore verso il datore di lavoro viene negato dalla Corte soltanto in tema di cessione d'azienda ex art. 2112 cod. civ.: Cass. 16 giugno 2001 n. 8179).
Tale posizione soggettiva, che non va confusa coi diritti vantati dal lavoratore contro l'ente previdenziale assicuratore (Cass. 21 maggio 2002 n. 7459), è assimilabile a quello, spettante al terzo, beneficiario del contratto ex art. 1411 cod. civ., nei confronti dello stipulante, una volta manifestata l'accettazione del negozio (Cass. 26 luglio 1974 n. 2228, 11 aprile 1983 nn. 2570, 7 maggio 1983, n. 3827 e Sez. Un. 6 maggio 2000 n. 295) e trova positiva conferma nell'art. 18, quarto comma, l. 20 maggio 1979 n. 300, ove si parla di condanna del datore a versare i contributi previdenziali in favore del lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. 18 marzo 1987 n. 2741, 3 febbraio 1992 n. 1094). La Corte afferma altresì costantemente che nel processo vertente fra le due parti del rapporto di lavoro subordinato non è contraddittore necessario l'ente previdenziale (Cass. 19 maggio 1990 n. 4557, 10 gennaio 1994 n. 169, 23 gennaio 1998 n. 1640, 7 agosto 2000 n. 10377). Infatti la suddetta non configurabilità di un unico rapporto giuridico trilatero, di cui siano contitolari assicurante, assicurato e assicuratore (cfr. Cass. 12 febbraio 1987 n. 1557, 23 novembre 1988 n. 6299), impedisce di ravvisare una fattispecie di litisconsorzio necessario (art. 102 cod.proc.civ., con l'ulteriore conseguenza che, salvo domanda di parte, il giudice ben può pronunciarsi su questioni attinenti a rapporti di cui sia titolare l'ente previdenziale, ma soltanto in via incidentale, vale a dire senza che su quelle questioni sì formi la cosa giudicata (art. 34 cod. proc. civ.).
6. Da questi principi le Sezioni unite hanno tratto le conseguenze in materia di giurisdizione.
Esse hanno infatti più volte affermato appartenere alla giurisdizione ordinaria la controversia vertente fra un ente pubblico non economico ed un ente previdenziale ed avente ad oggetto la sussistenza dell'obbligo contributivo, quand'anche sia contestata la configurabilità del rapporto di pubblico impiego in capo al lavoratore assicurando. Ciò a causa della necessaria distinzione del rapporto assicurativo, che ha esclusiva fonte nella legge, dal rapporto di lavoro, che ha fonte in un atto negoziale o in un provvedimento amministrativo, e la conseguente natura soltanto incidentale degli accertamenti relativi al secondo (Sez. Un. 13 luglio 1993 n. 7704, 5 agosto 1994 n, 7263, 24 marzo 1995 n. 3445, 3 febbraio 1996 n. 916, 26 gennaio 1998 n. 765). Diversa è però la situazione del lavoratore dipendente, il quale agisca contro l'ente pubblico non economico al fine di ottenere la regolarizzazione contributiva. La sua posizione era infatti - prima della riforma attuata con il sopra citato decreto legislativo n. 80 del 1998 e come hanno esattamente ritenuto i giudici di merito nella sentenza qui impugnata - tutelabile davanti alla giurisdizione amministrativa esclusiva, siccome inerente al rapporto di pubblico impiego ed ancorché finalizzata non all'attuazione di tale rapporto bensì alla tutela previdenziale (Cass. 7 agosto 1992 n. 9379, 27 aprile 1995 n. 4674). Nè a diversa conclusione inducono le osservazioni dei ricorrenti (n. 2037 del 1999) circa la natura meramente adesiva del loro intervento in causa e la loro volontà di non ottenere una regiudicata sulla sussistenza del rapporto di lavoro intercorso con l'IV.
L'interventore adesivo è bensì titolare di un interesse giuridicamente qualificato, ossia determinato dall'esigenza che nella sfera giuridica di lui non si producano in via indiretta o riflessa effetti sfavorevoli della regiudicata, ma tale interesse non sorge prima dell'inizio della controversia tra le parti originarie, nei confronti delle quali egli non deduce un diritto soggettivo proprio ne' chiede una pronuncia del giudice su questo diritto (Cass. 2 agosto 1990 n. 7769, 10 aprile 1990 n. 3021, 24 marzo 1993 n. 3502, 20 maggio 1993 n. 5736, 30 gennaio 1995 n. 1106, 14 marzo 1995 n. 2928, 26 luglio 1996 n. 6760). Orbene, la posizione di diritto soggettivo sopra descritta e dedotta dai lavoratori intervenuti nell'attuale giudizio - l'iniziativa dei quali nei confronti del datore trova giustificazione nel l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato e della relativa base contributiva al fine di ottenere l'esatto adempimento del debito previdenziale - esclude che gli effetti del giudicato debbano prodursi nei loro confronti soltanto in via indiretta o riflessa, con la conseguenza che l'atto di intervento non può sottrarre la controversia alla giurisdizione propria.
Deve in conclusione affermarsi che il lavoratore, il quale agisca, in via diretta o per intervento, per l'attuazione di un interesse proprio alla tutela previdenziale nei confronti del datore di lavoro, ente pubblico non economico, deduce in giudizio il rapporto di lavoro di natura pubblicistica onde la controversia dev'essere definita, nel regime precedente il d. lgs. n. 80 del 1998, come di pubblico impiego ed è devoluta alla giurisdizione amministrativa.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi nn. 1447, 2011, 2036, 2037 del 1999, e pronunciando sui ricorsi nn. 2036 e 2037, dichiara la giurisdizione amministrativa: rimette gli atti alla Sezione Lavoro per l'esame di tutti i ricorsi riuniti, nei motivi non attinenti alla giurisdizione.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003