Sentenza 16 giugno 2001
Massime • 1
In caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 cod. civ., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112, comma secondo, cod. civ., sia perché la solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, sia perché il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori (oltre al diritto al risarcimento dei danni nell'ipotesi prevista dall'art. 2116, secondo comma, cod. civ.), restando estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre fra l'ente previdenziale e il datore di lavoro.
Commentario • 1
- 1. Affitto d'azienda e responsabilità verso i lavoratori dipendentiMichele Bana · https://www.michelebana.it/notizie/ · 22 agosto 2024
La gestione dei contratti di lavoro subordinato interessati dall'affitto d'azienda è disciplinata dall'art. 2112 c.c., a norma del quale – in caso di trasferimento d'azienda, anche temporaneo, come nell'ipotesi dell'affitto di ramo d'azienda[1], e della sua restituzione alla cessazione del relativo contratto[2] – il rapporto di lavoro continua con il soggetto che riceve il complesso aziendale, e il dipendente conserva tutti i diritti che ne derivano. L'affittuario è, pertanto, tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/06/2001, n. 8179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8179 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ARCANGELO DE BIASE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GESTIONE CASE RIPOSO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PASSANISI SPEDALIERI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO FONZO, CLEMENTINA PULLI, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 849/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 23/03/99 R.G.N. 522/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato PULLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 7.9.1990 al Pretore di Catania la Gestione Case di Riposo s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il pagamento a favore dell'INPS della somma di lire 1.374.249.584 per il recupero di contributi non corrisposti e relative sanzioni civili. A sostegno dell'opposizione la società deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il debito previdenziale era insorto in epoca in cui l'azienda apparteneva alla ditta individuale dott. Renato Merendino, alla quale era imputabile l'omissione contributiva e nei confronti della quale l'INPS aveva effettuato l'ispezione. Rilevava, altresì, che dei predetti debiti non poteva essere chiamata a rispondere in qualità di acquirente dell'azienda a norma dell'art. 2560 c.c., poiché i debiti medesimi non risultavano dai libri contabili obbligatori. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Con sentenza del 19.2.1996 il Pretore accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
A seguito di impugnazione dell'Istituto il Tribunale di Catania, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l'appello e rigettava l'opposizione della società.
In motivazione il Tribunale osservava che nella specie andava applicato il disposto dell'art. 2112 c.c., secondo cui l'alienante e l'acquirente sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento, ivi compresi i crediti per il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.
Avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo e illustrato da memoria. L'INPS ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli articoli 2112 e 2560 C.C., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, e si sostiene che i debiti per contributi previdenziali, quando sono contratti da una impresa commerciale, non costituendo un credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, in caso di trasferimento di azienda, seguono la disciplina prevista dall'art. 2560 c.c., sicché il cessionario ne risponde soltanto nel caso in cui essi risultino dai libri contabili obbligatori. A tal fine, si sostiene, non è sufficiente che i debiti per contributi previdenziali siano ricavabili dai libri paga e matricola, poiché tali scritture non possono ritenersi "obbligatorie" ai sensi dell'art. 2214 c.c. Il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni. Afferma il Tribunale che nella specie andrebbe applicato il disposto dell'art. 2112 secondo comma c.c., secondo cui, in caso di trasferimento di azienda, "l'alienante e l'acquirente sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento". Secondo il giudice di appello con questa norma il legislatore ha inteso offrire al dipendente una tutela più ampia e incisiva con il prevedere un obbligo di solidarietà tra cedente e acquirente per tutti i crediti di lavoro (ossia non soltanto quelli di origine strettamente retributiva, bensì tutti quelli comunque dipendenti dal rapporto di lavoro, ivi compresi i crediti nascenti dal diritto alle assicurazioni sociali), comunque esistenti (ovverossia in qualunque modo desumibili, e dunque anche se non risultanti dai libri contabili obbligatori).
Le argomentazioni del Tribunale non possono essere condivise nella parte in cui estendono il regime dell'art. 2112 cit. anche ai debiti previdenziali contratti dal cedente nei confronti degli enti previdenziali.
Il secondo comma della norma citata, infatti, prevede la responsabilità solidale delle parti del contratto di trasferimento d'azienda soltanto per i crediti "che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento", ossia per i crediti propri del lavoratore verso il cedente originati dal contratto di lavoro di corso. Restano invece esclusi dall'ambito di applicazione della norma i crediti di terzi non "lavoratori", ancorché legati nella genesi e nella causa al rapporto di lavoro.
Orbene, il credito dell'INPS per l'omesso versamento di contributi previdenziali da parte del cedente è un credito proprio dell'istituto previdenziale, e non un credito del lavoratore, benché trovi la sua origine nel rapporto di lavoro i in corso. Come è noto, infatti, il rapporto contributivo intercorre tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale e ad esso resta estraneo il lavoratore assicurato, per quanto quest'ultimo sia innegabilmente interessato al regolare versamento dei contributi che lo riguardano. Certamente, poi, non possono ritenersi crediti propri del lavoratore quelli relativi alle somme dovute all'ente previdenziale a titolo di sanzioni civili, anch'esse richieste con il decreto ingiuntivo opposto e che il Tribunale ha immotivatamente ricompreso tra i crediti del lavoratore.
Di conseguenza, trattandosi di debiti contratti dall'imprenditore nella gestione dell'impresa, di cui costituiscono un costo economico, i debiti previdenziali e assicurativi sono inerenti all'esercizio dell'azienda e, in caso di trasferimento dell'azienda medesima, restano disciplinati dalla norma generale di cui all'art. 2560 c.c., di cui va verificata la sussistenza in concreto dei relativi presupposti di applicazione.
I due risalenti arresti giurisprudenziali citati dal Tribunale (Cass. n. 2644 del 1985 e Cass. n. 4934 del 1984) non contengono affermazioni in palese contrasto con quanto sopra affermato, in quanto attinenti alla diversa fattispecie, disciplinata dall'art. 2116 secondo comma c.c., del diritto al risarcimento del danno da parte del lavoratore che si è vista negare la prestazione previdenziale per l'omesso versamento dei contributi, diritto quest'ultimo senza dubbio proprio del lavoratore e pertanto rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 2112 c.c. Per tutte le considerazioni sopra esposte la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che si uniformerà al seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 c.c.; per i predetti debiti, infatti, non può operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente prevista dall'art. 2112, secondo comma, prima parte, C.C., sia perché la solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, sia perché il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori (oltre al diritto al risarcimento dei danni nell'ipotesi prevista dall'art. 2116 secondo comma c.c.), restando estraneo al c.d. rapporto contributivo, che intercorre tra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro". Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2001