Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
Ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest'ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell'ambito del rapporto giuridico con l'interessato (anche ex art. 1175 e 1176 cod. civ.), alla diligente riscossione di un credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest'ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116 cod. civ.
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Una lavoratrice chiede all'INPS che provveda alla sua regolarizzazione contributiva in relazione a contributi la cui omissione da parte del datore di lavoro era stata tempestivamente portata a conoscenza dell'ente previdenziale prima della prescrizione. La Corte respinge la domanda affermando che in caso di contributi ormai prescritti, anche se l'INPS che non si è tempestivamente attivato per impedire la prescrizione, resta al lavoratore assicurato solo la via del risarcimento danno ex art. 2016 c.c. o della costituzione di una rendita vitalizia, a carico in ambedue i casi del datore di lavoro. Diversamente ha affermato la sentenza n. 7459/02, ma in un caso in cui, oltre all'inerzia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7459 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE ME IN, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 6644/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/07/99 - R.G.N. 1184/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 dicembre 1998 l'INPS proponeva appello avverso la sentenza 21 luglio 1998 n. 2513 con la quale il Pretore di Milano dichiarava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra MA De EO e Tanzania Tourist & Trade Office di Milano dal novembre 1977 al 16 giugno 1981, con la retribuzione di lire 220.000 per tredici mensilità fino al 1978, lire 300.000 nel 1979, lire 400.000 nel 1990, lire 500.000 nel 1981, ed ordinava di rettificare in conformità la relativa posizione pensionistica, compensando le spese tra le parti.
Secondo l'Istituto il primo Giudice aveva errato sia quando aveva ritenuto provato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti, sia quando non aveva considerato prescritta l'azione intentata. Resisteva la De EO, proponendo, a sua volta, appello incidentale diretto ad ottenere la riforma della statuizione di compensazione delle spese.
Con sentenza del 22 giugno - 10 luglio 1999, l'adito Tribunale di Milano confermava la sentenza di primo grado, ritenendo, per un verso, provata - così come ritenuto dal Pretore - la sussistenza del contestato rapporto di lavoro subordinato e, per altro verso, operante, nella specie, il principio di automaticità delle prestazioni, non rilevando il decorso del termine decennale di prescrizione i previsto dall'art. 27 R.dl. n. 636 del 1939, avendo il lavoratore più volte denunciato entro detto termine all'INPS ed all'Ispettorato provinciale del lavoro competente, l'omissione contributiva, adoperandosi attivamente affinché detto termine non decorresse.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'INPS con un unico motivo.
La De EO si è limitata a depositare procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2116 c.c., 13 legge n. 1338 del 1962, 55 R.D. 4 ottobre 1935 n. 1827, 41 legge 30 aprile 1969 n. 153, 2935 e 2943 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Milano non si sarebbe attenuto al principio secondo cui la interruzione della prescrizione dei contributi assicurativi si verifica solo per effetto degli atti interruttivi indicati dall'art. 2943 c.c., che l'INPS, essendo l'unico titolare del relativo diritto di credito, è abilitato a porre in essere (Cass. 10 giugno 1992 n. 7104). Inoltre, lo stesso Tribunale avrebbe violato l'art. 2935 c.c. allorché ha attribuito al mero fatto della difficoltà di recuperare il credito il rilievo di "impossibilità giuridica".
Il ricorso, pur muovendo da esatte premesse, non può essere condiviso per le considerazioni che seguono.
È esatto quanto sostiene l'INPS, secondo cui il diritto, la cui prescrizione impedisce il versamento dei contributi (art. 55-2 RDL n. 1827-1935), è il diritto di credito che l'Istituto previdenziale vanta nei confronti del datore di lavoro per il pagamento dei contributi alle scadenze stabilite dalla legge.
È altrettanto esatto che titolare di tale diritto è il suddetto Istituto, e solo esso;
correlativamente, gli atti idonei ad interrompere il corso della relativa prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., sono soltanto quelli, in tale norma indicati, che provengano dal titolare del diritto stesso, e cioè dall'Istituto previdenziale.
Senonché non può trascurarsi che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi, dalla legge protetto come diritto soggettivo alla posizione assicurativa, benché non s'identifichi con il diritto spettante all'Istituto previdenziale, ne' si configuri come una posizione di contitolarità in tale diritto e ancor meno di solidarietà attiva (cfr. Cass. 10 giugno 1992 n. 7104), è, tuttavia, connesso con il diritto di credito dell'istituto, sia geneticamente, perché nasce dal medesimo fatto che a quello dà origine (la costituzione del rapporto di lavoro), sia funzionalmente, perché l'adempimento del debito contributivo realizza anche la soddisfazione del diritto alla posizione assicurativa. In questo peculiare contesto normativo, nel quale, per un verso, non è consentito al lavoratore, perché non legittimato, di interrompere la prescrizione in ordine al diritto dell'Istituto previdenziale al versamento dei contributi, ed in cui, per altro verso, il titolare del diritto, l'Istituto previdenziale, potrebbe non provvedere - così come accaduto nel caso de quo - affinché non si verifichi l'effetto estintivo per decorso del tempo, si colloca la fattispecie in esame, la cui specificità ha indotto sia il Giudice di primo grado che il Tribunale ad accogliere la domanda del lavoratore. Il Tribunale di Milano, infatti, dopo avere affermato che risultava provata, in virtù dei documenti prodotti oltre che delle testimonianze raccolte, l'esistenza, nel periodo in questione, del rapporto di lavoro subordinato posto a base della domanda, ha osservato che l'intervenuta prescrizione del credito contributivo non ostava "al funzionamento del principio di automaticità delle prestazioni, che è espressione dell'art. 27 R.d.l. 636 del 1939", in quanto il lavoratore aveva denunciato (21 maggio 1985), con notevole anticipo rispetto a tale scadenza, sia all'INPS che all'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente, l'omissione contributiva, continuando ad attivarsi "puntigliosamente, presso l'Ispettorato, il Ministero degli Esteri e l'INPS medesimo, il quale non aveva potuto recuperare il credito 'solo per la cessazione dell'attivita' del datore di lavoro ed il suo essere società esterà. Ha osservato ancora il Tribunale che nel 1987, nel procedere ad ispezione presso il datore di lavoro, l'Istituto non aveva neppure potuto porre in essere la diffida interruttiva della prescrizione 'perche' tutta la documentazione si trovava presso l'Ambasciata della Tanzania, ove poi, l'INPS medesimo non l'ha recuperatà.
In siffatta situazione - ha concluso il Giudice a quo - la disciplina di cui all'art. 27 R.dl. n. 636 del 1939 "deve leggersi nel senso dell'operatività del principio di automaticità delle prestazioni, non scaricandosi sul lavoratore la perdita di un quadriennio di illegittima scopertura assicurativa irrecuperabile (essendo l'ex datore di lavoro ormai inesistente)... attraverso la costituzione della rendita vitalizia".
L'assunto, che mostra di tener conto della evidenziata connessione del diritto alla regolarità della posizione assicurativa, facente capo all'assicurato, con il diritto al versamento dei contributi, di cui è - come chiarito - titolare l'Istituto di previdenza, - va condiviso.
Invero, il diritto dedotto nel giudizio de quo del quale si discute è il diritto alla regolarizzazione della posizione assicurativa, azionato, tuttavia, non nei confronti del datore di lavoro, obbligato al versamento dei contributi, bensì nei confronti dell'Istituto assicuratore, creditore degli stessi;
e ciò - come emerge dalla impugnata sentenza - per un duplice ordine di ragioni tra loro collegate: perché l'Istituto, nonostante la tempestiva comunicazione della omissione contributiva, non ha provveduto a riscuotere i contributi dovuti, lasciando, anzi, trascorrere, il termine di prescrizione;
perché a tale inottemperanza, l'assicurata, alla stregua di un accertamento di fatto, operato dal Giudice del merito neppure contestato e, per ciò stesso, non censurabile in questa sede, non ha potuto e neppure potrà in futuro sopperire ricorrendo ai rimedi apprestati dal legislatore nei casi di suddetti inadempimenti datoriali.
In siffatta situazione, appare conforme al diritto far gravare sull'Ente - istituzionalmente deputato, oltre tutto, alla tutela di interessi di rango costituzionale (art. 38 Cost.), - che non si è adeguatamente attivato per la riscossione di un credito, che, ancorché proprio, vale a soddisfare altro diritto inerente alle esigenze di vita del lavoratore in caso di invalidità, vecchiaia, ecc. (arg. ex art. 38, secondo comma Cost.), le conseguenze che discendono dalla violazione di obblighi di comportamento (ivi compresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex art. 1175 e 1176 c.c.) cui l'Istituto è tenuto nell'ambito del rapporto giuridico con l'assicurato. Deve, quindi, affermarsi che, ove l'Istituto previdenziale non abbia provveduto a conseguire dal datore di lavoro i contributi omessi, nonostante sia venuto tempestivamente a conoscenza dell'omissione, lo stesso è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore, che ne abbia fatto richiesta ad al quale è precluso ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116, secondo comma, c.c.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Stimasi compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002