Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7459
CASS
Sentenza 21 maggio 2002

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Ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest'ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell'ambito del rapporto giuridico con l'interessato (anche ex art. 1175 e 1176 cod. civ.), alla diligente riscossione di un credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest'ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 1338 del 1962 o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116 cod. civ.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7459
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7459
Data del deposito : 21 maggio 2002

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