Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 1
Nel caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno (ex art. 2116 cod. civ.) ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali. (Principio affermato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie in cui il lavoratore, una volta prescritto il diritto dell'Inps ai contributi previdenziali, aveva ottenuto dallo stesso istituto l'accoglimento della sua domanda di costituzione della rendita in base all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, restando, pertanto, esposto all'obbligo dei relativi versamenti.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2002, n. 11842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11842 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI AZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO ROSA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL'ADIGE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO DE BERTOLINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 68/98 del Tribunale di TRENTO, depositata il 25/11/98 - R.G.N. 19/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato ROSA;
udito l'Avvocato SGROI e ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Trento AZ MA, premesso di aver lavorato come bracciante agricolo negli anni 1961/1964 presso l'Istituto agrario di S. Michele, il quale non aveva versato i contributi previdenziali obbligatori, chiedeva che lo stesso Istituto venisse condannato al pagamento della riserva matematica per costituirgli la rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12.8.1962, n. 1338. Alla domanda del MA aderiva anche l'Inps di
Bolzano.
Il Pretore accoglieva il ricorso, ma la sentenza veniva impugnata, dall'Istituto convenuto davanti al Tribunale di Trento il quale, con sentenza del 25.11.1998 accoglieva l'appello, e rigettava la domanda del MA.
Aderendo al primo motivo di impugnazione, il Giudice del gravame, osservava che il meccanismo risarcitorio di cui all'art. 13 della legge n. 1338/62 - anche se consentito prima del conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale - presuppone che non sia più azionabile la richiesta delle contribuzioni per intervenuta prescrizione, ma richiede pur sempre che si sia già verificato un danno il che manca nella fattispecie. Nè è possibile intendere la domanda come tendente ad una condanna generica, in quanto non formulata in questo senso dal ricorrente neanche in via subordinata. Avverso detta sentenza il MA ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resistono l'Istituto intimato e l'Inps con rispettivi controricorsi.
In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 C.P.C. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo - deducendo la violazione ed errata applicazione dell'art. 13 della legge n. 1338/62 e dell'art. 2116 c.c. - il ricorrente rileva che ha errato il Tribunale nell'affermare che, pur in presenza di una comunicazione di accoglimento, da parte dell'Inps, della domanda di costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 cit., non è ancora attuale l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. Il motivo è fondato.
A norma dell'art. 2116, c. 1 c.c., le prestazioni Previdenziali "sono dovute al Prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle norme speciali" (principio di "automaticità delle prestazioni"). Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge che "nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro".
Se il diritto dell'Inps al pagamento dei contributi è prescritto, l'obbligo, gravante sull'Istituto, di erogazione delle prestazioni pur in difetto di contribuzione non sopravvive: infatti l'art. 27, c. 2 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, novellato dall'art. 40 della legge 30 aprile 1969 n. 153, stabilisce che "il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale".
A tale perdita del beneficio previdenziale da parte del lavoratore, dovuta alle omissioni contributive del datore, sopperisce l'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, secondo cui: "...il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi...e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, può chiedere all'Inps di costituire, nei casi previsti nel successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi... Il lavoratore quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Inps le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione".
La giurisprudenza di questa Corte ha manifestato qualche oscillazione nell'identificare il momento in cui sorge il detto diritto al risarcimento, se con la sola maturazione della prescrizione dei contributi (Cass. 6 maggio 1975 n. 1744) o con la definitiva perdita, totale o parziale, della prestazione (Cass. 11 febbraio 1988 n. 1106, 19 dicembre 1991 n. 13715) o, ancora, con l'emanazione del provvedimento negativo da parte dell'istituto (Cass. 4 giugno 1988 n. 3970), ma è certo, in ogni caso, che il lavoratore può agire per il risarcimento anche prima del raggiungimento dell'età pensionabile, atteso che sussiste pur sempre una condotta omissiva del datore di lavoro, "debitore di sicurezza", alla base di una lesione non potenziale, ma attuale della posizione assicurativa del lavoratore.
E così si è pure ritenuta proponibile un'azione intesa alla condanna generica del datore di lavoro sulla semplice base dell'accertamento dell'illecito costituito dall'omissione contributiva ed al solo fine di iscrivere l'ipoteca giudiziale di cui all'art. 2818 c.c. (Cass. 6 novembre 1986 n. 6517, 19 ottobre 1988, n. 5677; 26 maggio 1995 n. 5825, Cass., 1998, n. 10945). In conclusione, è errata la tesi del Tribunale di Trento secondo cui se ancora il lavoratore non ha maturato il diritto ad alcuna prestazione previdenziale egli non incorre in alcuna conseguenza sfavorevole per effetto della omessa contribuzione. Questa Corte ha avuto anche di recente occasione di sottolineare come nel caso di omissione contributiva sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno (ex art. 2116 c.c.) ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica;
il relativo diritto è acquisito dal lavoratore a seguito ed in conseguenza dell'inadempimento del datore di lavoro. In particolare, Cass., 20.3.2001, n. 3963, ha affermato che "nel caso di omissione contributiva, se è vero che il diritto al risarcimento del danno, fondandosi sul duplice presupposto dell'inadempimento contributivo da parte del datore di lavoro e della perdita della pensione, sorge nel momento in cui sarebbe maturato il diritto del lavoratore alla prestazione previdenziale, tanto che da tale momento decorre la prescrizione, è altrettanto vero che il lavoratore può chiedere la tutela della sua aspettativa concernente le prestazioni assicurative ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi, a tal fine, della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salvo poi ad esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso, l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.2 c.c. o quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 133" (conf. già, Cass. 26 maggio 1995 n. 5825; cfr. Cass. 2
novembre 1998 n. 10945, 19 ottobre 1988 n. 5677). Nel caso di specie, l'interesse del MA ad agire nei confronti della controparte è ancor di più evidente dal momento che egli, una volta prescritto il diritto dell'Inps, ai contributi previdenziali, e, quindi, venuta meno l'operatività del principio dell'automatismo delle prestazioni, ha visto accolta dall'Inps la sua domanda di costituzione della rendita in base al citato art. 13 della legge n. 1338 del 1962, restando esposto, in tal modo, ai dovuti versamenti.
Il secondo motivo - con il quale il ricorrente lamenta il ricorrente che il Tribunale ha completamente ignorato la circostanza che egli aveva già iniziato a versare i ratei dovuti all'Inps e che il danno pensionistico dipende comunque dal mancato versamento dei contributi - resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo. Per le esposte considerazioni, in accoglimento del ricorso va cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Venezia la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002