Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2002, n. 11842
CASS
Sentenza 7 agosto 2002

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Nel caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno (ex art. 2116 cod. civ.) ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali. (Principio affermato dalla S.C. in riferimento ad una fattispecie in cui il lavoratore, una volta prescritto il diritto dell'Inps ai contributi previdenziali, aveva ottenuto dallo stesso istituto l'accoglimento della sua domanda di costituzione della rendita in base all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, restando, pertanto, esposto all'obbligo dei relativi versamenti.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2002, n. 11842
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11842
    Data del deposito : 7 agosto 2002

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