Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7910 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
7 910/0 1 REPUBBLICA ITALIANA NOME LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Condominio AMMIN. SEZIONE SECONDA CIVILE STRATORE REVOCA- RECORRIBILITÀ IN Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PASSAZIONE R.G.N. 1173/99Presidente Dott. Franco PONTORIERI Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere Cron. 18229 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Rep. 2835 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 05/04/01 Dott. Sergio DEL CORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA Richiest . sul ricorso proposto da: IL SOLE 24.03 3000 CONDOMINIO di LA # 12 610.2001 SASSARINI UMBERTO AMMINISTRATORE we Crispi 127 SPEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato BARABINO RE 1500 ANCELLERIA PAOLO, giusta delega in atti;
i ricorrente contro 0408047 DEFILIPPI CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA Lin. 1500 CANCELLERIA VIA DELLE CAVE 55, presso lo studio dell'avvocato LILIANA, che lo difende unitamente CURTILLI all'avvocato MANCINI RAFFAELE, giusta delega in atti;
2001 0408048 598
- controricorrente -
1- avverso il decreto (R.G. 140/988) dellaeto R.G. 140/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositato il 07/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito 1'Avvocato MENGHINI Mario, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 15 maggio 1998, il condomino IO IL chiedeva al Tribunale di La Spezia, ai sensi dell'art. 1129, comma 3, c.c., la revoca di UM IN dalla carica di amministratore del condominio sito in quella via Crispi, n.137. A sostegno dell'istanza, deduceva che il IN, benché rimosso dalla carica di amministratore condominiale con decreto 3 novembre 1997 della Corte d'Appello di Genova, era stato illegittimamente riconfermato a maggioranza dall'assemblea condominiale. Nella resistenza del IN, il tribunale spezzino rigettò il ricorso. Su reclamo del IL, la Corte d'appello di Genova, con де decreto del 7 dicembre 1998, disponeva la chiesta revoca in base alle seguenti osservazioni. Un amministratore di condominio revocato dall'autorità giudiziaria in base all'art. 1129, comma 3, c.c. può essere rieletto solo con il voto unanime di tutti i condomini;
altrimenti, resterebbe vanificato l'interesse della minoranza dissenziente, che ha trovato tutela nel provvedimento di revoca. Erronea era la tesi sostenuta dal primo giudice secondo cui le parti di un contratto risolto per inadempimento da un provvedimento giudiziale possono, se lo ritengono, stipularne successivamente un altro di identico contenuto;
di vero, il condominio è "parte" solo se rappresentato dall'unanimità dei condomini. La cassazione di tale provvedimento è stata chiesta ex art.111 Cost. dal IN in base a un unico motivo, illustrato con memoria. Resiste il IL con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico complesso motivo, il IN, denunziando violazione 2 e falsa applicazione degli articoli di seguito indicati, deduce che per la nomina dell'amministratore non è previsto il voto unanime dei condomini e che contro la delibera assembleare legittimamente adottata con la maggioranza stabilita dall'art. 1136, comma quarto, c.c. era esperibile l'impugnazione ex art. 1137 c.c. e non certo il procedimento di cui all'art. 1129, comma terzo, c.c. previsto per ipotesi diverse, non ricorrenti nella specie. Fondatamente il controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. Secondo la giurisprudenza consolidata di questo Supremo Collegio (cfr. sentt. nn. 1861/1965, 1103/1988, 2085/1992, 8994/1993, 4090/1997, де 3246/1998, in motivazione, e 1493/1999) è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale la Corte d'Appello, in sede di reclamo, provvede in tema di revoca dell'amministratore del condominio. I provvedimenti di volontaria giurisdizione - emessi in forma di decreto dal giudice ordinario in sede di reclamo in materia di revoca dell'amministratore del condominio, ai sensi dell'art. 1129, comma 3, c. c. - non sono, infatti, suscettibili di produrre effetti di giudicato, nemmeno rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili e revocabili non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, tanto che le parti interessate possono nuovamente ricorrere al giudice per chiedere un nuovo provvedimento in senso difforme da quello precedente. In tali casi, la garanzia del controllo di legittimità è priva della sua ragione d'essere. Pertanto, deve essere dichiarato inammissibile il presente ricorso, proposto contro un decreto della Corte d'Appello di Genova che, in riforma del precedente decreto del Tribunale, ha pronunziato la revoca di UM IN dalla carica di amministratore del condominio sito al civico 137 della via Crispi di La Spezia. In ossequio al principio della soccombenza, il ricorrente va condannato alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in lire..176.300 oltre a lire 2.000.0000 per onorari. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Franco Pontorieri Dott. Sergio Del Core is fee love IL CANCELLIERE C1 Valeria Wer hoos5 TOT290000) 121Z VTL 2001 1091 124,11 4567 5065 8067 600 155,7% CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23.7.2011 serie 4 al n. 38243 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/del 30/5/2002)