Sentenza 25 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15032 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
E N ZIO A 6 R 8 C.C. 68885 IST 9 1 5 / G . 4 E / R N 6 2 - A . D B A .R E I . T .P L R N L D ESE A A L . T E REPUBBLICA ITALIANA B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO D U A I B T S I N 1 R E 3 A S T 1 I I . R A N E T LA CORTE SUPREMA DI CASSANT A IONE Oggetto 150 32/02 SEZIONE TRIBUTARI: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri agistrati Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 4836/00 Consigliere Cron. 35221 Dott. Vincenzo DI NUBILA Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 09/05/02 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI C SS. SENTENZA CAMPIONE CIV 68885 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD NAPOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
DE MASI CARMINE;
- intimato avversO la sentenza n. 18/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 1951 24/02/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- cenen, cities, of the miles at s Svolgimento del processo DE MASI CARMINE, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, con sentenza, contro la quale proponeva ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt.: 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46; 2 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 597. La parte intimata non ha presentato difese. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 13.2.2002 ha osservato che, in base alla giurisprudenza della Cassazione, il ricorso appare manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 375 del codice di rito civile. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 3, comma 2-bi Decreto legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13-quinquies del Decreto legge 26 mang 1984, n. 159, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrai meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponi ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR - in virtù dell'interpretazione autentica di cui all' 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 - deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi>> (Cassazione, sentt. nn. 4945 del 2000, 8659 del 2001, 10237 del 2001 e 11248 del 2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 9.5.2002 ZIONE L'Estensore I Presidente IL CANCELLIERE C1 wase JERIA 25 OTT. 2002 Amaldo Casano DEPO TA ось LLIERE C1 Oggi IL GP: Analog gasan