Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10056 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPO0 056 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUIRAMADI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G.N. 1743/00 Consigliere Cron.-27325 Dott. Fernando LUPI GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Dott. Corrado Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Ud.17/04/02 Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SENT ENZA - sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CC GO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ALFIERI, che lo rappresenta e difende unitamente 2002 all'avvocato RICCARDO LEONARDI, giusta delega in atti;
1671 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 603/99 del Tribunale di ANCONA, depositata il 07/09/99 R.G.N. 341/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/02 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato CORBO;
udito l'Avvocato ALFIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per inammissibile il ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Ancona, con sentenza del 7.9.99, ha ritenuto che al sign. GO CE, dipendente delle F.S. con qualifica di assistente di magazzino (area II a settore tecnico ) spettasse, a far data dal 6.7.89, fino alla fine del rapporto di lavoro avvenuto il 1.11.91, il diritto alla superiore qualifica di segretario, o segretario tecnico, per aver svolto le relative mansioni atteso che: a- la normativa vigente nel periodo di assegnazione dell'appellante all'Officina Manutenzione Locomotive di Ancona, in cui erano state svolte le mansioni nel trimestre utile per il superiore inquadramento, era il DM 1085/1985; b- i compiti svolti durante tale periodo erano stati analiticamente descritti dai testi di parte, RO e FA e dal teste della controparte Picchio, c- dalle deposizioni degli stessi risultava che il sign. LL effettuava la misurazione ed il rilievo dei luoghi e redigeva la relativa pianta, verificando, altresì, la corrispondenza delle piante già esistenti e delle zone in esse evidenziate dai suoi superiori -i quali individuavano le zone di rischio e decidevano le varie dislocazioni nell'ambito dell'officina dando al LL le relative indicazioni- con i luoghi effettuando le relative misurazioni;
d- tali operazioni erano svolte con una certa autonomia rimanendo riservata ai superiori la decisione della qualificazione delle varie aree;
e- solo il teste ZI, che tuttavia non aveva contatti con l'appellante, aveva fatto riferimento ad una attività di mera copiatura materiale e di assistenza esecutiva;
f- l'esame degli elaborati grafici dallo stesso redatti confermava che egli svolgeva mansioni di disegnatore cioè di soggetto che effettua il rilievo di un luogo. mediante misurazioni e lo traduce in disegni, oppure che confronta disegni già esistenti con i luoghi rappresentati prendendo le relative misurazioni ed apportando le correzioni necessarie o apportando su disegni le modificazioni dei luoghi;
2- che le mansioni descritte ed accertate andavano confrontate con le declaratorie, contenute nel DM 1085/1985, di applicato- che svolge attività esecutive di sussidio a quelle di rilievo e misura, di copiatura e lucidatura dei disegni anche con trasformazione in scala, ed di segretario tecnico- che svolge attività di misurazione, rilievo e tracciamento sul terreno, con l'uso dell'appropriata strumentazione e con l'esecuzione dei relativi elaborati grafici riportandone le risultanze;
3- che Il Tribunale ha deciso che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le attività esercitate dall'appellante in nessun caso potevano esser qualificate come di mera copiatura;
4- che lo stesso le ha ritenute inquadrabili, pienamente, in quelle di segretario tecnico, sopra descritte, senza che a tanto fosse di ostacolo la carenza di potere decisionale circa la individuazione o qualificazione delle diverse zone nell'ambito dei luoghi da rilevare;
5- che lo stesso giudice ha altresì rilevato che la conferma del predetto assunto si evince dall'art.6 DM 1085/1985 il quale nell'abolire i profili di disegnatore- ai tre 2 livelli previsti- ha espressamente stabilito l'inquadramento dei disegnatori del livello inferiore nel profilo di segretario tecnico;
6- che, di conseguenza, all'appellante è stato riconosciuto il diritto all'inquadramento nel profilo di segretario tecnico di 5° cat. con decorrenza dal 6.7. 1989; 7- che la spa Ferrovie dello Stato chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo cui resiste il sign. CE con controricorso;
la ricorrente ha anche presentato memoria e note d'udienza; RITENUTO IN DIRITTO 1- che la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2103 cc. del DM 1085/1985, del ccnl 87/89 degli art.2697 e ss. cc., 112 ss.cpc., omessa ed insufficiente motivazione e sostiene che il Tribunale ha errato nel ricondurre le mansioni svolte dal sign. CE nel profilo di segretario tecnico;
2- che secondo la stessa esso non ha proceduto ad una completa ricognizione delle mansioni comprese nel profilo di applicato con conseguente confinamento dello stesso ad un ambito di stretta esecutività che non è proprio;
3- che la ricorrente sostiene, altresì, che la descrizione delle qualifiche contenute nel D.M. 1085/85, atteso quanto previsto dal ccnl all'epoca vigente per la qualifica di applicato, collocata nella categoria di operatore specializzato, dovevano esser completate con la enunciazione delle rispettive categorie di riferimento;
4- che essa, anche denuncia, che non è stato dato il dovuto rilievo ai propri testi che avevano affermato che le mansioni del sign. CE consistevano nella 3 copiatura di disegni da planimetrie , nella riduzione od ampliamenti in scala ,ripasso ad inchiostro di disegni già abbozzati, 5- che- premesso che, come si è detto, per il Tribunale l'attribuibilità della qualifica rivendicata va giudicata alla stregua della disciplina prevista dal D.M. 1085/85 nonostante la vigenza del ccnl 87/89 ( giustificata secondo il controricorrente dallo scarso contenuto delle declaratorie previste dalla contrattazione collettiva) non risulta da parte della ricorrente censurata in maniera precisa detta asserzione invocandosi, nel contempo, un ricorso alla contrattazione collettiva senza chiarire, sufficientemente, se ad essa si assegni un ruolo integrativo o contrappositivo rispetto al predetto D.M., con la conseguenza che tale parte della censura risulta inammissibile;
6- che i residui argomenti contenuti nel ricorso tendono, sostanzialmente, a contestare la sussunzione delle attività espletate dal lavoratore nella categoria attribuitagli dal Tribunale senza denunciare alcun vero vizio logico di 443 · costituendo motivazione a una mera valutazione contrapposta alla stessa, rivelandosi, perciò, O D anche essi inammissibili nella presente sede;
A T R 8 O - P O 7- che il ricorso va, pertanto, rigettato. 1 M I S E A I E G A D , G E O O E T R T L T
P.Q.M.
T N S I E I R S A I G E L E D L R E O D La Corte, rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente alle spese liquidate in € 12,30 oltre € 2.500,00 per onorari. Roma 17 aprile 2002 Crisis Shevelle IL Consigliere es. TuRnocicult II Presidente IL CANCEL (ERE Corado Gaghali inDepositat elleria 90106. 2002 4 Pressella