Sentenza 24 marzo 2000
Massime • 1
Poiché lo "status detentionis" del condannato è presupposto indefettibile per la concessione della liberazione anticipata, data la necessità di una precisa valutazione del suo comportamento carcerario, l'affidato in prova al servizio sociale non ha titolo ad ottenerla in relazione al periodo trascorso in affidamento, bensì in relazione al periodo di detenzione, perché in tal caso sussiste il suo interesse alla riduzione della pena che può riflettersi sulla durata dell'affidamento, eguale a quella della pena espianda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2000, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Torquato GEMELLI Presidente del 24/3/2000
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Giorgio SANTACROCE " N. 2199
3. " Gianfranco RIGGIO " REGISTRO GENERALE
4. " Giovanni NZ " N. 33238/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NT PE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, in data 16.6.1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Col provvedimento di cui in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza, nell'esaminare la richiesta di liberazione anticipata, avanzata dal NT ai sensi dell'art. 54 ord.penit., non prendeva in esame il periodo trascorso dal medesimo in affidamento probatorio al servizio sociale.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il NT, che denunciava violazione di legge, sostenendo che anche la misura alternativa rientrasse nel concetto di pena scontata e che ciò legittimasse la sua richiesta del suddetto beneficio. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza della censura mossa al provvedimento impugnato. È pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che lo "status detentionis" sia presupposto normativo indefettibile per la concessione del beneficio trattamentale qui esaminato, attesa la necessità di una precisa valutazione comportamentale intramuraria;
ovviamente, ciò non può riferirsi a condannato posto in affidamento, essendo questa una misura che prescinde dalla osservazione personologica di istituto, nel suo svolgimento. Solo nel caso che l'affidamento sia concesso in un momento successivo alla presentazione della domanda di liberazione anticipata sussiste l'interesse del condannato alla relativa valutazione, dato che la durata dell'affidamento è eguale a quella della residua pena espianda, sicché l'eventuale riduzione di questa si riflette sulla misura alternativa (cfr. Sez.I, 22.5.1998, n. 3004). Ma tale ipotesi non ricorre nella specie.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso, seguono le ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000