Ordinanza cautelare 14 ottobre 2025
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00325/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2025, proposto da
Isola Servizi Società Cooperativa Sociale - Iseco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto AN, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via G. Verdi, n. 18;
contro
Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Referza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
- dell'ordinanza di demolizione n. 18 del 14.5.2025, notificata in data 15.5.2025, con cui il Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia ha ingiunto alla società Iseco la demolizione del “manufatto prefabbricato in lamiera metallica e pannelli sandwich dalle dimensioni di 5,00 x 8,00 m e altezza 2,94 m con sovrastante copertura leggera a due falde con altezza di colmo pari a 3,24 m, poggiato su base costituita da muretto in c.a. e blocchi in laterizio ad altezza variabile da 49 cm a 86 cm, per una volumetria totale di 120 mc” realizzato su terreno privato in Fraz. Petrara, meglio identificato catastalmente al fg. 27, mapp. 809; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il richiamato verbale di sopralluogo e accertamento del Responsabile dell'Area III - Urbanistica ed Edilizia Privata del “7.04.2024”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa AR AN;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IT
La ricorrente opera nel settore dei servizi di noleggio di veicoli e di trasporto scolastico ed è affidataria nel Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia del servizio di trasporto scolastico fino al 30.6.2026 e di bus navetta nei giorni di fiera o mercato e di colonia marina estiva, fino al 30.8.2026.
Con il ricorso in decisione impugna l’ordinanza di demolizione delle opere edilizie - realizzate, previa comunicazione asseverata di inizio lavori del 19.2.2025, per il ricovero dei veicoli – che sono così descritte nel provvedimento: “ manufatto prefabbricato in lamiera metallica e pannelli sandwich dalle dimensioni di 5,00 x 8,00 m e altezza 2,94 m con sovrastante copertura leggera a due falde con altezza di colmo pari a 3,24 m, poggiato su base costituita da muretto in c.a. e blocchi in laterizio ad altezza variabile da 49cm a 86 cm, per una volumetria totale di 120 mc ”.
Il provvedimento è impugnato con un unico articolato motivo per vizi di” violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e ss. l. n. 241/1990, nonché degli artt. 3, 6, 10, 27 e 31 d.p.r. n. 380/2001, anche con riferimento al d.lgs. n. 222/2016 e al d.p.r. n. 31/2017; eccesso di potere: errore di fatto e travisamento dei presupposti; difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità e irragionevolezza; contraddittorietà; ingiustizia manifesta; violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. ”; l’ordinanza sarebbe illegittima perché la ricorrente ha realizzato più manufatti sul terreno di sua proprietà, identificato come sedime di nuove costruzioni non autorizzate, opere che:
- per dimensioni e caratteristiche, sarebbero diverse da quelle descritte nell’ordinanza;
- consisterebbero in manufatti prefabbricati non ancorati al suolo per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, né l’autorizzazione paesaggistica in quanto destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee;
- non sarebbero sanzionabili con la demolizione in quanto opere di edilizia libera, neanche nel caso in cui fossero sprovviste dell’autorizzazione paesaggistica, ove ritenuta necessaria;
- non sono soggette al rilascio dell’autorizzazione del Genio civile perché realizzate in materiale leggero;
- non sono sanzionabili per omessa verifica di assoggettabilità a V.Inc.A che il Comune, non la ricorrente, avrebbe dovuto avviare.
Resiste il Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia che contesta analiticamente i motivi di ricorso e ne chiede il rigetto.
All’udienza del 25 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è infondato.
1. Preliminarmente deve darsi atto che oggetto dell’ordine di demolizione è un unico edificio dettagliatamente descritto nell’ordinanza di demolizione che, secondo la ricorrente, sarebbe diverso per “ caratteristiche tipologiche, materiali e dimensioni ” da quello rappresentato nella CILA del 19.2.2025 e poi effettivamente realizzato; l’ordinanza pertanto sarebbe ineseguibile perché fa riferimento ad un’opera “ che non esiste ” (pag. 2 e 3 memoria di replica).
La ricorrente però non ha provato che l’opera realizzata sia realmente conforme a quella riportata nel progetto presentato con la CILA, con la conseguenza che la difformità fra lo stato di fatto accertato in sede di sopralluogo e il progetto allegato alla CILA non è ex se un vizio dell’ordinanza, ma un indice presuntivo della natura abusiva dell’opera, al pari della mancanza assoluta di un titolo edilizio.
Pertanto, al fine di stabilire se si tratta di un’opera realizzabile in regime di edilizia libera, che il Comune non avrebbe potuto ritenere abusiva come sostenuto dalla ricorrente, deve farsi riferimento alla consistenza del manufatto attraverso la descrizione che ne viene fatta nel verbale di sopralluogo del 7.4.2025 richiamato nell’ordinanza di demolizione e non smentito da contrarie evidenze.
Il verbale di sopralluogo descrive un manufatto prefabbricato in lamiera, con pianta di 5 x 8 metri e altezza pari a 2.94 metri e volumetria di circa 120 mc, poggiato su una base costituita da un muretto in cemento armato e blocchi in laterizio di altezza variabile da metri 0,49 a metri 0,86.
In generale, il regime normativo di un’opera edilizia dipende dal complesso di tutte le lavorazioni di cui si compone, sulla base del rapporto di funzionalità necessaria che tecnicamente le collega.
Il volume descritto nel verbale citato e il sottostante muretto in cemento armato e laterizi, quindi ancorato al suolo, sono funzionalmente connessi perché l’uno costituisce la base che dà stabilità alla struttura sovrastante e costituiscono pertanto un unico organismo edilizio.
La tecnica costruttiva adottata dimostra, poi, che non si tratta di un’opera provvisoria, ma di un intervento di trasformazione del territorio destinato a durare nel tempo che non poteva essere realizzato senza permesso di costruire, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001.
2. Peraltro, seppure si trattasse di un’opera realizzabile in regime di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e- bis del d.P.R. n. 380/2001, l’ordine di demolizione è un atto dovuto perché essa occupa un’area soggetta a vincolo paesaggistico.
L’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 stabilisce che “ I proprietari di immobili o aree soggetti a vincolo paesaggistico non possono senza preventiva autorizzazione introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione ” [comma 1].
Un intervento è considerato pregiudizievole dei valori sottoposti a tutela se non è compreso fra le opere eccezionalmente esonerate dal preventivo rilascio dell’autorizzazione, di cui al regolamento previsto al comma 9 del citato art. 146, approvato con d.P.R. n. 139/2010, sostituito dal d.P.R. n. 31/2017.
La ricorrente sostiene, in proposito, che il manufatto oggetto di CILA sarebbe riconducibile alla categoria delle “ installazioni temporanee di strutture o manufatti ancorati al suolo per esigenze temporanee ” di cui all’allegato A del d.P.R. n. 31/2017, intitolato “ interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica ”.
In verità, l’unico riferimento a installazioni “ temporanee ” rinvenibile nell’allegato A è contenuto nel punto n. 16. “ occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione ….”.
Il manufatto oggetto dall’ordine di demolizione, composto dal volume in lamiera e sottostante muretto in cemento armato e laterizi, è certamente ancorato al suolo con “ opere murarie ”; esula pertanto dalla predetta ipotesi che il regolamento considera neutra sul piano paesaggistico e deve pertanto presumersi, ai sensi dell’art. 146, comma 1, d.lgs. n. 42/2004, lesiva dei valori intrinseci dell’area sottoposta a tutela sulla quale insiste.
La sanzione prevista per le opere che ai sensi del citato art. 146 recano “ pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione ”, anche se assistite dal prescritto titolo edilizio o non lo richiedano affatto, è sempre la demolizione, come stabilito dall’art. 167, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004 (salvo il rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria in ipotesi che esulano dal caso in decisione) e dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 comma 2 che attribuisce ai Comuni il potere di ordinare la demolizione di opere realizzate in violazione della normativa urbanistica o di quella paesaggistica.
L’ordine di demolizione, per quanto adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, ha pieno titolo nelle disposizioni richiamate, in quanto compete al giudice identificare la fonte del potere esercitato, oltre la denominazione formale e i riferimenti normativi indicati nell’atto.
Il collegio non esamina i motivi sugli altri rilievi per i quali il Comune ha ritenuto necessario adottare il provvedimento impugnato (assenza di attestazione del Genio civile e di verifica di assoggettabilità a V.Inc.A.) perché l’ordine di demolizione è autonomamente sorretto dai capi di motivazione che per le esposte ragioni hanno superato il vaglio di legittimità.
Il ricorso pertanto è respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI EL ET, Presidente FF
AR AN, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AR AN | RI EL ET |
IL SEGRETARIO