CASS
Sentenza 13 novembre 2023
Sentenza 13 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2023, n. 45703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45703 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA DE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 23 maggio 2023 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto da DE MA avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45703 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 17/10/2023 2. DE MA propone ricorso per cassazione deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla ritenuta permanenza delle esigenze cautelari. Si rileva, a tal fine, che molteplici elementi depongono a sostegno dell'affievolimento di dette esigenze, ovvero: i) il tempo trascorso dai fatti;
ii) la sua sottoposizione, all'esito dell'arresto dell'aprile 2019, alla misura degli arresti domiciliari;
iii) il puntuale rispetto degli obblighi da parte del ricorrente;
iv) lo stato detentivo degli altri coindagati con il conseguente smantellamento della presunta associazione. Si deduce, inoltre, l'illogicità della decisione rispetto alla concessione degli arresti domiciliari nei confronti dei coindagati RI e AF. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. 2. Va, innanzitutto, premesso che il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento del quadro indiziario o delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato. In particolare, quanto agli elementi incidenti sulle esigenze cautelari, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, sono irrilevanti il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, l'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, ovvero la decisione cautelare favorevole ai coindagati (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Rv. 268634; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007; Poropat, Rv. 238763). Si è, infatti, condivisibilmente affermato che il mero decorso del tempo dall'applicazione della misura non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa (cfr. Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832), ma può, comunque, essere considerato unitamente ad altri elementi specifici, idonei a verificarne l'incidenza sull'intensità del pericolo di recidiva del prevenuto (Sez.4, n. 34786 del 8/4/2014, Morabito, Rv. 260293). La decisione cautelare favorevole ai coindagati o coimputati può, invece, rilevare quale fatto sopravvenuto ai soli fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non del giudizio di attualità e persistenza delle esigenze cautelari, che devono essere 2 vagliate con riferimento a ciascun indagato (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, Calderone, Rv. 285141). Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai fini del giudizio sulle esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella relativa al pericolo di reiterazione nel reato, è correlata - oltre che alla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti - anche a profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 - 02); per tale ragione, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, Calderone, Rv. 285141; Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889). 2.1 La giurisprudenza di questa Corte è pervenuta ad analoghe conclusioni anche in relazione tempo c.d. "silente" intercorso tra la commissione del reato e l'applicazione della misura cautelare. Invero, secondo l'orientamento oggi prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente", pur rilevando ai fini del giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari al momento dell'applicazione della misura, non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Secondo altro indirizzo, oggi superato, il tempo intercorrente tra il fatto ed il momento della decisione rileva sia ai fini dell'applicazione delle misure coercitive, che in relazione alla decisione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto che richiede, comunque, un rigoroso obbligo di motivazione in ordine sia all'attualità sia all'intensità delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 49112 del 21/11/2013, Lombardo Rv. 257880). Il Collegio intende dare continuità al primo orientamento che, tuttavia, richiede un'ulteriore specificazione. Analogamente a quanto affermato per il tempo decorso dall'applicazione della misura, ritiene il Collegio che anche il c.d. tempo silente di per sé ha una valenza neutra ai fini del giudizio sull'attenuazione o sul venir meno delle esigenze cautelari, ma può, comunque, rilevare quale chiave di lettura o co-fattore 3 di giudizio dei "fatti nuovi" allegati dall'interessato ai fini della eventuale rivalutazione dell'intensità delle esigenze cautelari e del giudizio di proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata. 2.2 Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi e, con motivazione adeguata ed immune da evidenti contraddizioni logiche, ha escluso la rilevanza, quale "fatto nuovo", degli elementi allegati dal ricorrente ovvero il c.d. "tempo silente", il rispetto della misura degli arresti domiciliari in altro precedente procedimento e, soprattutto, la decisione favorevole ad altri coindagati. In particolare, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che il c.d. "tempo silente", valutato alla stregua dei principi sopra enunciati, oltre ad essere irrilevante quale "fatto nuovo", è coperto dal giudicato cautelare per effetto della decisione di rigetto emessa da questa Corte con la sentenza n. 155 del 2023. Quanto alle decisioni favorevoli ai coindagati, nel ribadirne l'irrilevanza ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari, ha, inoltre, rilevato la genericità dell'allegazione del ricorrente il quale non ha dimostrato la sovrapponibilità della sua posizione a quella dei coindagati, elemento, questo, che anche il ricorso in esame omette di considerare, insistendo apoditticamente sulla rilevanza delle decisioni in questione. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 ottobre 2023 - Il Consigliere estensore Il Pr sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto da DE MA avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari. Penale Sent. Sez. 6 Num. 45703 Anno 2023 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 17/10/2023 2. DE MA propone ricorso per cassazione deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione in merito alla ritenuta permanenza delle esigenze cautelari. Si rileva, a tal fine, che molteplici elementi depongono a sostegno dell'affievolimento di dette esigenze, ovvero: i) il tempo trascorso dai fatti;
ii) la sua sottoposizione, all'esito dell'arresto dell'aprile 2019, alla misura degli arresti domiciliari;
iii) il puntuale rispetto degli obblighi da parte del ricorrente;
iv) lo stato detentivo degli altri coindagati con il conseguente smantellamento della presunta associazione. Si deduce, inoltre, l'illogicità della decisione rispetto alla concessione degli arresti domiciliari nei confronti dei coindagati RI e AF. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. 2. Va, innanzitutto, premesso che il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca ovvero della sostituzione della misura coercitiva con altra meno grave, deve essere costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento del quadro indiziario o delle esigenze cautelari apprezzate all'inizio del trattamento cautelare con riferimento al singolo indagato. In particolare, quanto agli elementi incidenti sulle esigenze cautelari, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, sono irrilevanti il mero decorso del tempo dall'inizio dell'applicazione della misura, l'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, ovvero la decisione cautelare favorevole ai coindagati (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016, Rv. 268634; Sez. 2, n. 39785 del 26/09/2007; Poropat, Rv. 238763). Si è, infatti, condivisibilmente affermato che il mero decorso del tempo dall'applicazione della misura non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, perché la sua valenza si esaurisce nell'ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia stessa (cfr. Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832), ma può, comunque, essere considerato unitamente ad altri elementi specifici, idonei a verificarne l'incidenza sull'intensità del pericolo di recidiva del prevenuto (Sez.4, n. 34786 del 8/4/2014, Morabito, Rv. 260293). La decisione cautelare favorevole ai coindagati o coimputati può, invece, rilevare quale fatto sopravvenuto ai soli fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non del giudizio di attualità e persistenza delle esigenze cautelari, che devono essere 2 vagliate con riferimento a ciascun indagato (cfr. da ultimo, Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, Calderone, Rv. 285141). Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, ai fini del giudizio sulle esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella relativa al pericolo di reiterazione nel reato, è correlata - oltre che alla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti - anche a profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 - 02); per tale ragione, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (Sez. 2, n. 42352 del 06/10/2023, Calderone, Rv. 285141; Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889). 2.1 La giurisprudenza di questa Corte è pervenuta ad analoghe conclusioni anche in relazione tempo c.d. "silente" intercorso tra la commissione del reato e l'applicazione della misura cautelare. Invero, secondo l'orientamento oggi prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente", pur rilevando ai fini del giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari al momento dell'applicazione della misura, non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050). Secondo altro indirizzo, oggi superato, il tempo intercorrente tra il fatto ed il momento della decisione rileva sia ai fini dell'applicazione delle misure coercitive, che in relazione alla decisione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto che richiede, comunque, un rigoroso obbligo di motivazione in ordine sia all'attualità sia all'intensità delle esigenze cautelari (Sez. 4, n. 49112 del 21/11/2013, Lombardo Rv. 257880). Il Collegio intende dare continuità al primo orientamento che, tuttavia, richiede un'ulteriore specificazione. Analogamente a quanto affermato per il tempo decorso dall'applicazione della misura, ritiene il Collegio che anche il c.d. tempo silente di per sé ha una valenza neutra ai fini del giudizio sull'attenuazione o sul venir meno delle esigenze cautelari, ma può, comunque, rilevare quale chiave di lettura o co-fattore 3 di giudizio dei "fatti nuovi" allegati dall'interessato ai fini della eventuale rivalutazione dell'intensità delle esigenze cautelari e del giudizio di proporzionalità ed adeguatezza della misura applicata. 2.2 Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi e, con motivazione adeguata ed immune da evidenti contraddizioni logiche, ha escluso la rilevanza, quale "fatto nuovo", degli elementi allegati dal ricorrente ovvero il c.d. "tempo silente", il rispetto della misura degli arresti domiciliari in altro precedente procedimento e, soprattutto, la decisione favorevole ad altri coindagati. In particolare, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che il c.d. "tempo silente", valutato alla stregua dei principi sopra enunciati, oltre ad essere irrilevante quale "fatto nuovo", è coperto dal giudicato cautelare per effetto della decisione di rigetto emessa da questa Corte con la sentenza n. 155 del 2023. Quanto alle decisioni favorevoli ai coindagati, nel ribadirne l'irrilevanza ai fini della rivalutazione delle esigenze cautelari, ha, inoltre, rilevato la genericità dell'allegazione del ricorrente il quale non ha dimostrato la sovrapponibilità della sua posizione a quella dei coindagati, elemento, questo, che anche il ricorso in esame omette di considerare, insistendo apoditticamente sulla rilevanza delle decisioni in questione. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 17 ottobre 2023 - Il Consigliere estensore Il Pr sidente