CASS
Sentenza 6 ottobre 2023
Sentenza 6 ottobre 2023
Massime • 1
In tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato.
Commentario • 1
- 1. Aggressione ai sanitari e valutazione dei presupposti cautelariAccesso limitatoValentina Sellaroli · https://www.altalex.com/ · 30 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2023, n. 42352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42352 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Messina, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'appello cautelare proposto avverso il provvedimento del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione collegiale, di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata a AL RI imputato del delitto di Clii all'art. 416 ter cod. pen. La richiesta era stata formulata evidenziando che analocia misura cautelare, applicata nei confronti di coimputato nel medesimo procedimento, era stata già revocata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 42352 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 06/10/2023 Il rigetto dell'istanza era stato motivato considerando l'assenza di elementi di novità, diversi dal mero decorso del tempo e dalla doverosa osservanza delle prescrizioni imposte;
si era osservato che l'intervenuta revcca a favore di altro imputato non poteva costituire elemento di novità idoneo ad incidere sul quadro cautelare, "trattandosi di posizioni, processuali e soggettive, comunque dissimili". 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, l'apparenza della motivazione circa l'inidoneità delle circostanze dedotte con l'atto d'impugnazione nell'incidere sul quadro cautelare (il considerevole lasso di tempo intercorso tra la commissione del fatto e il momento della valutazione del permanere delle esigenze di cautela;
lo stato di incensuratezza dell'imputato; lo svolgimento di attività lavorativa autorizzata;
la perdita di legami con l'ambiente politico in cui erano maturate le condizioni che avevano determinato la commissione del fatto di reato); volendo ritenere che il nucleo della motivazione doveva essere rintracciato nel valorizzare il rapporto intrattenuto dal ricorrente con un esponente mafioso della zona, restava incomprensibile perché l'identico rapporto mantenuto dall'altro imputato non aveva impedito la revoca della misura cautelare;
in ogni caso, ciò integrava una patente violazione del canone costituzionale ex art. 3 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico oltre che manifestamente infondato. Quanto alla censurata apparenza della motivazione, il Tribunale dell'appello cautelare ha in primo luogo correttamente rilevato che i dati fattuali esposti dalla difesa con l'impugnazione (il periodo temporale intercorso tra I fatto e il momento dell'istanza, l'incensuratezza del ricorrente, lo svolgimento di attività di lavoro e la cessazione dei legami con l'ambiente politico) - pur volendo superare la mancata devoluzione con l'originaria istanza al Giudice della cautela - rappresentavano elementi già considerati e valutati nei precedenti provvedimenti e che non rivestivano carattere di novità, rispetto al giudicato cautelare formatosi all'esito della conclusione dell'incidente cautelare avviato con l'istanza di riesame. Per altro verso, l'ordinanza impugnata ha indicato in modo chiaro e netto come il perdurante pericolo di reiterazione era ancorato alla qualità del legame del ricorrente non con l'ambiente politico, bensì con un esponente mafioso di rilievo, circostanza acclarata nella fase delle indagini e che ha consentito al AL di concludere positivamente il patto diretto a influire sulle competizioni elettorali;
il 2 che rende logicamente coerente la valutazione operata dal Tribunale in punto di persistenza delle esigenze cautelari. Infine, quanto alla denunciata disparità di trattamento, è sufficiente ricordare che per costante insegnamento della Corte - nel giudizio in punto di esigenze cautelari - la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella relativa al pericolo di reiterazione nel reato, è correlata - oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti - anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 - 02); per tale ragione, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (Sez. 2, Sentenza n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889 - 01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/10/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Messina, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha rigettato l'appello cautelare proposto avverso il provvedimento del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione collegiale, di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata a AL RI imputato del delitto di Clii all'art. 416 ter cod. pen. La richiesta era stata formulata evidenziando che analocia misura cautelare, applicata nei confronti di coimputato nel medesimo procedimento, era stata già revocata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 42352 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DI PAOLA SERGIO Data Udienza: 06/10/2023 Il rigetto dell'istanza era stato motivato considerando l'assenza di elementi di novità, diversi dal mero decorso del tempo e dalla doverosa osservanza delle prescrizioni imposte;
si era osservato che l'intervenuta revcca a favore di altro imputato non poteva costituire elemento di novità idoneo ad incidere sul quadro cautelare, "trattandosi di posizioni, processuali e soggettive, comunque dissimili". 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo, l'apparenza della motivazione circa l'inidoneità delle circostanze dedotte con l'atto d'impugnazione nell'incidere sul quadro cautelare (il considerevole lasso di tempo intercorso tra la commissione del fatto e il momento della valutazione del permanere delle esigenze di cautela;
lo stato di incensuratezza dell'imputato; lo svolgimento di attività lavorativa autorizzata;
la perdita di legami con l'ambiente politico in cui erano maturate le condizioni che avevano determinato la commissione del fatto di reato); volendo ritenere che il nucleo della motivazione doveva essere rintracciato nel valorizzare il rapporto intrattenuto dal ricorrente con un esponente mafioso della zona, restava incomprensibile perché l'identico rapporto mantenuto dall'altro imputato non aveva impedito la revoca della misura cautelare;
in ogni caso, ciò integrava una patente violazione del canone costituzionale ex art. 3 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico oltre che manifestamente infondato. Quanto alla censurata apparenza della motivazione, il Tribunale dell'appello cautelare ha in primo luogo correttamente rilevato che i dati fattuali esposti dalla difesa con l'impugnazione (il periodo temporale intercorso tra I fatto e il momento dell'istanza, l'incensuratezza del ricorrente, lo svolgimento di attività di lavoro e la cessazione dei legami con l'ambiente politico) - pur volendo superare la mancata devoluzione con l'originaria istanza al Giudice della cautela - rappresentavano elementi già considerati e valutati nei precedenti provvedimenti e che non rivestivano carattere di novità, rispetto al giudicato cautelare formatosi all'esito della conclusione dell'incidente cautelare avviato con l'istanza di riesame. Per altro verso, l'ordinanza impugnata ha indicato in modo chiaro e netto come il perdurante pericolo di reiterazione era ancorato alla qualità del legame del ricorrente non con l'ambiente politico, bensì con un esponente mafioso di rilievo, circostanza acclarata nella fase delle indagini e che ha consentito al AL di concludere positivamente il patto diretto a influire sulle competizioni elettorali;
il 2 che rende logicamente coerente la valutazione operata dal Tribunale in punto di persistenza delle esigenze cautelari. Infine, quanto alla denunciata disparità di trattamento, è sufficiente ricordare che per costante insegnamento della Corte - nel giudizio in punto di esigenze cautelari - la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, in quanto la valutazione richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen., ed in particolare quella relativa al pericolo di reiterazione nel reato, è correlata - oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti - anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258 - 02); per tale ragione, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato (Sez. 2, Sentenza n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889 - 01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/10/2023