CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2023, n. 26178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26178 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI GI, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Romina Cristina D'Agostini, di fiducia avverso la sentenza n. 1282/20 in data 06/06/2022 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, pertanto, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva con conclusioni del ricorrente in data 21/04/2023 con richiesta di liquidazione delle spese di rappresentanza ed assistenza per l'importo di euro 6.030,00 oltre accessori di legge;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26178 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 10/05/2023 letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, GI Orsi, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 06/06/2022, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 21/11/2019, che aveva condannato GI NI alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 250 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 646, 61 n. 11 cod. pen. oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede a favore della persona offesa, costituita parte civile, Elettromeccanica Battoccoli s.r.l. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di GI NI, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla genericità del capo d'imputazione. Il fatto risulta enunciato in modo generico ed indeterminato non essendo stati indicati gli episodi specifici contestati;
inoltre, gli stessi non risultano essere collocati in uno specifico ambito temporale ed anche il luogo di commissione dei fatti risulta solo genericamente indicato. Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'erronea sussistenza ed applicazione della normativa di cui al reato contestato. Il giudice d'appello non ha in alcun modo argomentato in ordine all'attendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, quale portatrice di interessi contrapposti soprattutto di natura lavoristica alla luce dei procedimenti civili incardinati dal NI nei confronti della Elettromeccanica Battoccoli per il recupero degli stipendi non corrisposti dalla medesima, in quel periodo, in evidente difficoltà economica tanto da essere stata poi messa in liquidazione ed essere successivamente fallita. In ogni caso la persona offesa non è stata nemmeno in grado di indicare con precisione gli oggetti di cui si sarebbe appropriato il NI, le tempistiche con le quali ciò sarebbe avvenuto e soprattutto di quantificare l'eventuale danno, avendo la società addebitato all'imputato l'acquisto di alcuni prodotti che poi, invece, in fase dibattimentale, sono risultati essere stati acquistati da dipendenti, i quali, a differenza di quanto sostenuto dal legale rappresentante della società, erano autorizzati ad ordinare, per proprio conto, del materiale usufruendo della scontistica applicata all'azienda. Il reato, in ogni caso, sarebbe 2 prescritto, essendo emerso come gli unici ordine effettuati risultino risalire agli anni 2000-2006. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
errata applicazione della legge penale anche in ordine alle statuizioni civili per intervenuto fallimento della società costituita parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (cfr., Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090). Ciò considerato, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia evidenziato come, nella fattispecie, il capo di imputazione identifichi ogni profilo rilevante della contestazione di reato: del resto, appare indubitabile come nello stesso siano indicati tanto la tipologia di materiale, quanto le modalità di appropriazione, quanto infine l'arco temporale di consumazione del reato, elementi ampiamente descrittivi del reato contestato. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. 3.1. La prima doglianza in ordine alla valutazione della prova dichiarativa non coglie nel segno dal momento che il giudice di merito ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa risultino basate su dati che la difesa non contesta: infatti, gli acquisti dei beni appropriati riguardano l'impiantistica civile laddove la società trattava impiantistica industriale e l'ammontare del controvalore degli acquisti è pari a 16.000 euro, somma non incassata dalla società bensì dall'imputato. 3.2. In relazione alla seconda doglianza proposta, va rilevato come il giudice di merito abbia ritenuto di dare credito al teste EL (né vi sono elementi per mettere in dubbio la fondatezza di simile conclusione), da sempre consulente fiscale della società, quando ha riferito che le ultime appropriazioni si sono verificate in un tempo immediatamente antecedente rispetto alla querela ("... penso era al più qualche mese prima, io non ricordo esattamente perché ho visto le fatture ... sarà stato il 2016, piuttosto che dicembre può darsi ... piuttosto che il 2015. Però erano fresche, cioè erano fatture che erano state ... ordini che erano 3 stati fatti qualche mese prima ..."), con consequenziale tempestività della stessa anche in considerazione del fatto che il querelato, a cui spetta dedurne e provarne la tardività, non risulta aver assolto al proprio onere dimostrativo (cfr., Sez. 5, n. 15853 del 21/02/2006, De Arcangelis, Rv. 234498; Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Spanò, Rv. 284168). 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. 4.1. Il motivo - che, nella parte in cui invoca la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, si profila come tardivo in quanto risulta proposto per la prima volta in sede di legittimità - appare per altro verso inammissibile nella parte in cui censura la dosimetria della pena. La Corte territoriale, che ha fatto riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ha motivato il proprio decisum evidenziando, in termini ampiamente giustificati, come la condotta del NI sia stata "particolarmente spregiudicata proprio perché posta in essere usufruendo della piena fiducia che l'azienda riponeva in lui e della posizione dallo stesso rivestita di responsabile del magazzino e degli acquisti". 4.2. Infine, in relazione all'ulteriore profilo dell'intervenuto fallimento (non dichiarato) della società costituita parte civile, evidenzia il Collegio come la giurisprudenza abbia condivisibilmente ritenuto che qualora nel corso del processo penale intervenga il fallimento della società costituita parte civile, non si verifica la perdita della capacità processuale del soggetto fallito se il proprio procuratore o il curatore del fallimento ometta la relativa dichiarazione in giudizio - preordinata a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell'art. 43 legge fall. - con la conseguenza che, in tal caso, il rapporto processuale instaurato dal fallito, anteriormente al fallimento, prosegue tra le parti originarie e non può venire meno in conseguenza dell'iniziativa dell'imputato, quale parte non legittimata a far valere eventuali questioni relative alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito giacché inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare (Sez. 6, n. 40801 del 30/05/2018, M., Rv. 274103). 5. La declaratoria di inammissibilità preclude la rilevazione di tutte le eventuali nullità verificatesi ed impedisce la liquidazione delle spese richieste dall'imputato in forza della sua pregressa ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 4 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/05/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, pertanto, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva con conclusioni del ricorrente in data 21/04/2023 con richiesta di liquidazione delle spese di rappresentanza ed assistenza per l'importo di euro 6.030,00 oltre accessori di legge;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26178 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 10/05/2023 letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, GI Orsi, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 06/06/2022, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 21/11/2019, che aveva condannato GI NI alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 250 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 646, 61 n. 11 cod. pen. oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede a favore della persona offesa, costituita parte civile, Elettromeccanica Battoccoli s.r.l. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di GI NI, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla genericità del capo d'imputazione. Il fatto risulta enunciato in modo generico ed indeterminato non essendo stati indicati gli episodi specifici contestati;
inoltre, gli stessi non risultano essere collocati in uno specifico ambito temporale ed anche il luogo di commissione dei fatti risulta solo genericamente indicato. Secondo motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'erronea sussistenza ed applicazione della normativa di cui al reato contestato. Il giudice d'appello non ha in alcun modo argomentato in ordine all'attendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, quale portatrice di interessi contrapposti soprattutto di natura lavoristica alla luce dei procedimenti civili incardinati dal NI nei confronti della Elettromeccanica Battoccoli per il recupero degli stipendi non corrisposti dalla medesima, in quel periodo, in evidente difficoltà economica tanto da essere stata poi messa in liquidazione ed essere successivamente fallita. In ogni caso la persona offesa non è stata nemmeno in grado di indicare con precisione gli oggetti di cui si sarebbe appropriato il NI, le tempistiche con le quali ciò sarebbe avvenuto e soprattutto di quantificare l'eventuale danno, avendo la società addebitato all'imputato l'acquisto di alcuni prodotti che poi, invece, in fase dibattimentale, sono risultati essere stati acquistati da dipendenti, i quali, a differenza di quanto sostenuto dal legale rappresentante della società, erano autorizzati ad ordinare, per proprio conto, del materiale usufruendo della scontistica applicata all'azienda. Il reato, in ogni caso, sarebbe 2 prescritto, essendo emerso come gli unici ordine effettuati risultino risalire agli anni 2000-2006. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto;
errata applicazione della legge penale anche in ordine alle statuizioni civili per intervenuto fallimento della società costituita parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga, con adeguata specificità, i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi (cfr., Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090). Ciò considerato, evidenzia il Collegio come la Corte territoriale abbia evidenziato come, nella fattispecie, il capo di imputazione identifichi ogni profilo rilevante della contestazione di reato: del resto, appare indubitabile come nello stesso siano indicati tanto la tipologia di materiale, quanto le modalità di appropriazione, quanto infine l'arco temporale di consumazione del reato, elementi ampiamente descrittivi del reato contestato. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. 3.1. La prima doglianza in ordine alla valutazione della prova dichiarativa non coglie nel segno dal momento che il giudice di merito ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa risultino basate su dati che la difesa non contesta: infatti, gli acquisti dei beni appropriati riguardano l'impiantistica civile laddove la società trattava impiantistica industriale e l'ammontare del controvalore degli acquisti è pari a 16.000 euro, somma non incassata dalla società bensì dall'imputato. 3.2. In relazione alla seconda doglianza proposta, va rilevato come il giudice di merito abbia ritenuto di dare credito al teste EL (né vi sono elementi per mettere in dubbio la fondatezza di simile conclusione), da sempre consulente fiscale della società, quando ha riferito che le ultime appropriazioni si sono verificate in un tempo immediatamente antecedente rispetto alla querela ("... penso era al più qualche mese prima, io non ricordo esattamente perché ho visto le fatture ... sarà stato il 2016, piuttosto che dicembre può darsi ... piuttosto che il 2015. Però erano fresche, cioè erano fatture che erano state ... ordini che erano 3 stati fatti qualche mese prima ..."), con consequenziale tempestività della stessa anche in considerazione del fatto che il querelato, a cui spetta dedurne e provarne la tardività, non risulta aver assolto al proprio onere dimostrativo (cfr., Sez. 5, n. 15853 del 21/02/2006, De Arcangelis, Rv. 234498; Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, Spanò, Rv. 284168). 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo. 4.1. Il motivo - che, nella parte in cui invoca la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, si profila come tardivo in quanto risulta proposto per la prima volta in sede di legittimità - appare per altro verso inammissibile nella parte in cui censura la dosimetria della pena. La Corte territoriale, che ha fatto riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ha motivato il proprio decisum evidenziando, in termini ampiamente giustificati, come la condotta del NI sia stata "particolarmente spregiudicata proprio perché posta in essere usufruendo della piena fiducia che l'azienda riponeva in lui e della posizione dallo stesso rivestita di responsabile del magazzino e degli acquisti". 4.2. Infine, in relazione all'ulteriore profilo dell'intervenuto fallimento (non dichiarato) della società costituita parte civile, evidenzia il Collegio come la giurisprudenza abbia condivisibilmente ritenuto che qualora nel corso del processo penale intervenga il fallimento della società costituita parte civile, non si verifica la perdita della capacità processuale del soggetto fallito se il proprio procuratore o il curatore del fallimento ometta la relativa dichiarazione in giudizio - preordinata a regolarizzare il rapporto processuale a norma dell'art. 43 legge fall. - con la conseguenza che, in tal caso, il rapporto processuale instaurato dal fallito, anteriormente al fallimento, prosegue tra le parti originarie e non può venire meno in conseguenza dell'iniziativa dell'imputato, quale parte non legittimata a far valere eventuali questioni relative alla prosecuzione del giudizio civile in sede penale da parte del fallito giacché inerenti esclusivamente ai rapporti tra quest'ultimo e la curatela fallimentare (Sez. 6, n. 40801 del 30/05/2018, M., Rv. 274103). 5. La declaratoria di inammissibilità preclude la rilevazione di tutte le eventuali nullità verificatesi ed impedisce la liquidazione delle spese richieste dall'imputato in forza della sua pregressa ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 4 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10/05/2023.