Sentenza 18 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2016, n. 20281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20281 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2016 |
Testo completo
32 20 2 8 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MATILDE CAMMINO N. 336/2016 Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - N. 48609/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIOVANNA VERGA - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - Dott. SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA SS N. IL 09/03/1977 avverso l'ordinanza n. 261/2015 TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA, del 05/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Hans Fratically che ho chiesto jeniigetto del ricorso che ha chiestsUdit i difensor Avv.; Lifera buiseffe l'annullamento contrins's MOTIVI DELLA DECISIONE Con ordinanza in data 5.11.2015 il Tribunale del riesame di Caltanisetta, in accoglimento dell'appello del P.M., disponeva il ripristino della misura cautelare della detenzione in carcere nei confronti di IA PP, imputato del reato di appartenenza all'associazione mafiosa Cosa Nostra operante nel territorio di Niscemi, nonché di tentata estorsione, aggravata ex art. 7 L. n. 203/91, nei confronti di due imprenditori, fatti per i quali è pendente avanti il Tribunale di Gela il processo di merito,e rigettava l'appello dell'imputato che aveva censurato il provvedimento del Tribunale di Gela che aveva disposto l'applicazione di una misura meno afflittiva quale quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sostenendo l'assenza della gravità indiziaria e le esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame riteneva che il Tribunale di Gela aveva emesso un provvedimento contrastante con quanto previsto dall'articolo 275 terzo comma codice di procedura penale, ei neti perché in presenza di un quadro indiziario in relazione degli di cui agli articoli 416bis, 56 629 к codice penale, 7 L. S. 203/91, ed a fronte della affermata permanenza di esigenze cautelari, sia pure affievolite, ha disposto l'applicazione di una misura meno afflittiva quale quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sostiene inoltre che gli argomenti utilizzati dal Tribunale di Gela per sostituire la misura cautelare (decorso del tempo, richiesta di sospensione dei termini, esigenza di parità di trattamento) non costituiscono elementi che possono essere presi in considerazione per affermare l'assenza di esigenze cautelari in presenza di una contestazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Veniva evidenziato come la disponibilità all'assunzione dell'imputato da parte della ditta LO VA non assumeva portata dirimente, tale da dimostrare la rescissione dell'imputato da ogni rapporto con la consorteria di appartenenza. Ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, deducendo che il provvedimento impugnato è incorso in:
1. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Lamenta che i giudici del Riesame non hanno tenuto in considerazione quanto censurato dal ricorrente e quanto statuito dal tribunale di Gela, ossia l'intervenuta revoca prima dell'emissione del provvedimento impugnato di analoga misura nei confronti del coimputato (Blanco); Ancora il fatto del decorso del tempo che, se non isolatamente considerato, ma accompagnato da altri elementi sintomatici è in grado di acquisire rilevanza in termini di attualità delle esigenze cautelari. Si duole anche del fatto che il tribunale del riesame non ha neanche tenuto in considerazione che l'imputato era stato autorizzato a prestare attività lavorativa;
2. violazione di legge vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta inammissibilità del tema dei gravi indizi di colpevolezza. Sostiene che il tribunale del riesame ha errato laddove ha ritenuto che con l'istanza di scarcerazione non era stato sollevato il tema dei gravi indizi di colpevolezza. evidenzia che la difesa aveva indicato elementi nuovi 1 rispetto all'invocato giudicato cautelare: in particolare le dichiarazioni dei collaboratori sentiti all'udienza del 1° luglio 2015 che non avevano menzionato la persona del ricorrente 3. violazione di legge, mancanza di motivazione in ordine alle argomentazioni svolte dalla difesa nella memoria del 3 novembre 2015 dove veniva sottolineata l'attuale inoperatività dell'associazione al di fuori del circuito carcerario e, più precisamente, la carenza del numero minimo di associati. Allo stesso modo veniva rilevato che lo stato custodiale del ricorrente, protrattosi per quasi due anni, non poteva che interrompere la permanenza del vincolo associativo. In ogni caso la procura non aveva offerto la prova dell'attualità, Deve preliminarmente osservarsi che in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato/imputato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen, pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione (Cass. N. 33037 del 2015 Rv. 264190, N. 42630 del 2015 Rv. 264984, N. 45657 del 2015 Rv. 265419; N. 5787 del 2016 Rv. 265986) In tale contesto il giudice di merito è tenuto a compiere non già una dimostrazione del fondamento della prognosi di pericolosità (dato che tale compito è affidato alla presunzione) quanto una sorta di 'prova di resistenza' circa il suo mantenimento in essere, a fronte di dati dal potenziale contenuto dimostrativo contrario. Il fondamento logico e giuridico della presunzione relativa di 'pericolosità' (che opera nei casi di cui al secondo periodo dell'art. 275 co 3 c.p.p. unitamente alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, in termini che possono definirsi 'residui', successivi ai numerosi interventi demolitòri operati dal giudice delle leggi tra il 2010 e il 2015, tanto da determinare l'integrale riscrittura della norma regolatrice operata con legge n. 47 del 16.4.2015) va ricercato nelle particolari caratteristiche delle previsioni incriminatrici che tuttora la sorreggono (art. 270, 270 bis e 416 bis cod.pen.), nel senso che la riconosciuta (in sede cautelare) partecipazione del singolo (fermandosi al primo gradino dell'inserimento) a entità criminali finalizzate alla sowersione violenta dell'ordinamento democratico, al terrorismo o a consorzi di stampo mafioso giustifica un inquadramento non assoluto della persona in un - - ambito di tendenziale ripetitività della particolare condotta illecita, correlato alla antecedente condivisione di metodi e finalità di simili gruppi, la cui azione collettiva determina serio pericolo per la integrità di numerosi beni giuridici 2 In tale contesto il giudice di merito è tenuto a compiere non già una dimostrazione del и fondamento della prognosi di pericolosità (dato che tale compito è affidato alla presunzione) quanto una sorta di 'prova di resistenza' circa il suo mantenimento in essere, a fronte di dati dal potenziale contenuto dimostrativo contrario. In altri termini la stessa qualificazione della presunzione in termini non assoluti (ma, per l'appunto, relativi) crea sul piano logico la 'doverosa apprezzabilità' della prova contraria, i cui termini evidentemente - devono muoversi sul terreno della potenziale 'neutralizzazione' di - quell'effetto pregiudicante correlato al pregresso inserimento nel consorzio mafioso. Ciò detto deve osservarsi che il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca, deve essere . costituito da elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione I apprezzata all'inizio del trattamento cautelare e ritenuta significativa con riferimento al singolo indagato (o imputato), all'uopo risultando inconferente il mero decorso del tempo dall'applicazione della misura se non collegato alla prova che l'imputato abbia irreversibilmente reciso i legami con l'organizzazione criminosa di appartenenza. In tale contesto l'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di valutazione dell'istanza di sostituzione della misura cautelare, l'analogo provvedimento emesso nei confronti di un coimputato può costituire un fatto nuovo sopravvenuto del quale tener conto (Cass. pen., Sez. 5, 23/04/2002, n. 21344; Cass. pen., Sez. 1, 11/03/1997, n. 1988; Cass. pen., Sez. 4, 22/08/1996, n. 2033) non sottintende alcun automatismo dell'effetto che, solo impropriamente, può definirsi estensivo, avendo, anzi, questa Suprema Corte rimarcato che l'identità di posizione processuale, che induce la "estensione" della valutazione favorevole al coindagato, va analiticamente, sia pure sinteticamente, argomentata e giustificata dal giudice (sez. 5, 09/10/1995 n. 2204 del 09/10/1995). Appare allora evidente che il caso in cui la "novità" si risolva in una rivalutazione del quadro indiziario (cfr. Cass. n. 21344/2002, n. 39785/2007 ) è diverso dal caso, che qui ci occupa, in cui la sopravvenienza della decisione più favorevole viene assunta come elemento rilevante agli effetti della rivalutazione delle esigenze cautelari giacchè queste vanno valutate con riferimento a ciascun indagato (o imputato). Così come correttamente nessuna rilevanza assume per quanto qui interessa la disponibilità all'assunzione considerato che questa non assume una portata dirimente tale da dimostrare la rescissione dell'imputato da ogni rapporto con la consorteria di appartenenza. Il Tribunale si è attenuto a detti principi rilevando l'assenza di elementi positivi in grado di incidere sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Il primo motivo di ricorso è pertanto manifestamente infondato. Correttamente è stato considerato inammissibile l'appello dell'imputato con riguardo alle censure relative alla gravità indiziaria considerato che la questione non era stata sollevata avanti il Tribunale di Gela. Ne consegue l'inammissibilità dei motivi di ricorso sub 2 e 3. 3 Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 1.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 28 Reg. Es. c.p.p. Così deliberato in Roma il 18.2.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde CAMMINO Giovanna VERGA проп DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 MAG. 2016 IL A CANCELLER M E R P Claudia Planelli E T R O C