Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 1
Non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove. (Fattispecie di reato di cui all'art. 674 cod. pen., nella quale il primo giudice aveva valorizzato, per escludere la responsabilità, una consulenza tecnica resa in precedente giudizio civile che aveva escluso l'immissione di fumi o vapori, stimandola non superabile dalla opposta testimonianza di ufficiale di PG autore di un successivo sopralluogo, laddove la sentenza di condanna in appello aveva ritenuto, al contrario, tale deposizione più aderente alla situazione di fatto dei luoghi, modificata posteriormente alla consulenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2016, n. 19958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19958 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
1995 8-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 21/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2833/2016 GIOVANNI AMOROSO - Presidente - REGISTRO GENERALE LUCA RAMACCI N.29057/2016 ELISABETTA ROSI -- Rel. Consigliere - ANGELO MATTEO SOCCI GIOVANNI LIBERATI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI IE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/10/2015 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del dott. FRANCESCO SALZANO che ha concluso per: "Rigetto"; sentito il difensore Avv. Ugo De Luca per la parte civile, CR PA RE, che ha concluso per: "Rigetto del ricorso, con la rifusione delle spese"; sentito il difensore dell'imputato, Avv. Luca Bruni, che ha concluso per: "Accoglimento del ricorso". DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 APR 2017 ... RE ani RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Lecce con sentenza del 25 febbraio 2013 assolveva l'imputato CH NI perché il fatto non sussiste, art. 530, comma 2 del cod. proc. pen. relativamente ai reati di cui agli art. 659 e 674 del cod. pen. perché nella sua qualità di legale rappresentante della trattoria osteria denominata "trattoria osteria nonna Rosa" sita in Muro Leccese, Piazza del Popolo, nell'esercizio di tale attività, produceva fumi e rumori che superavano la normale tollerabilità; segnatamente, i livelli di immissione sonora negli ambienti abitativi circostanti emessi dalla cappa di aspirazione dei fumi di asservimento al locale commerciale denominato "trattoria osteria nonna Rosa" superavano i limiti di emissione fissati dalla 1. n. 447/05, dalla legge regionale n. 3/2002 e dal d.P.C.M. del 14/11/1997 secondo quanto accertato dai tecnici dell'agenzia regionale per la protezione ambientale, Dipartimento ambientale di Lecce, creando inquinamento acustico e arrecando in tal modo disturbo al riposo delle persone anche mediante l'emissione dalla canna fumaria di fumi emananti odori sgradevoli. Accertato in Muro Leccese il 6 agosto 2010. Con sentenza della Corte di appeLO di Lecce, del 16 ottobre 2015, su appeLO del Procuratore generale, in riforma della decisione del Tribunale di Lecce, si condannava CH IL alla pena di giorni 15 di arresto per il reato di cui all'art. 674 del cod. pen. e si modificava la formula di assoluzione per il reato di cui all'art. 659 del cod. pen. da il fatto non sussiste a il fatto non è previsto dalla legge come reato, con condanna alle spese e ai danni in favore della parte civile CR PA, liquidate in 3.000,00 €.
2. CH NI propone ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Contraddittorietà e/o manifesta iLOgicità della motivazione;
travisamento della prova e mancata valutazione di elementi decisivi agli atti. 1 Андов лютно бес La Corte di appeLO ritiene raggiunta la prova della colpevolezza per il reato di cui all'art. 674 del cod. pen. sulla base della dichiarazione della parte civile costituita nonché del maresciaLO NZ RA dei CC, NAS. La parte civile avrebbe dato conto di una situazione persistente da circa tre anni mentre il ES avrebbe avuto una percezione diretta di fumi e vapori nel corso di un sopralluogo (unico). La Corte di appeLO evidenziava come tali acquisizioni testimoniali non potessero essere superate dal contenuto della consulenza espletata nel parallelo giudizio civile, promosso dai genitori della parte civile;
consulenza che aveva radicalmente escluso ogni forma di immissione di fumi o vapori sulla base dell'esame diretto dell'impianto e relative caratteristiche tecnico funzionali. Ritiene la Corte, seguendo la prospettazione dell'appeLO del Procuratore Generale, che lo stato dei luoghi era stato nelle more modificato, la parte terminale della canna fumaria era stata orientata ancora di più in direzione della casa di abitazione del CR. Questa circostanza è radicalmente falsa, e mai accertata nel corso dell'istruttoria dibattimentale, né altrimenti acquisita nel corso delle indagini. Trattasi di circostanza artificiosamente allegata, ma non provata dalla parte civile, per superare la consulenza dell'architetto Peluso, nel giudizio civile. Dalla consulenza dell'architetto Peluso al sopralluogo dell'ARPA e del ES RA, del 6 agosto 2010, l'impianto non aveva subito modifiche, fatta eccezione per l'applicazione del piccolo dispositivo fonoassorbente indicato dal Tribunale civile di Maglie, all'esito del giudizio ex articolo 700 del cod. proc. civ. Del resto, la stessa Corte d'appeLO, richiamando la testimonianza della parte civile, dà atto della persistenza dei fumi da circa tre anni. 2. 2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.C.M. del recante la disciplina transitoria sino all'approvazione delle 1997 zonizzazioni comunali. Difetto assoluto di motivazione. La sentenza illegittima inoltre anche nella parte di modifica della formula di assoluzione del ricorrente dal reato di cui all'articolo 659 cod. pen. 2 Андовлонбес Le misurazione effettuate dall'ARPA come già accertato dal Tribunale civile e dal Tribunale penale del riesame, sono platealmente errate. Infatti come accertato dal consulente in sede civile il Comune di Muro Leccese non aveva provveduto alla zonizzazione acustica del territorio comunale, e quindi doveva applicarsi solo il criterio del valore assoluto di cui all'articolo 8 del d.P.C.M. citato. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, relazione a tutte le statuizione ivi contenute.
3. Con successivo atto integrativo il ricorrente presentava motivi aggiunti: violazione dell'articolo 606 lettera E, del codice di rito in relazione agli articoli 533 e 603 del codice di rito, e articolo 6, della CEDU. Carenza e/o iLOgicità della motivazione come si evince dal testo del provvedimento impugnato. La sentenza di assoluzione del primo giudice si fondava sulla testimonianza del ES NZ RA. accusatorio, dellaLa rivalutazione, in senso diverso, testimonianza del ES RA è avvenuta senza rinnovazione della prova orale in appeLO (sentenza CEDU Dan v/ Moldavia del 5 luglio 2011). Anche per questo ulteriore motivo la sentenza impugnata deve annullarsi.
4. La parte civile ha rinnovato la sua costituzione e presentato memoria, nella quale si chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Relativamente al motivo aggiunto proposto con atto integrativo, la omessa rinnovazione in appeLO della testimonianza del M.LO RA 3 Свищов лобковая si deve osservare che tra la decisione di primo grado e quella di appeLO non sussistono divergenze sull'interpretazione della testimonianza del M.LO RA;
queLO che diverge nelle due decisioni non sono le valutazioni della testimonianza, ma il rapporto tra la testimonianza e la consulenza in sede civile. Secondo il Tribunale il reato di cui all'art. 674 cod. pen. non potrebbe configurarsi in quanto non appare sufficiente la dichiarazione resa dal teste M.LO RA basata su sue personali sensazioni odorifere, non suffragate da alcuna indagine strumentale, oltre che in feroce contrasto con quanto ritenuto dalla consulenza in sede civile. Per la Corte di appeLO invece la consulenza del 2008 era non decisiva in relazione alla modifica deLO stato dei luoghi (la canna fumaria era stata orientata ancora più verso la casa della parte civile). La valutazione della testimonianza del teste quindi risulta identica nelle due decisioni. Conseguentemente nessuna rinnovazione della prova orale doveva effettuare la Corte di appeLO, avendo valutato la prova testimoniale nel suo complesso contenuto (come del resto valutata anche dal giudice di primo grado) e avendola ritenuta al contrario del - primo giudice di merito - sicuramente più idonea a rappresentare lo stato dei luoghi della consulenza in sede civile, datata, e con modifiche sostanziali della situazione di fatto (vedi Sez. 2, n. 54717 del 01/12/2016 - dep. 23/12/2016, Ciardo e altri, Rv. 26882601: "In tema di valutazione della prova, il giudice di appeLO che intenda riformare "in peius" la sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di disporre la rinnovazione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva aLOrché si limiti a valorizzare integralmente una deposizione solo parzialmente considerata - per una svista, una dimenticanza o un vero e proprio "salto logico" - da parte del primo giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione con cui la Corte di appeLO aveva riconosciuto la penale responsabilità di un imputato sulla scorta delle dichiarazioni rese da un testimone nel giudizio di primo grado, già ritenute pienamente attendibili ad eccezione di una parte non esaminata dal primo giudice senza alcuna motivazione)". Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto: "Non vi è necessità di rinnovo dell'istruzione dibattimentale, in appeLO 4 Ar Mottefeci per la riforma di una sentenza di assoluzione, quando la testimonianza è valutata dai due gradi in maniera non difforme, ma la stessa riceve una valutazione, non relativamente al contenuto, ma al rapporto con le altre prove, di attendibilità più aderente alla ricostruzione del fatto da porre a base della decisione (nel caso, il primo giudice riteneva di valutare, per escludere la responsabilità, una consulenza in sede civile ritenendola non superabile dalla testimonianza del M.LO dei Carabinieri che aveva effettuato un sopralluogo;
mentre la sentenza di riforma - condanna riteneva la testimonianza del M.LO dei Carabinieri più aderente alla situazione di fatto anche in relazione alla modifica deLO stato dei luoghi)".
6. Nel resto il ricorso risulta in fatto e manifestamente infondato. La decisione impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni o da manifeste iLOgicità rileva la intollerante immissione di fumo maleodorante dalla cappa del ristorante del ricorrente, come puntualmente riferito dal M.LO RA, con precisione descrittiva. Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, nè tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi. (Sez. 3, n. 971 del 11/12/2014 - dep. 13/01/2015, Ventura, Rv. 26179401). Relativamente al travisamento denunciato (modifiche della direzione della cappa aspirante) il ricorrente non rappresenta la decisività del travisamento, e comunque la deposizione testimoniale del M.LO RA, così come valutata dal giudice di merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, in relazione alla motivazione 5 Carbo n adeguata, risulta da sola idonea a fondare il giudizio di colpevolezza, a prescindere da una modifica deLO stato dei luoghi. Lo stesso quindi oggettivamente non risulta decisivo.
7. Anche l'ultimo motivo risulta manifestamente infondato, poiché il ricorrente non rappresenta l'interesse concreto ad una diversa formula di assoluzione (perché il fatto non sussiste primo grado e perché il fatto non è previsto dalla legge come reato appeLO -). L'imputato assolto con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato" non ha interesse ad impugnare aLO scopo di ottenere assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste". Invero egli non potrebbe trarre alcun vantaggio, neanche sul piano morale, dalla applicazione della diversa formula, atteso che il fatto addebitatogli, anche se sussistente ed a lui ascrivibile, rientra ormai nell'ambito di un comportamento penalmente non rilevante e quindi lecito. (Sez. 5, n. 14718 del 18/11/1999 - dep. 29/12/1999, Simionato M. ed altri, Rv. 21519301; vedi anche Sez. 6, n. 6486 del 13/11/2003 - dep. 17/02/2004, Arcoleo ed altri, Rv. 22837001). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 21/09/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Any Mo bi Giovanni AMOROSOQGiovanniАмфорам Angelo Matteo SPCCI E Mariani