Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2016, n. 19958
CASS
Sentenza 21 settembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove. (Fattispecie di reato di cui all'art. 674 cod. pen., nella quale il primo giudice aveva valorizzato, per escludere la responsabilità, una consulenza tecnica resa in precedente giudizio civile che aveva escluso l'immissione di fumi o vapori, stimandola non superabile dalla opposta testimonianza di ufficiale di PG autore di un successivo sopralluogo, laddove la sentenza di condanna in appello aveva ritenuto, al contrario, tale deposizione più aderente alla situazione di fatto dei luoghi, modificata posteriormente alla consulenza).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2016, n. 19958
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19958
    Data del deposito : 21 settembre 2016

    Testo completo