Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2001, n. 17280
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Sentenza 12 marzo 2001

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Il meccanismo processuale di sospensione dell'esecuzione previsto dall'art.656 c.p.p. è strumentale alla proposizione di istanze volte all'applicazione di misure alternative, ciascuna delle quali resta comunque assoggettata alle condizioni di ammissibilità previste dalla sua propria disciplina. È pertanto da escludere che la detenzione domiciliare per l'espiazione di pene o di residui di pena non superiori ai due anni, prevista dall'art.47 ter, comma 1 bis, dell'ordinamento penitenziario, possa trovare applicazione in favore di condannato il quale, trovandosi già agli arresti domiciliari e dovendo espiare una pena superiore ai suddetti limiti ma ricompresa in quelli più ampi previsti dal comma 5 del citato art.656, abbia beneficiato della sospensione dell'esecuzione ai sensi del comma 10 dello stesso articolo (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art.10, comma 1, lett.G, del D.L. 24 novembre 2000 n.341 conv. con modif. in legge 19 gennaio 2001 n.4).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2001, n. 17280
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17280
    Data del deposito : 12 marzo 2001

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