Sentenza 12 marzo 2001
Massime • 1
Il meccanismo processuale di sospensione dell'esecuzione previsto dall'art.656 c.p.p. è strumentale alla proposizione di istanze volte all'applicazione di misure alternative, ciascuna delle quali resta comunque assoggettata alle condizioni di ammissibilità previste dalla sua propria disciplina. È pertanto da escludere che la detenzione domiciliare per l'espiazione di pene o di residui di pena non superiori ai due anni, prevista dall'art.47 ter, comma 1 bis, dell'ordinamento penitenziario, possa trovare applicazione in favore di condannato il quale, trovandosi già agli arresti domiciliari e dovendo espiare una pena superiore ai suddetti limiti ma ricompresa in quelli più ampi previsti dal comma 5 del citato art.656, abbia beneficiato della sospensione dell'esecuzione ai sensi del comma 10 dello stesso articolo (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art.10, comma 1, lett.G, del D.L. 24 novembre 2000 n.341 conv. con modif. in legge 19 gennaio 2001 n.4).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2001, n. 17280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17280 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 12/03/2001
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIRONI EMILIO rel. est. " N. 1921
3. Dott. DELEHAYE ENRICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 034652/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SA RI N. IL 01/07/1964
avverso Decreto del 20/07/2000 Pres. TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità. La Corte
- visto il decreto in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile la misura della detenzione domiciliare nei confronti di SI Maurizio, agli arresti domiciliari e con esecuzione sospesa ex art.656 co. 10^ c.p.p., dovendo costui espiare pena superiore ad anni 2;
- visto il ricorso con cui il difensore denuncia violazione della norma citata, assumendo che la stessa, richiamando il precedente comma 5, farebbe riferimento al limite di pena di anni 3 e disciplinerebbe ipotesi autonoma rispetto a quella di cui all'art. 47 ter, co. 1 bis, O.P.;
- ritenuta l'infondatezza dell'assunto, dovendosi escludere che l'art. 656, co. 10^, O.P. disciplini ipotesi autonoma rispetto a quelle contemplate dall'art. 47 ter O.P. ed esaurendosi la previsione del comma 5^ del citato art. 656 nell'istituzione di un meccanismo processuale di sospensione dell'esecuzione, strumentale alla proposizione di istanze di misure alternative, la cui applicazione resta, peraltro, assoggettata alle condizioni di ammissibilità previste dalla disciplina generale dei singoli istituti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2001