CASS
Sentenza 24 luglio 2023
Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/07/2023, n. 32066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32066 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/04/2022 della C:ORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore, avvocato BALZANI SIMONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 19/4/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì in data 20/1/2021, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato GI BA per i reati di rapina, estorsione, lesioni personali e porto di oggetto atto ad offendere senza giustificato motivo alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed euro 2.667/00 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge per inosservanza ed erronea 1 7Th s'l Penale Sent. Sez. 2 Num. 32066 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 12/05/2023 applicazione dell'art. 629 cod. pen., con riferimento alla imputazione di cui al capo C), dovendo la stessa più correttamente essere qualificata ai sensi dell'art. 393 cod. pen. Evidenzia all'uopo che erra la Corte territoriale quando afferma che alla base dell'azione violenta c'era un accordo illecito, che precludeva il ricorso all'autorità giudiziaria, atteso che dagli atti emerge che oggetto dell'accordo tra le parti fosse un bene di lecita contrattazione e detenzione, quale è appunto un carico di ferro da costruzione, costituito da tondini, tanto che il giudice di prime cure si era limitato a ipotizzare al più la dubbia liceità dell'affare. Tanto vale anche a fronte degli interrogativi in ordine alla regolarità del trasporto, in assenza delle prescritte autorizzazioni o al pagamento della merce, posto che tali circostanze non potranno mai trasformare del comune ferro in un bene illecito. Altrettanto deve rilevarsi con riferimento al dato personologico del ricorrente, gravato da precedenti penali, atteso che tale circostanza non è sufficiente per poter sostenere che il BA fosse a conoscenza dell'eventuale contesto illecito sottostante (a tal proposito si registra una contraddizione tra le due sentenze di merito, posto che quella di primo grado ha ritenuto l'estraneità del ricorrente agli affari poco chiari intercorsi tra le parti, mentre quella di appello afferma siffatta circostanza); senza tacere che la stessa esistenza del materiale ferroso oggetto dell'acquisto finanziato dal BA potrebbe in realtà esser frutto di una menzogna architettata dalla persona offesa, Claudio IS, per ottenere un anticipo sulla maggiore somma concordata per il buon esito dell'operazione. Anzi, plurime circostanze inducono a ritenere che la merce decantata dal IS non sia mai esistita e che, piuttosto,, quest'ultimo abbia ordito una truffa tra gli altri ai danni dell'imputato. Ed invero, è stato il IS a proporsi quale fornitore del materiale ferroso e sempre lui, dopo essersi accordato suo orario e il luogo della consegna, ha ingannato il Burini sull'effettivo svolgimento del viaggio. Tale ricostruzione, non avendo trovato smentita negli atti, non può essere relegata nel campo delle ipotesi irragionevoli. Evidenzia, altresì, che risulta dimostrato che il BA SS un concreto ed attuale interesse ad ottenere la restituzione dei cinquecento euro, in quanto dallo stesso anticipati;
che, in conclusione, non si può escludere che al ricorrente l'operazione apparisse in sé perfettamente lecita, ipotesi questa che non può essere esclusa come implausibile. In altri termini, la sentenza non rispetta il canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen., contestato al capo A). Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la ricorrenza del distinto ed autonomo reato di rapina in concorso con la condotta estorsiva di cui al capo C), ricorrendo invece la sola fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., nelle more 2 estinta per intervenuta remissione di querela. In buona sostanza, la scissione tra le due condotte risulta artificiosa, posto che il solo scopo dell'imputato era quello di recuperare l'unica somma di denaro, oggetto di precedente consegna: la contestualità spazio-temporale delle condotte, il medesimo oggetto attinto e l'unicità della risoluzione volitiva che ha animato il ricorrente depongono per la ricorrenza di un solo reato. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di estinzione del reato sub B) a seguito di rimessione di querela. Evidenzia sul punto che nel giudizio di appello a carico dei coimputati il IS aveva rimesso la querela e che tale dato era stato portato a conoscenza della Corte territoriale mediante la produzione della sentenza emessa in quel procedimento. Ebbene, la sentenza impugnata nulla dice sul punto, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Invero, il primo motivo è inammissibile, perché non consentito dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limita a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Deve, inoltre, essere preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di detenzione dell'arma comune da sparo costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice per le indagini preliminari, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile eictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le 3 minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. :19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travi:samento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del ”devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appello, ha fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso. In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto la configurabilità del delitto di cui all'art. 629 cod. pen., piuttosto che di quello previsto dall'art. 393 cod. pen., dichiarando di non condividerlo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 1.2 Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico. Ed invero, la Corte 4 territoriale ha con motivazione congrua, esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, dato conto dei motivi per cui ha ritenuto configurabili entrambi i reati, la rapina sub A) e l'estorsione di cui al capo C). Ebbene, il ricorrente non si confronta con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata, limitandosi a riproporre pedissequamente le stesse questioni avanzate con i motivi di appello. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/1.0/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Orbene, rileva il Collegio che nel caso di specie la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato gli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Tribunale 5 e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in relazione al concorso tra il reato di rapina e quello di estorsione;
ciò con motivazione che - per essere immune da vizi logici - non è censurabile in questa sede. 1.3 Il terzo motivo di ricorso è, invece, palesemente infondato. Sotto un primo profilo, invero, va evidenziato che la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. rende il reato procedibile d'ufficio. Sotto un secondo profilo, deve evidenziarsi che vi sarebbe comunque carenza assoluta di interesse, atteso che sia il Giudice per le indagini preliminari che la Corte di appello, dopo aver individuato la pena per il reato di cui al capo C) ed aver operato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, hanno effettuato un solo aumento per la continuazione, segnatamente quello per il capo A), omettendo gli aumenti sia per il delitto di cui al capo B), sia per la contravvenzione sub D), reati per i quali pure il BA era stato ritenuto responsabile. Ne consegue che nulla ha da dolersi l'imputato in relazione all'entità della pena. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M
I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 12 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore, avvocato BALZANI SIMONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 19/4/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì in data 20/1/2021, che all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato GI BA per i reati di rapina, estorsione, lesioni personali e porto di oggetto atto ad offendere senza giustificato motivo alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione ed euro 2.667/00 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo violazione di legge per inosservanza ed erronea 1 7Th s'l Penale Sent. Sez. 2 Num. 32066 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 12/05/2023 applicazione dell'art. 629 cod. pen., con riferimento alla imputazione di cui al capo C), dovendo la stessa più correttamente essere qualificata ai sensi dell'art. 393 cod. pen. Evidenzia all'uopo che erra la Corte territoriale quando afferma che alla base dell'azione violenta c'era un accordo illecito, che precludeva il ricorso all'autorità giudiziaria, atteso che dagli atti emerge che oggetto dell'accordo tra le parti fosse un bene di lecita contrattazione e detenzione, quale è appunto un carico di ferro da costruzione, costituito da tondini, tanto che il giudice di prime cure si era limitato a ipotizzare al più la dubbia liceità dell'affare. Tanto vale anche a fronte degli interrogativi in ordine alla regolarità del trasporto, in assenza delle prescritte autorizzazioni o al pagamento della merce, posto che tali circostanze non potranno mai trasformare del comune ferro in un bene illecito. Altrettanto deve rilevarsi con riferimento al dato personologico del ricorrente, gravato da precedenti penali, atteso che tale circostanza non è sufficiente per poter sostenere che il BA fosse a conoscenza dell'eventuale contesto illecito sottostante (a tal proposito si registra una contraddizione tra le due sentenze di merito, posto che quella di primo grado ha ritenuto l'estraneità del ricorrente agli affari poco chiari intercorsi tra le parti, mentre quella di appello afferma siffatta circostanza); senza tacere che la stessa esistenza del materiale ferroso oggetto dell'acquisto finanziato dal BA potrebbe in realtà esser frutto di una menzogna architettata dalla persona offesa, Claudio IS, per ottenere un anticipo sulla maggiore somma concordata per il buon esito dell'operazione. Anzi, plurime circostanze inducono a ritenere che la merce decantata dal IS non sia mai esistita e che, piuttosto,, quest'ultimo abbia ordito una truffa tra gli altri ai danni dell'imputato. Ed invero, è stato il IS a proporsi quale fornitore del materiale ferroso e sempre lui, dopo essersi accordato suo orario e il luogo della consegna, ha ingannato il Burini sull'effettivo svolgimento del viaggio. Tale ricostruzione, non avendo trovato smentita negli atti, non può essere relegata nel campo delle ipotesi irragionevoli. Evidenzia, altresì, che risulta dimostrato che il BA SS un concreto ed attuale interesse ad ottenere la restituzione dei cinquecento euro, in quanto dallo stesso anticipati;
che, in conclusione, non si può escludere che al ricorrente l'operazione apparisse in sé perfettamente lecita, ipotesi questa che non può essere esclusa come implausibile. In altri termini, la sentenza non rispetta il canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.1 Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen., contestato al capo A). Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto la ricorrenza del distinto ed autonomo reato di rapina in concorso con la condotta estorsiva di cui al capo C), ricorrendo invece la sola fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., nelle more 2 estinta per intervenuta remissione di querela. In buona sostanza, la scissione tra le due condotte risulta artificiosa, posto che il solo scopo dell'imputato era quello di recuperare l'unica somma di denaro, oggetto di precedente consegna: la contestualità spazio-temporale delle condotte, il medesimo oggetto attinto e l'unicità della risoluzione volitiva che ha animato il ricorrente depongono per la ricorrenza di un solo reato. 2.2 Con il terzo motivo eccepisce la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di estinzione del reato sub B) a seguito di rimessione di querela. Evidenzia sul punto che nel giudizio di appello a carico dei coimputati il IS aveva rimesso la querela e che tale dato era stato portato a conoscenza della Corte territoriale mediante la produzione della sentenza emessa in quel procedimento. Ebbene, la sentenza impugnata nulla dice sul punto, limitandosi a confermare la sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Invero, il primo motivo è inammissibile, perché non consentito dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limita a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Deve, inoltre, essere preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di detenzione dell'arma comune da sparo costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Giudice per le indagini preliminari, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile eictu °culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le 3 minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 dei 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. :19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travi:samento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del ”devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice). Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, la Corte di appello, ha fornito adeguate risposte ai motivi di ricorso. In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto la configurabilità del delitto di cui all'art. 629 cod. pen., piuttosto che di quello previsto dall'art. 393 cod. pen., dichiarando di non condividerlo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). 1.2 Il secondo motivo è inammissibile, perché aspecifico. Ed invero, la Corte 4 territoriale ha con motivazione congrua, esaustiva, oltre che scevra da vizi logici, dato conto dei motivi per cui ha ritenuto configurabili entrambi i reati, la rapina sub A) e l'estorsione di cui al capo C). Ebbene, il ricorrente non si confronta con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata, limitandosi a riproporre pedissequamente le stesse questioni avanzate con i motivi di appello. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/1.0/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 - 01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Orbene, rileva il Collegio che nel caso di specie la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato gli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Tribunale 5 e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in relazione al concorso tra il reato di rapina e quello di estorsione;
ciò con motivazione che - per essere immune da vizi logici - non è censurabile in questa sede. 1.3 Il terzo motivo di ricorso è, invece, palesemente infondato. Sotto un primo profilo, invero, va evidenziato che la contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. rende il reato procedibile d'ufficio. Sotto un secondo profilo, deve evidenziarsi che vi sarebbe comunque carenza assoluta di interesse, atteso che sia il Giudice per le indagini preliminari che la Corte di appello, dopo aver individuato la pena per il reato di cui al capo C) ed aver operato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, hanno effettuato un solo aumento per la continuazione, segnatamente quello per il capo A), omettendo gli aumenti sia per il delitto di cui al capo B), sia per la contravvenzione sub D), reati per i quali pure il BA era stato ritenuto responsabile. Ne consegue che nulla ha da dolersi l'imputato in relazione all'entità della pena. 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M
I. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 12 maggio 2023.