Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3345
CASS
Sentenza 7 marzo 2002

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Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio d'impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato; ne consegue che non è consentito al giudice tributario, senza violare i principi in tema di motivazione dell'atto impositivo e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di estendere la propria indagine, in ordine alla fondatezza della pretesa fiscale, all'esame di circostanze e deduzioni nuove rispetto a quelle originariamente invocate dall'ufficio. Nè è pertinente il richiamo alla rilevabilità d'ufficio, anche in grado di appello, della eventualmente dedotta nullità degli atti negoziali, poiché tale principio trova applicazione nei casi in cui la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa che su detti atti si fondi e non anche quando venga dedotta l'invalidità o l'inefficacia degli atti stessi.

Nella disciplina anteriore alla integrazione dell'art. 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, operata dall'art. 7 bis del D.L. 9 settembre 1992, n. 372 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 429 del 1992), che ha aggiunto al predetto art. 14 il comma sesto bis, l'acquirente di azioni da un fondo comune di investimento, il quale percepisca effettivamente i dividendi e poi rivenda i titoli al fondo stesso (c.d. "dividend washing"), può far valere il credito d'imposta accordato da detta norma in percentuale degli utili e le altre detrazioni connesse all'operazione, atteso che, da un lato, la disciplina dettata dall'art. 37, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concerne la diversa fattispecie dell'interposizione fittizia, e, dall'altro, non era all'epoca rinvenibile una norma tributaria che negasse la facoltà di far trasmigrare con un atto reale la titolarità di un bene tra soggetti sottoposti a trattamenti fiscali divergenti e di spostare tale titolarità sul soggetto più favorito. Nè è pertinente il disposto dell'art. 6, secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, che prevede che i proventi conseguiti - anche per effetto di cessione dei relativi crediti - in sostituzione di voci costituenti di per sè reddito costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti; una tale norma, infatti, è inoperante nei confronti delle società di capitali, poiché la commercialità della forma societaria comporta che tutti i ricavi ed i proventi siano indistintamente considerati quali componenti del reddito d'impresa.

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    1. PREMESSA Con le sentenze n. 3979 del 3 aprile 2000 e n. 3345 del 7 marzo 2002, la sezione tributaria della Corte di Cassazione si e\' pronunciata sulle operazioni di dividend washing, sancendone la piena liceita\' tributaria. Considerato che e\' ancora pendente contenzioso tributario avente ad oggetto tali operazioni, si rende necessario impartire istruzioni volte alla gestione delle cause in corso. 2. PRASSI AMMINISTRATIVA La questione esaminata dalla Suprema Corte rappresenta un filone di contenzioso apertosi a seguito di una relazione del SECIT, approvata con delibera 16 aprile 1993, n. 49, nella quale venivano esaminate tra l\'altro le operazioni di dividend washing …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3345
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3345
Data del deposito : 7 marzo 2002

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