Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari, a seguito dell'abrogazione dell'art. 13 ter della legge 15.3.1991 n. 82 da parte dell'art. 7 della legge 13.2.2001 n. 42, trova applicazione, anche nei confronti dei collaboratori di giustizia sottoposti a speciale trattamento di protezione durante la previgente disciplina, la più rigida disciplina dettata dall'art. 16 nonies(introdotto dalla legge 42/2001) della legge 82/1991 e, in particolare, dal quarto comma di detto articolo con riguardo al limiti temporali di minima detenzione in carcere. Le norme che attengono all'esecuzione della pena e alle misure a questa alternative, comprese le condizioni per la loro applicazione, non sono, infatti, annoverabili tra quelle penali sostanziali per le quali sole vale il principio di irretroattività della legge più sfavorevole e di ultrattività di quella, pur se abrogata, più favorevole.
Commentario • 1
- 1. Il ravvedimento del collaboratore di giustizia non si presume dal risarcimento: la prova è nella continuità della scelta di vita (Cass. Pen. n. 34655/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 ottobre 2025
La massima In tema di liberazione condizionale per collaboratori di giustizia (art. 16-nonies, L. 82/1991), il giudice di sorveglianza deve valutare il “sicuro ravvedimento” con criteri qualificati e specifici: durata e qualità della collaborazione, condotta successiva, lavoro/studio, relazioni con familiari e personale giudiziario e, soprattutto, assenza di collegamenti attuali con la criminalità. Non è legittimo negare il beneficio valorizzando in modo determinante la sola gravità dei reati o l'assenza di iniziative risarcitorie; il parere del Procuratore nazionale antimafia va espressamente considerato. L'art. 16-nonies consente la concessione in deroga ai limiti di pena e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 8721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8721 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 03/12/2003
1. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 5680
3. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 018465/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di SIRACUSA;
nei confronti di:
RO TO N. IL 28/06/1955;
avverso ORDINANZA del 17/03/2003 TRIBUNALE di SIRACUSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPO STEFANO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CEDRANGOLO Oscar, il quale chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa per l'ulteriore corso di sua competenza;
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 17 marzo 2003 il Tribunale di Siracusa, quale giudice dell'esecuzione, disponeva la revoca dell'ordine di carcerazione n. 410/02 reg. es. del 9 gennaio 2003 emesso dal Pubblico Ministero della stessa sede nei confronti di RO ER per una condanna alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione e lire due milioni di multa per il reato di estorsione aggravata.
Il tribunale affermava che, contrariamente all'avviso del Pubblico Ministero, l'art. 13-ter della legge 15.3.1991 n. 82 - secondo cui i collaboratori di giustizia che fruivano dell'apposito programma di protezione (situazione in cui si trovava il RO) potevano essere ammessi alle misure alternative alla detenzione anche in deroga ai limiti di pena previsti dagli artt. 47 (affidamento in prova al servizio sociale) e 47-ter (detenzione domiciliare) dell'ordinamento penitenziario -, pur se formalmente abrogato dall'art. 7 della legge 13.2.2001 n. 45, era tuttora applicabile ai collaboratori di giustizia già titolari di un programma di protezione alla data dell'entrata in vigore della citata legge 45/2001. Infatti, costoro avevano maturato i presupposti per l'ammissibilità ai suddetti benefici penitenziari, sicché tale legittima aspettativa non poteva essere cancellata da un fatto incolpevole quale l'entrata in vigore di una legislazione più restrittiva.
2. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, il quale deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) C.P.P.), contrastando, con puntuali considerazioni giuridiche, le affermazioni del giudice del merito riguardanti l'ultrattività dell'abrogato art. 13-ter legge 82/1991 e l'insorgenza di un diritto all'applicabilità di un più favorevole regime normativo da parte dei soggetti fruitori dell'apposito programma di protezione già da epoca anteriore all'abrogazione del citato art. 13-ter.
In prossimità dell'odierna udienza il difensore del RO presentava istanza di rinvio in quanto legittimamente impedito, come da documentazione allegata.
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Preliminarmente va precisato che l'istanza di rinvio presentata dal difensore del RO deve essere dichiarata inammissibile in quanto irrilevante l'addotto impedimento.
Infatti, applicandosi alla trattazione del presente ricorso le forme di cui all'art. 611 C.P.P. - che non prevedono l'intervento del difensore all'udienza di Camera di consiglio ma soltanto la possibilità di presentare memorie scritte - non trova applicazione l'art. 420-ter C.P.P., che regolamenta l'impedimento del difensore (o dell'imputato), in quanto per l'udienza in Camera di consiglio davanti alla Corte di Cassazione ex art. 611 C.P.P. non è prevista la presenza necessaria delle parti processuali, di tal che qualsivoglia impedimento di una di esse non assume alcuna rilevanza processuale.
Passando all'esame del gravame, la Corte rileva che, in tema di leggi sull'ordinamento penitenziario ovvero sulla regolamentazione dello status giuridico dei soggetti fruitori del trattamento di protezione previsto per i collaboratori di giustizia, non è applicabile il principio previsto dall'art. 2 co. 3^ del codice penale, secondo cui in presenza di una successione di leggi penali nel tempo si applica sempre la disposizione più favorevole.
Infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato (tra le tante, Sez. 1^, 14.1.1997, Dessolis, Cass. pen. 1997, 3591) che le norme che attengono alla esecuzione della pena e alle misure a questa alternative, comprese le condizioni per la loro applicazione, non sono annoverabili tra quelle penali sostanziali per le quali solo vale il principio di irretroattività della legge più sfavorevole e di ultrattività di quella, pur se abrogata, più favorevole. Ne consegue che, riguardo alla regolamentazione - di natura speciale siccome prevista per i soli collaboratori di giustizia fruitori di programmi di protezione - dei maggiori limiti di entità della pena per l'applicabilità delle misure di esecuzione della pena in maniera alternativa alla detenzione in carcere, vige l'opposto principio del tempus regit actum - salva una specifica regolamentazione transitoria, peraltro non prevista per il caso che ci occupa - non trattandosi di norme penali: locuzione comprensiva soltanto di quelle incriminatrici.
Inoltre, è opportuno chiarire che le disposizioni relative alle modalità di applicabilità dei benefici penitenziari, non avendo natura di norme penali, non sono fonte di diritti, di qualsivoglia specie, nei confronti dei loro eventuali destinatari, di guisa che l'ordinanza impugnata erroneamente ha affermato, anche, che l'abrogata regolamentazione dei limiti dell'entità di pena previsti per l'applicabilità ai collaboratori dei benefici penitenziari, essendo più favorevole a costoro, ne avrebbe indotto un'aspettativa ovvero un diritto, non essendo attribuibile alla loro volontà o condotta l'avvento di una normativa meno favorevole: trattasi, invero, del normale effetto innovativo prodotto da una nuova e diversa regolamentazione di una situazione data, che dal momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni viene regolata da esse, non potendo più trovare applicazione la previgente normativa, proprio per l'effetto normale che produce la successione delle leggi nel tempo.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame va affermato che, a seguito dell'abrogazione dell'art. 13-ter della legge 15.3.1991 n. 82 da parte dell'art. 7 della legge 13.2.2001 n. 42, i collaboratori di giustizia fruitori dello speciale trattamento di protezione possono fruire di benefici penitenziari secondo quanto stabilito dall'art. 16-nonies (introdotto dall'art. 13 della legge 42/2001) della legge 82/1991 e, in particolare con riguardo ai limiti temporali di minima detenzione in carcere, dal quarto comma di detto articolo.
Correttamente, pertanto, il competente Pubblico Ministero aveva emesso nei confronti del RO l'ordine di carcerazione, non ricorrendo, in presenza di una pena da eseguirsi la cui entità era ostativa all'applicabilità delle misure alternative di cui agli artt. 47 e 47-ter dell'ordinamento penitenziario.
Per le suesposte ragioni l'ordinanza impugnata va annullata, a norma dell'art. 620 lett. d) C.P.P., senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa per quanto di competenza in merito all'esecuzione della pena irrogata al RO.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Siracusa per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004