Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/05/2002, n. 7614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7614 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
K V cacia nel giudizio6 14/02 Ce 6₤290 L I I V N I S ' N I I S OGGETTO: I I V N C N L Processo t tario /giudizio I 07.6 14 S I H ado/rilevanza I I ⱭI A V H N E T ' I V sentenza G Ɑ Te ile /potere Y U ' T A J ice tributario I ' T L D di valutare autonomamente i ' I V 8 S fatti oggetto del giudizio % U L - 9 I / penale/ sussistenza U b N Dichiarazione dei V / V 1 REPUB ITALIANA Z redditi/accertamenti S I e 6 8 controlli/rettifica della O 9 N dichiarazione/accertamento A induttivo / condizioni IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 022707/1999 Cron. 21230 Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.19.10.2001 Dott. Pasquale Reale Presidente Dott. Enrico Papa Consigliere Consigliere Dott.Enrico Altieri Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Dott. Antonino Di Blasi Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE Sentenza N. 67290 Sul ricorso proposto da : Bar Pasticceria FratelliFratelli Iannetta snc,in persona del legale rappresentante Iannetta Gaetano,rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione dal prof.avv. Giuseppe Tinelli e dall'avv. Angelo Stefanori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Flaminia n.495 ricorrente Contro 8 5 0 2 Ministero delle Finanze,in persona del ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n.266/2/98,depositata in data 27.10.1998 Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udito per la ricorrente l'avv. Stefanori;
Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi,che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo All'esito di una verifica fiscale effettuata dall'Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette di Campobasso nei confronti della snc Bar Pasticceria F.lli lannetta e del conclusivo processo verbale di constatazione in data 13.6.1987,l'Ufficio delle Imposte Dirette di Campobasso notificava alla predetta società due avvisi di accertamento, attinenti i periodi d'imposta 1984 e 1985,con i quali rettificava in aumento i ricavi dichiarati. I ricorsi proposti dalla società avverso tali avvisi di accertamento venivano rigettati dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Campobasso con decisione n.487/01/91,poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise, con sentenza n.266/2/98 depositata il 27.10.1998. La TR disattendeva in primo luogo la tesi della ricorrente circa la rilevanza nel giudizio tributario della sentenza emessa in data 18.9.1987 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Campobasso,di non doversi procedere per insussistenza del fatto(quanto all'imputazione di omessa contabilizzazione dei ricavi accertati dall'A.F. negli anni in contestazione),ritenendo tale pronunzia una "decisione interpretativa di rigetto,non vincolante per il potere tributario". Inoltre,riteneva corretta la motivazione degli accertamenti "per relationem" e cioè con riguardo al processo verbale di constatazione,noto alla contribuente;
corretto l'utilizzo dello strumento dell'accertamento induttivo tramite applicazione di percentuali di ricarico distinte per i vari prodotti presi in considerazione( caffè,pasticceria e gelateria,bar); corretti i recuperi a tassazione dei costi di manodopera ( sotto il profilo della indeducibilità delle indennità di licenziamento e degli assegni familiari),per energia elettrica e spese telefoniche,in quanto non inerenti;
dei costi promozionali,perchè contabilizzati due volte.Ancora,la TR riteneva di condividere la valutazione dell'Ufficio circa l'ammontare eccessivo, rispetto alla previsione di legge, delle quote di accantonamento rischi su crediti;
ed erronee le modalità di computo delle quote di ammortamento dei beni sociali. Infine, riteneva legittime le sanzioni applicate dall'Ufficio,in considerazione del corretto recupero a tassazione di redditi non dichiarati. Ricorre per cassazione la società con nove mezzi di gravame. Si è costituito e resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. La ricorrente ha depositato memoria difensiva. Motivi della decisione Con un primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.12 L.516/82 norma questa,ad avviso della ricorrente, da considerare tuttora - vigente,in quanto legge speciale,pur dopo l'entrata in vigore del nuovo cpp) - e dell'art. 4 L.20.3.1865 n.2248 all.E). Al riguardo,la TR avrebbe errato nel non attenersi doverosamente alla richiamata pronunzia del Giudice penale invece vincolante, in quanto concernente gli stessi fatti oggetto del giudizio tributario e,conseguentemente, nel non dichiarare la illegittimità degli avvisi di accertamento in contestazione. Con un secondo motivo,la ricorrente deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 112 cpc: la TR avrebbe omesso di giustificare le ragioni per cui non ha tenuto conto delle statuizioni del Giudice penale. Le censure che precedono,da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione fattuale e logica,sono prive di fondamento. In proposito è anzitutto da osservare che la TR - seppur sinteticamente, ma con chiarezza ha dato ragione del proprio convincimento con - l'osservare che il giudicato penale non vincola il giudice tributario,dovendosi esso ( giudicato ) ritenere soltanto una decisione interpretativa di rigetto. Orbene,al di là di una certa improprietà terminologica afferente la ritenuta efficacia del giudicato penale in sede tributaria,è chiara comunque la ratio decidendi espressa dalla TR, fondata sul considerare non vincolante in sede tributaria il giudicato formatosi in sede penale. Pertanto, è da escludere che sia ravvisabile al riguardo il dedotto vizio 1 motivazionale. Ciò posto,è altresì da escludere che,così opinando,i Giudici di appello siano incorsi in errore di diritto, nella violazione, cioè,delle norme suindicate. Al riguardo va osservato che l'art. 12 del Decreto Legge 10.7.1982 n. 429,convertito con modificazioni nella L.
7.8.1982 n.516 - contenente,tra l'altro, norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - al primo comma prevede(va),per quanto qui rileva, che " la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativa a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale”. Orbene,già da tale disciplina è dato ricavare che l'autorità di cosa giudicata, nel processo tributario, della sentenza penale venne prevista soltanto per la sentenza pronunciata a seguito di giudizio (artt. 405 ss.cpp 1930). -D'altro canto, tale norma emanata nella vigenza del codice di rito penale del 1930 e riproduttiva sostanzialmente del disposto dell'art.28 del medesimo cpp;
poi formalmente abrogata dall'art.25 lett.d) del D.Lgs.vo 10.3.2000 n.74 già aveva subito,come più volte questa Corte ha avuto 1ppp modo più volte di affermare (ex plurimis,Cass.civ.15089/2000;13939/1999;5730/1998;nonché Cass.sez.IIIpen.20.101994 n.10792, orientata nel senso di un'abrogazione implicita del predetto art. 12), una radicale modifica per effetto dell'entrata in vigore,dal 24.10.1989,del nuovo cpp e delle relative norme di attuazione,di coordinamento e transitorie( D. Lgs.vo 28.7.1989 n.271). -Infatti l'art.654 cpp applicabile,ai sensi dell'art.207 delle norme di coordinamento citt.,nei procedimenti relativi "a tutti i reati, anche se previsti da leggi speciali" - disciplina l'efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione nei giudizi civili o amministrativi (e,pacificamente, anche in quelli tributari) diversi da quelli regolati dagli artt.651,652 e 653 del medesimo codice di rito in modo difforme da quello previsto dall'art.12 L.516/1982 cit. Si richiede,a tal fine, non solo - come già nel vigore dell'art. 12 L.516/1982 cit. che si tratti di sentenze irrevocabili pronunciate a seguito di - dibattimento( e non è questo il caso di specie, invocandosi dalla ricorrente l'efficacia di una sentenza istruttoria di proscioglimento emessa in data 18.9.1987 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Campobasso, all'esito di sommaria istruzione, secondo le norme del rito previgente, ai sensi dell'art.395 cpp 1930) e che si controverta intorno a un diritto il cui riconoscimento dipenda dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale;
ma anche che i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e che la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa. Orbene, la normativa tributaria esplicitamente esclude dal relativo giudizio il giuramento e la prova per testimoni( art.7 comma quarto D.Lgs.vo 546/92 e in precedenza art.35 comma quinto DPR 636/72) mentre per converso ammette la prova per presunzioni,in qualche caso ( art.39 comma secondo DPR 600/73) anche se priva dei requisiti di gravità,precisione e concordanza richiesti dal medesimo art.39 comma primo lett.d) e, in via generale, dall'art.2729 cod.civ). Sicchè, non rappresentando più il giudicato penale un vincolo di carattere assoluto per il Giudice tributario, se ne è tratta la conclusione( v.sentt. prima citate) che il Giudice medesimo, nell'ambito dei propri poteri istruttori e di decisione,deve comunque procedere ad un autonomo esame delle risultanze di causa. Nella specie,del tutto osservante delle indicate regole di diritto risulta la decisione dei Giudici di secondo grado : i quali non si sono limitati a prendere atto della esistenza di una sentenza di proscioglimento emessa in sede penale,per trarne in modo automatico la conseguenza della illegittimità dell'accertamento ma hanno del tutto correttamente proceduto ad una autonoma disamina e valutazione delle risultanze e degli atti acquisiti al giudizio,su tale base manifestando poi il convincimento circa la legittimità dell'accertamento operato dall'Ufficio finanziario. Con un terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.42 DPR 600/73,quanto alla mancata critica valutazione delle risultanze del processo verbale di constatazione posto a base degli avvisi di accertamento. Anche tale censura è priva di fondamento. In proposito,premesso che è del tutto pacifica l'ammissibilità della motivazione dell'accertamento per relationem ove l'atto di riferimento sia - - come nella specie - conosciuto al soggetto nei cui confronti l'accertamento è stato effettuato, ritiene altresì questa Corte di condividere l'orientamento di legittimità secondo il quale (in coerenza con il principio della libera valutazione delle prove raccolte) il Giudice tributario ben può recepire le risultanze del processo verbale di constatazione ove le stesse siano ritenute non contraddetto da specifici elementi di prova in senso contrario. Con un quarto motivo la resistente società deduce violazione e falsa applicazione dell'art.39 DPR 600/73. In primo luogo, la TR non avrebbe chiarito perchè sarebbe da considerarsi legittimo il ricorso dell'Ufficio all'accertamento induttivo ex art.39 comma secondo DPR cit.( con applicazione delle c.d. percentuali di ricarico), pur non essendo contestata la regolarità della contabilità sociale nel suo complesso. Inoltre, la TR non avrebbe tenuto conto del fatto che, nella specie, era da ritenersi precluso anche l'utilizzo dei criteri di accertamento induttivo previsti dall'art.39 comma primo lett.d) DPR cit.,in mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti che lo consentissero in particolare,non essendo stata dimostrata la inattendibilità di singoli documenti o l'esistenza di irregolarità formali attinenti la contabilità sociale. La censura è infondata. Dalla sentenza impugnata emerge che gli accertamenti nei confronti della soc. Iannetta sono scaturiti dalla rilevata incompletezza ed inesattezza dei dati esposti dalla contribuente nelle dichiarazioni relative agli anni in contestazione e l'Ufficio ha tra l'altro provveduto a correggere,sulla base dei dati forniti dalla contribuente,singole poste attinenti al dichiarato reddito d'impresa. Orbene, questa Corte(ex multis, Cass. 2744/2000;1209/2000) ha già avuto modo di rilevare che in presenza di contabilità formalmente regolare non è precluso l'accertamento in rettifica c.d. analitico induttivo, ai sensi dell'art.39 comma primo lett.d) DPR 600/73, ed ha opportunamente sottolineato (Cass. 28.6.2001 n.8835) che nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria corregga singoli elementi della dichiarazione dei redditi d'impresa sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente,ricorre lala fattispecie dell'accertamento analitico di cui al primo comma dell'art.39 DPR 600/1973: che non cessa di essere tale per il fatto che, muovendo anche da specifici elementi quantitativamente certi - quali ad esempio il costo del prodotto venduto ed i prezzi dalla rivendita - l'Ufficio pervenga poi ad accertare altri dati,quali i ricavi,con il ricorso a parametri induttivi,consentiti ai sensi della lett.d) dell'art.39 comma primo cit. In tali ipotesi,si è osservato( sent.ult. cit.), la rettifica investe pur sempre singole poste della contabilità d'impresa e non globalmente la stessa, in ragione di irregolarità di tal rilievo da farla ritenere inattendibile. Questa è la situazione che ricorre nel caso in esame,per quanto in precedenza esposto. Pertanto, del tutto corretta dal punto di vista giuridico si appalesa la sentenza impugnata, laddove ha ritenuto legittimamente applicate dall'Ufficio le c.d. percentuali di ricarico ( sulla cui idoneità a sostenere l'accertamento in rettifica la giurisprudenza di questa Corte è del resto ormai consolidata) con motivazione adeguata e non contraddittoria e, come tale,non sindacabile in questa sede. Con un quinto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art.74 DPR 597/73,stante la corretta imputazione delle fatture ENEL e SIP ai periodi d'imposta in cui tali oneri erano divenuti certi,tenuto anche conto dell'orientamento manifestato al riguardo dall'Amministrazione Finanziaria,con circolari e note ufficiali. Con un sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 74 comma secondo DPR917/86 e 36 DPR 42/1988 in ordine sia al mancato riconoscimento di costi promozionali, benchè inerenti all'attività d'impresa; che alla ritenuta duplice contabilizzazione degli stessi. Con un settimo motivo la società deduce violazione e falsa applicazione dell'art.59 DPR 597/73,quanto alla ritenuta indeducibilità delle indennità di licenziamento e degli assegni familiari corrisposti ai dipendenti. Con un ottavo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art.68 DPR 597/73 : quanto alla ritenuta erroneità delle deduzioni inerenti la voce accantonamenti per rischi su crediti,non avendo la TR tenuto conto che gli amministratori hanno operato un prudente apprezzamento dei rischi effettivi connessi all'incasso dei crediti e per l'anno 1984; quanto,poi, al recupero di ų quote di ammortamento ritenute eccessive, non avendo i Giudici di appello considerato che l'Ufficio ha rideterminato il costo di acquisto dei beni al netto dei contributi ricevuti, anzichè al lordo,come normativamente previsto. Le censure sub 5,6,7 ed 8 che precedono nonostante siano dedotte sotto il profilo della violazione di legge si risolvono sostanzialmente in censure in punto di fatto,non consentite in questa sede. Invero, come in precedenza posto in rilievo, i Giudici di appello,sulla base delle risultanze di causa hanno fornito una sintetica ma non illogica spiegazione del raggiunto convincimento in ordine a ciascuna delle contestaste riprese a tassazione. A questa stregua,il relativo giudizio, di stretto merito,si sottrae al sindacato di questa Corte : cui compete,come è appena il caso di osservare, soltanto il controllo della esistenza, dell'adeguatezza e della coerenza della motivazione requisiti, questi, nella specie positivamente verificati. Con un ultimo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.54 e 55 DPR 600/73,quanto alla ritenuta correttezza della irrogazione delle sanzioni,per la cui applicazione invece mancherebbero i presupposti di legge. L'infondatezza del motivo di ricorso consegue alla ritenuta correttezza dell'operato dell'Ufficio. Sul punto non occorre pertanto ulteriormente soffermarsi. In base ai rilievi tutti che precedono il ricorso deve essere dunque rigettato. Di conseguenza la ricorrente società deve essere condannata al rimborso in favore dell'A.F. delle spese del presente giudizio, liquidate in complessive £.2.650.000,di cui £.
2.500.000 per onorari,oltre le spese prenotate a debito. M A V L E 'N IU IV I I S V S [S E E N N IS ] L I I 'EV N G I TE Ɑ G IV V 'G A 'T L 'd N E 'U V ID IU % 9 S / 'N L V 7 U / 9 1 V 6 IZ 8 9 O R P
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La Corte,rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,liquidate in £. 2.650.000,di cui £.
2.500.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.10.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Рули той IL AN C1 NTe IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 MAG 200Z Oggi IL AN C1 NT IS