Sentenza 15 gennaio 2001
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- 1. Il contratto di locazione a uso abitativo verbale e non registrato: un nuovo approccio della CassazioneAccesso limitatoFulvio Troncone · https://www.altalex.com/ · 11 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2001, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 04 87 0 1 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIO Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE VENDITR Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 10338/96 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Dott. Antonio VELLA Consigliere 11457/96 ..... 861 Dott. Roberto Michele TRIOLA Rel. Consigliere Cron. 156 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere Rep. Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere- Ud.28/09/00 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 TE DO, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti 2001 IL CANCELLIERE VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell'avvocato NOTARMUZI STEFANO, difeso dall'avvocato MORICHI SERGIO, giusta delega in atti;
IRE 3000 CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
GR ES;
CG407350 - intimato e sul 2° ricorso n° 11457/96 proposto da: ES, elettivamente domiciliato in ROMA GR 2000 VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato 1516 MENGHINI MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato -1- CORTE SUPREMA CASSAZIONE UFFICIO COPIE MOLINELLI RENZO, giusta delega in atti;
dal Sig."Villeny him Richlesta copla studio controricorrente e ricorrente incidentale per diritti b 201 2001 nonchè contro il IL CANCELLIERE TE DO;
intimato avverso la sentenza n. 207/95 della Corte d'Appello di LIRE 1000 CANCELLERIA ANCONA, depositata il 07/07/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Roberto AU347577 Michele TRIOLA;
udito 1'Avvocato MOLINELLI, difensore del resistente AU347582 che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AU347578 Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per accoglimento del 2° motivo del ricorso incidentale, assorbito il resto. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LIRE 10000 OFFICIO COPIE CANCELLERI masciata, copia legale LIRE 3000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA UFFICIO COPIE per diritti L.
1.0 MAG. 2001 Rilasciata copia legale AH660240 IL CANCELLIERE al Sig. MOLINELLI per diritti L. 12,000+9 LIRE 2000 1 30 MAR. 2001. CD634414 CANCELLERIA IL CANCELLIERE CD634413 CD634412 -2- CU634411 T611606 Svolgimento del processo notificato il 2 aprile 1981 NC Con atto GR conveniva OL ST davanti al Tribunale di Ancona ed esponeva: -che con scrittura privata in data 28 novembre 1979 aveva acquistato dal convenuto un appartamento in Osimo;
-che il venditore aveva garantito la libertà dell'appartamento da pesi e vincoli pregiudizievoli;
-che, invece, al momento della stipulazione dell'atto pubblico definitivo, l'appartamento era risultato gravato da due ipoteche;
-che, nonostante diffida, OL ST non aveva provveduto alla liberazione dell'appartamento da tali ipoteche;
sulla base di tali premesse l'attore chiedeva che venisse pronunciata la risoluzione del contratto ex inadempimento del art. 1454 cod. civ. per oppure, in via subordinata, che venisse convenuto, fissato un termine al venditore ex art. 1482 cod. civ. ed in caso di inadempimento venisse pronunciata la risoluzione del contratto, con condanna in ogni caso del convenuto alla restituzione del prezzo ed al risarcimento dei 3 danni. OL ST si costituiva, contestando sotto vari profili la fondatezza delle domande. Con sentenza in data 22 gennaio 1993 il Tribunale di Ancona dichiarava il contratto risolto per mutuo consenso, con obbligo per OL ST di restituire a NC GR il prezzo, oltre al pagamento degli interessi legali e del maggior danno da svalutazione. Contro tale decisione proponevano appello principale OL ST ed appello incidentale NC GR. Con sentenza in data 7 luglio 1996 la Corte di appello di Ancona accoglieva parzialmente l'appello principale, nel senso che dichiarava dovuto il maggior danno da svalutazione monetaria con decorenza dalla data della domanda e non dalla data del pagamento del prezzo. ے ک I giudici di secondo grado ritenevano che la risoluzione di un contratto fa venire meno ex tunc gli effetti del contratto stesso, per cui il pagamento del prezzo diventa un indebito oggettivo, con la ulteriore conseguenza che gli interessi decorrono dalla data di tale pagamento, essendo pacifica la buona fede del solvens. Il maggior danno da svalutazione, invece, può essere riconosciuto solo ove ne venga dimostrata, come nella specie, l'esistenza con presunzioni e con decorrenza dalla data della messa in mora (nella specie la domanda giudiziale), avendo la sua fonte generatrice in un inadempimento. In ordine all'appello incidentale la Corte di appello di Ancona, premesso che NC GR, avendo ottenuto la risoluzione del contratto, non aveva più interesse ad ottenere un termine per consentire al venditore di liberare l'appartamento dalle ipoteche, rilevava che l'art. 1482 cod. civ. prevede la imposizione di un termine qualora le ipoteche risultino iscritte al momento dell'acquisto e non quando, come nella specie, le stesse vengano iscritte sull'immobile già di proprietà del venditore da creditori dello stesso ai quali non sia opponibile trasferimento del bene. Secondo la Corte di appello di Ancona, infine, nessuna colpa può essere attribuita al venditore il quale abbia garantito la libertà dell'immobile da ipoteche nel caso in cui, а distanza di un anno dalla vendita, su tale immobile venganno iscritte ipoteche da parte di creditori ai quali non opponibile il trasferimento, in quanto non 5 редава opponibile il trasferimento, non trascritto. Contro tale decisione ha proposto ricorso principale OL ST, con due motivi. Resiste con controricorso NC GR, che ha anche proposto ricorso incidentale, con due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione preliminarmente disposta la riunione dei Va ricorsi. Da un punto di vista logico va esaminato per primo il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale NC GR si duole del fatto che la Corte di appello di Ancona non abbia pronunciato la risoluzione del contratto per inadempimento di OL ST. La doglianza è fondata. NC GR, infatti, aveva espressamente B chiesto, con l'appello incidentale, la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte ex art. 1482, secondo comma, cod. civ. La Corte di appello di Ancona, invece, omettendo ogni lamotivazione sul punto, ha confermato decisione del Tribunale di Ancona, secondo la quale SC GR aveva aderito (a quanto pare) ad 6 una risoluzione consensuale, alla quale sul piano giuridico sono evidentemente ricollegabili conseguenze diverse da quelle che discendo da una risoluzione consensuale. L'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale comporta l'assorbimento del ricorso principale, con il quale OL ST contesta del termine di decorrenza degli interessi e della rivalutazione disposta dalla Corte di appello, nonché del primo motivo del ricorso NC GR siincidentale, con il quale lamenta del fatto che la Corte di appello di Ancona abbia ritenuto che al venditore, nella specie, non poteva essere fissato il termine di cui all'art. 1482 cod. civ., in quanto le ipoteche risultavano iscritte sull'appartamento dopo la conclusione della vendita. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbiti il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna. Roma, 28 settembre 2000 Vinur Balderone IL CANCELLIERE OT Dott.ssa Donatella D'Anna 230.000 40000 5 6811, 2001 290000 22-1-01or M UFFICIO DATE 2 2 2 FEB. 2001 Registratu 9160 al n. DUSCH (lire p. Dig (D.ssa Maria C ב Grigliziari ר If Responsabile Servi ר (Dr. M. RACCIC ר ROMA 0 0 8