Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
Atteso il carattere sussidiario del reato di abuso di ufficio previsto dall'art. 323 cod. pen., deve escludersi il concorso con il reato più grave di turbata libertà di incanti, soprattutto quando vi è assorbimento del primo nel secondo a causa della coincidenza delle condotte
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: si configura in caso di violazione del dovere di astensione anche dopo la riformaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 agosto 2023
La massima Il reato di abuso di ufficio, anche a seguito della recente modifica legislativa. è sempre configurabile nel caso di violazione del dovere di astensione laddove tale dovere derivi da una fonte subprimaria e, comunque, si basi su norme caratterizzate da un ambito di discrezionalità nella valutazione dell'esistenza o meno di un obbligo di astensione. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 10/05/2023, (ud. 10/05/2023, dep. 16/06/2023), n.26225 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 21 ottobre 2022 (motivazione depositata il 7 novembre 2022), in parziale riforma di quella di primo grado emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2002, n. 14380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14380 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. NC ROMANO Presidente
dott. Luciano DERIU Componente
dott. Nicola MILO "
dott. Vincenzo ROTUNDO "
dott. Domenico CARCANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Potenza;
avverso sentenza 6/2/2002 della Corte d'appello di Potenza;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Luciano Deriu;
Letta la requisitoria scritta 3/7/2002 del Sost. Proc. Gen. dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. OSSERVA
- Con sentenza 6/2/02 la Corte d'appello di Potenza confermava la decisione 31/3/00 del GUP (giudice dell'udienza preliminare) del Tribunale di Matera, che aveva dichiarato "non luogo a procedere perché il fatto non sussiste" nei confronti di IT ON, LA IE NZ, LL NC PO, PO FR (imputati tutti: a) del reato di cui agli artt. 110 - 353 CP :turbativa del regolare espletamento di una gara ufficiosa per la fornitura di cassonetti per rifiuti;
IT, LA e LL, inoltre: b) del reato di cui agli artt. 110, 323 CP: abuso d'ufficio, con ingiusto vantaggio patrimoniale per la società COIM Sas e per il legale rappresentante di questa, PO FR). - Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Potenza, deducendo: 1) "Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 353 CP"; 2) "Mancanza e manifesta illogicità della motivazione"; 3) "Violazione dell'art. 425 CPP"; 4) "Ulteriore mancanza e manifesta illogicità della motivazione" (sulla ritenuta "superfluità del dibattimento richiesto").
- Con requisitoria scritta 3/7/2002, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
- Nella requisitoria scritta 3/7/2002 del Procuratore generale presso questa Corte, si legge testualmente:
"Le censure sono infondate".
"Con argomentazioni condivisibili, perché del tutto coerenti con i principi del diritto, la Corte ha escluso - nella condotta contestata agli imputati - la ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 353 CP". "Va peraltro rilevato che altre censure non possono trovare apprezzamento in questa sede di legittimità, perché - anche se dirette formalmente alla deduzione di vizi motivazionali - si risolvono sostanzialmente nella mera contestazione delle valutazioni fattuali svolte dalla Corte".
- Le considerazioni e/o le puntualizzazioni del Procuratore Generale presso questa Corte, appaiano del tutto corrette e ineccepibili, e possono essere integralmente condivise, giacché la Corte d'appello di Potenza non aveva mancato di porre, opportunamente e convincentemente, in evidenza: a) come, nel caso di specie, l'acquisto del materiale non fosse avvenuto né attraverso licitazione privata (con conseguente esclusione del perfezionamento della fattispecie criminosa;
b)come la condotta concretamente realizzata (nella fattispecie) non costituisse turbativa d'asta "per il difetto della condotta tipica"; c) come la circostanza "che la fornitura fosse stata nelle forme della gara officiosa, non escludesse - in astratto - la configurabilità del reato" d) come, nella specie, la decisione del "ricorso al cottimo fiduciario" non potesse considerarsi "viziata"; e)come, nella specie, si imponesse - dunque - "il proscioglimento degli imputati perché il fatto non sussiste" (non potendo il dibattimento fornire la prova di una condotta di reato diversa da quella contestata); come neppure sussistesse il reato di abuso contestato sub b)stante la nuova formulazione dell'art. 323 CP e dovendosi fare riferimento "nel rapporto tra i reati di turbativa d'asta e quello di abuso... non al criterio di specialità, bensì a quello di assorbimento" (giustificato dalla coincidenza delle condotte); come mancasse la prova del concorso degli altri indagati "nella condotta anche solo "spregiudicata del PO" (rimasta circoscritta alla sua sfera personale e comunque non riconducibile alla fattispecie astratta di reato contestatagli); come fosse da escludere, infine, la possibilità che il dibattimento fornisse la prova di una condotta di reato diversa da quella contestata.
- Le considerazioni fin qui svolte, in conclusione, comportano il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 MARZO 2003.