Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
In tema di procedimenti per reati relativi alla gestione rifiuti nella Regione Campania, qualora si proceda per associazione di tipo mafioso e truffa aggravata in danno di ente pubblico, la competenza a disporre il sequestro preventivo di beni appartenenti agli indagati appartiene al giudice del capoluogo di distretto di Corte d'appello nel cui ambito ha sede il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, e non a quello collegiale, così come individuato dall'art. 3, comma secondo, D.L. 23 maggio 2008 n. 90, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 123 (misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania), data la "vis attractiva" esercitata dal reato più grave, che prevale sul carattere speciale della competenza disciplinata dalla citata disposizione, operante per l'imputazione meno grave. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo per equivalente della somma di 400.000 euro, costituente la differenza illecitamente lucrata sul costo dello smaltimento da eseguire e non eseguito e quello, diverso, realmente effettuato, grazie a falsificazione di codici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2010, n. 17721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17721 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente del 16/02/2010
Dott. DI TOMASSI Mariastefania Consigliere SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. rel. Consigliere N. 727
Dott. CAPOZZI Raffaele Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita Consigliere N. 41409/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON ON N. IL (Ndr: testo originale non comprensibile);
avverso l'ordinanza n. 1704/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 21/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO Francesco Maria Silvio;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Morigi Enrico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Giudicando sulla istanza proposta da LD ON, ai sensi degli artt. 322 e 324 c.p.p., per il riesame del decreto con il quale, in data 28.5.2009, il G.I.P. del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo per equivalente della somma di Euro 400.000,00 a carico di più indagati, tra i quali l'attuale ricorrente, al decreto interessato nella sua qualità di direttore tecnico della società AM spa, sequestro disposto nell'ambito di un processo in cui risulta contestato il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e quello di cui agli artt. 81 e 110 c.p., art. 640 c.p., comma 2 e art. 61 c.p., n. 7, e L. n. 203 del 1991, art. 7, in
Napoli ed altri luoghi dall'aprile 2004 fino al 2005, il Tribunale partenopeo, in funzione di giudice del riesame, a mente dell'art. 324 c.p.p., con provvedimento del 21/22 settembre 2009, la rigettava.
1.2 A sostegno della decisione il giudice territoriale esponeva che:
- risulta provato, ancorché nei limiti propri della presente fase processuale e del provvedimento impugnato, l'operatività di una associazione per delinquere di stampo camorristico, facente capo a RT VA e TO PP, tra l'altro finalizzata ad operazioni truffaldine nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti;
- detta truffa è organizzata attraverso l'invio dei rifiuti provenienti dalla bonifica degli alvei ubicati nella zona nolana e gestiti dalla società Recam, alla SEM, non in possesso della necessaria iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, società questa che attribuiva un falso codice ai rifiuti in tal modo ricevuti, poi indirizzati ad altre società per lo smaltimento;
- lo smaltimento effettivamente eseguito rispetto a quello da eseguire per legge e non eseguito grazie al falso codice assegnato, consentiva poi, a danno della P.A., di lucrare le differenze di prezzo, tra quello dovuto per lo smaltimento da eseguire e quello pagato per quello effettivamente eseguito illegittimamente con susseguente grave danno ambientale;
- la differenza illegittimamente lucrata va determinata in Euro 400.000, deducendola dalla quantità di rifiuti smaltiti illecitamente, quantità accertata il tonnellate 6.160,63;
- per tale somma va disposta la misura reale preventiva per equivalente;
- i fatti denunciati risultano oggetto di accertamento di PG di cui all'annotazione riassuntiva del 3.6.2008 e delle confermative dichiarazioni del collaboratore di giustizia Froncillo Michele.
2. Ricorre a questa istanza di legittimità per l'annullamento dell'impugnata ordinanza LD ON, assistito dal suo difensore di fiducia, illustrando le seguenti doglianze.
2.1 A mente della L. n. 123 del 2008, art. 3 la competenza a disporre la misura impugnata va individuata nel gip collegiale istituito con la indicata novella;
2.2 Non sussiste nel caso in esame l'aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, di guisa che non può trovare applicazione ad esso l'art. 640 quater c.p. e l'art. 321 c.p.p., comma 2. 2.3 Non sussiste il dedotto fumus commissi delicti e non riferibile alla fattispecie contestata il comportamento accertato in capo all'indagato. Sulla base infatti del progetto relativo alla manutenzione per il recupero ambientale eseguito dalla società rappresentata dal ricorrente, allegato al ricorso, risulta che i rifiuti derivanti dall'intervento sono della tipologia dei rifiuti urbani, unitamente, peraltro, ad una quota di rifiuti speciali, di guisa che non v'è supporto fattuale alle denunciate falsità nei codici identificativi dei rifiuti stessi. Nè l'esposta considerazione può essere messa in discussione dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Froncillo Michele.
2.4 All'epoca del contratto tra la SEM e la AM l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali non era possibile e la SEM non ha comunque svolto attività di bonifica.
3. Il ricorso è infondato.
Parte ricorrente ripropone infatti, pedissequamente, le medesime ragioni di doglianza già prospettate al giudice di merito e da questi confutate con motivazione giuridicamente corretta oltre che logica e coerente.
3.1 Sulla eccezione di competenza appare agevole osservare che i reati per i quali si procede nel presente processo sono quelli di cui all'art. 416-bis c.p., contestato a coimputati, e, quale reato fine contestato altresì al ricorrente, il reato di truffa aggravata, anche a mente della L. n. 203 del 1991, art. 7, di guisa che l'ipotesi di reato rimessa alla speciale competenza disciplinata dalla novella di cui alla L. n. 123 del 2008 in quanto ipotesi di minore gravità, deve ritenersi attratta dalla competenza, di tipo funzionale, individuata nella fattispecie, per quanto appena premesso, in applicazione delle regole di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis. Apparrebbe inoltre incongruo, in costanza della ipotesi data dal concorso di reati tra i quali, più grave, quello di cui all'art. 416 bis c.p., per il quale è disciplinata dall'ordinamento una speciale competenza funzionale del P.M. distrettuale, ritenere la prevalenza della speciale competenza del GIP collegiale invocata dalla difesa ricorrente e dal legislatore stabilita in materia di reati connessi allo smaltimento dei rifiuti, competenza introdotta con precisi limiti temporali, allo stato ormai maturati.
3.2 Condivide altresì questa Corte la tesi esposta dal giudice territoriale in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, di un danno comunque riferibile a comuni e regione campana, danno di natura ambientale e danno economico diretto, rinveniente dalla necessità delle bonifiche dei siti di sversamento.
3.3 Del tutto congrua sul piano logico e corretta su quello processuale si appalesa altresì la dedotta sussistenza del fumus commissi delicti, tenuto conto degli esiti delle attività di indagine eseguite dal Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché dalla Guardia di Finanza di Marcianise, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia in ordine alla ripetute falsificazioni dei formulari, documenti di trasporto e fatture, esiti tutti puntualmente elencati e valutati nella loro significatività delittuosa dal tribunale.
3.4 Generica ed in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, oltre che di scarso peso processuale ai fini del provvedimenti impugnato, appare infine la quarta ed ultima doglianza esaminata.
4. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2010