Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2012, n. 17222
CASS
Sentenza 6 marzo 2012

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Il capo dell'équipe medica è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che non è limitata all'ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post-operatorio, poiché le esigenze di cura e di assistenza dell'infermo sono note a colui che ha eseguito l'intervento più che ad ogni altro sanitario.

Commentari5

  • 1Responsabilità medica nel post-operatorio: il capo équipe risponde per omesso monitoraggio anche senza segnali di allarme (Cass. pen. n. 13375/2024)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 febbraio 2026

    La sentenza in commento affronta, con taglio netto, un punto che nella responsabilità sanitaria continua a generare equivoci interpretativi. Il perimetro della posizione di garanzia del primo operatore(e, più in generale, del capo dell'équipe) non si esaurisce nell'atto tecnico-chirurgico, ma si proietta nella fase post-operatoria immediata, quando l'evento avverso è tipicamente prevenibile solo mediante un controllo clinico ravvicinato, metodico e documentato. Il caso, per come ricostruito dai giudici di merito e ripreso in sede di legittimità, è paradigmatico: decesso di una puerpera per emorragia post partum da atonia uterina dopo taglio cesareo, nessun addebito tecnico …

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  • 2Responsabilità medica e omicidio colposo: analisi della sentenza della Corte di cassazione n. 13375/2023
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 3Responsabilità medica in équipe e dovere di diligenza sull’operato altrui.
    Ilaria Castellano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il testo ricostruisce lo sviluppo della più recente giurisprudenza in tema di attività medica in équipe, ponendo particolare attenzione sulle controverse questioni relative all'estensibilità del dovere di diligenza del singolo sanitario al controllo e alla vigilanza dell'operato altrui. La mera appartenenza all'équipe non è sufficiente a legittimare l'addebito a carico del sanitario che abbia agito nel rispetto delle proprie regole cautelari. Di qui la necessità di individuare un criterio posto a governo del giudizio di accertamento della responsabilità penale. L'applicazione del principio di affidamento - seppure non inteso in termini assoluti - contribuisce a delimitare i doveri …

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  • 4La responsabilità dell'equipe medica in caso di cooperazione diacronica
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 13 novembre 2019

    La responsabilità dell'equipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l'intervento, ma riguarda anche la fase post-operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato La vicenda Tre ginecologi, un chirurgo e due anestesisti-rianimatori in servizio presso il medesimo ospedale, nel 2011 furono tratti a giudizio per rispondere del delitto di omicidio colposo ai danni di una donna sottoposta a taglio cesareo e successiva isterectomia eseguita in equipe. Secondo l'accusa la responsabilità dei sanitari sarebbe stata quella di aver omesso, “pur in presenza di shock emorragico conseguente a parto cesareo con placenta accreta, cioè …

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  • 5Mitgegangen, mitgefangen: medico in equipe responsabile per errore altrui (Cass. 22007/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 giugno 2018

    In forza del fine unitario che caratterizza gli apporti professionali che si susseguono nel procedimento terapeutico, l'equipe medica, sia essa operante sincronicamente o diacronicamente, è da considerare come una entità unica e compatta e non come una collettività di professionisti in cui ciascuno è tenuto a svolgere il proprio ruolo, salvo intervenire se percepisca l'errore altrui. Ad ogni membro dell'equipe è pertanto imposto un dovere ulteriore: la verifica che il proprio apporto professionale e l'apporto altrui, sia esso precedente o contestuale, si armonizzino in vista dell'obiettivo comune. La responsabilità per l'errore altrui, cui non si è posto rimedio o non si è cercato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2012, n. 17222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17222
Data del deposito : 6 marzo 2012

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