Sentenza 6 giugno 2017
Massime • 1
La misura coercitiva del divieto di espatrio può essere applicata, nelle ipotesi in cui si proceda per uno dei delitti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen., anche per il soddisfacimento delle esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2017, n. 38705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38705 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2017 |
Testo completo
38705-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIACOMO FUMU - Presidente - Sent. n. 188 C.C.
6.6.2017 ADRIANO IASILLO - Consigliere - R.G.N. 13863/2017 - Consigliere - GIOVANNA VERGA - Rel. Consigliere- GIUSEPPINA A. R. PACILLI FABIO DI PISA - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI LV LV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Milano in data 14.3.2017; Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 6.6.2017 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale in persona di Antonio Mura, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
Sentite le conclusioni del difensore avv. Luca Troyer in sostituzione dell'avv. Rigutto Stefano, che ha chiesto di accogliere il ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 10 febbraio 2017 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato la misura degli arresti domiciliari a Di RE RE, indagato perché partecipe "di un sodalizio criminoso concepito e strutturato da NI CO, il quale aveva raccolto decine di milioni di euro presso ignari risparmiatori, indotti con pratiche decettive e artificiose ad investire cospicue provviste di denaro in un progetto denominato "Puerto Azul", teso all'asserita realizzazione di un mega complesso turistico alberghiero extra lusso, che in origine sarebbe dovuto essere ubicato nella نها Regione di Samanà, in Repubblica Dominicana, e poi, a partire dal 2013, spostato nell'atollo Blue Hole", al Largo delle Coste del Belice". Tale criminoso sodalizio, secondo quanto riportato nell'ordinanza genetica, si avvale di una rete di collaboratori che esercitano abusivamente attività finanziaria, raccogliendo sul territorio italiano del denaro da investire nel progetto, che viene però distratto verso conti esteri. In relazione allo specifico ruolo di Di RE RE il giudice del merito ha sottolineato che egli, avvocato civilista ed esperto di diritto finanziario, è il legale dell'associazione ed intrattiene con NI un rapporto di stretta collaborazione anche sotto il profilo economico-finanziario, partecipando attivamente alla gestione e al progetto Puerto Azul. Con ordinanza del 14.3.2017 il Tribunale del riesame di Milano, in riforma del provvedimento impugnato, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella del divieto di espatrio. Contro quest'ultimo provvedimento l'indagato (con l'ausilio di un avvocato iscritto all'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale del riesame disposto la misura cautelare del divieto di espatrio, pur avendo escluso il pericolo di fuga;
2) violazione di legge ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. Secondo il ricorrente il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 c.p.p. e, quanto al pericolo di inquinamento probatorio, avrebbe fatto riferimento solo a NI CO, altro coindagato. Sarebbe inoltre caduto in contraddizione, laddove ha ritenuto affievolite le esigenze cautelari, valorizzando una serie di elementi (quali il marginale contributo del Di RE, il ruolo subordinato rispetto al dominus dell'organizzazione, la distanza di tempo intercorsa dalla consumazione dei fatti e la sua condizione di incensuratezza), che condurrebbero ad escludere radicalmente la sussistenza del pericolo di recidiva. Con memoria del 19 maggio 2017 il difensore dell'indagato ha reiterato le censure già espresse con il ricorso, aggiungendo che l'ordinanza risulterebbe carente nell'indicazione in ordine alla certezza o comunque all'elevata probabilità del presentarsi dell'occasione del delitto;
ha rimarcato, inoltre, che per i dirigenti del supposto sodalizio criminoso è stato disposto il giudizio immediato, apparendo evidente la prova dei fatti, con la conseguenza che non si 2 ravviserebbe il pericolo di inquinamento probatorio, essendo ormai completo il compendio probatorio. All'odiema udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo, con cui il ricorrente censura l'applicazione della misura cautelare del divieto di espatrio, pur essendo stato escluso il pericolo di fuga, si appalesa manifestamente infondato. La misura anzidetta non è infatti correlata esclusivamente alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. b) c.p.p., come di contro asserito dal ricorrente. Questa Corte, difatti, ha già avuto modo di affermare (Sez. 1, n. 44727 del 15.7.2016, Rv. 268279) che la misura coercitiva del divieto di espatrio può essere applicata, nelle ipotesi in cui si proceda per uno dei delitti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen., anche per il soddisfacimento delle esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., come in effetti avvenuto nel caso in esame.
1.2 Il secondo motivo del ricorso, con cui si censura l'ordinanza impugnata con riferimento esclusivo alle ritenute esigenze cautelari, è privo del necessario requisito della specificità, non confrontandosi il ricorrente con la motivazione adottata dal Tribunale del riesame. Deve premettersi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la carenza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, risolvendosi in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. V, n. 46124 dell'8.10.2008, CED Cass. n. 241997; Sez. VI, n. 11194 dell'8.3.2012, CED Cass. n. 252178), sempre che detta ricostruzione non sia decisivamente inficiata da documentati travisamenti. Nella specie, il giudice del riesame ha rimarcato che sussiste ancora oggi un concreto ed attuale pericolo di recidiva, sia pure affievolito rispetto al momento di esecuzione dell'ordinanza genetica. Ciò in quanto le modalità di esecuzione delle condotte illecite contestate, "estremamente gravi se solo si considerano le ingenti somme di denaro incamerate ed i sofisticati meccanismi posti in essere da NI e soci per frodare innumerevoli investitori", denotano una notevole 3 capacità delinquenziale del ricorrente, a fronte della quale anche il dato della formale incensuratezza perde di significato. Il giudice del riesame ha altresì aggiunto che "la galassia di società, ideata da NI con l'apporto dei sodali anche fuori del territorio nazionale, è ancora in grado di perpetrare ulteriori attività truffaldine Non va trascurata poi la circostanza che nell'estesa rete di relazioni intessuta da NI e soci vi sono anche numerosi soggetti rimasti a piede libero e, dunque, ancora in grado di proseguire l'illecita attività criminosa sopra descritta;
quanto basta per ritenere attuale, oltre che concreto, il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose e, al contempo, per ritenere infondata la tesi secondo cui il complesso sistema costruito intorno al progetto Puerto Azul sarebbe stato scardinato in seguito all'arresto dei promotori finanziari". Siffatte argomentazioni non prestano il fianco alle critiche sollevate dal ricorrente, non essendo inficiate né da violazioni id legge né da vizi della motivazione, sindacabili in sede di legittimità. Inoltre, con tali argomentazioni-con cui la sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato è stata affermata rimarcando la notevole capacità delinquenziale dell'indagato, desunta dall'estrema gravità dei fatti ("considerate le ingenti somme di denaro incamerate e i sofisticati meccanismi per frodare innumerevoli investitori"), - il Tribunale del riesame si è conformato all'orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (Sez. VI, n. 8211 dell'11.2.2016, Rv 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18.12.2015, Rv 266485 in motivaz.; Sez. VI, n. 2996 del 30.7.1992, Rv 191656), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio- ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati;
ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricadute (Sez. 2, n. 44946 del 13.9.2016, Rv 267965; Sez. 2, n. 26093 del 31.3.2016, Rv 267264). Va altresì aggiunto che, oltre al pericolo di recidiva, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente anche il pericolo di inquinamento probatorio, facendo riferimento pure all'indagato. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, infatti, è evidente che, laddove ha rimarcato che "non va trascurata la circostanza che i sodali hanno dimostrato negli anni una particolare abilità nell'utilizzo di schemi societari e di prestanomi, quanto basta per ritenere più che 4 fondato il rischio di inquinamento ravvisato dal giudice della cautela", il Tribunale del riesame ha fatto riferimento anche al ricorrente.
1.3 Alla luce di quanto precede, essendo le doglianze del ricorrente manifestamente infondate e aspecifiche, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 giugno 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppina Anna Rosaria Pacilli Giacomo Fumu Пиши inse 2. R. DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 3 AGO. 2017 IL CANCELLIERE CA S Claudia Pianelli S E A T Z O A Z N E I R IO O C 5