Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2007, n. 38260
CASS
Sentenza 14 giugno 2007

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La speciale circostanza attenuante prevista dall'art. 4, D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. con modd. dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, va riconosciuta anche relativamente ai delitti cui non si riferiscono direttamente le condotte collaborative, purchè tali delitti siano stati ispirati da un unico disegno terroristico od eversivo nell'ambito di un gruppo organizzato di cui l'imputato abbia fatto parte, e sempre che la dissociazione si riferisca a tutto il contesto criminale, e la collaborazione si estrinsechi nella comunicazione di tutte le conoscenze sulle realtà materiali e soggettive del gruppo criminale di riferimento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto applicabile l'attenuante anche con riferimento ad un reato di attentato definitivamente consumato al momento della collaborazione).

Ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico commessi successivamente al 31 dicembre 1982 è applicabile l'attenuante speciale prevista dall'art. 4 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. con modd. dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che tale norma sia stata implicitamente abrogata dalla legge 29 maggio 1982 n. 304).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2007, n. 38260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38260
    Data del deposito : 14 giugno 2007

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