Sentenza 14 giugno 2007
Massime • 2
La speciale circostanza attenuante prevista dall'art. 4, D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. con modd. dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15, per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, va riconosciuta anche relativamente ai delitti cui non si riferiscono direttamente le condotte collaborative, purchè tali delitti siano stati ispirati da un unico disegno terroristico od eversivo nell'ambito di un gruppo organizzato di cui l'imputato abbia fatto parte, e sempre che la dissociazione si riferisca a tutto il contesto criminale, e la collaborazione si estrinsechi nella comunicazione di tutte le conoscenze sulle realtà materiali e soggettive del gruppo criminale di riferimento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto applicabile l'attenuante anche con riferimento ad un reato di attentato definitivamente consumato al momento della collaborazione).
Ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico commessi successivamente al 31 dicembre 1982 è applicabile l'attenuante speciale prevista dall'art. 4 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. con modd. dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che tale norma sia stata implicitamente abrogata dalla legge 29 maggio 1982 n. 304).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2007, n. 38260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38260 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 14/06/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 935
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 44853/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA CI, n. a Grosseto il 25.10.1963;
avverso la sentenza in data 5 luglio 2006 della Corte di Assise di Appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Conti Giovanni;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi per le costituite parti civili gli avvocati Bachetti MA, Ascari Odoardo e Magnisi Guido, che hanno concluso per il rigetto del ricorso;
Udita per la ricorrente l'avv. Volo Grazia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 15 marzo 2005, il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, condannava CI BA, in concorso delle attenuanti generiche e della diminuente del rito, alla pena di anni 16 di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in ordine ai seguenti reati, unificati dalla continuazione:
A) delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., art. 280 c.p., commi 1 e 4, perché, agendo in concorso con CE DI EM, MO TO, OC AR, AS MA e FA ZZ AN e con altre persone, tra le quali GA IO deceduto il 2 febbraio 2003 ed altre allo stato non identificate, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentava alla vita di AG MA, professore di diritto del lavoro presso l'Università di Modena, già consulente in materia di diritto del lavoro del Comune di Milano nell'elaborazione del "Patto per il Lavoro" di Milano, Consigliere del Ministro del lavoro per la riforma del Mercato del lavoro ed esperto in materia di diritto del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro del Lavoro, sparando contro di lui sei colpi di pistola da distanza ravvicinata;
fatto aggravato per essere dallo stesso derivata la morte di AG MA. Delitto rivendicato il 20 marzo 2002 da appartenenti alla banda armata denominata "Brigate Rosse per la costruzione del Partito comunista combattente".
Condotta consistita da parte di tutti gli indagati nella partecipazione alla progettazione ed organizzazione dell'attentato, nella scelta della persona da uccidere, nello svolgimento delle ricerche sulle attività intellettuali e nella raccolta d'informazioni sulle attività personali della stessa, nel pedinamento e nell'osservazione della vittima presso la sua abitazione, nei luoghi di lavoro e di transito e negli altri luoghi dalla stessa frequentati, nella scelta dei complici e delle modalità dell'attentato, nel reperimento dei mezzi da impiegare, e da parte di CE, GA, MO e LL, anche nella partecipazione alla realizzazione dell'attentato con la presenza in Bologna nel giorno e nelle ore dello stesso, lo svolgimento di attività di pedinamento e osservazione attraverso le quali alcuni correi, collocati nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna e lungo il tragitto che dalla stessa conduceva alla casa della vittima, avvisarono del suo arrivo con apparecchi radio o telefonici i correi, che attesero la vittima nei pressi della sua abitazione, dei quali tre si avvicinarono armati alla vittima e uno di questi gli sparò, ed altri furono presenti nel luogo e nel momento dell'attentato con funzioni di protezione dei detti tre, pronti ad intervenire in caso necessità, in particolare condotta consistita, tra l'altro ed oltre a quanto sopra detto:
da parte di CE, nell'individuare il professor AG come possibile vittima dell'attentato, nel raccogliere le informazioni sulla sua attività professionale e nel redigere le parti del documento di rivendicazione dell'attentato, preparato prima della realizzazione dello stesso, contenenti la descrizione della persona colpita, nel raccogliere e coordinare le informazioni sulla preparazione dell'attentato, e nell'esaminare le conseguenze politiche dello stesso, nel partecipare ai pedinamenti ed all'osservazione della vittima nel periodo precedente l'attentato;
da parte di LL, nell'effettuare numerosi pedinamenti ed osservazioni della vittima sia in Bologna sia in Modena nei mesi e nei giorni precedenti l'attentato e nel redigere la bozza preparatoria di un rendiconto dell'attentato stesso;
da parte di MO, nell'effettuare numerosi pedinamenti ed osservazioni della vittima sia in Bologna che in Modena nei mesi e nei giorni precedenti l'attentato, nel raccogliere i risultati delle osservazioni e dei pedinamenti, elaborando le proposte operative del piano di esecuzione dell'attentato, provvedendo dopo l'attentato al recupero dei motoveicoli usati per lo stesso trasportandoli insieme ad altri complici da Bologna a Firenze;
da parte di OC, nel partecipare ad alcuni pedinamenti della vittima in Bologna nei mesi e nei giorni precedenti l'attentato;
da parte di AS, nella partecipazione ad attività di pedinamento e sopralluogo in Bologna e nell'ideare, preparare e realizzare l'invio per posta elettronica, il 20 marzo 2002, del documento di rivendicazione predisposto prima dell'attentato, a n. 533 destinatari;
da parte della FA, nel noleggio di un furgone utilizzato per le attività preparatorie dell'omicidio e nella partecipazione ad attività di pedinamento e sopralluogo in Modena.
B) delitto p. e p. dall'art. 110 c.p., L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 4, così come sostituiti dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497,
per avere, in concorso con GA IO, deceduto, e con altre persone allo stato non identificate, illegalmente detenuto e portato fuori della propria abitazione numerose pistole e relativo munizionamento, tra le quali una pistola automatica calibro 9x17, arma comune da sparo, e numerose munizioni per la stessa, marca Sellier & Bellot.
Delitto aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2, per essere stato commesso per eseguire il delitto sub A) e ai sensi della L. n. 15 del 1980, art. 1 per essere stato commesso per finalità di terrorismo.
A seguito di impugnazione della LL, la Corte di Assise di Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta all'imputata - con riferimento al solo reato di cui al capo B - l'attenuante di cui alla D.L. n. 625 del 1979, art. 4, convertito nella L. n. 15 del 1980, valutata, unitamente alle attenuanti generiche, prevalente sull'aggravante del nesso teleologico, ed esclusa l'aggravante di cui al citato D.L., art. 1, riduceva la pena inflitta ad anni quindici e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto.
La Corte di Assise di Appello, premesso che doveva ritenersi accertata la piena sincerità del contributo collaborativo offerto dall'imputata agli inquirenti, estrinsecatosi attraverso la comunicazione di tutte le proprie conoscenze in merito alla organizzazione criminale cui aveva appartenuto e alla individuazione dei componenti a lei noti, osservava che non per questo l'attenuante di cui al D.L. n. 625 del 1979, art. 4, da ritenere tuttora in vigore, poteva essere riconosciuta indiscriminatamente per tutti i delitti contestati all'appellante. Ciò che lo impediva era il tenore dell'art. 4: norma che, come rilevato anche dal G.u.p., ancora la concessione della speciale attenuante ivi prevista all'attivo ravvedimento o alla concreta collaborazione posti in essere dall'imputato con riferimento allo specifico reato che gli è stato attribuito, e non ad altri reati, anche se connessi.
Ora, mentre con riferimento alla imputazione relativa alle armi (capo B) la LL si era adoperata efficacemente per fare ritrovare agli inquirenti le armi della banda terroristica, avendo fornito decisive indicazioni circa i luoghi in cui le stesse erano nascoste, anche se al momento dell'intervento delle forze di polizia queste erano state rimosse, diversamente era da dirsi con riguardo alla imputazione di cui al capo A, dato che nel momento in cui la LL aveva iniziato la sua collaborazione il reato sì era ormai perfezionato e tutti gli imputati coinvolti nell'omicidio AG non solo erano stati individuati e arrestati ma erano stati per di più raggiunti da richiesta di rinvio a giudizio.
Doveva pertanto riconoscersi l'attenuante con riferimento al solo capo B e non con riferimento al capo A.
Ricorre per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, avv. Grazia Volo, la quale, con un unico motivo, deduce l'erroneo mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.L. n. 625 del 1979, art.4, conv. nella L. n. 15 del 1980.
La LL aveva ha offerto agli inquirenti una collaborazione piena con riferimento non solo all'omicidio AG ma anche all'omicidio D'ON, a reati associativi coinvolgenti altri imputati, relativi alla ricostituzione dell'attività sovversiva delle Brigate Rosse, nonché a reati-satellite, quali quelli sulle rapine di autofinanziamento.
La sentenza impugnata, sulla base di una lettura della norma tendente a isolare la stessa dal contesto ordinamentale in cui è inserita, ha dato una lettura riduttiva dell'apporto collaborativo offerto dalla LL, che, sin dalla fase antecedente alle udienze preliminari, aveva reso ampia confessione, rivelando anche fatti nuovi sui quali l'autorità giudiziaria non aveva fatto chiarezza.
L'assunto della Corte di assise di appello, secondo cui la concessione della speciale attenuante dell'art. 4 è condizionata all'attivo ravvedimento o alla concreta collaborazione posti in essere dall'imputato con riferimento allo specifico reato che gli è stato attribuito, e non ad altri reati, anche se connessi, si pone in contrasto con lo spirito della legge, improntata a un doppio binario, da un lato di inasprimento della normativa sostanziale a processuale nei confronti del fenomeno eversivo, dall'altro, di recupero di coloro che attraverso la revisione delle proprie scelte criminali contribuissero allo sviluppo delle indagini ovvero si adoperassero per il contenimento delle conseguenze dell'attività criminosa;
in un contesto in cui, come si ricava testualmente dalla relazione del sen. Morlino alla seduta pubblica del 10 gennaio 1980, era "il delitto associativo il dato principale che deve essere colpito". Così facendo, la Corte bolognese, diversamente da quanto ritenuto dai giudici che nelle altre sedi avevano trattato procedimenti nei quali la LL era coinvolta, ha illogicamente reciso le connessioni tra il delitto commesso dalle nuove Brigate Rosse a Bologna e il contesto associativo cui era riferibile l'ideazione del crimine, in contrasto radicale con la filosofia della legislazione sul "pentitismo" e con la complessa mediazione politica di cui la norma è frutto.
Il tutto, in contrasto con vari approdi giurisprudenziali di merito, in assenza di un chiaro indirizzo della giurisprudenza di legittimità sul punto e in presenza di un panorama dottrinale non uniforme.
L'art. 4 pone come condizione preliminare per il riconoscimento dell'attenuante quella della dissociazione del concorrente dagli altri correi. Tale condizione è stata riconosciuta dalla Corte di assise di appello come soddisfatta, dato il carattere assolutamente leale e completo della collaborazione prestata dalla LL agli organi inquirenti. Peraltro detta Corte assegna erroneamente alla LL una collaborazione "tardiva", esplicatasi solo in sede di udienza preliminare, non considerando che in realtà l'apporto collaborativo era iniziato già in sede di interrogatori davanti al pubblico ministero, sicché nel momento in cui la LL rendeva tali dichiarazioni, la posizione degli altri imputati non poteva dirsi affatto "sufficientemente cristallizzata". In ogni caso, la norma in questione non pone limiti processuali alla collaborazione, che ben può essere dunque prestata anche nella fase del giudizio, come riconosciuto dalla Corte di assise di Roma nella sentenza n. 71 del 31 ottobre 1986, imp. Fatone. in particolare, quanto alla prima delle condotte alternativamente richieste dall'art. 4, riguardante l'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori (c.d. "ravvedimento operoso" o "attivo"), la sentenza impugnata ne esclude la configurabilità nella specie, proprio in adesione all'errato criterio di rigore che circoscrive le conseguenze dell'attività delittuosa al cui contenimento si dirige la condotta del dissociato a quelle solo cui si riferisce la imputazione in relazione alla quale dovrebbe operare l'attenuante. Il tutto in contrasto non solo con l'orientamento interpretativo di autorevole dottrina ma anche con sentenze di giudici di merito (Trib. Padova, 26 luglio 1980, imp. Rigami;
Corte di assise Genova, 3 ottobre 1985, imp. Faranda), e in assenza di decisioni sul punto della Suprema Corte.
La Corte bolognese ha poi osservato che il delitto di banda armata o le rapine di autofinanziamento non potevano comunque considerarsi "conseguenze ulteriori" rispetto al delitto contestato, in quanto non rappresentavano lo sviluppo dell'omicidio AG. Ma pur non essendovi dubbio che la condotta operosa debba agire su un'attività delittuosa non ancora esaurita, questa non deve necessariamente rappresentare lo sviluppo naturalistico del reato contestato, essendo sufficiente accertare che la condotta operosa abbia concretamente contribuito all'elisione di essa, che, in quanto connessa, è dalla norma considerata una "conseguenza" del reato cui si riferisce l'imputazione. E nella specie non è dubbio che per il reato di attentato come per i reati di rapina sia configurabile l'aggravante del nesso teleologico quanto meno con riferimento al reato di associazione sovversiva ex art. 210 bis c.p. oggetto del procedimento davanti all'a.g. di Roma. Per di più il vincolo della connessione, a prescindere dalla configurabilità dell'aggravante del nesso teleologico in relazione al reato di cui all'art. 280 c.p., era ravvisabile anche con riferimento al reato di banda armata ex art.306 c.p., dato che questo presenta tra i suoi elementi costitutivi il fine di eseguirne un altro, rappresentato nella specie dal delitto di attentato, sicché sussiste tra i due reati il vincolo della connessione ex art. 12 c.p.p., comma 1, lett. c). Nel caso in esame, la condotta della LL ha esplicato efficacemente i propri effetti sia sul reato connesso di banda armata sia su quello connesso di associazione sovversiva, determinando la cessazione della loro permanenza.
Inoltre, la sicura esistenza del vincolo della connessione tra il reato di detenzione e porto di armi di cui al capo B e quello di attentato di cui al capo A doveva comportare il riconoscimento dell'attenuante anche con riferimento al reato di attentato. Quanto alla seconda condotta, riguardante l'aiuto concreto all'autorità di polizia e all'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e la cattura dei concorrenti (c.d. "collaborazione fattiva"), nella sentenza impugnata, oltre a ribadirsi la tesi della incomunicabilità dell'attenuante in questione ai reati connessi, si esprime l'avviso che per "individuazione" dei concorrenti debba intendersi il risultato della loro identificazione e per "cattura" quello di "arresto" ad opera delle forze di polizia o in esecuzione di un provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria, non rientrando in tale concetto la "condanna" dei concorrenti. Ma in tal modo si tradisce la ratio della norma, che, non essendo ristretta nel suo ambito di applicabilità alla sola fase delle indagini, non si proponeva solo un risultato minimale e ravvicinato nel tempo, per di più incerto quanto al definitivo risultato probatorio, ma anche e soprattutto quello dello smantellamento delle strutture eversive, come è fatto palese dall'espressione "prove decisive"; essendo del resto illogico escludere dal trattamento di favore chi abbia offerto un materiale probatorio decisivo per sorreggere l'affermazione di responsabilità penale dei correi (in tal senso, Corte di Assise di Roma, imp. Fatone, cit.).
Nella specie la collaborazione della LL aveva permesso sia la cattura di altri concorrenti in reati connessi sia la individuazione di altri soggetti poi giudicati dalla Corte di assise di Roma a seguito di dibattimento. Inoltre, nel procedimento davanti all'a.g. di Bologna, la LL aveva offerto prove decisive per l'accertamento della responsabilità penale di MA AS. DIRITTO
Il ricorso appare fondato.
1. Va preliminarmente affrontata la questione della perdurante vigenza della norma di cui al D.L. n. 625 del 1979, art. 4, conv. nella L. n. 15 del 1980, che ha natura pregiudiziale, tenuto conto anche della requisitoria del Procuratore generale di udienza, che ne ha sostenuto l'abrogazione, richiamandosi a una sentenza di questa Corte.
In effetti, con sentenza della Sezione Prima, emessa alla udienza del 10 maggio 1993, ric. Algranati, è stato affermato che la L. 29 maggio 1982, n. 304, regolando compiutamente ex novo la materia dei benefici da riconoscere a chi si dissociasse dalle organizzazioni terroristico-eversive e prestasse, in varie forme e misure, attività collaborativa con le autorità inquirenti, ha implicitamente abrogato, in virtù del principio di ordine generale stabilito dall'art. 15, ultima parte, delle preleggi, il D.L. n. 625 del 1979, art. 4, riguardante identica materia. La Corte ha anche rilevato che il principio anzidetto non è scalfito dal disposto di cui alla L. 18 febbraio 1987, n. 34, art. 8, comma 2, recante nuove misure a favore dei dissociati dal terrorismo, secondo cui le disposizioni di detta legge "non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o può usufruire dei benefici previsti dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1980, n. 15,
e dalla L. 29 maggio 1982, n. 304, artt. 2 e 3", giacché l'espressione "può usufruire" è da intendersi riferita soltanto a detta ultima legge.
Tali considerazioni non possono essere condivise.
Secondo l'art. 15 preleggi, richiamato nella detta sentenza, "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".
Non rinvenendosi nella specie una espressa dichiarazione abrogatrice ad opera di successive leggi, rimangono da prendere in esame le altre due evenienze menzionate dall'art. 15 preleggi.
Quanto a quella della "incompatibilità", va osservato che la L. n.304 del 1982, lungi dall'essere inconciliabile con la disciplina recata dal D.L. n. 625 del 1979, si muove nella stessa direzione di favorire la dissociazione dal fenomeno terroristico-eversivo. Resta dunque l'evenienza rappresentata dall'"occupazione della stessa materia", che indubbiamente si attaglia, proprio per quanto appena notato, al raffronto tra i due testi legislativi.
Sennonché, a tale riguardo, va in primo luogo considerato che quella del 1982, a differenza di quella del 1979, è, almeno per le disposizioni che introducono misure a favore dei terroristi "pentiti" o "dissociati" comparabili con quelle recate dal D.L. n. 625 del 1979, una legge a efficacia temporale limitata: in base all'art. 12,
tali misure sono applicabili "solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni termine successivamente prorogato di ulteriori centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge". Ne deriva che per tutti i reati commessi successivamente al 31 dicembre 1982 non vi è "sovrapposizione di materia", per la semplice ragione che, mentre il D.L. del 1979 non prevede alcun limite temporale di efficacia delle norme dallo stesso recate, la L. 1982 espunge i fenomeni criminosi post anno 1982 dal campo di operatività delle disposizioni di favore in essa contemplate. Già questa prima considerazione porta dunque a escludere un effetto abrogativo della D.L. n. 625 del 1979, art. 4 del ad opera della L. n. 304 del 1982. Ma a rafforzare questa conclusione sta il disposto della L. 1982, art. 3, u.c., che stabilisce che quando ricorrono i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti per il caso di collaborazione, in tale articolo previste, "non si applicano il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, artt. 1 e 4"; disposizione che, come puntualmente rilevato dai giudici di appello, è evidentemente incompatibile con un fenomeno, sia pure implicito, di abrogazione della precedente normativa.
Analoga previsione di coordinamento con le precedenti leggi è contenuta nella successiva L. 18 febbraio 1987, n. 34, art. 8, comma 2 (che, regolando solo il fenomeno della "dissociazione", non potrebbe comunque porre un problema di abrogazione implicita, per sovrapposizione di materia, del D.L. n. 625 del 1979, art. 4), anch'essa con efficacia temporanea limitata (applicandosi ai delitti commessi, o la cui permanenza è cessata, entro il 31 dicembre 1983);
e che non sì vede perché, menzionando insieme i due precedenti provvedimenti legislativi del 1979 e del 1982, con l'espressione "può usufruire" si dovrebbe riferire solo all'ultimo di questi, come invece ritenuto dalla sentenza sopra menzionata.
2. Resta da esaminare la questione dell'applicabilità, nel caso di specie, della circostanza attenuante di cui al D.L. n. 625 del 1979 , art. 4, alla fattispecie delittuosa di cui al capo A (Attentato per finalità terroristiche o di eversione).
L'attenuante è stata riconosciuta dai giudici di appello con riguardo al solo reato di cui al capo B, certamente connesso con quello di cui al capo A, come del resto si ricava formalmente dalla contestazione, a tenore della quale il delitto di detenzione e porto di armi è stato ritenuto essere aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2, per essere stato commesso per eseguire il delitto di attentato (realizzato appunto con l'uso di alcune di dette armi, come si afferma nella sentenza impugnata), e quindi intimamente compenetrato in questo.
Ma, come si è detto, la Corte di merito, pur dando atto del pieno contributo collaborativo offerto dall'imputata agli inquirenti, ha escluso la possibilità di riconoscere l'attenuante anche con riferimento al reato di attentato sub A sulla base della considerazione che dal tenore dell'art. 4 si ricaverebbe che tale attenuante implica un attivo ravvedimento o una concreta collaborazione posti in essere dall'imputato con riferimento allo specifico reato che gli è stato attribuito, e non ad altri reati, anche se connessi.
3. Nel caso in esame, ha osservato la Corte bolognese, nel momento in cui la LL aveva iniziato la sua collaborazione, il reato di cui al capo A si era ormai perfezionato e tutti gli imputati coinvolti nell'omicidio AG non solo erano stati individuati e arrestati ma erano stati per di più raggiunti da richiesta di rinvio a giudizio.
3.1. Più specificamente, con riferimento alla prima condotta presa in considerazione dall'art. 4, quella definibile come "ravvedimento operoso", nella sentenza impugnata si osserva che l'apporto fornito dalla LL non è stato idoneo ad evitare che l'attentato fosse portato a conseguenze ulteriori, proprio perché si era già consumato, concludendosi con la uccisione di MA AG. Non si potevano poi prendere in considerazione gli effetti derivanti dalle dichiarazioni dell'imputata con riguardo al reato di banda armata, a quello di attentato conclusosi con l'omicidio di D'ON MA, nonché alle connesse rapine di autofinanziamento e di detenzione e porto di armi, reati tutti giudicati separatamente, sia perché si trattava di distinti fatti criminosi non ragguagliabili a "conseguenze ulteriori" del reato, sia perché, anche ammettendo che rientrassero in tale nozione i reati connessi, gli episodi criminosi richiamati avrebbero dovuto essere successivi a quello dell'omicidio AG, mentre si trattava pacificamente di fatti anteriori, e quindi in ogni caso non considerabili come conseguenze ulteriori di detto omicidio.
3.2. Quanto alla fattispecie della "fattiva collaborazione", i giudici di appello osservano che i dati indicati dalla difesa a riprova di tale presupposto (le dichiarazioni della LL avevano permesso la cattura di RI, LI e FU per il delitto di banda armata, e avevano contribuito a fornire rilevanti elementi di prova per la condanna di OC e Di NN per il delitto di banda armata, della CE e di MO per l'omicidio D'ON, di Di NN per reati in materia di esplosivi), riguardavano non il reato di attentato addebitato all'imputata, ma altri diversi reati, non importando che questi fossero stati realizzati dalla medesima banda armata per la medesima finalità terroristica o eversiva.
Non valeva inoltre l'apporto dato dalla LL al fine della identificazione del AS quale "collettore delle telefonate" che seguirono all'omicidio AG. Le dichiarazioni dell'imputata non erano servite per la individuazione o la cattura del AS, che era stata già da tempo individuato, arrestato e del quale era stato già chiesto il rinvio a giudizio;
essa aveva solo dato un contributo per la condanna di tale imputato, peraltro neppure "decisivo" ma soltanto rilevante.
Pertanto non era integrata, secondo la esegesi della norma privilegiata dalla Corte di appello, neppure la seconda ipotesi considerata dall'art. 4.
4. Anche se è doveroso dare atto del pregio degli argomenti esposti dai giudici di appello, che pur riconoscono che quella indicata "non è l'unica interpretazione possibile", questa Corte ritiene che sia da privilegiare una interpretazione secondo cui la disposizione in esame possa rivolgersi, in senso attenuativo della responsabilità penale, ad ogni reato ispirato da finalità di terrorismo o di eversione, commesso dall'imputato che si dissocia da un gruppo organizzato e collabora pienamente con l'autorità giudiziaria, realizzato in esecuzione di un disegno criminale unitario, e quindi in uno speciale rapporto di connessione con quelli per i quali il "ravvedimento operoso" o la "collaborazione fattiva" sia stata accertata.
Sul punto, mentre la dottrina e la giurisprudenza di merito hanno dato risposte non univoche, non si registrano orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Occorre per il vero precisare che la Corte di Cassazione, con riguardo ad altra fattispecie di attenuazione del reato collegata alla dissociazione dal crimine, quella di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, in tema di associazione mafiosa, ha avuto occasione di affermare che ai fini della configurabilità dell'attenuante il giudice deve prendere in considerazione esclusivamente l'apporto dato dall'imputato "nel singolo procedimento in ordine ai reati per i quali si procede, poiché è solo in relazione ad essi che può valutare la decisività e la concretezza dell'apporto fornito dal collaborante", restando "fuori, perciò, da tale esame l'apporto dato per vicende delittuose attinenti ad altri procedimenti" (così Sez. 5, 4 dicembre 1996, Feminò; e, nello stesso ordine di idee, Sez. 2, 23 gennaio 1997, Settineri;
Id., 22 marzo 2004, Mazzagatti). Tuttavia questa giurisprudenza non ha esaurito il tema della specifica questione di diritto di cui qui si discute (riconoscibilità dell'attenuante anche con riferimento ai reati connessi a quelli per i quali specificamente il ravvedimento sia stato "operoso" o la collaborazione "fattiva"), limitandosi a escludere il riconoscimento dell'attenuante con riferimento a reati oggetto di distinte vicende processuali.
D'altro canto, in altra simile fattispecie collaborativa, quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 7, è stato affermato che, a differenza dall'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, che attiene alla struttura del fatto commesso e alle sue immediate conseguenze, l'attenuante in questione non è necessariamente ancorata al reato già commesso e alle sue immediate conseguenze ma si proietta sull'attività delittuosa ulteriore e sulla futura commissione di delitti (da ultimo, Cass., sez. 4, 15 marzo 2001, Porru, che si collega all'identico principio di diritto espresso da Cass., sez. 6, 30 marzo 1994, Bozzi). E nella visione di una forza "espansiva" della collaborazione, con riferimento a tutti i reati in esecuzione, tra loro "finalisticamente collegati", si è espressa anche la giurisprudenza in tema di collaborazione ex art. 58 ter ord. pen., strutturalmente simile alla fattispecie di cui all'art. 4 qui in esame (v. tra le altre Cass., sez. 1, 6 maggio 1997, Battisti;
Id., 28 ottobre 1996, Liberti).
5. Il D.L. n. 625 del 1979, art. 4, introduce una circostanza attenuante riferita ai "delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (tra i quali rientra senza ombra di dubbio la fattispecie di cui all'art. 280 c.p.) e riguarda il "concorrente" in uno di simili delitti.
La condotta considerata consiste alternativamente nel fatto "del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori" o nel fatto del concorrente che "aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti".
La due condotte sono separate dalla locuzione disgiuntiva "ovvero", sicché deve ritenersi che basti la realizzazione dell'una o dell'altra di esse perché l'attenuante possa essere riconosciuta. Entrambe le condotte si fondano su una "dissociazione" presupposto che è alla base della ispirazione complessiva dell'art.
4 - vale a dire una rottura con l'ambiente criminale, che implica un definitivo abbandono delle finalità terroristiche o eversive in precedenza perseguite (come sarà poi normativamente definito dalla L. n. 34 del 1987, art. 1). Ciò è da affermare anche per la seconda fattispecie,
non potendosi condividere la isolata dottrina secondo cui, sulla base di labili e controvertibili dati sintattici, dovrebbe ritenersi che la locuzione "dissociandosi dagli altri" sia legata esclusivamente alla prima condotta.
6. La prima condotta, come detto, sì concreta nell'adoperarsi "per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori".
Non vi è dubbio che l'"adoperarsi" debba essere potenzialmente idoneo al raggiungimento di un risultato concreto, perché diversamente si attribuirebbero effetti attenuativi della responsabilità penale a contributi meramente assertivi o a stati soggettivi.
Ciò che appare di decisiva importanza ai fini della risoluzione della questione è però il significato della locuzione "attività delittuosa", che secondo la Corte di merito deve essere specificamente quella per la quale l'apporto collaborativo produce gli effetti richiesti.
Ma, contrariamente a quanto si osserva nella sentenza impugnata, che richiama il generale canone ermeneutico dettato dall'art. 12 preleggi, comma 1, tale interpretazione non può ritenersi imposta dalla lettera della norma. È infatti ammissibile, proprio sulla base del senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" nonché, va aggiunto, della "intenzione del legislatore", una via esegetica che colleghi l'"attività delittuosa" su cui incide l'apporto del dissociato a tutte le realtà criminali prodotte da un gruppo organizzato che abbia finalità terroristiche o eversive, fermo restando che a tali attività il dissociato deve avere partecipato quale "concorrente", come richiesto dall'art.
4. Stando alla interpretazione restrittiva della Corte di merito non si darebbe infatti ragione del perché la norma usi il termine "attività delittuosa" e non il termine "delitto" (o "reato"). Invece, appare ragionevole ritenere che il termine usato dal legislatore, collegandosi all'espressione iniziale della norma "delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", implichi una valutazione della incidenza dell'apporto collaborativo con riferimento al complesso delle iniziative criminali prodotte da un gruppo organizzato di matrice terroristica o eversiva dal quale l'imputato mostra concretamente di allontanarsi definitivamente.
È vero che, come rilevato dalla Corte bolognese, una stabile struttura associativa non è necessariamente evocata dalla norma, che sì riferisce genericamente ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ma una simile realtà è la caratteristica costante di tale genere di reati, e, come si dirà, è proprio quella che ha ispirato il provvedimento legislativo in esame;
ed essa, comunque, ove come di norma esistente, permea e caratterizza tutte le singole azioni delittuose poste dal gruppo criminale, come appunto nella specie verificatosi. Va poi precisato che, contrariamente a quanto affermato dai giudici bolognesi, non possono trarsi decisivi argomenti contrari rispetto a tale ipotesi interpretativa dalla analoga previsione della successiva L. n. 304 del 1982, art. 2, che ha dato esplicita rilevanza alla condotta atta a "impedire la commissione di reati connessi", giacché la stessa disposizione si riferisce subito prima all'attività di elisione o attenuazione delle "conseguenze dannose o pericolose del reato", avvalorando anzi una ricostruzione della intentio legis quale sviluppo chiarificatore di quanto già in precedenza espresso proprio dalla D.L. n. 625 del 1979, art. 4, che, come detto, usa invece la locuzione "attività delittuosa", suscettibile di essere intesa nel senso ampio qui privilegiato.
7. Una simile conclusione è rafforzata dall'analisi dell'altra condotta (c.d. "fattiva collaborazione") considerata dall'art.
4. Questa seconda fattispecie implica un aiuto concreto per la "raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti". Stando alla tesi privilegiata dalla Corte di assise di appello si dovrebbe concludere che la fattiva collaborazione che conduca alla individuazione o alla cattura dei concorrenti in un determinato reato non comporti alcun aspetto di attenuazione della pena con riferimento agli altri reati per i quali questo o quel concorrente sia stato già individuato sulla base delle pregresse indagini.
Tuttavia va notato che il termine "concorrenti" non è legato ad alcuno specifico reato, apparendo così suscettibile di riferirsi, anche in questo caso, al complesso dei delitti terroristici o eversivi commessi dal gruppo cui appartiene chi collabora, e cioè a quelli evocati dalla proposizione di esordio dell'art. 4. 8. Ritiene peraltro la Corte che la soluzione della questione non possa prescindere da una considerazione della ispirazione complessiva sottesa al D.L. n. 625 del 1979, quale oggettivamente ricavabile dal complesso delle norme in esso contenute nonché dai lavori preparatori.
Come puntualmente osservato dalla ricorrente, può dirsi indiscutibile che il provvedimento legislativo in questione abbia perseguito due finalità: quella dell'inasprimento della risposta penale all'attività terroristica;
quella di un trattamento di favore per le persone implicate in delitti di terrorismo che pongano in essere comportamenti sicuramente indicativi dell'abbandono delle proprie scelte criminali in tale contesto.
Con riferimento al versante per così dire "premiale", che qui interessa, l'attenzione del legislatore è stata posta essenzialmente sulla esigenza di favorire la "dissociazione" (v. la Relazione al disegno di legge di conversione del D.L.), rispetto "a vicende in cui il delitto associativo è il dato principale che deve essere colpito" (così l'intervento del Ministro Morlino nella seduta pubblica del Senato del 10 gennaio 1980; cui fece seguito, con simile concetto, quello reso nella seduta pubblica della Camera del 28 gennaio 1980). Se quindi è il fenomeno associativo quello preso di mira dal provvedimento in esame, appare ragionevole ritenere che con l'art. 4 si sia inteso dare ampio favore, in termini di attenuazione della responsabilità penale, a forme di dissociazione che producano effetti di disgregazione della organizzazione terroristica cui apparteneva il soggetto collaborante.
9. Ciò posto, occorre partire dalla considerazione che alla ricorrente è stata riconosciuta una condotta di totale dissociazione dal contesto terroristico-eversivo di cui aveva fatto parte. Stando alla valutazione della Corte di assise di appello, infatti, la LL ha offerto con sincerità agli inquirenti un pieno contributo collaborativo attraverso la comunicazione di tutte le proprie conoscenze in merito alla organizzazione criminale in cui aveva militato e alla individuazione dei componenti a lei noti.
9.1. Alla dissociazione si è innanzi tutto accompagnata, secondo la stessa sentenza impugnata, una condotta di "ravvedimento operoso" con riferimento alle indicazioni offerte dall'imputata circa il luogo in cui erano state custodite le armi della banda.
Ciò è valso a farle riconoscere l'attenuante di cui all'art. 4 con riferimento al delitto sub B;
ma, secondo i principi sopra affermati, trattandosi di reato strettamente connesso a quello di attentato sub A, nei termini già precisati, analoga conclusione avrebbe dovuto trarsi anche con riferimento a quest'altro reato.
È certamente vero che il reato di attentato si era definitivamente consumato e che per esso non vi fossero "conseguenze ulteriori" suscettibili di essere evitate dalla condotta collaborativa. Ma, come osservato, l'incidenza della condotta collaborativa va vista con riferimento non solo ad ogni specifico reato commesso dalla persona che si dissocia dall'ambiente criminale ma anche al complesso dell'attività delittuosa cui la stessa abbia preso parte in un contesto associativo terroristico o eversivo. Ciò a condizione che tra i reati presi in considerazione sussista connessione in forza di un unico disegno terroristico o eversivo da parte di un gruppo organizzato, che la "dissociazione" si riferisca a tutto tale contesto criminale, e la collaborazione si estrinsechi nella comunicazione di tutte le conoscenze sulle realtà materiali e soggettive del gruppo criminale di riferimento.
9.2. inoltre l'imputata, secondo quanto sembra ricavarsi dalla sentenza impugnata, avrebbe realizzato anche una "fattiva collaborazione" offrendo un contributo rilevante per la cattura di NO RI, AN LI e UI FU in ordine al delitto di banda armata concernente lo stesso gruppo terroristico-eversivo cui la LL aveva aderito.
Sul punto i giudici di appello non hanno approfondito l'indagine sui presupposti di fatto idonei a integrare la fattispecie di "fattiva collaborazione", avendo essi ritenuta preclusiva comunque la considerazione per cui tale collaborazione non riguardava il reato di attentato attribuito nel presente processo alla imputata, ma "altri reati, pur se commessi dalla stessa banda per la medesima finalità terroristica o eversiva".
9.3. Su entrambi gli aspetti considerati nei precedenti numeri 9.1. e 9.2. la sentenza deve essere quindi annullata.
10. Appare invece infondata la doglianza relativa alla mancata valorizzazione delle dichiarazioni della LL con riferimento alle prove offerte a carico del AS, per l'assorbente considerazione che nella sentenza impugnata si fornisce adeguata e logica motivazione circa le ragioni per cui il contributo offerto al riguardo dall'imputata non poteva ritenersi "decisivo", essendo stato il AS già raggiunto da concreti elementi di responsabilità su cui, oltre al provvedimento di cattura, si era già fondata la richiesta di rinvio a giudizio.
11. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto relativo alla configurabilità della circostanza attenuante di cui al D.L. n.625 del 1979, art. 4, conv. in L. n. 15 del 1980, per il reato di cui al capo A, con riferimento a entrambe le condotte di "ravvedimento operoso" e di "fattiva collaborazione" sopra evidenziate (numeri 9.1. e 9.2.), con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Bologna che riesaminerà tale punto in applicazione del seguente principio di diritto:
"La speciale circostanza attenuante di cui al D.L. n. 625 del 1979, art. 4, conv. in L. n. 15 del 1980, relativa ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, riguardante il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, va riconosciuta anche relativamente a delitti cui non si riferiscono direttamente le condotte collaborative, purché tali delitti, in cui l'imputato abbia concorso, siano stati ispirati da un unico disegno terroristico o eversivo nell'ambito di un gruppo organizzato di cui l'imputato abbia fatto parte, e sempre che la dissociazione si riferisca a tutto tale contesto criminale, e la collaborazione si estrinsechi nella comunicazione di tutte le conoscenze sulle realtà materiali e soggettive del gruppo criminale di riferimento".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata sul punto relativo alla configurabilità della circostanza attenuante di cui al D.L. n. 625 del 1979, art. 4, conv. in L. n. 15 del 1980, per il reato di cui al capo A e rinvia per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2007