Sentenza 7 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2001, n. 3321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3321 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE0332 1 /0 1 SEZIONE SECUNDI The Ji VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19249/98Dott. Mario SPADONE Presidente Cron.6871 | Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Rel. Consigliere Rep. 1993 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. LO CIOFFI Consigliere Ud.25/10/00 - Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L3000 sul ricorso proposto da: il IL RE AS LD, elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 117, presso lo studio dell'avvocato ROSSI CANCELLERIA LIVIO, che la difende unitamente all'avvocato VARANO GUIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente 00678384
contro
GN EL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato CRIMI G, difeso dall'avvocato TALAMONE ALBERTO, giusta delega in atti;
controricorrente 2000 nonchè contro 1720 ! -1- ij PRADERIO CARLO;
intimato | avverso la sentenza n. 1505/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 29/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'Avvocato Livio ROSSI, difensore del ricorrente : che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Alberto TALAMONE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. 9 i -2- Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 13 marzo 1991 LD SC di- chiarò che con contratto preliminare del 21 maggio 1990 aveva promesso di comprare da NI ON, procuratore speciale di LO RA, il quale aveva promesso di vendere, una porzione di terreno edificabile sito in Arsago Seprio esteso circa 1000 mq. per il convenuto prezzo di £. 90.000.000, di cui £. 45.000.000 consegnate a titolo di caparra;
aggiunse che il terreno in questione insisteva dal lato orientale su un fondo asservito a zo- na di rispetto di una nuova strada prevista dal piano regolatore generale e tale asservimento, che le impediva realizzare la costruzione progettata, non le era stato reso noto dal promittente;
pertanto, col predetto atto, con- venne in giudizio, davanti al Tribunale di Busto Arsizio, il ON ed il RA per sentirli dichiarare inadempienti al contratto preliminare e con- dannare alla restituzione del doppio della caparra oltre al rimborso delle spe- se da lei pagate all'arch. Mosca. Nel costituirsi in giudizio il ON contestò la domanda e ne chie- se il rigetto;
eccepì che l'esistenza della zona di rispetto e l'asservimento ad essa di una parte del terreno promesso in vendita erano ben noti alla Casa- schi al momento della stipula del preliminare;
aggiunse che il terreno offerto non si differenziava da quello promesso in vendita ed era anzi superiore di ben 36 mq., dei quali non pretendeva il corrispettivo;
dichiarò che non esi- steva, pertanto, un inadempimento da parte sua tale da giustificare la risolu- zione del preliminare o il recesso della promissaria. Calfapictra est.карт 19249/98 1 Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 10 marzo 1995, accolse la domanda, dichiarò il ON ed il RA inadempienti alle obbligazioni assunte nei confronti della Casa- schi e li condannò in solido a pagarle la somma di £. 90.000.000, oltre alle spese. A seguito dell'appello proposto dal ON e dal RA e di quello incidentale formulato dalla SC, il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Milano, la quale, a con- clusione del giudizio di secondo grado, con sentenza in data 29 maggio 1998, accolse l'appello principale, rigettò la domanda della SC e re- golò le spese di entrambi i giudizi. Contro la sentenza LD SC ha proposto ricorso per cassazione e formulato due motivi d'impugnazione, poi illustrati con memoria. NI ON ha depositato controricorso. LO RA non si è costituito. Motivi della decisione.
1. Col primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 1385 comma 2, 1453 e 1455 c.c., nonché insufficienza di motivazione su un punto decisivo della controversia. Afferma che la Corte d'appello ha errato nel ritenere inapplicabile la norma sul recesso dal contratto e la pretesa al doppio della caparra, non avendo considerato che il terreno che il ON avrebbe potuto venderle aveva caratteristiche qualitative e quantitative di- Calfapietra estklyn, 19249/98 2 verse, per fatto a lui imputabile, da quelle promesse;
se è vero che l'esistenza di oneri non dichiarati in contratto legittima la risoluzione del preliminare ex art. 1489 c.c., non si vede perché la Corte non abbia ravvisato un inadempimento grave a carico del promittente venditore.
2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene che la Corte d'appello non ha considerato che la consulenza tecnica d'ufficio aveva posto in evidenza un aumento della fascia di rispetto e quindi il vincolo gravante sul fondo, non ha considerato gli altri vincoli che, insieme a quello della fa- scia di rispetto, le impedivano in concreto di edificare sul terreno, e non ha considerato la mancata contestazione da parte dei convenuti della dedotta sua impossibilità a realizzare la costruzione progettata. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati a causa della loro evidente connessione. Le doglianze in essi contenute non possono essere condivise. Come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte d'appello ha accer- tato, sulla scorta della consulenza tecnica d'ufficio disposta in primo grado, che l'aumento della fascia di rispetto dettata dal piano regolatore in conse- guenza dello slittamento verso est del confine del terreno oggetto dell'affare era del tutto ininfluente sull'assetto degli interessi divisato dai contraenti, dato che tale aumento dell'area non copribile da costruzioni non intaccava l'indice volumetrico del terreno stesso, come puntualmente dimostrato con indicazioni di cifre e calcoli a pag. 10 della sentenza. Calfapietra est.V.life 19249/98 3 A conclusione di tale dimostrazione la Corte ha concluso affermando che non solo il terreno concretamente offerto in vendita non era un bene di- verso da quello promesso col preliminare, avendo una volumetria ed una su- perficie edificabili non inferiori a quelle pattuite, e presentando così le stesse caratteristiche essenziali e sostanziali, ma che la differenza dovuta al lieve spostamento del confine verso oriente non integrava una inadempienza tale da giustificare il recesso unilaterale dal contratto da parte della promissaria compratrice;
la quale non solo non aveva dimostrato ma neppure dedotto che la maggiore area di rispetto le avrebbe impedito di realizzare uno speci- fico progetto di costruzione, in vista del quale aveva stipulato il preliminare. Come appare evidente la Corte ha formulato un giudizio di merito, frutto di un accertamento di fatto rientrante nei suoi specifici poteri, sorretto da una motivazione sufficiente e logica, il quale, pertanto, non solo non me- rita le censure formulate dalla ricorrente, ma si sottrae al sindacato di legit- timità di questa Corte Suprema. Sulla base di tale corretto accertamento l'inapplicabilità della norma sul recesso unilaterale e sulla pretesa al doppio della caparra versata è il frutto di un puntuale controllo di adeguatezza del mezzo di autotutela alla sua funzione e d'una corretta interpretazione delle norme che, individuando nel recesso un rimedio contro l'inadempimento, regolano il caso di specie;
per cui i motivi di ricorso - che, per il resto, si risolvono nella mera prospet- tazione d'una tesi difensiva e nell'indiretta richiesta d'una diversa e più fa- Calfapietra est.V ypn 19249/98 4 vorevole valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità - van- no disattesi perché infondati. Il ricorso va, in conclusione, rigettato nella sua interezza con la con- danna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in £. 173000 oltre a £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione ci- vile, il 25 ottobre 2000. Il Presidente Shoukatu Il Consignere IL CANCELLITRE C1 Paolo Talapeo a z'c DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 MAR. 2001 Roma IL GANCELLIERE C1 790000 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 1097 129,14 presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 3.6.2011 delle Entrate di Roma 2i 4567 serie 4 al n. 31264 versate € 161.77 apposta in calce alla copia autentica 8057 12,00 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 151, II Calfapietra est. 19249/98 5