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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2024, n. 25043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25043 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DELLA TT PP nato a [...] il [...] ZI FA nato a [...] il [...] LI IT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che è stata formulata richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
per i ricorrenti IU EL PU e ST TA, l'Avv. Maurizio ME e per il ricorrente, OR RE, l'Avv. OM TE, anche in sostituzione dell'Avv. IM CC, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25043 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 03/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 27/04/2023, la Corte di appello di Catanzaro, per quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone in data 26/11/2019 che aveva dichiarato IU EL PU e ST TA responsabili del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e OR RE dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da infedeltà patrimoniale e li aveva condannati alle pene di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. In particolare, RE, quale amministratore unico di ES 2000 s.p.a. (poi divenuta La Ceramica di Crotone s.p.a., dichiarata fallita il 10/02/2010) dal settembre 2007 al dicembre 2008, EL PU, quale presidente del c.d.a. di ES 2000 fino al settembre 2008 e, al contempo, amministratore della nuova società ES ST ER s.r.I., TA, quale componente del c.d.a. di ES 2000 fino al settembre 2007, stipulavano il 28/09/2007 un contratto di affitto di ramo di azienda (stabilimento di ST) a favore di ES ST ER per un canone annuo di 300 mila euro con previsione della corresponsione del primo canone dopo un anno e dei successivi in due rate semestrali, dichiarate estinte mediante compensazioni di crediti di ES ST ER verso Siti B&T GR s.p.a., che a sua volta vantava un credito verso ES 2000; RE, inoltre, per un verso, compiva atti di disposizione (vendite di prodotto finito) da ES 2000 a RE OR s.r.l. in evidente conflitto d'interessi, cagionando alla fallita un danno patrimoniale pari a circa 140 mila euro e un più grave dissesto, mentre, per altro verso, distruggeva in parte i libri e le scritture contabili e teneva la contabilità in modo da rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro hanno proposto ricorso per cassazione IU EL PU e ST TA, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Maurizio ME, articolando nove motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione. In ordine all'imputazione di bancarotta per distrazione relativa al contratto di affitto di uno dei due rami di azienda della fallita, fino alla risoluzione del contratto da parte della società affittuaria, tutti i canoni di affitto previsti contrattualmente erano stati integralmente corrisposti alle scadenze, saldati attraverso compensazione con il maggior credito di cui ES ST ER, successivamente alla stipula del contratto, era divenuta in parte autonomamente 2 titolare e in altra parte si era resa cessionaria in data 25/09/2009 da Siti B&T GR s.p.a, società del gruppo RI - TA amministrata da quest'ultimo. Dai documenti, risulta la sussistenza del creduto ceduto, la legittimità della cessione, l'effettività e la correttezza delle compensazioni operate con il debito formatosi con il pagamento dei canoni dovuti per l'affitto del ramo d'azienda e, in definitiva, l'integrale soddisfacimento da parte di ES ST ER s.r.l. delle obbligazioni nascenti dal contratto relativo allo stabilimento di ST, tanto che il Tribunale fallimentare ha ammesso al passivo del fallimento di La Ceramica di Crotone s.p.a. (già ES 2000 s.p.a.) il residuo credito vantato da ES Impianti ER s.r.l. al netto delle indicate compensazioni, laddove né l'accusa, né le sentenze di merito hanno messo in discussione la congruità del canone annuo di 300 mila euro convenuto per l'affitto del ramo d'azienda di ST. Nell'imputazione la contestata distrazione fallimentare connessa all'affitto del ramo d'azienda di ST sarebbe consistita non nell'inadeguatezza del corrispettivo pattuito, ma nella sua estinzione con mezzi di pagamento anomali, ossia con le compensazioni, che tuttavia sono un modo di estinzione dell'obbligazione previsto dal codice civile, che non può integrare una distrazione. La sentenza impugnata incorre in un travisamento del fatto, facendo riferimento a una scissione societaria "invertita", in quanto l'uso e la gestione temporanei del complesso aziendale sono stati concessi a fronte di un corrispettivo economico adeguato, il che è ben diverso dalla dismissione e dal passaggio di proprietà implicati dalla scissione, né può esservi distrazione in presenza di un adeguato corrispettivo, mentre l'effettività dell'integrale corresponsione da parte dell'affittuaria ES Impianti ER s.r.l. attraverso le compensazioni è attestata anche dal tribunale fallimentare. La sentenza impugnata incorre poi in vari travisamenti della prova, lì dove fa riferimento a un gruppo riferibile a IK Service Finance s.p.a., non risultando alcuna perfetta coincidenza tra gli organi amministrativi delle varie società; quando definisce di nuova costituzione e con patrimonio di IK ES ST ER, in realtà costituita il 26/08/2007 con capitale versato da EL PU;
risulta inoltre documentato che il fallimento ES ST ER s.r.I., nel frattempo intervenuto pochi mesi dopo quello di ES 2000 s.p.a/La Ceramica di Crotone s.p.a., ha insinuato al passivo di quest'ultima il credito di più di tre milioni di euro derivante dal pagamento di passività risultanti al momento della sottoscrizione del contratto di affitto di azienda;
ulteriore travisamento della prova è rappresentato dall'affermazione dell'impugnata sentenza secondo cui il contratto di affitto di ramo d'azienda avrebbe avuto finalità di trattenere e 3 salvare lo stabilimento di ST, in quanto la Corte di appello omette di considerare che l'affittuaria ha in realtà risolto il contratto stesso il 07/04/2010. La sentenza impugnata non riesce a confutare il rilievo difensivo per cui la compensazione aveva ridotto l'esposizione debitoria della fallita, affermando illogicamente che essa era aumentata in considerazione della diminuzione della liquidità, laddove la compensazione ha determinato ad ogni effetto la reale ed effettiva corresponsione dei canoni di affitto, mentre più che la antieconomicità dell'operazione per Siti B&T GR s.p.a., la sentenza impugnata avrebbe dovuto apprezzare la sua effettiva vantaggiosità per la fallita. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 110 cod. pen., 216, 223 I. fall., 521 e 522 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata afferma che lo stabilimento di ST sarebbe stato mantenuto da IK Finance s.p.a. e così sottratto alle ragioni creditorie della fallita, così rappresentando il fatto in modo radicalmente diverso da quello descritto nell'imputazione, che faceva riferimento alla distrazione di liquidità conseguente all'asserito mancato pagamento dei canoni dell'affitto del ramo d'azienda, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna. 2.3. Il terzo motivo denuncia, con riguardo all'imputato EL PU, inosservanza della legge e vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata si limita a richiamare le condotte materiali del ricorrente, ignorando l'elemento psicologico, posto che la cessione del pacchetto azionario di ES 2000 s.p.a. e il contratto di affitto di ramo d'azienda non manifestano alcun carattere distrattivo, laddove la prima compensazione si è perfezionata solo il 30/09/2008, mentre il credito compensato si era in larga misura formato in epoca anteriore. Tutte le condotte pretesamente qualificanti la distrazione ritenuta costituiscono condotte indipendenti e autonomamente poste in essere dall'extraneus in mancanza della stessa necessità di qualsiasi accordo con l'intraneus. 2.4. Il quarto motivo denuncia, con riguardo all'imputato TA, inosservanza della legge e vizi di motivazione, posto che la sentenza impugnata si limita a richiamare condotte materiali e a rimarcare la pretesa antieconomicità dell'operazione per la cedente Siti B&T GR s.p.a. che offrirebbe il riscontro circa la finalità distrattiva del pagamento dei canoni per l'affitto del ramo d'azienda, laddove il canone dell'indicata società era documentato da fatture, in parte anteriori al contratto di affitto, mentre decisivo è il carattere favorevole dell'operazione per la fallita. 2.5. Il quinto motivo denuncia, con riguardo all'imputato EL PU, inosservanza della legge e vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, tanto più che, quale concorrente non qualificato nell'asserita 4 distrazione fallimentare, il dolo doveva essere valutato in relazione alla condotta legittima e posta in essere in modo autonomo e indipendente rispetto all'azione dell'amministratore della fallita. 2.6. Il sesto motivo denuncia, con riguardo all'imputato TA, inosservanza della legge e vizi di motivazione, in quanto il riferimento alle legittime condotte del ricorrente non è dimostrativo della coscienza e volontà di concorrere nella contestata distrazione, essendo del tutto indimostrato l'assunto per cui l'utilizzo del credito ceduto sia stato conosciuto e voluto dal ricorrente nella consapevolezza e al fine di agevolare e consentire la commissione del reato fallimentare. 2.7. Il settimo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 219, u.c., I. fall., erroneamente valutata in astratto e in chiave ipotetica dalla Corte di appello, rispetto alla valutazione in concreto richiesta dalla norma. 2.8. L'ottavo motivo denuncia, con riguardo all'imputato EL PU, inosservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 2.9. Il nono motivo denuncia, con riguardo all'imputato TA, inosservanza degli artt. 62-bis e 114 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al contributo concorsuale di minima importanza. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione OR RE, attraverso i difensori Avv.ti OM TE e IM CC, articolando nove motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 178, 180, 468, 493, 495, 586, 190 cod. proc. pen. in relazione all'eccepita illegittimità dell'ordinanza dibattimentale del 26/02/2019 (e degli atti consequenziali) con la quale il Tribunale di Crotone aveva erroneamente rigettato la richiesta difensiva di ammissione di prove testimoniali, laddove la Corte di appello, pur riconoscendo la tempestività e la ritualità di tale richiesta, ha ritenuto infondata l'eccezione reputando erroneamente necessaria l'esplicitazione delle ragioni della rilevanza delle prove testimoniali, non essendo prevista una sanatoria della nullità. 3.2. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione sulla questione dedotta con il primo motivo, non avendo la Corte di appello effettivamente argomentato sul tema della nullità della sentenza in relazione alla pregressa nullità dell'ordinanza di rigetto dell'ammissione delle prove. 5 3.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in quanto la lista testi esplicitava i temi di prova pertinenti e rilevanti ai fini del decidere, il che rende inapplicabile la giurisprudenza di legittimità citata dalla sentenza impugnata. 3.4. Il quarto motivo denuncia mancata assunzione di una prova decisiva con specifico riferimento alla testimonianza di RO ZO, che, essendo subentrato al ricorrente quale rappresentante legale della fallita, avrebbe potuto chiarire la situazione contabile e quella economico-contabile della fallita durante la fase della liquidazione, nonché chiarire le condizioni che indussero la società a revocare lo stato di liquidazione. 3.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in punto di nesso di causalità della distrazione con il dissesto, in ordine al quale la sentenza impugnata è priva di motivazione. 3.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'efficienza causale del mancato pagamento di circa 77 mila euro e il dissesto della società posto che la condotta dell'imputato risulta del tutto ininfluente sulla salute finanziaria di ES 2000 s.p.a., posto che, a fronte di un fatturato di 31 milioni di euro e una perdita pari a 5,4 milioni di euro e debito per 23 milioni di euro, il mancato pagamento di 77 mila euro non sembra aver avuto alcuna efficienza causale sul dissesto. 3.7. Il settimo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, posto che l'atto di appello aveva dedotto come fosse impossibile che ZO prima come liquidatore, poi (dopo la revoca della liquidazione) come amministratore unico della società si fosse dimenticato di raccogliere la documentazione contabile dal ricorrente, tanto che non vi era alcuna richiesta da parte sua in tal senso. La Corte di appello ha fornito una risposta del tutto illogica a tale deduzione, travisando un dato obiettivo tratto dalla sentenza di primo grado. 3.8. L'ottavo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione delle pene. 3.9. Il nono motivo invoca l'intervenuta prescrizione per tutti i reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati, ma deve essere dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione. 2. Il primo motivo dei ricorsi di EL PU e di TA non è fondato. 6 2.1. La sentenza impugnata muove dal rilievo che il dissesto di ES 2000 s.p.a. era diventato conclamato nel 2006, essendosi aggravato a causa delle perdite di uno dei due stabilimenti della società, quello di Crotone, laddove l'altro stabilimento, quello di ST, produceva utili. Al momento della complessa operazione realizzata il 28/09/2007, IK Finance s.p.a. era socio unico di ES 2000 s.p.a., che fu venduta a RE OR s.r.I., contestualmente estromettendo da ES 2000 s.p.a. (in seguito divenuta La Ceramica di Crotone s.p.a., dichiarata fallita) l'unico nucleo produttivo, ossia il citato stabilimento di ST, che fu conferito a una società di nuova costituzione (anzi, sottolinea il giudice di appello, appositamente costituita), ES ST ER s.r.I., anch'essa sotto la direzione e il controllo di IK Finance s.p.a., mediante un contratto di affitto di ramo di azienda. Più analiticamente, la sentenza impugnata richiama la relazione sull'andamento della gestione al bilancio redatta il 29/03/2007 (tra gli altri da EL PU e da TA) che riferiva del dissesto della società riconducibile esclusivamente allo stabilimento di Crotone, mentre quello di ST produceva utili. Sei mesi dopo l'indicata relazione, il 28/09/2007, ES 2000 s.p.a. fu ceduta a RE OR s.r.l. e, a distanza di solo un quarto d'ora dall'acquisto dell'intero pacchetto azionario, è intervenuto l'affitto di ramo d'azienda dello stabilimento di ST della fallita (per un canone annuo di 300 mila euro), così privando - sottolinea il giudice di appello - ES 2000 s.p.a. dell'unico stabilimento che produceva utili, trattenendo quello di Crotone in perdita. L'affitto fu stipulato a favore di ES ST ER s.r.I., avente quale socio unico EL PU (che contestualmente faceva parte del c.d.a. di IK Finance s.p.a., socio unico di ES 2000 s.p.a., e di quello della stessa ES 2000 s.p.a. all'atto della vendita). A distanza di un anno dal contratto, cinque giorni prima della scadenza della data per il versamento del primo canone di affitto, ES ST ER s.r.l. acquistò da Siti B&T GR s.p.a. un credito, dell'importo totale di circa 696 mila euro che quest'ultima società vantava nei confronti del ES 2000 s.p.a. e lo oppose in compensazione per il versamento del canone. Rimarca la Corte distrettuale come presidente del c.d.a. di Siti B&T GR s.p.a. fosse TA, che contestualmente era anch'egli componente dei c.d.a. di IK Finance s.p.a. e di ES 2000 s.p.a. all'atto della vendita. La sentenza impugnata sottolinea che le operazioni compiute rendono evidente l'assenza di un concreto vantaggio economico per la società poi dichiarata fallita: il prezzo di vendita di ES 2000 s.p.a. a RE OR s.r.l. è risultato eccessivo e del tutto antieconomico per l'acquirente; l'affitto del ramo di azienda di ST è risultato del tutto antieconomico per ES 2000 s.p.a., privatasi dell'unico stabilimento produttivo di utili e, quindi, della possibilità di 7 produrre fatturato, senza ricevere per un anno la liquidità derivante dal primo canone di affitto e, dopo un anno, vedendo opporre in compensazione un credito nel frattempo acquistato da una società (Siti B&T GR s.p.a.) chiaramente collegata sia alla società acquirente del credito opposto in compensazione (ES ST ER s.r.I.), sia alla società (IK Finance s.p.a.) che ha dismesso lo stabilimento di Crotone, "salvando" quello produttivo di ST, così abbandonando ES 2000 s.p.a. al fallimento. Infatti, sottolinea ancora la sentenza impugnata, per effetto delle operazioni compiute ES 2000 s.r.l. si è trovata nell'impossibilità di proseguire la propria attività in quanto, mentre lo stabilimento di Crotone era in perdita, è venuta a mancare la liquidità dei canoni di affitto dello stabilimento di ST, sicché l'esposizione debitoria è aumentata fino a giungere alla dichiarazione di fallimento. 2.2. Ora, ciò premesso, il primo motivo non è fondato. I ricorrenti insistono sulla deduzione che l'affitto del ramo di azienda comprensivo dello stabilimento di ST - nel quale si è materializzato il distacco del bene aziendale - avrebbe avuto un corrispettivo rappresentato dalle più volte menzionate compensazioni. La deduzione non coglie nel segno. In una fattispecie in cui l'imputato risultava coinvolto nella gestione della società fallita e di quella affittuaria e in cui l'affitto d'azienda aveva determinato la sostanziale inattività della società in decozione, questa Corte ha avuto modo di affermare che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il contratto di affitto d'azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 14394, del 23/01/2024, Meo), ossia la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruzziello, Rv. 252008 - 01). E' questa, in buona sostanza la situazione in cui - nella ricostruzione operata dalle conformi sentenze di merito - si è venuta a trovare ES 2000 s.p.a., privata dell'unico stabilimento produttivo e ancora in dotazione dello stabilimento che ne aveva determinato il dissesto: una situazione, all'evidenza, destinata a sfociare nel fallimento. Del resto, lo stesso parallelismo tra pagamento del canone con della liquidità, che non avrebbe "condannato" la società a un fallimento sostanzialmente certo, e pagamento con le compensazioni, per quanto suggestiva, non ha fondamento. In una situazione di dissesto come quella in cui versava la fallita al momento della stipula del contratto di affitto, solo il primo, infatti, non costringe alla paralisi l'attività produttiva, ma le permette, per così dire, di "rimettersi in moto", mentre il secondo soddisfa esclusivamente gli 8 interessi dei creditori coinvolti nell'operazione, ma in nessun modo consente di riprendere l'attività produttiva (restando del tutto irrilevante l'astratta legittimità dell'istituto della compensazione). E' questo il senso dell'affermazione della Corte di appello lì dove osserva che, con l'operazione complessivamente ricostruita, ES 2000 s.r.l. si è trovata nell'impossibilità di proseguire la propria attività non avendo la disponibilità della liquidità dei canoni di affitto che solo lo stabilimento di ST poteva garantire, il che aveva determinato l'incremento dell'esposizione debitoria fino al fallimento: un effetto concreto della paralisi dell'attività produttiva conseguita alla dismissione dello stabilimento di ST. Affermazione che, per le ragioni indicate non è scalfita, sul piano logico argomentativo, dalle censure dei ricorrenti, risultando del tutto irrilevante la successiva ammissione al fallimento per una considerevole somma di ES ST ER s.p.a. (o, meglio, del relativo fallimento). I rilievi che precedono rendono ragione dell'infondatezza delle censure relative al dedotto travisamento del fatto circa il riferimento alla scissione "invertita", in quanto - anche a prescindere dal rilievo che il travisamento del fatto non rientra i vizi denunciabili dinanzi al giudice di legittimità - l'espressione richiamata, nell'economia del ragionamento del giudice di appello, è descrittiva dell'operazione così come ricostruita e dei suoi effetti. Neppure coglie nel segno il denunciato travisamento della prova circa il gruppo riferibile a IK Service Finance s.p.a., poiché la Corte distrettuale ha semplicemente inteso dar conto delle contestuali partecipazioni dei ricorrenti in plurime società coinvolte nella vicenda: nei termini indicati, la sentenza impugnata ha dato conto di cointeressenze dei ricorrenti rispetto a varie imprese coinvolte e, dunque, di "indici di fraudolenza" dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico che deve LO (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). Del pari irrilevante è la dedotta risoluzione del contratto di affitto intervenuta il 07/04/2010, ossia successivamente alla dichiarazione di fallimento, il che impedisce di considerarla sub specie di bancarotta riparata. 2.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che l'imputazione, tra l'altro, faceva espresso riferimento alla distrazione dei cespiti produttivi della società, menzionando lo stabilimento di ST e il contratto di affitto di azienda. 2.4. Il terzo e il quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente riferendosi entrambi al ricorrente EL PU e segnatamente all'elemento psicologico dello stesso, non meritano accoglimento. Il riferimento del ricorrente alle condotte materiali sui cui si baserebbe l'argomentare della sentenza impugnata è errato, poiché l'onere motivazionale relativo alla 9 sussistenza del dolo generico di bancarotta fraudolenta patrimoniale è, nella sua essenza, del tutto analogo a quello che, in generale, è imposto al giudice penale nell'accertamento del dolo, accertamento che, per sua natura, deve far leva su dati esteriori e obiettivi, valutati, nella loro valenza dimostrativa, sulla base di massime di esperienza: ossia, su un modus procedendi, che «consiste nell'inferire da circostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza» (Sez. 6, n. 2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), del quale la motivazione deve render ragione restando «saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, in motivazione). A ciò si aggiunga che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (ex plurimis, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02). Rilievi, questi, che rendono ragione dell'infondatezza del terzo motivo, laddove la Corte distrettuale ha congruamente motivato in ordine alla condotta di apporto e alla relativa consapevolezza, rilevando che EL PU ha materialmente concorso alla distrazione sia deliberando, con gli altri componenti del c.d.a. di IK Finance s.p.a., la vendita dell'intero pacchetto azionario di ES 2000 s.p.a., sia stipulando il contratto di affitto del ramo d'azienda di ST, trovandosi dunque nella condizione di essere pienamente consapevole della natura distrattiva della complessiva operazione: il quinto motivo non si confronta puntualmente con l'argomentazione del giudice di appello e articola deduzioni inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 2.5. Il quarto e il sesto motivo, che possono anch'essi essere esaminati congiuntamente riferendosi al ricorrente TA e all'elemento psicologico riconosciuto in capo allo stesso, non sono fondati. La sentenza impugnata ha riconosciuto l'elemento psicologico in capo all'imputato sottolineando che, per un verso, aveva deliberato nel c.d.a. di IK Finance s.p.a., la vendita dell'intero 10 pacchetto azionario di ES 2000 s.p.a. e, per altro verso, aveva, quale presidente del c.d.a. di Siti-B&T GR s.p.a., ceduto a ES ST ER s.r.l. il credito vantato nei confronti di ES 2000, con un'operazione antieconomica, così consapevolmente consentendo che alla fallita non venisse versato alcun canone. Il quarto motivo, oltre a far leva sulla deduzione relativa al riferimento alle condotte materiali (per il quale può rinviarsi a quanto già rilevato per il coimputato), rimarca il carattere favorevole dell'operazione per la fallita e l'irrilevanza del carattere antieconomico per la cedente, ma, nei termini appena sintetizzati, il ricorso non mette correttamente a fuoco la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, teso mettere in luce un ulteriore indice di fraudolenza rappresentato dall'estraneità del fatto generatore dell'operazione complessiva che ha accompagnato il fatto ritenuto distrattivo rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396 del 2017, Sgaramella, cit.). Quanto al sesto motivo, esso non merita accoglimento, in quanto la motivazione della Corte distrettuale, nell'instaurare un collegamento tra i diversi ruoli rivestiti dal ricorrente nelle società protagoniste della complessiva vicenda, è in linea con i dati probatori richiamati e immune da vizi logico-argomentativi. 2.6. Quanto agli ulteriori motivi, il settimo non è fondato posto che la valutazione della Corte distrettuale circa l'insussistenza dei requisiti dell'attenuante deve essere apprezzata alla luce della diffusa descrizione del contesto in cui avvenne l'operazione che privò la fallita dell'unico stabilimento produttivo, un contesto segnato da un conclamato stato di dissesto. L'ottavo motivo e le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche di cui al nono sono assorbiti dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, mentre la censura relativa al contributo concorsuale di minima importanza ex art. 114 cod. pen. di cui al nono motivo non meritano accoglimento, avendo congruamente motivato la Corte distrettuale circa il ruolo svolto dal ricorrente in particolare nella fase successiva alla stipula del contratto di affitto del ramo di azienda di ST, privando la fallita di un canone mai incassato. 3. Il ricorso di OR RE - assorbiti l'ottavo e il nono motivo - deve essere - complessivamente valutato e pur essendo alcuni motivi inammissibili - rigettato. 3.1. I primi quattro motivi - che possono essere esaminati congiuntamente attenendo alla questione della mancata ammissione, in primo grado, della lista tesi - non meritano accoglimento. La Corte distrettuale, pur riconoscendo la tempestività della lista testi presentata nell'interesse dell'imputato (e, dunque, l'erroneità della statuizione del giudice di primo grado sul punto), ha rilevato che la difesa si è limitata a 11 dedurre in termini generici la violazione del diritto di difesa, senza argomentare in ordine alla rilevanza, ai fini della decisione, delle prove testimoniali non assunte, sicché la violazione del diritto di difesa è stata prospettata in via esclusivamente formale. Il rilievo è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la violazione del diritto di difesa, sub specie di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che ne sia precisata la portata indicando specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi, trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267559 - 01), sicché in dette ipotesi la dedotta violazione del diritto di difesa esige che siano indicate specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rhafor, Rv. 271849 - 01). Rilievi, questi, che rendono ragione dell'infondatezza del primo motivo e della genericità del secondo, laddove il terzo non si confronta con il complessivo compendio probatorio posto a fondamento delle conformi sentenze di merito. Anche il quarto motivo non merita accoglimento: nell'impostazione del ricorrente, esso dovrebbe riferirsi a tutte le imputazioni, ma, nella sua articolazione, si concentra sulla fase della liquidazione (e sulla sua revoca), sicché, ad esempio, non è dato comprendere la sua inerenza all'imputazione di bancarotta per distrazione;
il che rende ragione dell'insuperabile aspecificità del motivo. 3.2. Il quinto motivo è manifestamente infondato, in quanto, come puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01). 3.3. Il sesto motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. In primo luogo, la censura devoluta con l'appello investiva solo la carenza dell'elemento psicologico e non quella del nesso di causalità, sicché la censura proposta risulta avanzata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. D'altra parte, il ricorso - oltre a far leva su una serie di dati introdotti senza alcuna puntuale allegazione - trascura di considerare che ai fini della sussistenza del reato è sufficiente l'ulteriore aggravamento del dissesto (Sez. 5, n. 10160 del 12 13/02/2024, Scalia, Rv. 286119 - 01), sicché, sotto questo profilo, il motivo è manifestamente infondato. 3.4. Il settimo motivo non merita accoglimento. Il ricorso muove da un giudizio di inverosimiglianza del fatto che ZO, prima liquidatore, poi amministratore unico della società si fosse dimenticato di raccogliere la documentazione contabile da RE. La sentenza di primo grado, tuttavia, (pag. 54) evidenziava che ZO, sentito dal curatore, aveva riferito di aver chiesto libri e registri contabili a RE al momento della sua nomina a liquidatore e che detti documenti non gli erano stati consegnati. Sotto questo profilo, centrale nell'economia delle censure proposte dal ricorrente, il ricorso risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4. Come si è anticipato, non essendo inammissibili i ricorsi, si è perfezionata la fattispecie estintiva dei reati per prescrizione, intervenuta - considerate le sospensioni per complessivi 336 giorni nei due gradi merito - il 12/07/2023. Pertanto, agli effetti penali la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione, mentre agli effetti civili i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche' i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili. Così deciso il 03/05/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che è stata formulata richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Giordano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
per i ricorrenti IU EL PU e ST TA, l'Avv. Maurizio ME e per il ricorrente, OR RE, l'Avv. OM TE, anche in sostituzione dell'Avv. IM CC, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 25043 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 03/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 27/04/2023, la Corte di appello di Catanzaro, per quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone in data 26/11/2019 che aveva dichiarato IU EL PU e ST TA responsabili del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e OR RE dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da infedeltà patrimoniale e li aveva condannati alle pene di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile. In particolare, RE, quale amministratore unico di ES 2000 s.p.a. (poi divenuta La Ceramica di Crotone s.p.a., dichiarata fallita il 10/02/2010) dal settembre 2007 al dicembre 2008, EL PU, quale presidente del c.d.a. di ES 2000 fino al settembre 2008 e, al contempo, amministratore della nuova società ES ST ER s.r.I., TA, quale componente del c.d.a. di ES 2000 fino al settembre 2007, stipulavano il 28/09/2007 un contratto di affitto di ramo di azienda (stabilimento di ST) a favore di ES ST ER per un canone annuo di 300 mila euro con previsione della corresponsione del primo canone dopo un anno e dei successivi in due rate semestrali, dichiarate estinte mediante compensazioni di crediti di ES ST ER verso Siti B&T GR s.p.a., che a sua volta vantava un credito verso ES 2000; RE, inoltre, per un verso, compiva atti di disposizione (vendite di prodotto finito) da ES 2000 a RE OR s.r.l. in evidente conflitto d'interessi, cagionando alla fallita un danno patrimoniale pari a circa 140 mila euro e un più grave dissesto, mentre, per altro verso, distruggeva in parte i libri e le scritture contabili e teneva la contabilità in modo da rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catanzaro hanno proposto ricorso per cassazione IU EL PU e ST TA, con un unico atto e attraverso il difensore Avv. Maurizio ME, articolando nove motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione. In ordine all'imputazione di bancarotta per distrazione relativa al contratto di affitto di uno dei due rami di azienda della fallita, fino alla risoluzione del contratto da parte della società affittuaria, tutti i canoni di affitto previsti contrattualmente erano stati integralmente corrisposti alle scadenze, saldati attraverso compensazione con il maggior credito di cui ES ST ER, successivamente alla stipula del contratto, era divenuta in parte autonomamente 2 titolare e in altra parte si era resa cessionaria in data 25/09/2009 da Siti B&T GR s.p.a, società del gruppo RI - TA amministrata da quest'ultimo. Dai documenti, risulta la sussistenza del creduto ceduto, la legittimità della cessione, l'effettività e la correttezza delle compensazioni operate con il debito formatosi con il pagamento dei canoni dovuti per l'affitto del ramo d'azienda e, in definitiva, l'integrale soddisfacimento da parte di ES ST ER s.r.l. delle obbligazioni nascenti dal contratto relativo allo stabilimento di ST, tanto che il Tribunale fallimentare ha ammesso al passivo del fallimento di La Ceramica di Crotone s.p.a. (già ES 2000 s.p.a.) il residuo credito vantato da ES Impianti ER s.r.l. al netto delle indicate compensazioni, laddove né l'accusa, né le sentenze di merito hanno messo in discussione la congruità del canone annuo di 300 mila euro convenuto per l'affitto del ramo d'azienda di ST. Nell'imputazione la contestata distrazione fallimentare connessa all'affitto del ramo d'azienda di ST sarebbe consistita non nell'inadeguatezza del corrispettivo pattuito, ma nella sua estinzione con mezzi di pagamento anomali, ossia con le compensazioni, che tuttavia sono un modo di estinzione dell'obbligazione previsto dal codice civile, che non può integrare una distrazione. La sentenza impugnata incorre in un travisamento del fatto, facendo riferimento a una scissione societaria "invertita", in quanto l'uso e la gestione temporanei del complesso aziendale sono stati concessi a fronte di un corrispettivo economico adeguato, il che è ben diverso dalla dismissione e dal passaggio di proprietà implicati dalla scissione, né può esservi distrazione in presenza di un adeguato corrispettivo, mentre l'effettività dell'integrale corresponsione da parte dell'affittuaria ES Impianti ER s.r.l. attraverso le compensazioni è attestata anche dal tribunale fallimentare. La sentenza impugnata incorre poi in vari travisamenti della prova, lì dove fa riferimento a un gruppo riferibile a IK Service Finance s.p.a., non risultando alcuna perfetta coincidenza tra gli organi amministrativi delle varie società; quando definisce di nuova costituzione e con patrimonio di IK ES ST ER, in realtà costituita il 26/08/2007 con capitale versato da EL PU;
risulta inoltre documentato che il fallimento ES ST ER s.r.I., nel frattempo intervenuto pochi mesi dopo quello di ES 2000 s.p.a/La Ceramica di Crotone s.p.a., ha insinuato al passivo di quest'ultima il credito di più di tre milioni di euro derivante dal pagamento di passività risultanti al momento della sottoscrizione del contratto di affitto di azienda;
ulteriore travisamento della prova è rappresentato dall'affermazione dell'impugnata sentenza secondo cui il contratto di affitto di ramo d'azienda avrebbe avuto finalità di trattenere e 3 salvare lo stabilimento di ST, in quanto la Corte di appello omette di considerare che l'affittuaria ha in realtà risolto il contratto stesso il 07/04/2010. La sentenza impugnata non riesce a confutare il rilievo difensivo per cui la compensazione aveva ridotto l'esposizione debitoria della fallita, affermando illogicamente che essa era aumentata in considerazione della diminuzione della liquidità, laddove la compensazione ha determinato ad ogni effetto la reale ed effettiva corresponsione dei canoni di affitto, mentre più che la antieconomicità dell'operazione per Siti B&T GR s.p.a., la sentenza impugnata avrebbe dovuto apprezzare la sua effettiva vantaggiosità per la fallita. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 110 cod. pen., 216, 223 I. fall., 521 e 522 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata afferma che lo stabilimento di ST sarebbe stato mantenuto da IK Finance s.p.a. e così sottratto alle ragioni creditorie della fallita, così rappresentando il fatto in modo radicalmente diverso da quello descritto nell'imputazione, che faceva riferimento alla distrazione di liquidità conseguente all'asserito mancato pagamento dei canoni dell'affitto del ramo d'azienda, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e condanna. 2.3. Il terzo motivo denuncia, con riguardo all'imputato EL PU, inosservanza della legge e vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata si limita a richiamare le condotte materiali del ricorrente, ignorando l'elemento psicologico, posto che la cessione del pacchetto azionario di ES 2000 s.p.a. e il contratto di affitto di ramo d'azienda non manifestano alcun carattere distrattivo, laddove la prima compensazione si è perfezionata solo il 30/09/2008, mentre il credito compensato si era in larga misura formato in epoca anteriore. Tutte le condotte pretesamente qualificanti la distrazione ritenuta costituiscono condotte indipendenti e autonomamente poste in essere dall'extraneus in mancanza della stessa necessità di qualsiasi accordo con l'intraneus. 2.4. Il quarto motivo denuncia, con riguardo all'imputato TA, inosservanza della legge e vizi di motivazione, posto che la sentenza impugnata si limita a richiamare condotte materiali e a rimarcare la pretesa antieconomicità dell'operazione per la cedente Siti B&T GR s.p.a. che offrirebbe il riscontro circa la finalità distrattiva del pagamento dei canoni per l'affitto del ramo d'azienda, laddove il canone dell'indicata società era documentato da fatture, in parte anteriori al contratto di affitto, mentre decisivo è il carattere favorevole dell'operazione per la fallita. 2.5. Il quinto motivo denuncia, con riguardo all'imputato EL PU, inosservanza della legge e vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata è del tutto priva di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, tanto più che, quale concorrente non qualificato nell'asserita 4 distrazione fallimentare, il dolo doveva essere valutato in relazione alla condotta legittima e posta in essere in modo autonomo e indipendente rispetto all'azione dell'amministratore della fallita. 2.6. Il sesto motivo denuncia, con riguardo all'imputato TA, inosservanza della legge e vizi di motivazione, in quanto il riferimento alle legittime condotte del ricorrente non è dimostrativo della coscienza e volontà di concorrere nella contestata distrazione, essendo del tutto indimostrato l'assunto per cui l'utilizzo del credito ceduto sia stato conosciuto e voluto dal ricorrente nella consapevolezza e al fine di agevolare e consentire la commissione del reato fallimentare. 2.7. Il settimo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 219, u.c., I. fall., erroneamente valutata in astratto e in chiave ipotetica dalla Corte di appello, rispetto alla valutazione in concreto richiesta dalla norma. 2.8. L'ottavo motivo denuncia, con riguardo all'imputato EL PU, inosservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 2.9. Il nono motivo denuncia, con riguardo all'imputato TA, inosservanza degli artt. 62-bis e 114 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al contributo concorsuale di minima importanza. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione OR RE, attraverso i difensori Avv.ti OM TE e IM CC, articolando nove motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 178, 180, 468, 493, 495, 586, 190 cod. proc. pen. in relazione all'eccepita illegittimità dell'ordinanza dibattimentale del 26/02/2019 (e degli atti consequenziali) con la quale il Tribunale di Crotone aveva erroneamente rigettato la richiesta difensiva di ammissione di prove testimoniali, laddove la Corte di appello, pur riconoscendo la tempestività e la ritualità di tale richiesta, ha ritenuto infondata l'eccezione reputando erroneamente necessaria l'esplicitazione delle ragioni della rilevanza delle prove testimoniali, non essendo prevista una sanatoria della nullità. 3.2. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione sulla questione dedotta con il primo motivo, non avendo la Corte di appello effettivamente argomentato sul tema della nullità della sentenza in relazione alla pregressa nullità dell'ordinanza di rigetto dell'ammissione delle prove. 5 3.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in quanto la lista testi esplicitava i temi di prova pertinenti e rilevanti ai fini del decidere, il che rende inapplicabile la giurisprudenza di legittimità citata dalla sentenza impugnata. 3.4. Il quarto motivo denuncia mancata assunzione di una prova decisiva con specifico riferimento alla testimonianza di RO ZO, che, essendo subentrato al ricorrente quale rappresentante legale della fallita, avrebbe potuto chiarire la situazione contabile e quella economico-contabile della fallita durante la fase della liquidazione, nonché chiarire le condizioni che indussero la società a revocare lo stato di liquidazione. 3.5. Il quinto motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in punto di nesso di causalità della distrazione con il dissesto, in ordine al quale la sentenza impugnata è priva di motivazione. 3.6. Il sesto motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell'efficienza causale del mancato pagamento di circa 77 mila euro e il dissesto della società posto che la condotta dell'imputato risulta del tutto ininfluente sulla salute finanziaria di ES 2000 s.p.a., posto che, a fronte di un fatturato di 31 milioni di euro e una perdita pari a 5,4 milioni di euro e debito per 23 milioni di euro, il mancato pagamento di 77 mila euro non sembra aver avuto alcuna efficienza causale sul dissesto. 3.7. Il settimo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, posto che l'atto di appello aveva dedotto come fosse impossibile che ZO prima come liquidatore, poi (dopo la revoca della liquidazione) come amministratore unico della società si fosse dimenticato di raccogliere la documentazione contabile dal ricorrente, tanto che non vi era alcuna richiesta da parte sua in tal senso. La Corte di appello ha fornito una risposta del tutto illogica a tale deduzione, travisando un dato obiettivo tratto dalla sentenza di primo grado. 3.8. L'ottavo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione delle pene. 3.9. Il nono motivo invoca l'intervenuta prescrizione per tutti i reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati, ma deve essere dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione. 2. Il primo motivo dei ricorsi di EL PU e di TA non è fondato. 6 2.1. La sentenza impugnata muove dal rilievo che il dissesto di ES 2000 s.p.a. era diventato conclamato nel 2006, essendosi aggravato a causa delle perdite di uno dei due stabilimenti della società, quello di Crotone, laddove l'altro stabilimento, quello di ST, produceva utili. Al momento della complessa operazione realizzata il 28/09/2007, IK Finance s.p.a. era socio unico di ES 2000 s.p.a., che fu venduta a RE OR s.r.I., contestualmente estromettendo da ES 2000 s.p.a. (in seguito divenuta La Ceramica di Crotone s.p.a., dichiarata fallita) l'unico nucleo produttivo, ossia il citato stabilimento di ST, che fu conferito a una società di nuova costituzione (anzi, sottolinea il giudice di appello, appositamente costituita), ES ST ER s.r.I., anch'essa sotto la direzione e il controllo di IK Finance s.p.a., mediante un contratto di affitto di ramo di azienda. Più analiticamente, la sentenza impugnata richiama la relazione sull'andamento della gestione al bilancio redatta il 29/03/2007 (tra gli altri da EL PU e da TA) che riferiva del dissesto della società riconducibile esclusivamente allo stabilimento di Crotone, mentre quello di ST produceva utili. Sei mesi dopo l'indicata relazione, il 28/09/2007, ES 2000 s.p.a. fu ceduta a RE OR s.r.l. e, a distanza di solo un quarto d'ora dall'acquisto dell'intero pacchetto azionario, è intervenuto l'affitto di ramo d'azienda dello stabilimento di ST della fallita (per un canone annuo di 300 mila euro), così privando - sottolinea il giudice di appello - ES 2000 s.p.a. dell'unico stabilimento che produceva utili, trattenendo quello di Crotone in perdita. L'affitto fu stipulato a favore di ES ST ER s.r.I., avente quale socio unico EL PU (che contestualmente faceva parte del c.d.a. di IK Finance s.p.a., socio unico di ES 2000 s.p.a., e di quello della stessa ES 2000 s.p.a. all'atto della vendita). A distanza di un anno dal contratto, cinque giorni prima della scadenza della data per il versamento del primo canone di affitto, ES ST ER s.r.l. acquistò da Siti B&T GR s.p.a. un credito, dell'importo totale di circa 696 mila euro che quest'ultima società vantava nei confronti del ES 2000 s.p.a. e lo oppose in compensazione per il versamento del canone. Rimarca la Corte distrettuale come presidente del c.d.a. di Siti B&T GR s.p.a. fosse TA, che contestualmente era anch'egli componente dei c.d.a. di IK Finance s.p.a. e di ES 2000 s.p.a. all'atto della vendita. La sentenza impugnata sottolinea che le operazioni compiute rendono evidente l'assenza di un concreto vantaggio economico per la società poi dichiarata fallita: il prezzo di vendita di ES 2000 s.p.a. a RE OR s.r.l. è risultato eccessivo e del tutto antieconomico per l'acquirente; l'affitto del ramo di azienda di ST è risultato del tutto antieconomico per ES 2000 s.p.a., privatasi dell'unico stabilimento produttivo di utili e, quindi, della possibilità di 7 produrre fatturato, senza ricevere per un anno la liquidità derivante dal primo canone di affitto e, dopo un anno, vedendo opporre in compensazione un credito nel frattempo acquistato da una società (Siti B&T GR s.p.a.) chiaramente collegata sia alla società acquirente del credito opposto in compensazione (ES ST ER s.r.I.), sia alla società (IK Finance s.p.a.) che ha dismesso lo stabilimento di Crotone, "salvando" quello produttivo di ST, così abbandonando ES 2000 s.p.a. al fallimento. Infatti, sottolinea ancora la sentenza impugnata, per effetto delle operazioni compiute ES 2000 s.r.l. si è trovata nell'impossibilità di proseguire la propria attività in quanto, mentre lo stabilimento di Crotone era in perdita, è venuta a mancare la liquidità dei canoni di affitto dello stabilimento di ST, sicché l'esposizione debitoria è aumentata fino a giungere alla dichiarazione di fallimento. 2.2. Ora, ciò premesso, il primo motivo non è fondato. I ricorrenti insistono sulla deduzione che l'affitto del ramo di azienda comprensivo dello stabilimento di ST - nel quale si è materializzato il distacco del bene aziendale - avrebbe avuto un corrispettivo rappresentato dalle più volte menzionate compensazioni. La deduzione non coglie nel segno. In una fattispecie in cui l'imputato risultava coinvolto nella gestione della società fallita e di quella affittuaria e in cui l'affitto d'azienda aveva determinato la sostanziale inattività della società in decozione, questa Corte ha avuto modo di affermare che integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il contratto di affitto d'azienda stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Sez. 5, n. 16748 del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 14394, del 23/01/2024, Meo), ossia la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruzziello, Rv. 252008 - 01). E' questa, in buona sostanza la situazione in cui - nella ricostruzione operata dalle conformi sentenze di merito - si è venuta a trovare ES 2000 s.p.a., privata dell'unico stabilimento produttivo e ancora in dotazione dello stabilimento che ne aveva determinato il dissesto: una situazione, all'evidenza, destinata a sfociare nel fallimento. Del resto, lo stesso parallelismo tra pagamento del canone con della liquidità, che non avrebbe "condannato" la società a un fallimento sostanzialmente certo, e pagamento con le compensazioni, per quanto suggestiva, non ha fondamento. In una situazione di dissesto come quella in cui versava la fallita al momento della stipula del contratto di affitto, solo il primo, infatti, non costringe alla paralisi l'attività produttiva, ma le permette, per così dire, di "rimettersi in moto", mentre il secondo soddisfa esclusivamente gli 8 interessi dei creditori coinvolti nell'operazione, ma in nessun modo consente di riprendere l'attività produttiva (restando del tutto irrilevante l'astratta legittimità dell'istituto della compensazione). E' questo il senso dell'affermazione della Corte di appello lì dove osserva che, con l'operazione complessivamente ricostruita, ES 2000 s.r.l. si è trovata nell'impossibilità di proseguire la propria attività non avendo la disponibilità della liquidità dei canoni di affitto che solo lo stabilimento di ST poteva garantire, il che aveva determinato l'incremento dell'esposizione debitoria fino al fallimento: un effetto concreto della paralisi dell'attività produttiva conseguita alla dismissione dello stabilimento di ST. Affermazione che, per le ragioni indicate non è scalfita, sul piano logico argomentativo, dalle censure dei ricorrenti, risultando del tutto irrilevante la successiva ammissione al fallimento per una considerevole somma di ES ST ER s.p.a. (o, meglio, del relativo fallimento). I rilievi che precedono rendono ragione dell'infondatezza delle censure relative al dedotto travisamento del fatto circa il riferimento alla scissione "invertita", in quanto - anche a prescindere dal rilievo che il travisamento del fatto non rientra i vizi denunciabili dinanzi al giudice di legittimità - l'espressione richiamata, nell'economia del ragionamento del giudice di appello, è descrittiva dell'operazione così come ricostruita e dei suoi effetti. Neppure coglie nel segno il denunciato travisamento della prova circa il gruppo riferibile a IK Service Finance s.p.a., poiché la Corte distrettuale ha semplicemente inteso dar conto delle contestuali partecipazioni dei ricorrenti in plurime società coinvolte nella vicenda: nei termini indicati, la sentenza impugnata ha dato conto di cointeressenze dei ricorrenti rispetto a varie imprese coinvolte e, dunque, di "indici di fraudolenza" dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico che deve LO (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). Del pari irrilevante è la dedotta risoluzione del contratto di affitto intervenuta il 07/04/2010, ossia successivamente alla dichiarazione di fallimento, il che impedisce di considerarla sub specie di bancarotta riparata. 2.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che l'imputazione, tra l'altro, faceva espresso riferimento alla distrazione dei cespiti produttivi della società, menzionando lo stabilimento di ST e il contratto di affitto di azienda. 2.4. Il terzo e il quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente riferendosi entrambi al ricorrente EL PU e segnatamente all'elemento psicologico dello stesso, non meritano accoglimento. Il riferimento del ricorrente alle condotte materiali sui cui si baserebbe l'argomentare della sentenza impugnata è errato, poiché l'onere motivazionale relativo alla 9 sussistenza del dolo generico di bancarotta fraudolenta patrimoniale è, nella sua essenza, del tutto analogo a quello che, in generale, è imposto al giudice penale nell'accertamento del dolo, accertamento che, per sua natura, deve far leva su dati esteriori e obiettivi, valutati, nella loro valenza dimostrativa, sulla base di massime di esperienza: ossia, su un modus procedendi, che «consiste nell'inferire da circostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza» (Sez. 6, n. 2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), del quale la motivazione deve render ragione restando «saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, in motivazione). A ciò si aggiunga che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (ex plurimis, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 - 02). Rilievi, questi, che rendono ragione dell'infondatezza del terzo motivo, laddove la Corte distrettuale ha congruamente motivato in ordine alla condotta di apporto e alla relativa consapevolezza, rilevando che EL PU ha materialmente concorso alla distrazione sia deliberando, con gli altri componenti del c.d.a. di IK Finance s.p.a., la vendita dell'intero pacchetto azionario di ES 2000 s.p.a., sia stipulando il contratto di affitto del ramo d'azienda di ST, trovandosi dunque nella condizione di essere pienamente consapevole della natura distrattiva della complessiva operazione: il quinto motivo non si confronta puntualmente con l'argomentazione del giudice di appello e articola deduzioni inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 2.5. Il quarto e il sesto motivo, che possono anch'essi essere esaminati congiuntamente riferendosi al ricorrente TA e all'elemento psicologico riconosciuto in capo allo stesso, non sono fondati. La sentenza impugnata ha riconosciuto l'elemento psicologico in capo all'imputato sottolineando che, per un verso, aveva deliberato nel c.d.a. di IK Finance s.p.a., la vendita dell'intero 10 pacchetto azionario di ES 2000 s.p.a. e, per altro verso, aveva, quale presidente del c.d.a. di Siti-B&T GR s.p.a., ceduto a ES ST ER s.r.l. il credito vantato nei confronti di ES 2000, con un'operazione antieconomica, così consapevolmente consentendo che alla fallita non venisse versato alcun canone. Il quarto motivo, oltre a far leva sulla deduzione relativa al riferimento alle condotte materiali (per il quale può rinviarsi a quanto già rilevato per il coimputato), rimarca il carattere favorevole dell'operazione per la fallita e l'irrilevanza del carattere antieconomico per la cedente, ma, nei termini appena sintetizzati, il ricorso non mette correttamente a fuoco la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, teso mettere in luce un ulteriore indice di fraudolenza rappresentato dall'estraneità del fatto generatore dell'operazione complessiva che ha accompagnato il fatto ritenuto distrattivo rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale (Sez. 5, n. 38396 del 2017, Sgaramella, cit.). Quanto al sesto motivo, esso non merita accoglimento, in quanto la motivazione della Corte distrettuale, nell'instaurare un collegamento tra i diversi ruoli rivestiti dal ricorrente nelle società protagoniste della complessiva vicenda, è in linea con i dati probatori richiamati e immune da vizi logico-argomentativi. 2.6. Quanto agli ulteriori motivi, il settimo non è fondato posto che la valutazione della Corte distrettuale circa l'insussistenza dei requisiti dell'attenuante deve essere apprezzata alla luce della diffusa descrizione del contesto in cui avvenne l'operazione che privò la fallita dell'unico stabilimento produttivo, un contesto segnato da un conclamato stato di dissesto. L'ottavo motivo e le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche di cui al nono sono assorbiti dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, mentre la censura relativa al contributo concorsuale di minima importanza ex art. 114 cod. pen. di cui al nono motivo non meritano accoglimento, avendo congruamente motivato la Corte distrettuale circa il ruolo svolto dal ricorrente in particolare nella fase successiva alla stipula del contratto di affitto del ramo di azienda di ST, privando la fallita di un canone mai incassato. 3. Il ricorso di OR RE - assorbiti l'ottavo e il nono motivo - deve essere - complessivamente valutato e pur essendo alcuni motivi inammissibili - rigettato. 3.1. I primi quattro motivi - che possono essere esaminati congiuntamente attenendo alla questione della mancata ammissione, in primo grado, della lista tesi - non meritano accoglimento. La Corte distrettuale, pur riconoscendo la tempestività della lista testi presentata nell'interesse dell'imputato (e, dunque, l'erroneità della statuizione del giudice di primo grado sul punto), ha rilevato che la difesa si è limitata a 11 dedurre in termini generici la violazione del diritto di difesa, senza argomentare in ordine alla rilevanza, ai fini della decisione, delle prove testimoniali non assunte, sicché la violazione del diritto di difesa è stata prospettata in via esclusivamente formale. Il rilievo è in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la violazione del diritto di difesa, sub specie di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che ne sia precisata la portata indicando specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi, trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015, dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267559 - 01), sicché in dette ipotesi la dedotta violazione del diritto di difesa esige che siano indicate specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento (Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, Rhafor, Rv. 271849 - 01). Rilievi, questi, che rendono ragione dell'infondatezza del primo motivo e della genericità del secondo, laddove il terzo non si confronta con il complessivo compendio probatorio posto a fondamento delle conformi sentenze di merito. Anche il quarto motivo non merita accoglimento: nell'impostazione del ricorrente, esso dovrebbe riferirsi a tutte le imputazioni, ma, nella sua articolazione, si concentra sulla fase della liquidazione (e sulla sua revoca), sicché, ad esempio, non è dato comprendere la sua inerenza all'imputazione di bancarotta per distrazione;
il che rende ragione dell'insuperabile aspecificità del motivo. 3.2. Il quinto motivo è manifestamente infondato, in quanto, come puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 - 01). 3.3. Il sesto motivo è inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. In primo luogo, la censura devoluta con l'appello investiva solo la carenza dell'elemento psicologico e non quella del nesso di causalità, sicché la censura proposta risulta avanzata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. D'altra parte, il ricorso - oltre a far leva su una serie di dati introdotti senza alcuna puntuale allegazione - trascura di considerare che ai fini della sussistenza del reato è sufficiente l'ulteriore aggravamento del dissesto (Sez. 5, n. 10160 del 12 13/02/2024, Scalia, Rv. 286119 - 01), sicché, sotto questo profilo, il motivo è manifestamente infondato. 3.4. Il settimo motivo non merita accoglimento. Il ricorso muove da un giudizio di inverosimiglianza del fatto che ZO, prima liquidatore, poi amministratore unico della società si fosse dimenticato di raccogliere la documentazione contabile da RE. La sentenza di primo grado, tuttavia, (pag. 54) evidenziava che ZO, sentito dal curatore, aveva riferito di aver chiesto libri e registri contabili a RE al momento della sua nomina a liquidatore e che detti documenti non gli erano stati consegnati. Sotto questo profilo, centrale nell'economia delle censure proposte dal ricorrente, il ricorso risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4. Come si è anticipato, non essendo inammissibili i ricorsi, si è perfezionata la fattispecie estintiva dei reati per prescrizione, intervenuta - considerate le sospensioni per complessivi 336 giorni nei due gradi merito - il 12/07/2023. Pertanto, agli effetti penali la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione, mentre agli effetti civili i ricorsi devono essere rigettati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche' i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili. Così deciso il 03/05/2024.