Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2003, n. 1833
CASS
Sentenza 7 febbraio 2003

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In tema di condizioni generali di contratto, l'art. 1341 cod. civ. regola due tipi di clausole predisposte da una parte, in relazione alla possibile debolezza del contraente aderente. Il primo comma disciplina il regime delle c.d. condizioni generali di contratto e stabilisce la regola che quando esse sono predisposte da una parte, vincolano l'aderente se sono da lui conosciute o conoscibili mediante l'ordinaria diligenza. Il secondo comma disciplina la situazione specifica nella quale le condizioni stesse sono vessatorie e stabilisce che esse, per essere vincolanti nei confronti dell'altro contraente, debbono essere approvate particolarmente per iscritto, nella consapevolezza di assumere un obbligo oggettivamente gravoso. Ne consegue che, atteso il carattere tassativo dell'elencazione di cui al secondo comma dell'art. 1341 cit. - che può essere suscettibile della sola interpretazione estensiva qualora la clausola limiti la responsabilità del proponente e non ove definisca semplicemente l'oggetto del contratto e dunque l'obbligazione - la clausola relativa alla riduzione del compenso spettante all'ingegnere per l'opera professionale svolta come direttore dei lavori, in deroga a quanto statuito dalla tariffa professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, non costituisce clausola vessatoria suscettibile di approvazione scritta, poiché non limita appunto la responsabilità del proponente, non influendo sulle conseguenze del suo inadempimento eventuale, ma delimita piuttosto il contenuto dell'incarico conferito con riferimento all'obbligazione concernente la corresponsione del compenso professionale.

In caso di ritardato pagamento dei compensi dovuti per prestazioni professionali ad ingegneri ed architetti è configurabile il diritto, oltre che agli interessi legali secondo la disciplina di cui all'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 di approvazione della tariffa professionale, al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., purché sia fornita la relativa prova, che non è in "re ipsa".

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  • 1Parcheggio, furto, Comune, responsabilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 luglio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2003, n. 1833
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1833
Data del deposito : 7 febbraio 2003

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