Sentenza 7 febbraio 2003
Massime • 2
In tema di condizioni generali di contratto, l'art. 1341 cod. civ. regola due tipi di clausole predisposte da una parte, in relazione alla possibile debolezza del contraente aderente. Il primo comma disciplina il regime delle c.d. condizioni generali di contratto e stabilisce la regola che quando esse sono predisposte da una parte, vincolano l'aderente se sono da lui conosciute o conoscibili mediante l'ordinaria diligenza. Il secondo comma disciplina la situazione specifica nella quale le condizioni stesse sono vessatorie e stabilisce che esse, per essere vincolanti nei confronti dell'altro contraente, debbono essere approvate particolarmente per iscritto, nella consapevolezza di assumere un obbligo oggettivamente gravoso. Ne consegue che, atteso il carattere tassativo dell'elencazione di cui al secondo comma dell'art. 1341 cit. - che può essere suscettibile della sola interpretazione estensiva qualora la clausola limiti la responsabilità del proponente e non ove definisca semplicemente l'oggetto del contratto e dunque l'obbligazione - la clausola relativa alla riduzione del compenso spettante all'ingegnere per l'opera professionale svolta come direttore dei lavori, in deroga a quanto statuito dalla tariffa professionale di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143, non costituisce clausola vessatoria suscettibile di approvazione scritta, poiché non limita appunto la responsabilità del proponente, non influendo sulle conseguenze del suo inadempimento eventuale, ma delimita piuttosto il contenuto dell'incarico conferito con riferimento all'obbligazione concernente la corresponsione del compenso professionale.
In caso di ritardato pagamento dei compensi dovuti per prestazioni professionali ad ingegneri ed architetti è configurabile il diritto, oltre che agli interessi legali secondo la disciplina di cui all'art. 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143 di approvazione della tariffa professionale, al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., purché sia fornita la relativa prova, che non è in "re ipsa".
Commentario • 1
- 1. Parcheggio, furto, Comune, responsabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 luglio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/02/2003, n. 1833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1833 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSIO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIUDICI PIER FERDINANDO, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANTONINO CATANZARO LOMBARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TAPSO SPA IN LIQ, in persona del liquidatore pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 244/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 20/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/02 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito l'Avvocato Antonino LOMBARDO CATANZARO, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per accoglimento del 5^ motivo del ricorso, rigetto degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ingegner Pier Ferdinando Giudici otteneva dal presidente del tribunale di Siracusa ingiunzione di pagamento di L. 1.841.482.311, oltre interessi, quale compenso per la direzione, contabilizzazione e collaudo dei lavori di eliminazione degli scanni subacquei nella rada di Augusta eseguiti dall'intimata s.p.a. SO su concessione dell'Agenzia per lo Sviluppo del Sud.
A seguito dell'opposizione della società SO il tribunale di Siracusa, con sentenza 29/2/1987, applicava le riduzioni tariffarie consentite dall'articolo 23 DPR 218/1978 per i lavori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e, poi, dell'Agenzia per lo Sviluppo del Sud. Su questa base determinava in L. 563.016.436 le spettanze dovute al professionista e, detratte L. 556.343.700 ricevute dal Giudici in pagamento il 10/1/1991, condannava la SO a versare la residua somma di L.
6.672.736 con interessi da conteggiarsi su L. 556.343.700 per il periodo dal 26/1/1990 sino al 10/1/1991 e su L.
6.672.736 dal 26/1/1990 al soddisfo. Il primo giudice: riconosceva i lavori di cui alla classe 7^ e della Tabella A;
rapportava i compensi al consuntivo di L. 40.963.282.722; riconosceva l'aumento del 25% per incarico parziale e L. 21.000.000 per rimborsi spesa;
negava sia la maggiorazione chiesta per la direzione dei lavori senza assistenza, sia il rimborso della tassa versata dal Giudici all'Ordine di appartenenza per il visto di congruità sulla parcella.
Il Giudici proponeva appello al quale resisteva la SO. Con sentenza 20/4/1999 la corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione impugnata, liquidava in L. 587.903.430 il totale delle spettanze dovute all'ing. Giudici e su questa base calcolava sia la residua somma che la SO era tenuta a versare al professionista, sia gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia. Osservava la corte di merito: che la SO, con convenzione 616/87 stipulata con l'Agenzia per lo Sviluppo del Sud, era stata delegata per l'eliminazione degli scanni subacquei di ostacolo alla navigazione nella rada di Augusta;
che la SO aveva deliberato di affidare al Giudici la direzione dei lavori ed aveva comunicato l'offerta di incarico con telegramma nel quale era stato evidenziato che l'incarico concerneva il progetto n. 1235 dell'Agenzia affidato alla SO con la convenzione 616/87; che due giorni più tardi il Giudici aveva comunicato di accettare l'offerta richiamando il progetto n. 1235 e gli estremi della citata convenzione;
che l'articolo 23 del DPR 218/78 facultava la ex Cassa per il Mezzogiorno a ridurre i compensi ad ingegneri incaricati di compiere lavori rientranti nella sua attività; che la Cassa e poi l'Agenzia si erano costantemente avvalse di detta facoltà; che il disciplinare predisposto dall'ente per gli incarichi da conferire ai liberi professionisti sopperiva all'esigenza di approntare in anticipo alcuni contenuti negoziali uniformi da trasfondere nelle convenzioni con i professionisti secondo lo schema del contratto per adesione;
che il disciplinare andava equiparato alle condizioni generali di contratto con conseguente applicazione di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1341 c.c.; che per l'eliminazione degli scanni subacquei erano state complessivamente spese L. 43.011.551.858 ivi comprese L.
2.048.169.136 versate alle imprese a titolo di premio per aver ultimato i lavori 120 giorni prima del termine previsto;
che tale somma versata alle imprese andava calcolata nel determinare il compenso spettante al professionista;
che l'ing. Giudici aveva espletato l'incarico facendo assegnazione sulla collaborazione tecnica e sulla sorveglianza da parte di personale costantemente presente nell'area delle operazioni;
che la classe 9^ della tariffa professionale annoverava i ponti, i manufatti isolati e le strutture speciali mentre la sottocategoria C menzionava le gallerie, le opere sotterranee e subacquee, insieme alle fondazioni speciali;
che era costante il riferimento all'opera-manufatto per la rilevazione della relativa complessità e/o specialità strutturale o isolamento;
che la classe 9^ riguardava dunque l'opera-manufatto quale prodotto dell'attività costruttiva;
che non costituiva opera o manufatto sotterraneo lo scavo aperto, ne' bastava a concretare l'opera subacquea il dragaggio del fondale marino per l'asporto dei materiali sedimentati;
che pertanto giustamente il tribunale aveva ricondotto i lavori di eliminazione degli scanni subacquei alla classe 7^ sottocategoria C relativa alle opere portuali e di navigazione;
che l'affermazione dell'appellante, secondo cui la direzione era stata più gravosa perché espletata senza assistenza, era stata smentita dai testi escussi;
che il Giudici aveva svolto l'incarico nel corso di undici trasferte con permanenza media in ciascuna trasferta di giorni due;
che ciò aveva influenzato la quantificazione dei rimborsi e delle competenze accessorie di cui agli articoli 4 e 6, determinata dal tribunale in L. 21.000.000 pari al 4% degli onorari a percentuale liquidati;
che, a norma dell'articolo 13 della legge 143/1949, il tribunale poteva conglobare i compensi ex articoli 4 e 6 in una cifra non superiore al 60% degli onorari a percentuale;
che la tassa pagata all'Ordine professionale, per il parere di congruità espresso a corredo della parcella, costituiva una spesa accessoria all'ingiunzione che, in sede contenziosa, era stata revocata;
che la prova del maggior danno non era stata data;
che gli interessi legali andavano ragguagliati, ex articolo 9 legge, 143/1949, al tasso ufficiale di sconto stabilito della Banca d'Italia.
La cassazione della sentenza della corte di appello di Catania è stata chiesta da Giudici Pier Ferdinando con ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memoria. La s.p.a. SO non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Giudici denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1316, 2222, 2234, 2697, 1340, 1341,1362, 1337, 1366, 1375 c.c, 23 DPR 218/1978, della L. Regionale 21/85, della L. 340/1976, nonché vizi di motivazione. Il Giudici deduce che tra le parti è stato stipulato un contratto di prestazione d'opera professionale e l'incontro delle volontà si è verificato con l'accettazione della proposta avanzata dalla SO che non conteneva alcuna clausola limitativa del compenso. Inoltre incombeva alla committente dimostrare di aver raggiunto un accordo limitativo del compenso. La corte di merito, per avallare la propria motivazione, ha citato la decisione della Corte di Cassazione 2724/1987 con la quale era stato fissato un principio confermativo dei motivi di gravame e, cioè, che il disciplinare contenente la clausola compromissoria per avere effetto deve essere espressamente approvato per iscritto.
Peraltro il contratto tra le parti deve essere interpretato in senso letterale e secondo buona fede: la corte di appello non si è attenuta a tali criteri posto che, in virtù del contenuto del telegramma di conferimento di incarico e del telegramma di accettazione, il contratto si è perfezionato senza alcun patto limitativo. La corte territoriale ha altresì negato la prova offerta da esso ricorrente - senza spiegare le ragioni del diniego - concernente la richiesta avanzata dalla SO ad esso Giudici, ad incarico espletato, di sottoscrivere il disciplinare contenente la clausola limitativa dei compensi. La corte di merito ha poi omesso di esaminare documenti e fatti posti a sostegno dell'appello e la cui valutazione avrebbe condotto ad una decisione diversa da quella adottata.
Il motivo è infondato risolvendosi essenzialmente, pur se titolato anche come violazione di legge, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimità, nonché nella pretesa di contrastare sia l'interpretazione data dalla corte di appello al contenuto dei telegrammi con i quali le parti hanno rispettivamente offerto ed accettato l'incarico professionale in questione, sia la valutazioni e l'apprezzamento dei fatti e delle risultanze processuali che sono prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è sindacabile se - come nella specie - sufficiente ed esente da vizi logici e giuridici: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. In proposito è appena il caso di ribadire che, come è noto, l'interpretazione degli atti negoziali si traduce in un'indagine di fatto affidata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per il caso di insufficienza o contraddittorietà di motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle regole ermeneutiche. In particolare la ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti (interpretata secondo i criteri di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c.), l'indagine sulla portata della convenzione, l'individuazione del suo contenuto e l'identificazione del suo oggetto si risolvono in un tipico accertamento di fatto istituzionalmente affidato al giudice del merito, come tale incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione immune da vizi logici e giuridici. Questa Corte ha anche più volte rilevato che non è sindacabile in sede di legittimità la scelta da parte del giudice del merito del mezzo ermeneutico più idoneo all'accertamento dell'intenzione dell'autore o degli autori dell'atto, qualora sia stato rispettato il principio del gradualismo, secondo il quale deve farsi ricorso ai criteri interpretativi sussidiari solo quando i criteri principali (significato letterale e collegamento tra le varie parti dell'atto) siano insufficienti all'individuazione della detta intenzione. Le norme interpretative vere e proprie di cui agli articoli 1362-1365 c.c. prevalgono su quelle integrative di cui agli articoli 1366-1371 c.c. Nella specie la corte di appello ha fornito congrua ed esauriente motivazione in ordine all'interpretazione del contenuto dei citati telegrammi con i quali è stato raggiunto l'accordo tra le parti in ordine al conferimento dell'incarico professionale. Come riportato nell'esposizione in fatto che precede, la corte di merito appello ha proceduto alla disamina di tutti gli elementi acquisiti al processo con riferimento al modo di formazione del contratto conclusosi con l'accettazione da parte del Giudici dell'offerta di incarico professionale e, sulla base di fatti qualificanti, ha coerentemente ritenuto che: a) tra le parti era stato raggiunto l'accordo anche sul modo di remunerare l'incarico;
b) il Giudici sapeva che i lavori erano finanziati dall'Agenzia per lo Sviluppo del Sud (già Cassa per il Mezzogiorno) ed erano stati affidati alla SO in regime di concessione;
c) nel telegramma contenente l'offerta di incarico era stato evidenziato che i lavori riguardavano il progetto 1235 dell'Agenzia affidato alla SO con la convenzione 616/87; d) nel telegramma di accettazione dell'incarico il Giudici aveva richiamato sia il detto progetto 1235 sia la convenzione 616/87; e) con apposito disciplinari la Cassa per il Mezzogiorno e poi l'Agenzia si erano sempre avvalse della facoltà - prevista dall'articolo 23 D.P.R. 6/3/1978 n. 218 - di ridurre i compensi agli ingegneri (come ad altri tecnici) incaricati di compiere lavori rientranti nella loro attività istituzionale;
f) le norme contenute in tale disciplinare per gli incarichi da conferire ai liberi professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori di opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno e poi dall'Agenzia rispondono "all'esigenza di predisporre in anticipo contenuti negoziali uniformi da trasfondere nelle convenzioni con i professionisti secondo lo schema del contratto per adesione" e vanno equiparate alle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente ma vincolanti per il professionista contraente a conoscenza (o che avrebbe dovuto conoscere usando la normale diligenza) di dette norme. La corte di merito è pervenuta alle dette conclusioni attraverso complete argomentazioni, improntate a retti e razionali criteri giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze di causa e del significato letterale e logico delle espressioni adoperate dalle parti nei rispettivi telegrammi contenenti l'offerta e l'accettazione dell'incarico professionale:
l'interpretazione del contenuto dei detti telegrammi è stata condotta nel pieno rispetto delle regole ermeneutiche di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. Il giudice di secondo grado ha ampiamente giustificato le conclusioni cui è pervenuto all'esito di una corretta indagine in fatto: il procedimento logico-giuridico sviluppato nell'impugnata decisione è ineccepibile, in quanto coerente e razionale. Le argomentazioni svolte nella decisione impugnata sono infatti esaurienti, logicamente connesse tra di loro e tali da consentire il controllo del processo intellettivo che ha condotto alla indicata conclusione. La corte di appello ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte territoriale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi della società SO, ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi dell'appellante Giudici.
Sono pertanto insussistenti le dedotte violazioni di legge che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella effettuata dal giudice del merito.
Il ricorso è peraltro carente e generico per non essere stato riportato e precisato il contenuto specifico e completo dei più volte citati telegrammi e di tutti gli altri documenti e risultanze processuali richiamati nella censura in esame (articoli 6 e 8 della convenzione, progetto "I" contenente il calcolo delle prestazioni tecniche, atti comprovati la riscossione da parte della SO dell'intera somma finanziata per competenze tecniche liquidate secondo la tariffa ordinaria) il che non consente di ricostruire - alla luce esclusivamente ad alcune ed isolate parti - il senso complessivo di detti atti e documenti. Ciò impedisce a questa Corte di valutare - sulla base delle sole deduzioni contenute in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del denunciato difetto di motivazione e la decisività dell'errore commesso dalla corte di appello nell'operazione interpretativa e nella valutazione delle risultanze processuali in questione. Infatti, nel giudizio di legittimità, il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove non (o mal) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di valutazione: nella specie il detto onere non è stato rispettato dal ricorrente.
Inammissibilmente, inoltre, il ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l'interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l'opinione di parte ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova.
Nè per ottemperare all'obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come nella specie - gli elementi sui quali si basa il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. Deve quindi ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito ed anche se il ricorrente sostiene la violazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. la detta ineccepibile interpretazione rende manifesto che è stato investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che è inammissibile in questa sede.
Occorre infine rilevare l'infondatezza della tesi del ricorrente secondo cui la clausola onerosa - predisposta unilateralmente dalla SO - derogativa dei minimi tariffari dovrebbe in ogni caso essere ritenuta non vincolante per esso Giudici per mancata espressa approvazione per iscritto a norma del secondo comma dell'articolo 1341 c.c. In proposito è sufficiente osservare che l'art. 1341 c.c.
regola due tipi di clausole predisposte da una parte, in relazione alla possibile debolezza del contraente aderente. Il primo comma disciplina il regime delle e. d. condizioni generali di contratto e stabilisce la regola che quando esse sono predisposte da una parte, vincolano l'aderente se sono da lui conosciute o conoscibili mediante l'ordinaria diligenza. Il secondo comma disciplina la situazione specifica nella quale le condizioni stesse sono vessatorie, e stabilisce che esse, per essere vincolanti nei confronti dell'altro contraente, debbono essere approvate particolarmente per iscritto.
Dunque il secondo comma richiede per l'applicabilità di tali particolari condizioni generali di contratto non solo la conoscenza da parte dell'aderente ma piuttosto la prova della sua assoluta consapevolezza nell'assumere un obbligo oggettivamente gravoso. La dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo chiarito il carattere tassativo della elencazione del secondo comma dell'art. 1341 c.c. quanto meno nel senso che essa indica lo schema insuperabile di una determinata categoria di pattuizioni, per cui l'interpretazione estensiva della stessa può essere ammessa solo se un'ipotesi, non prevista espressamente, sia comunque accomunata a quelle previste dalla stessa ratio di tutelare il contraente aderente che si trova in situazione sfavorevole. In ogni caso l'estensione interpretativa deve accertare preliminarmente se la clausola limita la responsabilità del proponente ovvero definisce l'oggetto del contratto e dunque l'obbligazione.
Ciò premesso ritiene il collegio che la clausola in questione - relativa alla riduzione del compenso spettante al Giudici per l'opera professionale svolta in favore della SO come direttore di lavori rientranti nell'attività istituzionale dell'Agenzia per lo Sviluppo del Sud, secondo quanto previsto dall'articolo 23 D.P.R. 218/1978 - non limita la responsabilità della SO giacché non influisce sulle conseguenze del suo inadempimento eventuale, ma piuttosto delimita il contenuto dell'incarico conferito con riferimento all'obbligazione concernente la corresponsione del compenso professionale: essa pertanto non abbisognava di apposita approvazione per iscritto a norma dell'articolo 1341 c.c. non essendo inclusa nella tassativa elencazione delle clausole onerose contenuta nel secondo comma del citato articolo e non essendo assimilabile a nessuna delle categorie di oneri e privilegi di cui all'elencazione suddetta.
Deve pertanto affermarsi che il giudice di appello ha ineccepibilmente ritenuto raggiunta la prova in ordine all'accordo derogativo della tariffa professionale di cui alla legge 143/1949. La relativa clausola,- circa la non applicabilità della detta tariffa professionale e le modalità concernenti la determinazione del compenso per le prestazioni professionali in questione - va pertanto considerata come legittima espressione dell'autonomia contrattuale delle parti.
In definitiva nel caso in esame non sono ravvisabili ne' il lamentato difetto di motivazione, ne' le asserite violazione di legge: la sentenza impugnata è del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 14 e 17 legge 2/3/1949 n. 143 e vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che la corte di merito ha errato nel qualificare i lavori oggetto di causa come scavi subacquei e non come opere subacquee. La stessa corte ha riconosciuto che si trattava di lavori da eseguire sotto il livello del mare e l'unica categoria che disciplina anche i lavori subacquei è la classe 9^ lettera C che accomuna tutti i lavori eseguiti sottoterra e sotto il livello del mare. Per opera, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di appello, si intende qualsiasi attività o azione diretta a un determinato risultato: sicché è sempre un'opera la sistemazione di un letto di fiume o lo scavo di un fossato. La corte di merito ha anche omesso di considerare che nell'articolo 7 della convenzione si fa riferimento alle "opere da realizzare" ed ha omesso di leggere la relazione di collaudo in cui è scritto che si trattava di lavori di bonifica del fondo marino da ordigni bellici. Il motivo non è fondato atteso che deve ritenersi corretta la decisione della corte di appello di confermare la pronuncia del tribunale che aveva inquadrato i lavori in questione - relativi all'eliminazione degli scanni subacquei esistenti nella rada di Augusta e di ostacolo alla navigazione - nella Classe 7^ lett. C di cui all'articolo 14 della legge 143/1949 e non nella Classe 9^ lett. C. La prima delle dette categorie si riferisce alle "opere di navigazione interna e portuali", mentre la seconda riguarda - nell'ambito della più ampia tipologia dei "ponti, manufatti isolati, strutture speciali" - le gallerie, le opere sotterranee o subacquee, e le fondazioni speciali.
La corte di merito è pervenuta a detta conclusione dopo aver ineccepibilmente posto in evidenza - in virtù di un insindacabile accertamento in fatto - che i lavori diretti dal Giudici riguardavano il dragaggio del fondale marino per l'asporto di materiali sedimentati. Si tratta, come è evidente, di una mera attività esecutiva (volta ad eliminare ostacoli alla libera navigazione e, quindi, rientranti nelle opere di cui alla lett. C della Classe 7^) e non di certo creativa di manufatti come invece richiesto per l'applicazione della Classe 9^ lett. C. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 143/1949 e degli articoli 112 e seguenti c.p.c, nonché vizi di motivazione. Ad avviso del Giudici la corte di appello ha omesso di esaminare il motivo di gravame con il quale era stato richiamato l'articolo 18 della citata legge secondo cui la liquidazione del compenso al professionista è aumentata del 25% in caso di conferimento di incarico limitato. Inoltre a norma dell'articolo 17 della tariffa, al professionista spetta fino al massimo del 50% della quota prevista per la direzione dei lavori quando per mancanza di personale di sorveglianza e di controllo, la direzione richieda un maggiore impegno. Il personale di sorveglianza o assistenza ai lavori è costituito da tecnici assunti dalla committenza (con il compito di sorvegliare i lavori realizzati dall'impresa appaltatrice) e non dalla ditta esecutrice dei lavori come invece ritenuto dalla corte territoriale la quale ha anche omesso di applicare l'articolo 23/A della tariffa secondo cui il direttore dei lavori deve eseguire anche la contabilità salvo accordi derogativi. La corte di merito ha infine errato nel calcolare i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della tariffa nella percentuale del 4% sull'intero, andando così a invadere il potere riservato all'Ordine Professionale. Le dette censure non possono essere accolte.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'aumento del 25% previsto in caso di conferimento di incarico limitato è stato riconosciuto dalla corte di appello come emerge dalla lettura della sentenza impugnata a pagina 14 nella parte relativa al riepilogo delle competenze spettanti al Giudici: in tale riepilogo risulta calcolata la moltiplicazione per 1,25 che si riferisce appunto all'aumento in questione.
Gli aumenti previsti dall'articolo 17 (direzione più gravosa per mancanza di personale di sorveglianza e di controllo) e dall'articolo 23/A della tariffa (per compiti relativi alla contabilità) coerentemente non sono stati poi riconosciuti al Giudici avendo la corte di appello insindacabilmente accertato in fatto - in base alla deposizione dei testi escussi - che il direttore dei lavori era stato coadiuvato da personale che riscuoteva la sua fiducia e che, costantemente presente nella zona delle operazioni, aveva direttamente curato i rilievi batimetrici, le misurazioni degli specchi di mare dragati e la predisposizione dei dati necessari alla compilazione degli stati di avanzamento. Del tutto irrilevante è poi la circostanza relativa all'assunzione di detto personale da parte della società committente o della appaltatrice: in ogni caso il Giudici si è avvalso della collaborazione di tale personale tecnico. La corte territoriale ha infine esercitato il potere discrezionale (concesso al giudice oltre che al Consiglio dell'Ordine) di conglobare i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 della tariffa in una cifra non superiore al 60% degli onorari a percentuale e di fissare tale competenza in complessive L. 21.000.000 pari a circa il 4% degli onorari a percentuale come liquidati.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 9 della legge 2/3/1953 n. 14 e 1224 c.c. sostenendo che il tasso di sconto della Banca d'Italia è stato sempre superiore al tasso legale degli interessi fino al dicembre 1990 allorché il tasso legale è passato dal 5% al 10% così superando il tasso di sconto dell'8%. Quindi il giudice di appello, rifiutando l'applicazione della norma di carattere generale più vantaggiosa rispetto alla norma speciale, ha violato la detta norma generale arrecando un danno ad esso ricorrente. Inoltre il professionista ha diritto alla rivalutazione monetaria quale maggior danno senza bisogno di fornirne la prova in quanto il danno è in re ipsa.
Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata non risulta (nè è stato dedotto dal ricorrente) che la questione relativa al calcolo degli interessi (con riferimento alla differenza tra il tasso di sconto della Banca d'Italia ed il tasso legale) sia stata prospettata con la richiesta di concessione di decreto ingiuntivo o al momento di costituzione del Giudici nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Incombeva al ricorrente dedurre di aver prospettato tale questione sin dal primo grado onde dar modo alla corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione. Correttamente, quindi, il giudice di appello non si è occupato di detta questione non rientrante tra le problematiche dibattute dalle parti nel giudizio innanzi al tribunale. Per quanto riguarda la rivalutazione monetaria, quale maggior danno ex art. 1224 c.c., è appena il caso di osservare che, come affermato da questa Corte, in caso di ritardato pagamento dei compensi dovuti per prestazioni professionali ad ingegneri ed architetti è configurabile il diritto, oltre che agli interessi legali secondo la disciplina di cui all'art. 9 della l. 143/1949 di approvazione della tariffa professionale, al maggior danno ex art. 1224 c.c., purché sia fornita la relativa prova che, al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, non è in re ipsa (tra le tante, sentenze 22/6/1996 n. 5790; 2/5/1996 n. 4018; 6/9/1994 n. 7667;
15/3/1994 n. 2445; 29/11/1991 n. 12847).
Nella specie, pertanto, correttamente la corte di appello non ha riconosciuto il detto maggior danno per non aver il Giudici fornito la relativa prova sulla stesso incombente.
Con il quinto motivo il Giudici denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1218-1229 c.c. e 9 legge 143/1949, nonché vizi di motivazione. Il ricorrente deduce che, essendo state accolte la domanda principale e quelle accessorie, andava accolta anche la richiesta di pagamento dei diritti di segreteria versati all'Ordine Professionale per il visto di congruità apposto sulla parcella. Il parere dell'Ordine è infatti diretto ad ottenere non solo il decreto ingiuntivo ma anche l'accoglimento di una domanda giudiziaria. Peraltro il debitore che non esegue esattamente la propria obbligazione è tenuto al risarcimento del danno che comprende il danno emergente costituito anche dall'esborso che il creditore deve sostenere per ottenere l'accertamento dell'obbligazione rimasta inadempiuta. L'invio della parcella al committente è atto idoneo a costituire in mora il debitore ai fini della decorrenza degli interessi. Nella specie il parere dell'Ordine Professionale si pone come atto necessario imposto dall'articolo 6 della convenzione intercorsa tra la SO e l'Agenzia. Al professionista, che è obbligato a corredare la parcella del visto di congruità dell'Ordine Professionale, va quindi corrisposta la percentuale per i diritti di segreteria.
Anche questo motivo non è meritevole di accoglimento posto che, come chiarito nella giurisprudenza di legittimità, la parcella corredata dal parere espresso dal consiglio dell'ordine ha valore di prova privilegiata esclusivamente ai fini della pronunzia di ingiunzione, ma non nel successivo giudizio di opposizione costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista (sentenza 24/1/2000 n. 736). Peraltro la revoca, a seguito del giudizio di primo grado, del decreto ingiuntivo opposto non esclude che il creditore possa recuperare le spese sostenute per ottenere il provvedimento, allorché lo stesso risulti confermato nel successivo grado di giudizio, atteso che, ai fini della pronunzia sulle spese processuali - fra le quali deve ritenersi compresa anche quella per l'ottenimento del parere di congruità di cui all'art. 636 c.p.c, necessario per far valere in via monitoria i crediti di cui all'art. 633 n.
2 - il criterio della soccombenza non è frazionabile in rapporto agli esiti delle diverse fasi del giudizio, ma deve avere riguardo alla decisione conclusiva della lite, in particolare a quella di appello, che conclude definitivamente la contestazione del merito (sentenza 29/4/1993 n. 5028). Di conseguenza nella controversia avente ad oggetto il pagamento di compenso per prestazioni professionali, le spese sostenute dal professionista per ottenere il parere del consiglio dell'ordine devono restare a carico dello stesso ove tale parere sia dedotto a sostegno di pretesa giudicata infondata (sentenza 25 gennaio 1983 n. 705). Nella specie di fronte ad una richiesta monitoria di ben L. 1.841.482.311, al Giudici è stato riconosciuto un credito di L. 587.903.430, ossia meno di un terzo di quanto richiesto. Coerentemente, pertanto, la corte di appello ha ritenuto di compensare interamente tra le parti le spese del giudizio e non ha accolto la richiesta di pagamento dei diritti di segreteria versati all'Ordine Professionale per il visto di congruità apposto sulla parcella trattandosi di una spesa sostenuta per ottenere il decreto ingiuntivo poi revocato in sede contenziosa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nessun provvedimento deve essere emesso in ordine alle spese del giudizio di legittimità nel quale l'intimata s.p.a. SO non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2003