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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/05/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6568/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6568/2020 promossa da: in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LAURA GOLINI, giusta procura in atti;
attrice contro e , rappresentati e difesi CP_2 Controparte_3 dall'Avv. ANDREA RUOCCO, giusta procura in atti;
convenuti
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 5.5.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. A seguito della declaratoria di incompetenza e della revoca del decreto ingiuntivo n.
4624/2019 pronunciata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 1.11.2020, ha tempestivamente riassunto dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Foggia il giudizio originariamente promosso da e CP_2 Controparte_3 esponendo che: 1) questi ultimi avevano promosso opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, con il quale gli era stato ingiunto, quali coobbligati di polizza ed in solido tra loro e con la contraente , il pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di € 84.956,26, oltre interessi e spese, a Controparte_1 titolo di rimborso di quanto corrisposto da quest'ultima ad in forza delle CP_4 pagina 1 di 4 polizze fideiussorie n. 0826.5101572.47 e n. 0826.5101563.48; 2) che, in particolare, gli opponenti avevano eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Foggia, quale foro del consumatore e, nel merito, la decadenza ex art. 1957 c.c.; 3) che si era costituita Controparte_1 in giudizio deducendo la natura di contratto autonomo di garanzia e la rinuncia espressa dei garanti ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui agli articoli 1952,
1955 e 1957 c.c. Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 CP_2
e di della somma di € 84.956,26, oltre interessi legali e,
[...] Controparte_3 conseguentemente, di condannarli al pagamento detta suddetta somma. Vinte le spese. Si sono costituiti in giudizio e di , che hanno CP_2 Controparte_3 contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi innanzi al Tribunale di Bologna, la causa, in assenza di istanze istruttorie, è pervenuta all'udienza del 5.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
In premessa, mette conto evidenziare che la riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e che, ove le parti riassumano formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice è tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte (cfr. Cass. n. 16774/2009). Ciò chiarito, giova rammentare che, secondo noti principi giurisprudenziali, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi che l'odierna attrice ha fornito adeguata prova del fatto costituitivo del credito essendo documentati in atti: 1) le polizze n. 0826.5101572.47 e n. 0826.5101563.48, con cui (oggi ha garantito a Parte_2 Controparte_1 fino alla concorrenza della somma di € 24.896,26 e di € 60.060,00, CP_4 l'eventuale restituzione totale o parziale di quanto da questa anticipato a Parte_1
(debitrice principale) a titolo di contributi;
2) le garanzie prestate dagli odierni
[...] convenuti;
3) l'escussione delle garanzie da parte di CP_4 pagina 2 di 4 Sono inoltre rimasti del tutto incontestati sia l'allegato inadempimento sia l'esatto ammontare del credito. Acclarato l'an della pretesa, quanto ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi parte convenuta ha esclusivamente eccepito la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., evidentemente basata sull'assunto che la garanzia prestata sia sussumibile nel paradigma normativo della fideiussione, con la conseguente applicazione del relativo statuto normativo. Al fine di vagliare la fondatezza dell'eccezione sollevata, occorre dunque procedere alla esatta qualificazione della garanzia rilasciata dai convenuti.
Al riguardo deve evidenziarsi che caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, sicché il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base. La causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale;
la presenza di una clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto
“altro” della convenzione negoziale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3947/2010). In particolare, stando all'orientamento giurisprudenziale ormai da tempo consolidatosi, il discrimen tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione può essere tracciato avuto riguardo ad alcuni elementi sintomatici, consistenti principalmente nella presenza di clausole che sanciscano l'impossibilità, per il garante, di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto di base che spettano al debitore principale, così come l'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione o clausole quali quella di “pagamento a prima richiesta”. Nel caso di specie, la natura autonoma della garanzia di cui si discorre si desume dalla clausola con cui gli odierni convenuti si sono obbligati “a tenere indenne la
Società e le eventuali coassicuratrici da ogni pagamento che esse dovessero effettuare per effetto della polizza suindicata ed a versare in qualunque momento, a prima e semplice richiesta, alla Società stessa e alle eventuali coassicuratrici, senza alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1952, 1955 e 1957 c.c., tutte le somme a qualunque titolo sborsate o che fossero chiamate a sborsare…”. D'altronde, con riferimento all'interpretazione del contratto per comprendere se i contraenti abbiano convenuto di svincolare o meno il rapporto di garanzia dal rapporto garantito, occorre procedere a una disamina dell'intero testo contrattuale e verificare non solo il nomen iuris attribuito al contratto ma anche se viene o meno menzionato il rapporto sottostante, se il garante mantiene il diritto di essere informato sull'andamento del rapporto garantito, se al garante è attribuito il diritto di surrogazione nella posizione e nelle garanzie del debitore inadempiente, oppure se viene negata ogni possibilità di opporre eccezioni, con obbligo di rimborso del capitale erogato, anche in caso di invalidità della obbligazione sottostante.
pagina 3 di 4 In definitiva, sebbene il contratto in questione attribuisca ai garanti il nomen di fideiussori e manchi una clausola che espressamente deroghi all'applicazione dell'art. 1945 c.c., comunque emerge in modo chiaro la volontà delle parti di disancorare le garanzie personali dai rapporti obbligatori principali, inibendo al garante di poter muovere eccezioni afferenti tali rapporti per evitare l'adempimento dell'obbligazione assunta (cfr. in tal senso ex multis Corte di Appello Napoli sez. VII, 10/03/2021, n.
880; Tribunale Forlì, 28 aprile 2022 n. 395). Dall'inquadramento della predetta convenzione nell'ambito dei contratti autonomi di garanzia discende dunque l'inapplicabilità, al caso di specie, della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (prevista in tema di contratto di fideiussione), con conseguente infondatezza dell'unica eccezione di merito sollevata. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha affermato che “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma” (cfr. Cass. SS. UU. n. 3947/2010).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va dunque accolta con conseguente condanna dei convenuti al pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 84.956,26, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 84.956,26, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 759,00 per esborsi e € 4.217,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 6.5.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6568/2020 promossa da: in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. LAURA GOLINI, giusta procura in atti;
attrice contro e , rappresentati e difesi CP_2 Controparte_3 dall'Avv. ANDREA RUOCCO, giusta procura in atti;
convenuti
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 5.5.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. A seguito della declaratoria di incompetenza e della revoca del decreto ingiuntivo n.
4624/2019 pronunciata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 1.11.2020, ha tempestivamente riassunto dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Foggia il giudizio originariamente promosso da e CP_2 Controparte_3 esponendo che: 1) questi ultimi avevano promosso opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, con il quale gli era stato ingiunto, quali coobbligati di polizza ed in solido tra loro e con la contraente , il pagamento in favore di Parte_1 dell'importo di € 84.956,26, oltre interessi e spese, a Controparte_1 titolo di rimborso di quanto corrisposto da quest'ultima ad in forza delle CP_4 pagina 1 di 4 polizze fideiussorie n. 0826.5101572.47 e n. 0826.5101563.48; 2) che, in particolare, gli opponenti avevano eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Foggia, quale foro del consumatore e, nel merito, la decadenza ex art. 1957 c.c.; 3) che si era costituita Controparte_1 in giudizio deducendo la natura di contratto autonomo di garanzia e la rinuncia espressa dei garanti ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui agli articoli 1952,
1955 e 1957 c.c. Sulla scorta di tali premesse in fatto, ha dunque concluso chiedendo di accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 CP_2
e di della somma di € 84.956,26, oltre interessi legali e,
[...] Controparte_3 conseguentemente, di condannarli al pagamento detta suddetta somma. Vinte le spese. Si sono costituiti in giudizio e di , che hanno CP_2 Controparte_3 contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi innanzi al Tribunale di Bologna, la causa, in assenza di istanze istruttorie, è pervenuta all'udienza del 5.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è decisa.
La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta.
In premessa, mette conto evidenziare che la riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e che, ove le parti riassumano formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice è tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte (cfr. Cass. n. 16774/2009). Ciò chiarito, giova rammentare che, secondo noti principi giurisprudenziali, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando le suddette coordinate giurisprudenziali al caso di specie, deve rilevarsi che l'odierna attrice ha fornito adeguata prova del fatto costituitivo del credito essendo documentati in atti: 1) le polizze n. 0826.5101572.47 e n. 0826.5101563.48, con cui (oggi ha garantito a Parte_2 Controparte_1 fino alla concorrenza della somma di € 24.896,26 e di € 60.060,00, CP_4 l'eventuale restituzione totale o parziale di quanto da questa anticipato a Parte_1
(debitrice principale) a titolo di contributi;
2) le garanzie prestate dagli odierni
[...] convenuti;
3) l'escussione delle garanzie da parte di CP_4 pagina 2 di 4 Sono inoltre rimasti del tutto incontestati sia l'allegato inadempimento sia l'esatto ammontare del credito. Acclarato l'an della pretesa, quanto ai fatti estintivi, impeditivi o modificativi parte convenuta ha esclusivamente eccepito la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., evidentemente basata sull'assunto che la garanzia prestata sia sussumibile nel paradigma normativo della fideiussione, con la conseguente applicazione del relativo statuto normativo. Al fine di vagliare la fondatezza dell'eccezione sollevata, occorre dunque procedere alla esatta qualificazione della garanzia rilasciata dai convenuti.
Al riguardo deve evidenziarsi che caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, sicché il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base. La causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale;
la presenza di una clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del garantievertrag, salva evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto
“altro” della convenzione negoziale (cfr. Cass. SS.UU. n. 3947/2010). In particolare, stando all'orientamento giurisprudenziale ormai da tempo consolidatosi, il discrimen tra contratto autonomo di garanzia e fideiussione può essere tracciato avuto riguardo ad alcuni elementi sintomatici, consistenti principalmente nella presenza di clausole che sanciscano l'impossibilità, per il garante, di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto di base che spettano al debitore principale, così come l'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione o clausole quali quella di “pagamento a prima richiesta”. Nel caso di specie, la natura autonoma della garanzia di cui si discorre si desume dalla clausola con cui gli odierni convenuti si sono obbligati “a tenere indenne la
Società e le eventuali coassicuratrici da ogni pagamento che esse dovessero effettuare per effetto della polizza suindicata ed a versare in qualunque momento, a prima e semplice richiesta, alla Società stessa e alle eventuali coassicuratrici, senza alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1952, 1955 e 1957 c.c., tutte le somme a qualunque titolo sborsate o che fossero chiamate a sborsare…”. D'altronde, con riferimento all'interpretazione del contratto per comprendere se i contraenti abbiano convenuto di svincolare o meno il rapporto di garanzia dal rapporto garantito, occorre procedere a una disamina dell'intero testo contrattuale e verificare non solo il nomen iuris attribuito al contratto ma anche se viene o meno menzionato il rapporto sottostante, se il garante mantiene il diritto di essere informato sull'andamento del rapporto garantito, se al garante è attribuito il diritto di surrogazione nella posizione e nelle garanzie del debitore inadempiente, oppure se viene negata ogni possibilità di opporre eccezioni, con obbligo di rimborso del capitale erogato, anche in caso di invalidità della obbligazione sottostante.
pagina 3 di 4 In definitiva, sebbene il contratto in questione attribuisca ai garanti il nomen di fideiussori e manchi una clausola che espressamente deroghi all'applicazione dell'art. 1945 c.c., comunque emerge in modo chiaro la volontà delle parti di disancorare le garanzie personali dai rapporti obbligatori principali, inibendo al garante di poter muovere eccezioni afferenti tali rapporti per evitare l'adempimento dell'obbligazione assunta (cfr. in tal senso ex multis Corte di Appello Napoli sez. VII, 10/03/2021, n.
880; Tribunale Forlì, 28 aprile 2022 n. 395). Dall'inquadramento della predetta convenzione nell'ambito dei contratti autonomi di garanzia discende dunque l'inapplicabilità, al caso di specie, della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (prevista in tema di contratto di fideiussione), con conseguente infondatezza dell'unica eccezione di merito sollevata. Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha affermato che “al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ., sull'onere del creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma” (cfr. Cass. SS. UU. n. 3947/2010).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va dunque accolta con conseguente condanna dei convenuti al pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 84.956,26, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 84.956,26, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 759,00 per esborsi e € 4.217,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge.
Foggia, 6.5.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea pagina 4 di 4