Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4943
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

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La previsione nella clausola compromissoria di "inappellabilità del lodo arbitrale" non è nulla, atteso che non esclude il rimedio della impugnazione per nullità del lodo, ma lo limita alle censure per errores in procedendo, di cui al primo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., rendendo soltanto inammissibili eventuali censure per inosservanza di regole di diritto sostanziale.

Data la incidenza della questione relativa alla natura giuridica dell'arbitrato sul problema processuale dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità, la corte d'appello - alla quale sia stata proposta impugnazione per nullità del lodo ai sensi degli artt. 828 e 829 cod. proc. civ., dopo che questo sia stato impugnato, come atto negoziale, di fronte ad altro giudice secondo le regole di competenza ordinarie, per farne accertare la invalidità e o annullabilità - al fine di verificare la ammissibilità della impugnazione ha il potere - dovere di esaminare, anche d'ufficio, detta questione, il che porta ad escludere che essa sia tenuta a sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della decisione dell'altro giudice sulla questione relativa alla natura giuridica dell'arbitrato, ancorché dinanzi a questo l'attore abbia chiesto di accertarla con efficacia di cosa giudicata.

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 41521 del 27
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4943
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4943
Data del deposito : 4 aprile 2001

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