Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 2
La previsione nella clausola compromissoria di "inappellabilità del lodo arbitrale" non è nulla, atteso che non esclude il rimedio della impugnazione per nullità del lodo, ma lo limita alle censure per errores in procedendo, di cui al primo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., rendendo soltanto inammissibili eventuali censure per inosservanza di regole di diritto sostanziale.
Data la incidenza della questione relativa alla natura giuridica dell'arbitrato sul problema processuale dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità, la corte d'appello - alla quale sia stata proposta impugnazione per nullità del lodo ai sensi degli artt. 828 e 829 cod. proc. civ., dopo che questo sia stato impugnato, come atto negoziale, di fronte ad altro giudice secondo le regole di competenza ordinarie, per farne accertare la invalidità e o annullabilità - al fine di verificare la ammissibilità della impugnazione ha il potere - dovere di esaminare, anche d'ufficio, detta questione, il che porta ad escludere che essa sia tenuta a sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della decisione dell'altro giudice sulla questione relativa alla natura giuridica dell'arbitrato, ancorché dinanzi a questo l'attore abbia chiesto di accertarla con efficacia di cosa giudicata.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41521 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 27/12/2021, (ud. 23/11/2021, dep. 27/12/2021), n.41521 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente – Dott. PARISE Clotilde – Consigliere – Dott. TRICOMI Laura – Consigliere – Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere – Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 16305/2015 proposto da: Autostrada del Brennero S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo n. 68, presso lo studio dell'avvocato Letizia Massimo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Paolucci …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 4943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4943 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALFREDO ROCCHI - Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - rel. Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BRINDISI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 19 presso l'avvocato FRANCO F.F., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANELLI ARNALDO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
VI FU, IA EL, RT AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il signor AR L., rappresentati e difesi dall'avvocato DURANO LORENZO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 13/99 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 27/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2000 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con deliberazione G.M. n. 700/25 del 25.3.1981 del Comune di Brindisi veniva affidato agli architetti VI FU, D'TO EL, RT NT ed all'ing. Potì Leonardo l'incarico professionale di procedere alla sistemazione urbanistica del rione Cappuccini, mediante redazione di un piano di recupero ai sensi dell'art. 28 della L.
5.8.1978 n. 457 e dell'art. 22 L.R. n. 56 del 1980.
L'espletamento di tale incarico veniva disciplinato dalle pattuizioni contenute nella convenzione del 19 settembre 1983.
Tra il Comune ed i professionisti summenzionati sorgeva controversia in ordine alla liquidazione del compenso che, ai sensi dell'art. 13 della citata convenzione, veniva definita con lodo del 21 marzo 1994. Il collegio arbitrale composto dal dr. Valerio Terragno e dagli avv.ti Carlo De Carlo e Federico Massa così provvedeva:
1) dichiarava l'amministrazione comunale tenuta a corrispondere ai professionisti su indicati la somma di L. 541.722.836, oltre accessori, I.V.A. ed interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto, stabilito dalla Banca d'Italia, con decorrenza 27 marzo 1992;
2) liquidava in favore del C.T.U., nominato nel corso del procedimento, la somma di lire 3.637.800, oltre I.V.A. e Cassa previdenza;
3) determinava in L. 48.000.000 il compenso per il collegio arbitrale - ivi comprese spese e diritti di segreteria - oltre I.V.A. e Cassa Previdenza;
4) dichiarava gli architetti e l'Amministrazione Comunale tenuti rispettivamente per la metà al pagamento delle spese di consulenza e arbitrali, che poneva in solido per anticipazione a carico dei primi, salvo rivalsa per la metà nei confronti dell'Amministrazione;
5) poneva le spese legali per la metà a carico dell'Amministrazione con compensazione della metà residua.
Avverso il lodo proponevano impugnazione alla Corte d'appello di Lecce in via principale il Comune di Brindisi con citazione del 15 luglio 1995 ed in via incidentale condizionata gli architetti D'TO, RT e VI con comparsa di risposta depositata il 13 novembre 1995.
La corte adita, con sentenza in data 19.11.1998/27.1.1999, rigettava l'impugnazione principale e dichiarava assorbita quella incidentale. In particolare la corte riteneva, innanzi tutto, di dovere disattendere la richiesta del Comune di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello promosso dallo stesso Comune innanzi al Tribunale di Brindisi, con citazione del 13 ottobre 1994, dovendo detto ultimo giudice risolvere la questione concernente la qualificazione del lodo.
Tale richiesta doveva essere respinta sia perché l'atto di citazione innanzi al tribunale non era stato prodotto in giudizio sia perché rientrava nei poteri della corte di appello, al fine della verifica della propria competenza, stabilire la natura dell'arbitrato. Nel caso di specie vi erano numerosi elementi (termini usati nella clausola compromissoria, articolazione che aveva avuto in concreto il procedimento arbitrale) che concludevano per la natura rituale dell'arbitrato.
Con riferimento alle altre questioni sollevate dal Comune di Brindisi la corte, premesso che le parti avevano pattuito la inappellabilità del lodo, il che comportava la insindacabilità del giudizio di merito degli arbitri nonché la irrilevanza della eventuale violazione delle norme di diritto sostanziale, osservava. In ordine al primo rilievo (A), con cui il Comune di Brindisi lamentava violazione delle regole in tema di onere della prova, da porsi a carico dei professionisti, per avere il collegio arbitrale acquisito d'ufficio la delibera di approvazione dell'incarico per la redazione del piano di recupero e la delibera commissariale n. 914/84 di approvazione del piano generale e per avere ordinato al Comune l'esibizione degli elaborati presentati dagli architetti e della documentazione loro fornita ai sensi dell'art. 3 della convenzione. e lamentava, altresì, l'insufficienza dell'indagine sulla validità, completezza ed utilizzabilità degli elaborati, trasmessi (nel 1990) dopo la scadenza del termine assegnato con diffida ad adempiere, nonché il fatto che nel formulare i quesiti al C.T.U. il collegio aveva ignorato quelli indicati dal Comune, la corte osservava preliminarmente che tale rilievo non era stato inquadrato in nessuna delle fattispecie tipizzate nei numeri da 1 a 9 del primo comma dell'art. 829 c.p.c.. Osservava, inoltre, che il collegio arbitrale non aveva acquisito d'ufficio la documentazione summenzionata, ma, come emergeva dal verbale di udienza del 4 ottobre 1993, aveva invitato la parte più diligente a depositarla;
che l'ordine d'esibizione era stato emesso nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 210 c.p.c.; che, coerentemente all'oggetto della clausola compromissoria (controversia sulla liquidazione del compenso), attraverso l'indagine devoluta al C.T.U. il collegio aveva inteso appurare se l'incarico loro conferito era stato svolto dai professionisti conformemente alle previsioni formali e sostanziali della convenzione stipulata con il Comune e se la loro pretesa era giustificata dall'opera espletata;
che i quesiti posti al C.T.U. erano comprensivi degli accertamenti chiesti dal Comune;
che in definitiva i provvedimenti emessi non erano diretti a supplire a carenze probatorie imputabili alle parti, ma ad individuare fatti essenziali per la soluzione della controversia, che richiedeva necessariamente il tipo di istruzione adottato dagli arbitri.
Quanto al secondo rilievo (B) - ricondotto nel vizio di omessa, insufficiente motivazione e di travisamento dei fatti - con cui il Comune lamentava l'erronea interpretazione della convenzione nella parte concernente il termine per la presentazione dei progetti, ritenuto non essenziale in violazione della normativa statale e regionale concernente i piani di recupero, con la conseguenza di attribuire al Comune stesso la responsabilità del mancato rispetto del termine e di giustificare l'inadempimento dei tre professionisti, e lamentava, altresì, l'elusione del dovere di prendere atto che il decorso di tre anni, fissati a pena di decadenza dall'art. 28 L. 457/1978, dalla individuazione delle zone di cui al terzo comma del precedente art. 27, aveva impedito nella specie al Consiglio Comunale l'approvazione del piano particolareggiato, donde l'inutilizzabilità dell'opera svolta dagli architetti, la corte osservava che la doglianza si limitava ad esprimere un dissenso sulle scelte ermeneutiche operate dal collegio e sulle conseguenti conclusioni, mentre la motivazione appariva coerente, logica ed esaustiva. Il collegio arbitrale, infatti, aveva ritenuto non essenziali i termini, previsti nella convenzione per la presentazione dei progetti, argomentando tale convincimento sia dalla dizione letterale dell'art. 5 della convenzione stessa, che "non contempla l'essenzialità", sia dalle modalità della prestazione, che condizionavano l'espletamento dell'incarico ad una serie di interventi dell'amministrazione, espressamente menzionati negli artt. 4, 6, 9, 13 e che ponevano l'operato dei professionisti in stretta relazione "all'attività di direzione e controllo che l'Amministrazione comunale si era riservata di esercitare". Aveva, poi, individuato attraverso quali soggetti e con quale finalità quelle direttive e quei controlli venivano effettuati, nonché i dati che in fatto ne davano conferma, ivi compresi i comportamenti tenuti ed i provvedimenti assunti nel frattempo dall'Amministrazione Comunale. Infine il collegio aveva affrontato e non eluso la questione relativa all'art. 28 L. 457/1978. escludendone l'applicazione sia sulla base di una congrua e motivata interpretazione della convenzione, sia su quella dell'assorbente rilievo, secondo cui il termine di tre anni di cui alla norma citata era già decorso al tempo del conferimento dell'incarico, sicché esso non poteva rivivere successivamente.
In ordine al terzo rilievo (C), con cui il Comune lamentava che il collegio avesse disatteso immotivatamente il parere del C.T.U., affermando che "lo studio definitivo con gli elaborati dei singoli piani di recupero era stato realizzato dai progettisti secondo quanto contemplato nella convenzione e rispondente al dettato degli artt. 22 e 23 L. Reg. 56/1980", la corte osservava che il consulente aveva accertato che gli elaborati progettuali "erano perfettamente rispondenti a quanto contenuto negli artt. 1 e 2 della convenzione";
che il collegio arbitrale aveva esaminato la questione concernente la configurazione o meno degli elaborati come piani particolareggiati di recupero;
che in tale analisi - a fronte del parere del C.T.U., che aveva considerato meglio inquadrabile l'attività svolta nell'ambito del piano di ristrutturazione urbanistica con indicazioni di massima per il recupero - dopo avere correttamente stabilito cosa deve intendersi per piano di recupero ai sensi degli artt. 22 e 23 L. Reg. Puglia 31 maggio 1980 n. 56 (riproduttivi del contenuto dell'art. 28 L. 5 agosto 1978 n. 457), il collegio arbitrale aveva osservato che gli elaborati, come emergeva dalla stessa relazione tecnica, contenevano tutti gli elementi previsti per i piani di recupero, sicché andavano ritenuti tali;
che la motivazione definita carente era, invece, logica ed adeguata, in quanto si basava sulla previa individuazione delle caratteristiche degli elaborati, come accertate in fatto, per poi giungere alla loro qualificazione giuridica. In ordine al quarto rilievo (D), con cui il Comune lamentava la contraddittorietà dell'impostazione data in tema di ritardo e di inadempimento dal collegio, che, dopo avere asserito che l'Amministrazione comunale aveva mantenuto uno stretto controllo nella elaborazione dei piani attraverso organi tecnico- amministrativi, nonché esercitato attività di coordinamento tra le varie equipes dei progettisti, aveva incoerentemente addebitato il ritardo e l'inadempimento dei progettisti nella consegna degli elaborati alla mancanza di direttive e di controllo ed alla mancata consegna del materiale cartografico e di quant'altro occorrente per la definizione del piano, la corte osservava che il collegio arbitrale, con motivazione ineccepibile, essendo in linea e coerente con i fatti accertati, in realtà aveva rilevato che sostanzialmente era venuto a mancare quell'apporto di direzione e coordinamento indispensabile affinché le varie "equipes", cui era stato commesso il compito di elaborare i piani di recupero, potessero convenientemente e nei termini previsti ultimare il proprio rispettivo lavoro. Appurati, quindi, i ritardi addebitabili all'Amministrazione e stabilita la non essenzialità del termine, nonché tenuto conto del comportamento della stessa Amministrazione, che aveva approvato senza rilievi e riserve il piano generale con la delibera commissariale n. 914 del 19 aprile 1985, era consequenziale ritenere che non fosse ravvisabile l'inadempimento dei professionisti e, correlativamente, che non potesse trovare ingresso l'applicazione a loro carico della penale ex art. 12 della convenzione. Con riferimento al quinto rilievo (E), con cui il Comune lamentava l'erronea attribuzione del compenso all'arch. VI, che non aveva apposto la propria firma sugli elaborati, circostanza questa che dimostrava la sua mancata partecipazione all'attività progettuale, la corte osservava che il collegio arbitrale, con corretta e congrua motivazione, aveva sottolineato che la mancata sottoscrizione da parte dell'arch. VI di alcuni elaborati era del tutto ininfluente ai fini della corresponsione del compenso e costituiva il risultato di una mera svista, considerato che il professionista aveva ricevuto l'incarico, che questo era collegiale, che in relazione a tale natura i professionisti avevano designato il "capogruppo" (arch. D'TO), che il VI aveva sottoscritto parte degli elaborati, che mai l'Amministrazione aveva dedotto la mancata partecipazione al lavoro di detto professionista.
In ordine al sesto rilievo (F), con cui il Comune lamentava l'erroneità dell'attribuzione ai progettisti della rivalutazione e degli interessi, la corte osservava che tale rilievo era palesemente inammissibile, denunciandosi la inosservanza di regole di diritto sostanziali.
In ordine all'ultimo motivo (G) con cui il Comune denunciava "l'emblematicità" della determinazione da parte del Collegio arbitrale del proprio compenso "già all'atto dell'insediamento", sintomatica della predisposizione del collegio all'accoglimento della domanda e della mancanza di "serietà del suo operato", la corte osservava che anche tale rilievo era inammissibile, non risultando la censura contemplata da alcuna norma del codice di rito, mentre era del tutto apodittica l'asserzione circa la predisposizione degli arbitri all'accoglimento della domanda.
Avverso detta sentenza il Comune di Brindisi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. VI FU, D'TO EL e RT NT hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 295 cod. proc. civ. -. Omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). La Corte d'appello di Lecce avrebbe errato nel disattendere la richiesta di sospensione del processo in attesa della definizione di quello anteriormente promosso dinanzi al Tribunale di Brindisi con atto di citazione notificato il 13.10.1994, con il quale l'ente territoriale, nel convincimento della natura irrituale del lodo, ne aveva postulato la declaratoria di giuridica invalidità e/o annullabilità. Pur dichiarando di non avere rinvenuto in atti detta citazione, la corte ne aveva preso piena conoscenza, essendo stata riportata per intero nell'atto di impugnazione (da pag. 11 a pag. 26), e l'aveva presa in esame per rigettare la richiesta di sospensione del processo in virtù del principio che rientra nei poteri del giudice stabilire la propria competenza, non avvedendosi, così decidendo, che preliminare alla statuizione sulla competenza era la delibazione circa la natura dell'arbitrato. La questione relativa a tale qualificazione era stata sottoposta preventivamente al Tribunale come pregiudiziale e la decisione su questa costituirebbe un antecedente logico della controversia successivamente proposta, non risultando possibile il ricorso ad altro mezzo processuale idoneo ad altrimenti prevenire la possibile contraddittorietà di giudicati e ad evitare eventualmente il conflitto di competenza.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 806, 827 e segg. c.p.c. e 1362 e segg. c.c. - Nullità della sentenza - Omessa, insufficiente e contraddittoria definizione circa i punti decisivi della sentenza (in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). Deduce il ricorrente che la corte d'appello avrebbe qualificato l'arbitrato come rituale senza svolgere una esauriente e penetrante indagine della volontà delle parti, avendo omesso di considerare che nella clausola compromissoria era stato previsto il conferimento al Collegio arbitrale del mandato di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai tre architetti, nel caso che non fosse stato possibile definire la controversia insorta in merito alla loro determinazione in via amministrativa, ma non era stato previsto il conferimento dell'incarico di risolvere le controversie insorgende sull'interpretazione e/o sull'applicazione di tutte o anche di alcune soltanto delle clausole essenziali del contratto di prestazione di opera professionale, previsione questa necessaria per la qualificazione dell'arbitrato come rituale.
Inoltre i termini contenuti nella clausola compromissoria "controversia", "giudizio" non potevano essere intesi come sintomatici della ritualità dell'arbitrato, mentre la previsione della inappellabilità del giudizio deponeva per la irritualità dell'arbitrato stesso, conclusione alla quale doveva pervenirsi valutando anche il comportamento delle parti e degli arbitri nel corso del procedimento. Infatti i tre architetti, con l'atto di costituzione del Collegio in data 26.10.1993 avevano formulato unicamente la richiesta di determinare il compenso loro dovuto, come liquidato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Brindisi, con la condanna del Comune al pagamento.
Il Collegio arbitrale dal canto suo aveva disposto consulenza tecnica al fine di stabilire "la corrispondenza tra i dati contenuti nella specifica redatta dai professionisti con quelli risultanti dagli elaborati" e, lungi dall'emettere sentenza di condanna, si era limitato a pronunciare un giudizio di mero accertamento, integrativo della volontà dei contraenti.
Ulteriore elemento per ritenere l'arbitrato irrituale era dato dal fatto che il lodo era stato redatto dopo il decorso del termine perentorio previsto per la decisione del lodo rituale dall'art. 820 c.p.c. senza la opposizione di alcuna delle parti e di esso erano state fatte comunicazione e consegna fuori dei tempi prescritti dall'art. 825, primo comma, c.p.c.. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 808, 827, 828 e 829, n. 1 e n. 4, c.p.c. e degli artt. 1362 e segg. c.c. -. Vizio di insufficienza e di contraddittorietà di motivazione (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). La Corte d'appello avrebbe errato nell'affermare, a causa della previsione, contenuta nella clausola compromissoria, di "inappellabilità del lodo arbitrale", la inammissibilità di varie questioni di diritto sollevate dall'attuale ricorrente, essendo tale pattuizione nulla.
In ogni caso la corte avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile la denuncia di errores in procedendo.
L'attuale ricorrente avrebbe denunciato alla Corte d'appello che il collegio arbitrale, al fine di supplire alla inosservanza dell'onere della prova da parte dei professionisti, aveva emesso nei confronti del Comune, in mancanza dei presupposti di legge, ordine di esibizione di documenti, che avrebbero dovuto produrre detti professionisti, e disposto C.T.U., come se questa rientrasse nel novero dei mezzi di prova in senso proprio e potesse supplire alla inosservanza dell'onere probatorio delle parti.
Ciò avrebbe comportato la violazione del principio del contraddittorio in relazione alla prova e dell'altro principio della disponibilità della prova sancito dall'art. 115 c.p.c., violazioni che integrerebbero errores in procedendo.
La corte di appello, inoltre, avrebbe omesso di considerare che il vizio previsto dal combinato disposto degli artt. 829, primo comma, n. 5, e 823, secondo comma, n. 3, c.p.c. ricorre anche quando la motivazione sia soltanto apparente.
Pertanto la corte, se avesse ciò considerato, avrebbe dovuto rilevare la inosservanza da parte del collegio arbitrale sia dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cc, nella convenzione 19.9.1983 con particolare riferimento alla essenzialità dei termini in essa previsti per la presentazione del progetto di massima e di quello definitivo, sia dei principi in tema di inadempimento degli obblighi contrattuali ricadenti sul prestatore di opera intellettuale, sia infine delle norme concernenti le conseguenze in concreto di tale inadempimento e la inutilizzabilità della prestazione resa tardivamente ed in termini incompleti. Peraltro, anche a prescindere dalla essenzialità dei termini, la sussistenza e la gravità dell'inadempimento dei tre architetti non potevano non essere riscontrate nella irriducibile inottemperanza anche alla diffida intimata dal Sindaco con raccomandata a. r. in data 16.9.1988, cui aveva fatto seguito il nuovo impegno dei progettisti (anche questo rimasto inattuato) di redigere gli elaborati e la normativa esecutiva dei singoli piani in un tempo di 120 giorni.
Tale diffida ad adempiere, rimasta infruttuosa, avrebbe di certo comportato la risoluzione del contratto e la liberazione dell'Amministrazione comunale da ogni impegno verso i professionisti inadempienti.
Infine, la inutilizzabilità dei piani particolareggiati di recupero, per il decorso del termine triennale dall'approvazione della deliberazione di individuazione delle zone di cui all'art. 27 della L. 457/78 e, per di più, la inadeguatezza dei piani tardivamente depositati non potevano essere seriamente addebitate all'amministrazione comunale, la quale, se aveva riservato per sè la mera facoltà della direzione e del controllo dell'operato dei tre progettisti, non aveva assunto alcun obbligo al riguardo, sicché il mancato esercizio di tale facoltà, specie dopo il termine di validità della individuazione delle aree soggette a recupero, non era comunque idoneo ad escludere od anche semplicemente a giustificare la esclusiva responsabilità dei progettisti. Manifesti ed inconfutabili sarebbero, pertanto, i vizi sia di carente e contraddittoria motivazione, sia di omessa pronuncia. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il Comune di Brindisi ha chiesto alla corte d'appello la sospensione del processo in attesa della definizione di quello da esso stesso iniziato dinanzi al Tribunale di Brindisi, con atto 13 ottobre 1994, per la declaratoria "di giuridica inesistenza e radicale nullità dell'intero procedimento arbitrale e del lodo", dovendo quel giudice risolvere, la questione pregiudiziale "concernente la qualificazione del lodo" ed avendo ad oggetto il giudizio, proposto dinanzi alla corte d'appello, le medesime questioni già prospettate nell'atto di citazione summenzionato.
La corte d'appello ha rigettato la richiesta, osservando: in primo luogo, che l'atto di citazione su richiamato non risultava prodotto in giudizio, sicché non era dato conoscere quali fossero le questioni devolute alla cognizione del Tribunale di Brindisi;
in secondo luogo, che rientrava nei poteri della corte stabilire, ai fini della verifica della propria competenza, la natura dell'arbitrato, essendo il solo lodo rituale suscettibile di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 828 e 829 cod. proc. civ. Tale motivazione è del tutto adeguata, logica e giuridicamente corretta. La natura del lodo incide sul mezzo di impugnazione dello stesso.
Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa corte la distinzione dell'arbitrato rituale da quello libero o irrituale risiede nel fatto che con il primo le parti intendono affidare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella propria del giudice, mentre con il secondo esse conferiscono agli arbitri il potere di definire la controversia sul piano negoziale con una decisione riconducibile alla volontà dei mandanti.
Da ciò consegue che soltanto il lodo emesso a seguito di arbitrato rituale può essere impugnato per nullità ai sensi degli artt. 828 e 829 cod. proc. civ., mentre quello emesso a seguito di arbitrato libero. o irrituale - data la sua natura di atto negoziale - può essere impugnato soltanto per i motivi che la legge prevede quali cause di nullità o di annullabilità dei contratti, con un'azione da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e con rispetto del doppio grado di giurisdizione (cfr. tra le molte:
cass. n. 4834 del 1984; cass. n. 8010 del 1990; cass. n. 2931 del 1991). Data la incidenza della questione relativa alla natura giuridica dell'arbitrato sul problema processuale dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità, la Corte d'appello - alla quale sia stata proposta impugnazione per nullità del lodo ai sensi degli artt. 828 e 829 cod. proc. civ., dopo che questo sia stato impugnato, come atto negoziale, di fronte ad altro giudice secondo le regole di competenza ordinarie, per farne accertare la invalidità e/o annullabilità - al fine di verificare la ammissibilità della impugnazione ha il potere-dovere di esaminare, anche d'ufficio, detta questione, il che porta ad escludere che essa sia tenuta a sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della decisione dell'altro giudice sulla questione relativa alla natura giuridica dell'arbitrato, ancorché dinanzi a questo l'attore abbia chiesto di accertarla con efficacia di cosa giudicata. Nè ha rilievo il fatto che tale soluzione potrebbe dare luogo ad un conflitto di giudicati, atteso che questo potrebbe essere prevenuto utilizzando il mezzo del regolamento (necessario o facoltativo) di competenza ed eliminato successivamente attraverso lo strumento della revocazione ex art. 395, n.
5. c.p.c.. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, avendo la corte di appello correttamente ritenuto la natura rituale del lodo.
Si legge al riguardo nella sentenza impugnata: "La giurisprudenza ha costantemente ribadito che, al fine di individuare la natura dell'arbitrato, occorre indagare la volontà delle parti attraverso l'esame complessivo della pattuizione nonché tenendo conto delle espressioni adoperate e dei loro comportamenti nel corso del procedimento arbitrale.
Orbene, reputa la corte che i parametri testè indicati depongono tutti per la natura rituale dell'arbitrato, previsto dalla clausola n. 15 della citata convenzione, che così dispone: "tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa, saranno nel termine di trenta giorni, da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno scelto dai professionisti ed il terzo designato dal Presidente del Tribunale di Brindisi.
Il Collegio arbitrale giudicherà secondo le regole di diritto ed il giudizio sarà inappellabile".
Dalla clausola in esame si ricava che il ricorso all'arbitrato è stato stabilito in via sussidiaria, nell'ipotesi - cioè - in cui non sia stato possibile risolvere il contrasto attraverso i meccanismi "amministrativi", sicché è legittimo dedurre, che una volta ritenuta dalle parti non praticabile siffatta evenienza, rimanesse aperta la sola strada dell'arbitrato da instaurare secondo le regole positive previste dalla legge: in tal senso costituiscono ulteriori elementi di riscontro i termini adoperati - "controversie", "giudicherà", "giudizio" - tutti ordinariamente intesi come sintomatici della ritualità dell'arbitrato, nonché il richiamo all'applicazione delle "regole di diritto", l'assenza di riferimenti a funzioni negoziali, e nel contempo il totale difetto di espressioni, che di solito vengono utilizzate nell'arbitrato irrituale, quali la qualificazione degli arbitri come "amichevoli compositori" (o simili), la dispensa dall'osservanza delle regole di procedura, ecc.. In quest'ambito ha, infine, valenza confermativa della già evidente ritualità l'articolazione che in concreto ha avuto il procedimento arbitrale, sviluppatosi sulla base dei quesiti posti dalle parti - tutti di chiara connotazione giuridica ... - attraverso eccezioni formali, richieste di mezzi istruttori, provvedimenti del collegio di delibazione delle richieste medesime e di proroga del termine - di cui all'art. 820 c.p.c. - di pronuncia del lodo, nonché con la formulazione delle conclusioni finali, il deposito delle comparse conclusionali e la discussione orale: in sostanza, quindi, il procedimento ha registrato un iter formale fortemente analogo - pur in assenza di indicazioni sulle norme da seguire (art. 816 c.p.c.) - a quello di un ordinario giudizio di cognizione, senza che a contrario avviso possa condurre - come viceversa sostenuto dal Comune - il decorso del termine per la pronuncia, trattandosi di fattispecie espressamente disciplinata dall'art. 821 c.p.c., come eventuale causa di nullità di lodo "rituale", cui corrisponde in quello "irrituale" il venir meno dei poteri conferiti agli arbitri e la giuridica impossibilità di pronuncia del lodo medesimo."
Le suesposte argomentazioni della corte di appello meritano di essere condivise. La corte di cassazione ha costantemente affermato che per qualificare la natura di un arbitrato occorre riferirsi ai poteri attribuiti dalle parti all'arbitro con il compromesso o con la clausola compromissoria;
che, in particolare, ricorre l'ipotesi dell'arbitrato rituale ove le parti abbiano conferito ad uno o più terzi l'incarico di risolvere determinate o determinabili controversie, che siano insorte o possano insorgere tra loro, essenzialmente con gli stessi poteri ed obblighi e con gli stessi effetti della funzione giurisdizionale, mentre ricorre l'ipotesi dell'arbitrato libero o irrituale quando al terzo od ai terzi si affida il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, mediante una composizione amichevole, conciliativa o transattiva o con un negozio di accertamento (cfr. in tal senso tra le molte: cass. n. 268/84; cass. n. 11357/94; cass, n. 6928/97).
Nel caso che ne occupa, dal tenore letterale della clausola surriportata, chiarissima nella sua formulazione, e dal comportamento successivo delle parti emerge senza ombra di dubbio la intenzione di deferire le eventuali controversie, relative alla liquidazione dei loro compensi, ad arbitri che avrebbero dovuto risolverle esercitando funzioni sostitutive di quelle del giudice:
Portano a concludere in tal senso: 1) la previsione della possibilità di adire il collegio arbitrale solo dopo l'esito negativo del tentativo di definire la controversia in via amministrativa;
2) la previsione del giudizio arbitrale per tutte le eventuali controversie relative alla liquidazione dei compensi ai professionisti attuali controricorrenti;
3) la utilizzazione di espressioni come "il collegio arbitrale giudicherà", "giudizio", termini che non richiamano certo lo svolgimento di attività negoziale;
4) la mancanza di qualsiasi espressione di solito utilizzata nella previsione di un arbitrato irrituale, quale la qualificazione degli arbitri quali amichevoli compositori;
4) il fatto che gli arbitri non siano stati dispensati dall'osservanza delle regole di procedura;
5) l'articolazione in concreto avuta dal procedimento arbitrale, svoltosi secondo modalità e tempi analoghi a quelli di un procedimento giurisdizionale.
Tutti questi elementi portano senza ombra di dubbio a concludere per la natura rituale dell'arbitrato.
Nè rileva, al fine di ritenere l'arbitrato irrituale, il fatto che le parti, pur chiedendo un lodo di stretto diritto, ne abbiano pattuito la inappellabilità, atteso che a tale pattuizione deve essere riconosciuto - ai sensi dell'art. 829, secondo comma, c.p.c. - il limitato effetto di rendere inammissibili eventuali censure per inosservanza di regole di diritto (sostanziale), ma non di rendere il lodo del tutto incensurabile e, quindi, anche per gli errori in procedendo previsti dal primo comma dell'articolo anzicitato, costituendo l'impugnazione per nullità per detti errori, come espressamente previsto sempre dal primo comma dell'art. 829 c.p.c., un rimedio irrinunciabile.
Nè la natura irrituale del lodo, come pretende il ricorrente, può essere dedotta dal fatto che questo sia stato pronunciato oltre il termine di cui all'art. 820 c.p.c. senza la opposizione di alcuna delle parti.
Il fatto che nessuna delle parti abbia tempestivamente attivato la procedura, di cui all'art. 821 c.p.c., per far valere la decadenza degli arbitri per la mancata pronuncia del lodo nei termini di legge, non depone univocamente per la irritualità del lodo;
ciò perché la mancata iniziativa delle parti per far valere la decadenza degli arbitri non può trovare esclusiva giustificazione nella convinzione della irritualità dell'arbitrato e, quindi, della inapplicabilità della previsione relativa al termine per la pronuncia del lodo, di cui all'art. 820 c.p.c., potendosi ipotizzare altre cause, ugualmente plausibili, quali la negligenza delle parti, l'imperizia oppure l'esigenza di pervenire comunque ad una rapida definizione della controversia.
Infine anche le censure di cui al terzo motivo sono infondate. Con un primo profilo di censura si denuncia la nullità della previsione contenuta nella clausola compromissoria di "inappellabilità del lodo arbitrale" e la conseguente erroneità della pronuncia della corte di appello di inammissibilità di violazioni di norme di diritto sostanziale.
La censura non ha pregio.
Già sopra si è chiarito che tale pattuizione non esclude il rimedio della impugnazione per nullità del lodo, ma lo limita soltanto alle censure per errores in procedendo di cui al primo comma dell'art. 829 c.p.c., il che devesi ritenere consentito, dato che mentre il citato primo comma dichiara irrinunciabile l'impugnazione per nullità per una serie di errori in procedendo, il secondo comma ammette l'impugnazione per nullità per inosservanza delle regole di diritto (sostanziale), escludendola, però, qualora le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile;
non sussiste, pertanto, la denunciata nullità e la corte d'appello correttamente ha ritenuto inammissibili, stante la validità della summenzionata pattuizione, le censure proposte per violazione di norme di diritto sostanziale. Neppure ha pregio la censura di insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Devesi rilevare, in primo luogo, che il ricorrente, nel proporre tale censura, finisce per sollecitare un diretto esame del lodo, cosa che esula dai poteri di questa corte, non potendo la corte di cassazione esaminare direttamente il lodo, ma solo la sentenza emessa nel giudizio di impugnazione per verificare se sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo stesso (cfr. in tal senso cass. n. 7402/83; cass. n. 10264/96;
cass. n. 2720/97). Comunque la sentenza della corte di appello ha preso in considerazione tutti i motivi di impugnazione e li ha ritenuti infondati, dando del proprio convincimento, con puntuale riferimento a ciascun motivo, diffusa e logica motivazione. In particolare con riferimento alla denunciata illegittimità dell'ordine di esibizione di documenti, emesso dal collegio arbitrale, e del provvedimento con il quale lo stesso collegio ha ammesso C.T.U. la corte di appello ha osservato: che il collegio arbitrale non aveva acquisito d'ufficio la documentazione costituita dagli elaborati presentati al Comune dagli architetti e della documentazione loro fornita dal Comune stesso, ma, come emergeva dal verbale di udienza del 4 ottobre 1993, aveva invitato la parte più diligente a depositarla;
che, pertanto, l'ordine di esibizione era stato emesso nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 210 c.p.c.; che, coerentemente all'oggetto della clausola compromissoria
(controversia sulla liquidazione del compenso), attraverso la indagine devoluta al C.T.U. il collegio aveva inteso appurare se l'incarico loro conferito era stato svolto dai professionisti conformemente alle previsioni formali e sostanziali della convenzione stipulata con il Comune e se la loro pretesa era giustificata dall'opera espletata;
che i provvedimenti emessi non erano diretti a supplire a carenze probatorie imputabili alle parti, ma ad individuare fatti essenziali per la soluzione della controversia, che richiedeva necessariamente il tipo di istruzione adottato dagli arbitri.
Tale motivazione è del tutto ineccepibile, avendo la corte dato adeguata ragione del proprio convincimento, senza incorrere in errori logici o giuridici ed avendo, in particolare, ritenuto correttamente la legittimità dei provvedimenti istruttori adottati dagli arbitri, ricorrendo i presupposti di fatto richiesti dalla legge. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente, per il principio della soccombenza, deve essere condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che, tenuto conto del valore della lite, appare giusto liquidare in complessive lire 9.236.000, di cui lire nove milioni per onorario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessive lire 9.236.000, di cui lire 9.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001