Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2001, n. 1818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1818 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
C.C. 0 1 8 1 8 / 0 1 6 E 8 9 N 1 5 A O / I . I 4 Z N / R 6 A - A 2 R . T B T R EPUBBLICA ITALIANA . . S U R. G. N. 17011/97 I L P . B L G I bron 3921 D A E R L . R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E T B D A A I T D S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 A N Rep. I 3 E E 1 S T R I . E N SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- A E N T S A E M Ud. 08/11/2000Composta dai Sigg. Magistrati: Mario DELLI PRISCOLI - Presidente - Enrico PAPA - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Giovanni PAOLINI CAMPIONE CIVILE Giuseppe MARZIALE N. 58195 Antonino DI BLASI rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Sentenza appello. Carenza motivazione esplic sul ricorso n. 17011/97 R.G. proposto da od implicita in punto decisi prospettato motivi appello. EL MA, domiciliata in Aquila, Strada 147 snc, Illegittimità rappresentata e difesa dall'Avv. Attilio Cecchini, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Caio Mario n. 8 presso lo studio dell'Avv. Gabriele Letizia
- Ricorrente -
du
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE legge difese dall'Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui Uffici è UFFICIO COPIE legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, Richiesta copia studio dal Sig.. IL SOLE 24 O
- Intimato -
per diritti L. 3000 per la Cassazione della sentenza n. 249/8/97 resa dalla Commissione B 2001 Tributaria Regionale di Aquila, Sez. 8, in data 10-3-1997, depositata il 23-9- 1997, non notificata;
110 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 Novembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 603500-93,L'Ufficio Provinciale IVA di L'Aquila, giusto avviso n. constatato che la ditta EL AR IT aveva omesso di presentare la dichiarazione IVA per l'anno 1990, procedeva ad accertamento induttivo, determinando, sulla base delle rimanenze del precedente anno 1989, il reddito di L. 145.375.000, cui corrispondeva un debito di imposta di L. 27.621.000, nonché quant'altro dovuto a titolo di sanzioni pecuniarie (L. 111.084.000) ed interessi (L. 6.671.000). La contribuente impugnava tale accertamento innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, la quale, con decisione n. 52 del 25-6-1996, in parziale accoglimento del ricorso, determinava in L. 112.676.000 il volume di affari per l'anno 1990, assoggettandolo alla aliquota del 4%. Tale decisione veniva appellata dalla contribuente che ne chiedeva l'integrale riforma, con rigetto della pretesa fiscale, sia in quanto fondata su falsi presupposti sia, pure, perché carente sul piano logico e motivazionale. L'ufficio IVA, costituendosi in data 21-12-1996, spiegava appello incidentale con il quale chiedeva riconoscersi la legittimità del proprio operato. La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, Sez. n. 8, con la decisione in epigrafe indicata, rigettava sia l'appello principale che l'incidentale, confermando la sentenza di primo grado. 2 La EL AR IT con ricorso spedito a notifica il 3-12-1997 ha chiesto la cassazione della decisione di appello deducendo violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 633/72 e difetto assoluto di motivazione, in relazione agli artt. 62 D. Lgs. 546/92 e 360, comma primo n. 3 e 5 C.p.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo, la ricorrente si duole del fatto che il giudice di secondo grado ha completamente ignorato le critiche specificatamente mosse, con l'appello, alla decisione di prime cure, limitandosi a riproporre, considerandola adeguata, la motivazione che sorreggeva la stessa, e senza farsi carico di esaminare elementi, dai quali si desumeva che nell'anno 1990, la ditta non aveva realizzato alcun giro di affari, e che, quindi, potevano севе indurre a ben altre conclusioni. In particolare, l'appellante censurava la decisione della Commissione Tributaria provinciale, che aveva determinato il volume di affari, per l'anno 1990, in L. 112.676.000, cioè nella somma corrispondente alle rimanenze al 31/12/1989, in quanto non aveva considerato che tali rimanenze, equivalevano si al valore di un appartamento rogitato il 10-3-1990, ma, in effetti, il relativo corrispettivo era già stato fatturato nel precedente anno 1989, e di ciò, era stata fornita prova documentale con la produzione dell'atto e delle corrispondenti quietanze. La Commissione Tributaria Regionale, in effetti, con riferimento a tali doglianze, ha omesso ogni motivazione. Infatti, non solo non ha esplicitato l'iter argomentativo seguito per pervenire alla decisione, ma neppure ha fornito elementi concreti di riscontro attraverso i quali desumere una implicita valutazione negativa della prospettazione 3 difensiva. La stessa, invero, si è limitata ad evidenziare che, giustamente, la Commissione di primo grado era pervenuta alla quantificazione delle rimanenze finali al 31-12-1989, attraverso l'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, anche considerando che il dato relativo a "rimanenze e costruzioni" per L. 112.476.000 si evinceva dallo stesso bilancio al 31-12- 1989. In buona sostanza, il giudice di appello non ha tenuto conto che la lamentela esternata dalla EL non investiva il dato relativo alle rimanenze iniziali del conto economico dell'anno 1990, bensì il fatto che tali rimanenze erano state considerate "volume di affari" assoggettabile ad IVA, quando alla stregua della documentazione in atti, era, invece, agevole desumere che il сви prezzo dell'appartamento, in che consistevano le rimanenze, era stato corrisposto nel 1989 ed in tale anno regolarmente fatturato, come, peraltro, evidenziato nell'atto pubblico di vendita, stipulato il successivo 10-3-1990, e che nel bilancio di esercizio il relativo valore era stato indicato nel conto economico e non nella situazione patrimoniale. Ciò stante, la Corte ritiene che il giudice di appello non abbia adempiuto all'obbligo motivazionale, non potendosi cogliere le ragioni logico giuridiche che avrebbero potuto giustificare, sia pure implicitamente, il mancato esame delle specifiche doglianze mosse dal contribuente con i motivi di appello. Dalla censurata decisione, infatti, non è dato cogliere alla stregua di quali considerazioni, siano state ritenute "volume d'affari" dell'anno 1990 le rimanenze finali al 31-12-1989 di L. 112.676.000, corrispondenti ad un 4 appartamento a tale data non formalmente trasferito con atto pubblico, pur risultando che il relativo prezzo era già stato incassato e fatturato nel precedente anno 1989 e pur evincendosi tale circostanza dal contenuto del rogito successivamente intervenuto. Le rilevate carenze motivazionali investono punti decisivi della controversia, investendo la problematica della configurabilità o meno di una attività e, quindi, di un volume di affari con riferimento a beni usciti, con regolare fatturazione, dalla disponibilità economica del contribuente e dei quali questi conservi, formalmente, la titolarità giuridica riportandoli nei documenti contabili del successivo anno finanziario. Il ricorso va, dunque, accolto. Per l'effetto, va cassata l'impugnata sentenza e la causa va rimessa al giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che provvederà a vagliare adeguatamente le E N 6 emergenze processuali, a motivare esaustivamente la propria decisione ed a O 8 I 9 A Z 1 I / A 5 R pronunciarsi anche sulle spese. 4 R / . T A 6 S N 2 T I - . U G
P. Q. M.
R . B E B P . . I R L D R La Corte accoglie il ricorso. L A L T A E D . D B Cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Commissione E I A S A T T I N N E 1 R S E Tributaria Regionale dell'Abruzzo anche per le spese. 3 E S I 1 E T A . A Così deciso in Roma l'8 novembre 2000. N M TE SUPP R Il Presidente CO ott. Mario Delli Priscoli facio Hllli Suscoli Il Consigliere - Relatore - Ente r t Dott. Antonino Di Blasi IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano Annabe صمه DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi.
9. FEB 2001 IL CANCELLIERE C1 А товь сагаль