Sentenza 3 luglio 2017
Massime • 1
Riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il legale rappresentante di una società privata operante nel settore bancario in relazione all'attività di gestione di fondi finanziari erogati da un ente pubblico per il perseguimento di un interesse pubblicistico. (Fattispecie relativa a peculato commesso dal legale rappresentante di una società privata incarica da una fondazione "in house" della Regione Calabria dell'erogazione di fondi comunitari destinati al sostegno delle persone in condizioni di difficoltà economica).
Commentario • 1
- 1. Gestione di fondi pubblici e rilievi penalisticiDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 25 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2017, n. 39350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39350 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2017 |
Testo completo
Ш 39350-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1358 Francesco Ippolito Stefano Mogini CC 03/07/2017 Pierluigi Di Stefano R.G.N. 21142/2017 Orlando Villoni Alessandra Bassi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MA NS, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2017 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Giovanni Marafioti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata per il riesame, ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del 27 gennaio 2017, con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato a NS MA la misura della custodia in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 323, commi 1 e 2, cod. pen. (capo C), artt. 110 e 353, cod. pen. (capi E ed F), artt. 319-bis e 321 cod. pen. (capo I), artt. 61 n. 7, 81, comma secondo, art. 314 cod. pen. (capo N) e artt. 61 n. 7, 81, 1 comma secondo, 110 e 314 cod. pen. (capo O), contestati all'indagato nella qualità di amministratore delegato della società RF S.p.A.
1.1. In particolare, le fattispecie incriminatrici ipotizzate concernono l'affidamento da parte della Regione Calabria alla Fondazione Calabria IC della gestione del Fondo TO LE, alimentato con risorse comunitarie, destinato a soggetti in situazione di temporanea difficoltà economica, con attivazione di un fondo di rotazione per la concessione di crediti agevolati. Nella convenzione stipulata fra la Regione ed la Fondazione veniva previsto che, per la gestione finanziaria del Fondo, la Fondazione si sarebbe avvalsa di un istituto di credito che, all'esito della gara bandita su avviso a firma del Presidente della Fondazione Calabria IC Pasqualino Ruberto, veniva individuato nella RF S.p.A. Secondo l'ipotesi d'accusa, l'affidamento a Calabria IC della gestione del Fondo TO LE da parte del dirigente regionale RT era avvenuto su istigazione di EN AL (assessore al lavoro ed alle politiche sociale della Regione Calabria), con una condotta ritenuta integrante un abuso d'ufficio, mentre la successiva assegnazione dei servizi finanziari alla RF era avvenuta in esito a condotte di turbativa d'asta. Successivamente all'accredito sul conto corrente della RF dedicato al progetto della somma di 2.500.000,00 euro con vincolo di destinazione delle risorse al Fondo LE di cui si è detto, il legale rappresentante della stessa società NS MA disponeva un bonifico dell'importo di 900.000,00 euro sul conto corrente ordinario della medesima società; in un secondo tempo, MA effettuava ulteriori bonifici, uno verso il conto ordinario della RF (per 197.960,00 euro), gli altri due verso la società svizzera W.B.T. (West Bond Tecnologies Sarl) per complessivi 825.000,00 euro.
1.2. Dopo avere dato preliminarmente atto degli articolati motivi di ricorso mossi dall'indagato e richiamato integralmente l'ordinanza coercitiva impugnata, il Tribunale calabrese ha rilevato che le ipotesi accusatorie risultano comprovate dal copioso materiale investigativo raccolto dal Reparto Operativo Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, compendiato nella comunicazione di notizia di reato del 31 ottobre 2016 (annotazioni di P.G., esiti di attività di o.c.p., fonti dichiarative, intercettazioni telefoniche ed ambientali, documentazione acquisita presso la Regione Calabria e la Fondazione Calabria IC, documentazione bancaria e materiale fotografico). In particolare, il Collegio del gravame cautelare ha evidenziato come, dal compendio raccolto nell'indagine, emerga il pactum sceleris contratto da NS MA con EN AL all'epoca dei fatti assessore regionale -, avente ad oggetto l'affidamento della partnership finanziaria relativa al progetto TO LE, 2 che garantiva al MA di appropriarsi di 1.900.000,00 euro di fondi pubblici comunitari.
1.3. In merito alla incolpazione di abuso d'ufficio sub C) ascritto in via provvisoria al MA in concorso con AL per avere istigato RT, assessore regionale, all'affidamento a Calabria IC società in house della Regione Calabria la gestione del Fondo TO LE, il Tribunale ha - evidenziato che i gravi indizi di colpevolezza si fondano sulle sommarie informazioni testimoniali rese da CA, da TO LA De MA e dal commissario liquidatore Prof. Valerio Donato, corroborate dall'esito delle captazioni e dall'analisi della documentazione acquisita. Sulla scorta di tali elementi, il Collegio ha ritenuto provato, seppure in termini di gravità indiziaria, che la gestione del predetto Fondo TO LE fosse stata affidata, anziché - come sarebbe stato più opportuno alla finanziaria regionale BR abilitata alla gestione del credito alla Fondazione Calabria IC (società in house - sguarnita delle caratteristiche necessarie per gestire il servizio finanziario), così da rendere necessario avvalersi di un istituto finanziario, successivamente individuato - in esito ad una gara espletata in violazione delle regola volte ad assicurare la concorrenza alla società RF S.p.A. amministrata dal - MA. Il Tribunale ha rimarcato come non valga ad inficiare il quadro indiziario la circostanza che BR non fosse iscritta all'albo degli intermediari finanziari, atteso che detta società risultava più idonea a gestire il servizio di microcredito e che l'attività finanziaria era totalmente estranea dalle finalità istituzionali di Calabria IC.
1.4. Quanto alle incolpazioni di turbata libertà degli incanti (capi E ed F), il Tribunale ha posto in luce come dalle prove documentali e dichiarative raccolte - emergano manchevolezze del bando di gara, la circostanza che esso fosse stato predisposto ad personam per consentire la partecipazione della sola RF, con evidente vulnus della libera concorrenza, nonchè l'assenza di remuneratività del servizio, indicativa del fatto che la convenienza dell'operazione sarebbe derivata dalla gestione dei finanziamenti comunitari, in violazione della natura vincolata della destinazione dei fondi. In risposta alle censure del ricorrente, il Tribunale ha passato in disamina le emergenze delle intercettazioni, da cui ha evinto la prova dell'intercorso accordo fra AL e MA finalizzato alla turbativa della gara (risultando a tale riguardo significativa la conversazione nella quale MA ammetteva con una domanda retorica l'interesse per - l'aggiudicazione di un servizio con un "contratto a perdere") e la coincidenza temporale della richiesta di finanziamento avanzata dal AL alla società finanziaria aggiudicataria amministrata dal MA, istigatore e beneficiario della condotta criminosa. 3 Il Collegio ha rammentato le evidenti anomalie del bando, non spiegabili con la mera incompetenza e leggerezza della stazione appaltante, ma chiaramente volte ad escludere la concorrenza ed a creare uno schermo di apparenza per mascherare il pactum sceleris fra AL e MA;
ha quindi rimarcato l'estraneità del bando di affidamento di servizio di credito sociale con fondi comunitari alla previsione dell'art. 19, comma 1 lett. d), d.lgs n. 163/2006, ricadendo detta attività nei servizi da affidare con bandi aperti.
1.5. A fondamento della imputazione provvisoria di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio di cui al capo I), il Collegio ha rilevato come dallo - studio dei conti correnti della RF - emerga il trasferimento di una somma di 230.000,00 euro a favore del AL subito dopo il trasferimento delle somme destinate al TO LE tratti proprio dal conto dedicato a tale credito, quale contropartita della decisione del medesimo AL di esternalizzare il servizio di partnership finanziaria rifiutando la gestione interna e, dunque, della turbativa di gara per consentirne l'aggiudicazione alla RF. In particolare, il Giudice della impugnazione cautelare ha indicato le evidenze obbiettive che dimostrano la natura simulata del prestito ottenuto dalla RF da parte del AL (cui si riconduce la AL EL AF Costruzioni Generali s.r.l., beneficiaria del finanziamento della RF) e dei relativi rimborsi, così da mascherare il versamento della somma da parte del MA all'assessore per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, in costanza con le tappe più significative dell'iter amministrativo del progetto TO LE. In relazione alle deduzioni difensive, il Tribunale ha osservato che nulla rilevano le necessità di liquidità del AL e la legittimità dell'operazione di private equity, atteso che ciò che importa è che il ricorso a detta forma di finanziamento di per sé lecita fosse volto mascherare - un'operazione finanziaria illecita a favore del AL (v. pagine 8 9 dell'ordinanza).
1.6. Infine, quanto alle imputazioni di peculato di cui ai capi N) ed O), il Tribunale ha ricordato le emergenze degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza e le risultanze delle intercettazioni, da cui si evince la distrazione, per finalità diverse dalla destinazione vincolata, da parte del MA rispettivamente delle somme di 1.097.960,00 euro (capo N) e 825.000,00 (capo O), vincolate al progetto TO LE. Il Collegio ha poi posto in evidenza come sia del tutto irrilevante che MA ricoprisse o meno la veste di incaricato di un pubblico servizio, là dove, ai fini della integrazione della fattispecie, rileva soltanto che la RF avesse la disponibilità, per ragioni di siffatto ufficio e servizio di parternariato di ente pubblico, dei fondi pubblici che venivano distratti dalla loro destinazione vincolata. La distrazione dalla finalità di credito sociale delle somme 4 supera, d'altronde, il dedotto principio di remunerazione del denaro (v. pagine 9 - 10 dell'ordinanza).
1.7. Sul fronte cautelare, il Tribunale ha stimato sussistenti nei confronti di MA sia il pericolo di inquinamento probatorio, sia il pericolo di reiterazione criminosa, che ha ritenuto fronteggiabili con la sola custodia in carcere.
2. L'indagato ha presentato ricorso avverso l'ordinanza a mezzo del difensore Avv. Giovanni Marafioti e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 353, 319-bis, 323 e 314 cod. pen. e 192, 292, 274 e 275 cod. proc. pen. Il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto integrate le condotte di turbativa d'asta, di corruzione e di abuso d'ufficio che ne costituisce antecedente logico e funzionale, senza rispondere alle deduzioni mosse nel ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., con particolare riguardo alla circostanza obbiettiva che BR non risulta iscritta nell'albo degli intermediari finanziari e, pertanto, non avrebbe potuto erogare credito direttamente, ma avrebbe dovuto accreditarsi presso banche o intermediari;
ne discende che anche BR avrebbe dovuto avvalersi di altro istituto, come la Fondazione Calabria IC. Per altro verso, ricorrente pone in luce la mancanza di prova dell'apporto offerto dal beneficiario MA prima dell'adozione delle singole delibere contestate nei vari capi d'imputazione, non potendosi evincere la gravità indiziaria del concorso dal mero fatto di avere beneficiato di condotte altrui in assenza di un precedente accordo. Il ricorrente rileva inoltre che i gravi indizi dei reati di turbativa d'asta di cui ai capi E) ed F) non possono trarsi dalla natura amichevole degli scambi verbali intercettati fra MA e AL (in particolare del 24 ottobre 2016), non essendo provato neanche il mero rapporto di conoscenza al 18 novembre 2013, data della prima manifestazione interesse pubblicata dalla Regione. Ad avviso del ricorrente manca, inoltre, la motivazione in ordine al necessario legame fra le anomalie del bando e la loro finalizzazione al turbamento della gara in favore della RF, in assenza di qualunque prova di una condotta del MA tesa ad orientare il contenuto del bando alle caratteristiche della società. Il ricorrente evidenzia come, giusta il chiaro dato testuale dell'art. 19, comma 1 lett. d), d.lgs n. 163/2006, siano esclusi dal codice degli appalti i “servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia". Quanto alla imputazione provvisoria di corruzione, il ricorrente osserva come costituisca una forzatura logica ritenere 5 che una semplice pratica finanziaria possa rappresentare la prova del versamento del prezzo della corruzione o che l'operazione di private equity possa ritenersi una schermatura del recupero delle somme pagate mensilmente a titolo di restituzione del finanziamento principale. Per dimostrare l'illiceità del finanziamento al AL, i giudici della cognizione cautelare avrebbero dovuto dimostrare l'abuso d'ufficio a monte della scelta di Calabria IC, anziché di BR, nonchè le pretese anomalie del bando e dei rapporti di MA con gli altri protagonisti della vicenda, cioè AL, RT e Ruperto. Quanto alle imputazioni di peculato, il ricorrente rileva che RF ha agito quale tesoreria di Fondazione Calabra IC analogamente alle banche quando agiscono quale tesoreria degli enti pubblici territoriali, il che esclude la veste di incaricato di un pubblico servizio, trattandosi di attività di tipo bancario e dunque privata, sicchè MA avrebbe potuto, se del caso, essere indagato del reato di appropriazione indebita. Per altro verso, il ricorrente osserva che a RF non era precluso l'utilizzo dei denari relativi al fondo, in considerazione della remunerazione del fondo (con previsione del pagamento di un interesse attivo dell'1% sulla giacenza delle somme), prevista dall'art. 4 del contratto stipulato da RF e Calabria etica. Nella specie, potrebbe tutt'al più essere configurato il reato di truffa.
2.2. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., per avere il Tribunale motivato in termini non adeguati la concretezza e l'attualità dei pericula libertatis ravvisati nella specie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in relazione a tutti i rilievi mossi e va pertanto respinto.
2. Ed invero, come si è già sopra rilevato nel ritenuto in fatto, il Collegio della cautela ha indicato specifici elementi obbiettivi sulla scorta dei quali ha ritenuto integrati a carico del MA i gravi indizi di colpevolezza in ordine alle diverse incolpazioni cautelari, in quanto fondati sulle dichiarazioni del direttore generale UN CA e su di una pluralità di ulteriori elementi probatori e/o investigativi, segnatamente le risultanze delle intercettazioni, dei servizi di o.c.p., degli accertamenti della G.d.F. nonché di altre prove dichiarative. Deve, d'altronde, notarsi come, giusta anche l'espresso richiamo fatto dal Tribunale (a pagina 3 dell'ordinanza impugnata), il compendio argomentativo del provvedimento in verifica deve ritenersi a tutti gli effetti integrato dalla 6 motivazione dell'ordinanza coercitiva genetica: i due provvedimenti vengono infatti a compenetrarsi l'uno con l'altro ed integrano un atto complesso che deve essere unitariamente considerato al fine di verificare se sia stato o meno evaso l'obbligo di motivazione, fermo restando che il giudice del riesame, sia pure con motivazione sintetica, deve dare ad ogni deduzione difensiva puntuale risposta, incorrendo in caso contrario, nel vizio, rilevabile in sede di legittimità, di violazione di legge per carenza di motivazione (Sez. 6, n. 31362 del 08/07/2015, Carbonari, Rv. 264938).
3. Con particolare riguardo alla contestazione cautelare di abuso d'ufficio in relazione all'assegnazione della gestione del Fondo TO LE all'Ente Calabria IC anziché alla BR di cui al capo C), il Collegio della cautela ha congruamente risposto ai rilievi mossi nel ricorso per riesame ed, in particolare, ha chiarito come sia del tutto irrilevante la circostanza che anche BR avrebbe avuto bisogno, per la gestione del progetto TO LE, di avvalersi di un istituto di intermediazione finanziaria, là dove Fondazione Calabria IC cui appunto veniva affidata la gestione di detto progetto con la regia del AL - era del tutto priva delle caratteristiche necessarie per la gestione di tale attività, giusta la totale estraneità della gestione finanziaria dalle finalità istituzionali della Fondazione. Soprattutto, detta Fondazione veniva prescelta, in luogo della più idonea BR, nell'ambito di un disegno criminoso più ampio, e cioè ai fini del successivo affidamento dell'incarico per la materiale gestione del medesimo TO LE alla RF S.p.A. amministrata dal MA (v. pagine 4 e seguenti dell'ordinanza impugnata, sintetizzate sub paragrafo 1.3 del ritenuto in fatto).
4. La deduzione concernente la mancanza di prova dell'apporto offerto dal beneficiario MA prima dell'adozione dei singoli atti in cui si concreterebbe l'abuso d'ufficio oltre a non essere stata dedotta nel ricorso per riesame e ad essere, in quanto extra devolutum, inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non tiene conto delle emergenze delle investigazioni (in particolare, - delle intercettazioni e delle dichiarazioni di persone informate) riportate nel provvedimento cautelare genetico richiamato dall'ordinanza in rassegna, nonché della ricostruzione della vicende criminose compiuta dal Tribunale del riesame.
4.1. I giudici della cautela hanno invero chiarito come le diverse condotte ascritte al MA debbano essere riguardate, non come singoli ed isolati episodi delittuosi, bensì quali segmenti di un disegno criminoso di più ampio respiro, che prendeva le mosse dalla scelta da parte dell'assessore (e coindagato) EN AL dei componenti del Comitato di Gestione per l'istruttoria delle domande 7 degli aspiranti al progetto TO LE (sub capo A peraltro non contestato al MA); si dipanava attraverso l'assegnazione del progetto alla Fondazione Calabria IC anziché alla più adeguata BR (sub capo C), l'intimidazinoe posta in essere dall'assessore AL in danno di CA affinchè il progetto TO LE fosse affidato a CE RT, dirigente vicino al medesimo AL (sub capo P peraltro non contestato al MA) e la turbativa dell'asta per l'aggiudicazione della gestione del Fondo LE alla RF realizzata mediante la predisposizione del bando in termini tali da consentire la partecipazione esclusiva della società indicata in violazione delle regole della concorrenza (sub capi E ed F). Condotte cui appunto seguivano - in immediata successione temporale - sia i flussi finanziari disvelati dalle indagini da parte del ricorrente a favore del AL, quale illecita remunerazione dell'assegnazione delle risorse pubbliche in forza di un atto contrario ai doveri d'ufficio (capo I), sia le distrazioni delle somme del medesimo Fondo da parte della RF di MA (capi N ed O).
5. In fatto e, comunque, irrilevante a fronte dell'ampio quadro indiziario a carico scolpito nel provvedimento impugnato è il rilievo con il quale il ricorrente ha sostenuto che i gravi indizi dei reati di turbativa d'asta non possano trarsi dalla natura amichevole dei colloqui fra MA e AL. -5.1. Ad ogni modo, il Collegio calabrese in risposta alla stessa censura dedotta col ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. ha evidenziato specifiche circostanze obbiettive sintomatiche della partecipazione del ricorrente alle condotte di turbativa, valorizzando la mancanza di rimuneratività del contratto, il contenuto delle conversazioni del 24 ottobre 2016 fra MA e AL (da cui emerge l'accordo finalizzato al turbamento della gara) e del 21 ottobre 2016 (in merito al "contratto a perdere"), la coincidenza temporale fra il bando e la richiesta di finanziamento avanzata dal AL verso la RF, le anomalie del bando e, quindi, la prova dell'esistenza del pactum sceleris data dal comprovato versamento della tangente di 230 mila euro da parte di MA a AL (v. pagine 6 e seguenti dell'ordinanza in verifica).
6. Scevra dai denunciati vizi è la motivazione svolta dal Collegio del gravame in risposta alla censura già dedotta nel ricorso per riesame e riprodotta nel ricorso dinanzi a questa Corte in merito all'esclusione del servizio di cui trattasi dal Codice degli appalti. Il Tribunale ha invero evidenziato, con considerazioni aderenti al dato normativo e conformi a ragionevolezza, come l'affidamento di un servizio di credito sociale effettuato con fondi comunitari non sia riconducibile ai "servizi finanziari" previsti dall'art. 19, comma 1 lett. d), d.lgs 8 n. 163/2006, e come pertanto dovesse essere affidato con bandi aperti (v. pagina 7 dell'ordinanza).
7. Soddisfa il prescritto onere di motivazione anche il compendio argomentativo svolto dai giudici della cautela a sostegno del giudizio di gravità indiziaria quanto alla incolpazione di corruzione sub capo I).
7.1. Il Tribunale ha esaustivamente argomentato che, dalla disamina dei flussi finanziari fra i conti del AL e della società al medesimo riferibile (la AL EL AF Costruzioni Generali s.r.l.) ed i conti delle società RF e MM (di cui NS MA è legale rappresentante) oggetto delle indagini della Guardia di Finanza, emerge per tabulas che AL beneficiava di una somma complessiva di circa 230 mila euro, immediatamente dopo il trasferimento delle somme del Fondo LE alla RF, senza causa lecita e quale remunerazione del mercimonio della funzione pubblica (v. pagine 8 e seguenti dell'ordinanza impugnata). Come bene hanno chiarito i decidenti del merito cautelare, il tema non è se il finanziamento erogato da RF alla AL EL AF Costruzioni Generali s.r.l. e se i conseguenti pagamenti a restituzione del prestito fossero reali e non fittizi, bensì che detta operazione di finanziamento nonché gli apporti di capitale della società MM di NS MA in favore della società del AL siano stati costruiti ad arte, cioè quale copertura, del pagamento della tangente.
7.2. Va, d'altronde, ribadito quanto si è già sopra notato, e cioè che - secondo la ricostruzione della vicenda operata dai giudici della cautela la - condotta corruttiva in oggetto costituisce, non una monade a sé stante, bensì un frammento di un mosaico criminale più vasto, nel quale il versamento della somma rappresenta la remunerazione della mercificazione della funzione pubblica da parte dell'assessore regionale a vantaggio degli interessi privati del ricorrente, realizzata con una pluralità di comportamenti illeciti.
8. Non coglie nel segno la deduzione difensiva concernente l'impossibilità di configurare il delitto di peculato, giusta la natura privata della RF S.p.A. e dell'attività riportabile a quella bancaria dunque anch'essa privata svolta- dalla società quale tesoreria di Fondazione Calabra IC.
8.1. Ritiene il Collegio che non si possa in alcun modo porre in discussione il fatto che la società RF S.p.A., seppure soggetto di diritto privato, con l'aggiudicazione del servizio di partnership finanziaria con la Fondazione Calabria IC sia entrata nella disponibilità di fondi pubblici, segnatamente provenienti dall'Unione Europea, aventi una chiara connotazione pubblicistica in quanto 9 сяк vincolati alla realizzazione di uno specifico scopo di pubblico interesse, id est quello di Fondo LE, destinato a soggetti in situazione di temporanea difficoltà economica, con attivazione di un fondo di rotazione per la concessione di crediti agevolati. In relazione allo svolgimento di tale specifica attività, la società ha assunto connotazioni evidentemente pubblicistiche, essendo stata chiamata a gestire fondi di provenienza pubblica (comunitaria), con vincolo di destinazione alla realizzazione di una specifica finalità di pubblico interesse.
8.2. Giova rilevare al riguardo come l'art. 358 cod. pen. definisca incaricato di un pubblico servizio colui il quale, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d'impiego con un determinato ente pubblico. Il legislatore del 1990 (con I. 26 agosto 1990, n. 86, art. 18), nel delineare la nozione di incaricato di pubblico servizio, ha difatti privilegiato il criterio oggettivo funzionale, utilizzando la locuzione "a qualunque titolo" ed eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel vecchio testo dell'art. 358 cod. pen., al rapporto d'impiego con lo Stato o altro ente pubblico (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835). Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, non si richiede, dunque, che l'attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, ma è sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche. Il comma secondo del medesimo art. 358 esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357, ma caratterizzato dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima (poteri deliberativi, autoritativi o certificativi). Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è dunque identico a quello della pubblica funzione ed è costituito da una regolamentazione di natura pubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza con il principio di legalità, senza lasciare spazio alla libertà di agire quale contrassegno tipico dell'autonomia privata, con esclusione in ogni caso dall'area pubblicistica delle mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (Sez. 6, n. 53578 del 21/10/2014, Cofano, Rv. 261835; Sez. 6 n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, Rv. 254337). Riveste dunque la qualità di incaricato di un pubblico servizio l'amministratore e legale rappresentante di una società privata incaricata della gestione di un servizio che abbia connotazione prettamente pubblicistica (quale quello di riscossione di tributi comunali) (Sez. 6, n. 46235 del 21/09/2016, Froio, Rv. 268127).
8.3. Sulla scorta dei principi di diritto sopra rammentati, che il Collegio condivide ed intende pertanto ribadire, si deve affermare che il legale rappresentante di una società privata operante nel settore bancario e di 10 схе intermediazione finanziaria assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio nel caso in cui gestisca e dunque anche qualora si appropri - di fondi finanziari erogati da un ente pubblico per il perseguimento di finalità anch'esse di natura pubblicistica, segnatamente sociale, di erogazione di prestiti per il sostegno alle persone in condizioni di difficoltà economica. In tale caso, la società - pur privata svolge difatti un'attività cui è riconosciuta espressamente una valenza - pubblicistica, là dove utilizza fondi che hanno un preciso vincolo al soddisfacimento di interessi generali della collettività. Ne discende che legale rappresentante della società che si appropria delle somme erogate dalla UE a mezzo della Regione, al fine di realizzare finalità di natura economico-sociale della cittadinanza, di cui abbia la disponibilità in ragione del pubblico servizio svolto, commette il delitto di peculato in quanto si comporta uti dominus rispetto a somme a tutti gli effetti di pertinenza dell'amministrazione, funzionali al perseguimento di un pubblico interesse.
8.4. Quanto al rilievo concernente la remunerazione del fondo prevista dall'art. 4 del contratto stipulato da RF e Calabria etica e, dunque, la legittimità dell'utilizzo delle somme da parte della RF, basti rammentare il principio di diritto pacifico secondo il quale, nel delitto di peculato, il concetto di "appropriazione" comprende anche la condotta di "distrazione", in quanto imprimere alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo del possesso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari e, quindi, impadronirsene (da ultimo, Sez. 6, n. 25258 del 04/06/2014, Pg in proc. Cherchi e altro, Rv. 260070). D'altronde, la coscienza e volontà del MA di appropriarsi di fondi pubblici - e non soltanto di assicurarsi una remunerazione per il servizio finanziario svolto, come sostenuto nel ricorso è scolpita nelle icastiche parole spese nella - conversazione intercettata (riportata a pagina 200 dell'ordinanza genetica, -interloquendo richiamata nel provvedimento impugnato), nella quale MA con il coindagato EP CA AV asseriva "io, tu, UN ci siamo messi d'accordo e ci siamo fottuti 850 mila euro di fondi pubblici”, “è un dato di fatto", "noi abbiamo cazzeggiato con i fondi pubblici" "perché stiamo parlando di una truffa internazionale con fondi pubblici".
9. Infine, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame abbia convincentemente assolto all'obbligo di motivazione in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura.
9.1. Il Giudice a quo ha invero indicato gli specifici elementi dimostrativi della concretezza e dell'attualità sia del pericolo di reiterazione criminosa, come evinto dalle modalità e dalle circostanze dei fatti ed, in particolare, dal pactum 11 CAB sceleris stretto con un soggetto, posto al vertice di un sistema criminale allarmante nel quale la funzione pubblica veniva asservita alla realizzazione di interessi personali, e dalla disinvoltura dimostrata nel sottrarre ingenti somme di denaro pubblicistica, gestendo in materia fraudolenta i rapporti societari;
sia del pericolo di inquinamento probatorio in relazione allo specifico rischio di condizionamento della prova acquisenda nel dibattimento, desumibile dall'inclinazione del MA a porre in essere operazioni dissimulatorie e fraudolente (v. pagina 10 dell'ordinanza impugnata). 11.2. Le doglianze concernenti la mancata adozione di una misura più gradata sono assorbite dall'intervenuta sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari (con provvedimento del 22 giugno 2017). 10. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 3 luglio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Francesco IppolitoIppolito Rs Alessandra Bassi сора DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 AGO 2017 IL AR Picra Est 12