Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/1998, n. 3250
CASS
Sentenza 2 dicembre 1998

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L'omessa notificazione dell'ingiunzione a costituirsi in carcere, o l'omessa rinnovazione della notificazione, non è causa di nullità dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, perché non sancita dal codice di rito. La particolare procedura prevista dall'art. 656, comma secondo, cod. proc. pen. per l'esecuzione della pena detentiva non riguarda infatti la libertà personale, ma esclusivamente le modalità attraverso le quali il condannato deve esser ristretto in carcere per espiare la pena a lui inflitta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/1998, n. 3250
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3250
    Data del deposito : 2 dicembre 1998

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