Sentenza 2 dicembre 1998
Massime • 1
L'omessa notificazione dell'ingiunzione a costituirsi in carcere, o l'omessa rinnovazione della notificazione, non è causa di nullità dell'ordine di esecuzione della pena detentiva, perché non sancita dal codice di rito. La particolare procedura prevista dall'art. 656, comma secondo, cod. proc. pen. per l'esecuzione della pena detentiva non riguarda infatti la libertà personale, ma esclusivamente le modalità attraverso le quali il condannato deve esser ristretto in carcere per espiare la pena a lui inflitta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/1998, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. PIOLETTI Giovanni Presidente del 2.12.1998
1. Dott. RAIMONDI Raffaele Consigliere SENTENZA
2. " SA GI " N. 3250
3. " RIZZO Aldo " REGISTRO GENERALE
4. " LO LO " N. 36302/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DE CA AV, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 24.6.97 dal Pretore di Trento Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo S. Rizzo Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'ammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
A seguito di istanza presentata dal De CA AV, con la quale questi aveva lamentato che nell'esecuzione della pena detentiva a lui inflitta con sentenza passata in giudicato non era stata rispettata la disposizione di cui all'art. 656 co. 2 c.p.p., il Pretore di Trento, con ordinanza del 24.6.97 dichiarava inammissibile l'istanza affermando che l'omessa notificazione dell'ingiunzione a costituirsi in carcere non è causa di nullità.
Contro l'ordinanza di De CA ha proposto ricorso per cassazione ed ha dedotto il vizio di motivazione precisando che con il ricorso al Pretore aveva lamentato che, dopo l'infruttuosa notificazione dell'ingiunzione a costituirsi in carcere, la notificazione non era stata rinnovata sulla base di un asserito e inesistente pericolo di una sua fuga.
Il ricorrente, nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, ha eccepito l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 656 co. 2 c.p.p., se interpretata nel senso che la sua violazione non determina alcuna nullità.
Motivi della decisione
Osserva la Corte che le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate.
È anzitutto da rilevare che il De CA, nel sostenere che la notificazione dell'ingiunzione a costituirsi in carcere andava rinnovata, dopo che la prima aveva avuto esito infruttuoso, in quanto non esisteva il pericolo di una sua fuga, deduce una questione di fatto, quale appunto quella concernente l'esistenza di un tale pericolo di fuga, che non è deducibile in sede di legittimità. Peraltro a nulla rileva la doglianza del ricorrente poiché l'omessa notificazione dell'ingiunzione e l'omessa rinnovazione della notificazione non è causa di nullità all'ordine di esecuzione della pena detentiva, perché non sancita dal codice di rito. Ne può dirsi che la disposizione di cui all'art. 656 co. 2 c.p.p. è affetta da illegittimità costituzionale in quanto non prevede alcuna sanzione per la sua mancata osservanza.
La particolare procedura prevista dall'art. 656 co. 2 c.p.p. per l'esecuzione della pena detentiva non riguarda infatti la libertà personale ma esclusivamente le modalità attraverso le quali il condannato deve essere ristretto in carcere per espiare la pena a lui inflitta.
Ne consegue che, dichiarata la manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 1999