Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2001, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
ORIGINALE ee 61323 0273370 1 ONE E O 6 N 8 5 9 O I 1 C / Z N O REPUBBLICA ITALIAN 4 R A - / 6 R B 2 T . . S I L R . L G P . A E U D R B B U REMA DI CASSAZIONE L I E A Oggetto A R D T TRIBUTI D T I A 1 S I 3 E SEZIONE TRIBUTARIA N 1 R T E S E . N I E T N S A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A E M _ R.G.N. 16462/98 ALTIERI - Presidente Dott. Enrico 18308/98 Dott. Mario CICALA Consigliere 5705 Cron. Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Consigliere Rep. Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 14/12/00 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 _ 5 MAR 2001 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI DELLO PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE CANCELLERIA STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AS GI;
intimato °e sul 2° ricorso n 18308/98 proposto da: AS GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato MOCCI2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2078 VITTORIO GIUSEPPE, che lo difende unitamente CAMPIONE CIVILE N. 61323 1. all'avvocato LEONE GREGORIO, giusta procura in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-· controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 2349/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 15/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il resistente, l'Avvocato MOCCI, che ha chiesto l'accoglimento della rinuncia con condanna alle spese;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'estinzione del ricorso per rinuncia. Fatto e diritto Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso
contro
GR UI, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, per violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1 e 2 d.l. 746/83 e 41, comma 2, T.U.Dog., in quanto, secondo l'Amministrazione ricor- 2 rente il GR, nella qualità di spedizioniere dogana- " le, dovrebbe rispondere, in via sussidiaria, del paga- mento dei maggiori diritti dovuti dal suo rappresentato inutilmente escusso, versandosi in uno dei casi di cui al citato art. 41, comma 2. Il GR si è costituito con controricorso, con- testando analiticamente le argomentazioni addotte a so- stegno del ricorso. A sua volta ha presentato ricorso incidentale condizionato, con il quale ha dedotto la incompatibilità del citato art. 41, comma 2, con la normativa comunitaria, richiedendo la rimessione della questione alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo della Comunità Europea. Il Ministero ricorrente, con atto notificato il 4.12.2000, ha rinunciato al ricorso, avendo preso atto della sentenza di questa Corte n. 10047/2000 e della norma di interpretazione autentica dell'art. 41, comma 2, citato, contenuta nell'art. 8, comma 3 della legge 25.7.200, n. 213 ("L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va interpretato nel senso che l'omesso pagamento dell'imposta sul valo- re aggiunto a fronte di dichiarazione d'intento presen- tata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i com- mittenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento e non anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata"). Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti. Il giudizio instaurato a seguito del ricorso prin- cipale, va dichiarato estinto in conseguenza della ri- nuncia. Il ricorso incidentale, condizionato, è divenuto inammissibile per carenza di interesse a causa della rinuncia al ricorso principale, oltre che a seguito dello jus superveniens, che ha, sostanzialmente, rece- pito la tesi prospettata con il ricorso incidentale. Stimasi equo compensare le spese, tenuto conto del fatto che la questione prospettata con il ricorso prin- cipale, soltanto di recente è stata affrontata e risol- ta da questa Corte Regolatrice (sentenza n. 10047/2000), e dall'intervento legislativo di inter- pretazione autentica, sintomatico di una situazione di oggettiva incertezza interpretativa.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi. Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato. Com- pensa le spese. 14 dicembre 2000 Così deciso in Roma il Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Altieri Enrico) (dr. Antonio Marone) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Oggi 24 FEB. 2001 ୮ S S A IL CANCELLIERE C1 C Osvaldo Ascanio E N 6 8 O I 9 5 A 1 Z I . / A 4 R N / R - 6 A T 2 S B T . I . U R . G L B P E L . A I S R A D A R . L T B A E A D D T C I O R E T E S 1 A vans T N I 3 E 1 N R S E . E I S N T A E A M 15