Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2011, n. 20159
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Sentenza 29 aprile 2011

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È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956 nella parte in cui attribuisce la competenza per la revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca allo stesso organo giudicante che la ha applicata, anziché alla corte di appello individuata ai sensi degli artt. 11 e 633 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2011, n. 20159
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20159
    Data del deposito : 29 aprile 2011

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