Sentenza 24 aprile 1998
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il giudice della esecuzione, richiesto di decidere sulla revoca di un sequestro conservativo, accoglie tale domanda, ma contestualmente dispone la confisca ex art. 240, comma primo, cod. pen., delle cose sequestrate, costituisce atto abnorme, e ciò non solo perché al giudice della esecuzione è inibito di disporre la confisca nei casi in cui questa è facoltativa, e perché la confisca è adottabile solo in relazione a cose sottoposte a sequestro probatorio o a sequestro preventivo, ma, ancor prima, perché, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge, il giudice della esecuzione esercita la sua funzione su domanda di parte, non potendo provvedere d'ufficio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/1998, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 24.4.1998
1. Dott. Bruno Oliva Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N.1579
3. Dott. Giorgio Colla Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Conti Consigliere N. 31943
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SPECIALE Ignazio, n. a Partinico il 14.2.1954
avverso la ordinanza in data 28 aprile 1997 della Corte di appello di Palermo Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede la conversione del ricorso in opposizione ex artt. 676 e 667 comma 4 c.p.p. Fatto
Con istanza in data 4 febbraio 1997, SPECIALE Ignazio, condannato dalla Corte di appello Palermo con sentenza in data 23 novembre 1992, divenuta irrevocabile il 9 giugno 1993, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 416 c.p. nonché per il reato di sofisticazione vinicola, premesso che in fase di istruzione formale il G.I. del Tribunale di Palermo aveva sottoposto a sequestro conservativo le somme da lui ricavate dalla vendita di una "partita" di zucchero, pari a lire 246.940.692, e che egli non era stato assoggettato a pena pecuniaria, chiedeva alla Corte predetta, quale giudice della esecuzione, ex art. 666 c.p.p., la restituzione della predetta somma.
La Corte di appello, all'esito di procedimento camerale, con ordinanza in data 28 aprile 1997, revocava il sequestro delle somme delle quali, peraltro, contestualmente ordinava la confisca. Osservava il giudice della esecuzione che pur non sussistendo più alcun motivo per mantenere il sequestro, in quanto non erano state inflitte allo Speciale pene pecuniarie e dovendo egli provvedere al pagamento solo di un importo modesto a titolo di spese del procedimento, tuttavia la cosa su cui era caduto il sequestro (lo zucchero, dalla cui vendita era stata ricavata la somma di lire 246.940.692) era suscettibile di confisca a norma dell'art. 240 comma primo c.p., trattandosi di cosa destinata al reato di sofisticazione vinicola e sussistendo la concreta possibilità di reiterazione di analoghe condotte criminose da parte dello Speciale. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo Speciale, a mezzo del difensore, denunciando, con un primo motivo la contraddittorietà della motivazione, in quanto, pur dandosi atto della insussistenza di ragioni per il mantenimento del sequestro e della fondatezza della istanza, si è poi statuito, da un lato, di revocare il sequestro e, dall'altro, di ordinare la confisca delle somme.
Con un secondo motivo, il ricorrente si duole della erroneità e manifesta infondatezza della motivazione in quanto l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata secondo cui lo zucchero era destinato alla commissione del reato di sofisticazione risulta smentita dalla sentenza di primo grado, dalla quale si ricava che il reato di sofisticazione vinosa riguardava condotte comprese tra il 1979 e l'estate del 1982, mentre la partita di zucchero era stata acquistata e sottoposta a sequestro dopo circa un anno e sette mesi dalla conclusione temporale di tale condotta.
Con un terzo motivo, lo Speciale lamenta la erroneità della valutazione della Corte di appello circa la sussistenza di reiterazione di condotte criminose similari, in quanto non solo generica, ma contraddetta da specifiche risultanze, quali la mancanza di ulteriori carichi penali, la stabile occupazione lavorativa, le informazioni di polizia circa la insussistenza di fatti specifici di attuale pericolosità sociale.
Il Procuratore generale requirente ha osservato che ai fini del provvedimento di confisca, il giudice della esecuzione deve provvedere de plano, sicché avverso tale provvedimento il rimedio proponibile non era il ricorso per cassazione ma l'opposizione davanti al giudice della esecuzione, nel quale deve essere convertito il ricorso ex art. 568 comma 5 c.p.p.. Lo Speciale, a mezzo del difensore, ha poi proposto "motivi nuovi", sostenendo, in primo luogo, in contrasto con le requisitorie del Procuratore generale, che ove il giudice della esecuzione abbia seguito la procedura camerale anziché provvedere de plano, come prescritto in caso di confisca adottabile dal giudice della esecuzione, il provvedimento non è opponibile ma ricorribile per cassazione.
In secondo luogo, si denuncia l'abnormità del provvedimento, osservandosi che in nessun caso è consentita la revoca del sequestro conservativo, tanto più che il provvedimento impugnato ha contestualmente disposto la confisca delle somme già sottoposte a sequestro.
Infine si censura la violazione dell'art. 597 comma 3 c.p.p., non essendo consentito al giudice della esecuzione, salve eccezioni tassative, di procedere d'ufficio, specie per l'adozione di un provvedimento in pejus, prescindendo dal petitum e dalla causa petendi desumibili dalla domanda, che nella specie riguardava esclusivamente la restituzione delle cose sequestrate. In secondo luogo, in presenza di sequestro di cosa pertinente al reato, l'esercizio del potere facoltativo di confisca, ex art. 240 comma primo c.p. era precluso dal giudicato, in base al quale derivava che non ricorreva la strumentalità della cosa (zucchero acquistato nel marzo 1984) rispetto alla esecuzione del reato (sofisticazione vinicola commessa fino all'estate del 1982).
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il provvedimento con il quale il giudice della esecuzione, richiesto di decidere sulla revoca di un sequestro conservativo, accoglie tale domanda, ma contestualmente dispone la confisca ex art.240, comma primo, c.p. delle cose sequestrate, costituisce atto abnorme, e ciò non solo perché al giudice della esecuzione è inibito di disporre la confisca nei casi in cui questa è facoltativa (Cass., sez. VI, u.p. 15 febbraio 1994, Di Matteo, rv. 198828), e perché la confisca è adottabile solo in relazione a cose sottoposte a sequestro probatorio o a sequestro preventivo (artt. 262 comma 4 e 323 comma 1 c.p.p.), ma, ancor prima, perché, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge, il giudice della esecuzione esercita la sua funzione su domanda di parte, non potendo provvedere d'ufficio (v. art. 666 comma 1 c.p.p.). In altri termini, nel caso in esame, il giudice della esecuzione era sfornito di giurisdizione sul tema confisca, non essendo stato evocato per un simile provvedimento dal pubblico ministero. D'altro canto, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale requirente, il ricorso è ammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento emesso ex art. 666 c.p.p., ricorribile per cassazione a norma del comma 6 del citato articolo, a nulla rilevando che, astrattamente, il provvedimento di confisca è emesso dal giudice della esecuzione de plano, ex artt. 676 comma 1 e 667 comma 4 c.p.p., poiché la tipologia dei mezzi di impugnazione è correlata non al contenuto dei provvedimenti ma alla loro forma (v. art. 568 c.p.p.). L'ordinanza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla confisca, deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo che dovrà adottare le conseguenti determinazioni in punto di restituzione delle cose già sottoposte a sequestro conservativo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca, che elimina.
Dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 1998