Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
Non è affetto da nullità assoluta il procedimento di esecuzione iniziato dal giudice in assenza di richiesta del P.M., non equivalendo quest'ultima all'iniziativa relativa all'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 178 lett. b) cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha anche precisato che l'iniziativa del P.M. di cui all'art. 666 cod. proc. pen., essendo esercitabile senza formalità, può identificarsi nelle conclusioni formulate dallo stesso in sede di udienza camerale).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2008, n. 6901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6901 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 28/11/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE RI - Consigliere - N. 1245
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3128/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT RI, nato a [...] il [...];
avverso il provvedimento reso il 4.12.2007 dal tribunale monocratico di Avellino, quale giudice della esecuzione;
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Dr. Pierluigi Onorato;
Letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dr. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza del 26.10.2006 (divenuta irrevocabile in data 11.1.2007) il tribunale monocratico di Avellino condannava AT RI siccome colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a) e b), per aver abusivamente raccolto rifiuti pericolosi e non pericolosi in un'area di cui aveva la disponibilità, ma nulla disponeva in ordine all'area medesima, già sottoposta a sequestro preventivo.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, la cancelleria segnalava al giudice la necessità di correggere la data di nascita del condannato e di provvedere sull'area sequestrata. Il tribunale monocratico avellinese, in veste di giudice della esecuzione, procedendo col rito camerale in contraddittorio del pubblico ministero e dell'interessato, con ordinanza del 6.11.2007, oltre a correggere la data di nascita del condannato, disponeva la confisca dell'area sequestrata, osservando che a mente del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 è obbligatoria la confisca dell'area in cui è
realizzata la discarica abusiva (così non accorgendosi che il AT era stato condannato per il reato di cui al comma 1 e non per quello di discarica abusiva di cui al comma 3 del ripetuto art. 51).
2 - Contro tale ordinanza, nella parte in cui aveva disposto la confisca, il AT ha proposto opposizione, che il giudice monocratico, con provvedimento del 4.12.2007, ha dichiarato inammissibile, osservando che contro il provvedimento censurato era possibile solo il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 6. Il AT ha proposto ricorso per cassazione contro l'anzidetto provvedimento di inammissibilità, osservando che secondo la giurisprudenza di legittimità contro il provvedimento in materia di confisca è prevista opposizione allo stesso giudice dell'esecuzione ex art. 667 c.p.p., comma 4, richiamato dall'art. 676 c.p.p., comma 1. 3 - Il ricorso è fondato e va accolto.
Come ha correttamente rilevato il ricorrente, infatti, il giudice della esecuzione, a norma dell'art. 676 c.p.p., comma 1, decide sulla confisca secondo la procedura di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4, la quale prevede un'ordinanza de plano opponibile allo stesso giudice entro il termine di quindici giorni dalla notificazione della ordinanza medesima.
Per conseguenza, il provvedimento di inammissibilità pronunciato il 4.12.2007 va annullato con rinvio allo stesso giudice della esecuzione perché decida sulla opposizione proposta.
4 - In ordine a quest'ultimo punto, il procuratore generale requirente ha chiesto l'annullamento senza rinvio, sul rilievo che il provvedimento del 6.11.2007 era stato emesso dal giudice di ufficio, su semplice segnalazione della cancelleria, e quindi era affetto da nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., lett. b) e art. 179 c.p.p., per violazione delle norme sulla iniziativa del pubblico ministero. La nullità assoluta di questa ordinanza travolgeva anche quella successiva emessa il 14.12.2007, ed era rilevabile d'ufficio. Il collegio non condivide questa conclusione.
Il potere del p.m. di attivare il giudice dell'esecuzione ex art. 666 c.p.p., comma 1, non equivale formalmente al potere che ha lo stesso p.m. di esercitare l'azione penale ex art. 405 c.p.p. per attivare il giudice della cognizione in ordine all'accertamento di un determinato reato. Per conseguenza, non può ritenersi che l'omessa iniziativa del pubblico ministero determini la nullità del provvedimento del giudice della esecuzione ex art. 178 c.p.p., lett. b), non trattandosi di iniziativa relativa all'azione penale. D'altra parte, non si parlare nella fattispecie di omessa partecipazione del p.m. al procedimento, che pure è prevista come causa di nullità dal predetto art. 178 c.p.p., lett. c), giacché il pubblico ministero ha esercitato ritualmente il contraddittorio nel procedimento attivato d'ufficio che si è concluso con l'ordinanza del 6.11.2007. Sotto questo profilo, anzi, si deve aggiungere che, comunque, secondo la giurisprudenza costante di legittimità, l'iniziativa del pubblico ministero ex art. 666 c.p.p., comma 1, (a differenza dell'azione penale ex art. 405 c.p.p.) è esercitabile senza alcuna formalità, cosicché si deve ritenere che nella specie il p.m. l'abbia correttamente esercitata quando ha concluso per la confisca nell'ambito del procedimento di correzione materiale, attivato d'ufficio ex art. 130 c.p.p.. In conclusione, sotto entrambi i profili, non può ravvisarsi alcuna nullità processuale nella predetta ordinanza del 6.11.2007. Resta invece aperto il problema della sua correttezza nel merito in ordine alla confisca, sul quale dovrà pronunciarsi il giudice della opposizione.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Avellino.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2009