Sentenza 28 novembre 2006
Massime • 1
Il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, esige per il suo inizio l'impulso di parte. Ne consegue che il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, sia adottato d'ufficio, è viziato da nullità insanabile.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2006, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/11/2006
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3554
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 23524/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FORTINI MARIO, N. IL 08/11/1964;
avverso ORDINANZA del 13/04/2006 TRIBUNALE di VELLETRI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Lette le conclusioni, redatte il 28 agosto 2006 dal Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, in persona del Dott. IANNELLI Mario, il quale ha concluso per l'"annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, limitatamente alla revoca delle sospensioni condizionali con sentenze 2.3.1999 e 22.9.1998, rispettivamente del Pretore e del Tribunale di Velletri, e con i decreti penali 13.5.2000 e 23.10.2000 del gip della stessa sede" e per il rigetto, nel resto, del ricorso.
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Velletri, con richiesta, formulata il 24 ottobre 2005 ai sensi dell'art. 674 c.p.p., comma 1 bis e dell'art. 168 c.p., comma 3, ha postulato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, elargito con sentenza 12 giugno 2001 del Tribunale ordinario di Velletri, in Sezione distaccata di NO (passata in giudicato il 2 ottobre 2001) a Fortini Mario. Con ordinanza del 13 aprile 2006, il Tribunale ordinario di Velletri, in composizione collegiale e in funzione di giudice della esecuzione, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 16 febbraio 2006, ha deliberato, (ma ai sensi della diversa disposizione di cui all'art. 168 c.p., comma 1, n. 1), la revoca del beneficio in parola, nonché la revoca di analoghi benefici, concessi con sentenze: 1) del Pretore di Velletri - Sezione distaccata di NO il 2 marzo 1999 - irrevocabile dal 10 aprile 1999; 2) del Tribunale ordinario di Velletri il 22 settembre 1998 -irrevocabile dal 25 luglio 1999; 3) del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario anzidetto il 13 maggio 2000 - irrevocabile dal 2 ottobre 2000; 4) del medesimo giudice il 23 ottobre 2000 - irrevocabile il 16 aprile 2001. Il Collegio, premettendo che la previsione invocata dal Pubblico Ministero non poteva trovare applicazione per ragione di diritto intertemporale, in quanto il reato oggetto della sentenza 12 giugno 2001 era stato commesso in epoca anteriore alla novella 26 marzo 2001 n. 128, integratrice dell'art. 674 c.p.p., ha, tuttavia, rilevato che il condannato, giusta sentenza 14 giugno 2002 (irrevocabile dal 1 ottobre 2002), ha riportato ulteriore condanna a pena detentiva per delitto, commesso il 30 maggio 2002 (e, pertanto, nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato di tutte le pronunce anzidette), e, sulla base di tale presupposto, ha disposto ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, la revoca del beneficio, sollecitata dal
Pubblico Ministero (sotto diverso profilo), ed ex officio ha, altresì, disposto l'ulteriore revoca dei benefici elargiti con le sentenze sopra indicate.
2. - Ricorre il condannato, con atto del 16 maggio 2006. Il ricorrente sviluppa due motivi.
Con il primo denunzia la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per aver il primo giudice accolto la richiesta del Pubblico Ministero per motivi diversi da quelli dedotti dal requirente, così frustrando la facoltà di contraddire di esso ricorrente, e per avere, inoltre, pronunciato extrapetita, disponendo revoche del beneficio, mai richieste dal Pubblico Ministero;
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione e l'inosservanza dell'art. 168 c.p. e dell'art. 674 c.p.p., contestando la possibilità di revocare in executivis il beneficio, illegittimamente concesso dal giudice, una volta passata in giudicato la sentenza elargitrice.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con requisitoria del 28 agosto 2006, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, limitatamente ai capi che concernono le revoche dei benefici disposte dal primo giudice in difetto della richiesta del Pubblico Ministero, e per il rigetto del ricorso, nel resto.
4. - Il primo motivo è fondato limitatamente alle statuizioni della ordinanza impugnata, che concernono le revoche - deliberate dal giudice a quo in carenza di richiesta del Pubblico Ministero - dei benefici della sospensione condizionale della esecuzione della pena, elargiti con sentenze anzidette: 2 marzo 1999 del Pretore di Velletri - Sezione distaccata di NO (irrevocabile il 10 aprile 1999); 22 settembre 1998 del Tribunale ordinario di Velletri (irrevocabile dal 25 luglio 1999); 13 maggio 2000 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario anzidetto (irrevocabile dal 2 ottobre 2000); e 23 ottobre 2000 del medesimo giudice (irrevocabile il 16 aprile 2001).
Questa Corte ha, infatti, fissato il generale principio di diritto, secondo il quale: "il procedimento di esecuzione, salvo che per l'applicazione della amnistia o dell'indulto, esige per il suo inizio l'impulso di parte. Ne consegue che il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, sia adottato di ufficio, è viziato da nullità insanabile" (Cass., Sez. 1^, 12 novembre 1990, n. 3934, massima n. 186186). Al rilievo del vizio della extrapetizione che inficia in parte de qua il provvedimento impugnato consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza del Tribunale ordinario di Velletri, limitatamente ai capi relativi alle revoche del beneficio, deliberate dal giudice a quo in carenza della richiesta del Pubblico Ministero.
La cancelleria curerà l'immeditata comunicazione della presente decisione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Velletri per gli eventuali provvedimenti di competenza. 5. - Il ricorso nel resto è infondato.
5.1 - Non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa, ne' del contraddittorio in relazione alla circostanza che il Tribunale ha deliberato la revoca della sospensione condizionale della esecuzione della pena, concessa al Fortini con la sentenza 12 giugno 2001 del medesimo Tribunale - Sezione distaccata di NO, per un motivo diverso da quello indicato dal Pubblico Ministero nella richiesta di revoca del beneficio in parola.
Giova premettere, come esattamente ricordato dal Procuratore Generale della Repubblica requirente, che "per le richieste in sede di esecuzione non vi è onere di allegazione di specifici elementi di prova e ragioni, essendo sufficiente la semplice enunciazione del petitum e dovendo il giudice procedere d'ufficio all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni per l'accoglimento della richiesta" (Cass., Sez. 1^, 1 luglio 1991, n. 2955, massima n. 188586; Cass., Sez. 1^, 15 gennaio 1992, n. 118, massima n. 189229 e Cass., Sez. 1^, 8 maggio 1997, n. 3252, massima n. 208394). Pertanto, ritualmente instaurato il contraddittorio sulla richiesta di revoca del beneficio in parola, formulata dal procuratore della Repubblica, e così definito il petitum dell'incidente di esecuzione, ben poteva la difesa del condannato contrastare la mozione del Pubblico Ministero richiedente (non solo in relazione allo specifico motivo espressamente addotto, bensì) sotto ogni profilo ritenuto rilevante e, in particolare, in relazione alla condanna del 30 maggio 2002, successivamente riportata dal Fortini, e, peraltro, menzionata nella richiesta del procuratore della Repubblica.
5.2 - Destituito di fondamento è, infine, il secondo motivo, formulato sulla base dell'assunto palesemente erroneo, secondo il quale, anche in ordine alla revoca obbligatoria del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena, dovrebbe provvedersi esclusivamente nella fase di cognizione e in seguito alla impugnazione del Pubblico Ministero.
Invero la pronuncia della revoca (obbligatoria) della sospensione condizionale della esecuzione della pena, conseguente ipso jure ai sensi dell'art. 168, comma 1, ha "carattere meramente dichiarativo e ricognitivo dell'effetto effetto già prodottosi ex lege" e ben può essere adottata in executivis (Così, in termini, da ultimo: Cass. Sez. 1^, 17 febbraio 2006 n. 8670, massima n. 233584; nonché: Cass. Sez. 1^, 13 febbraio 2001 n. 7338, massima n. 221106; Cass., Sez. 6^, del 9 febbraio 2000 n. 635, massima n. 215846; Cass., Sez. 1^, 22 ottobre 1996 n. 5451, massima n. 207109 e Cass., Sez. 1^, 16 febbraio 1995 n. 907, massima n. 200505).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale di cui alle sentenze 2 marzo 1999 del Pretore di Velletri, 22 settembre 1998 del Tribunale di Velletri, 13 maggio 2000 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri e 23 ottobre 2000 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri.
Rigetta nel resto il ricorso.
Ordina l'immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Velletri per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2007