Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2001, n. 7731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7731 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
1 7 73 1 / 0 1 I NOME I L POPOLO ITA ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SOCIETA SEZIONE PRIMA CIVILE COOPERATIVA NOLUTA Di BEL BERAZONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18329/99 Dott. Corrado CARNEVALE Presidente e Relatore Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere 12753 Cron. Dott. Mario ADAMO Consigliere 2845 Rep. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Consigliere 7 73 1/ 0 1 Ud.26/03/2001 Dott. Luigi LOCE Consi liere ha pronunciato la secente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA IL SESTANTE a r.1., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro OPE 3000 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. 7. 01 . 2001 MANTEGAZZA 241 presso il signor DI IG, rappresentata e difesa dagli avvocati IU SCORZA e ROMANO COLARUSSO, giusta mandato a margine del ricorso;
0 0 CANCELLERIA 0 1 ricorrente
contro
AR IU;
intimato - 2001 avversO la sentenza n. 249/98 della Corte d'Appello di 869 LECCE, Sezione distaccata di TARANTO, depositata il 28/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2001 dal Presidente Relatore Dott. Corrado CARNEVALE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Colarusso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto con- fermava la sentenza del Tribunale di Taranto con cui accogliendosi l'opposizione dell'odierna parte intimata era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente dello stesso Tribunale nei confronti dell'opponente per il pagamento della somma di lire 6.000.000 in favore della cooperativa edilizia a r.l. "Il Sestante", in quanto la deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa adottata nella ri- unione del 31 maggio 1991, in base alla quale era stato posto a carico di ciascuno dei soci il versamento di quella somma, era nulla per illiceità dell'oggetto. La Cooperativa "Il Sestante" ha proposto ricorso per cassazione. 2 La parte intimata non ha notificato controricorso e non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Ai fini dell'accertamento dell'ammissibilità del ricorso, deve essere presa in esame la questione rela- tiva agli effetti, sul presente giudizio di legittimi- tà, del giudicato formatosi, in seguito al rigetto del ricorso della cooperativa "Il Sestante", pronunciato da questa Corte Suprema con la sentenza maggio 1998, n, 4501, contro la sentenza della Corte di appello di Lec- ce sezione distaccata di Taranto con cui, nel giu- dizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla cooperativa nei confronti del socio Giuseppe Biz- zarro, è stata dichiarata la nullità della medesima de- libera del Consiglio di amministrazione del 31 maggio 1991, posta a base del decreto ingiuntivo opposto nel procedimento in cui è stata emessa la sentenza impugna- ta. Come questa Corte Suprema ha più volte statuito (ex plurimis, v. sent. 14 dicembre 2000, n. 15786) pro- nunciando sui ricorsi proposti dalla cooperativa "Il Sestante" contro analoghe sentenze emesse dalla stessa Corte territoriale nei confronti di altri soci, la di- chiarazione di nullità di una deliberazione del Consi- glio di amministrazione di una società che sia diretta- 3 mente lesiva dei diritti dei soci ha effetto nei con- fronti di tutti i soci. Conseguentemente la dichiarazione di nullità della deliberazione 31 maggio 1991 del consiglio di ammini- strazione della cooperativa ricorrente, pronunciata con sentenza passata in giudicato oltre un anno prima la proposizione del ricorso, ha effetto anche nei confron- ti dell'odierna parte intimata ed ha fatto venir meno l'interesse della cooperativa a proporre il ricorso, non potendo la ricorrente conseguire da esso alcun uti- le risultato pratico, dal momento che, in caso di suo accoglimento, il giudice di rinvio non potrebbe far ri- vivere nei confronti dell'odierna parte intimata una delibera del consiglio di amministrazione della coope- rativa già dichiarata nulla, con effetto rispetto a tutti i soci, con sentenza passata in giudicato. Tale difetto di interesse, già sussistente al mo- mento della proposizione del ricorso, rende quest'ultimo inammissibile. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata svolto attivi- tà difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 26 marzo 2001. Il Presidente estensore Corrado Carnevale важать ванянка me ZIONE CORTE SUOR A Luisa Passinettissingh Prima Sezione C e Iowa Tu IL Depositato in Cancelleria # - 7 GIU 2001 IL CANCELLIERE Agenzia delle Entrate ruolo il hooos Ufficio di l 280000 Iscritto Art. 5